La Suprema Corte ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite affinché si esprimano in ordine alla seguente questione «se la declaratoria d’inammissibilità od il rigetto della richiesta di rimessione del processo comporti la condanna al pagamento delle spese processuali».
Nel caso di specie, l’imputato chiedeva la rimessione del processo ad altra sede poiché i numerosi procedimenti da lui avviati nel distretto di competenza avevano invariabilmente avuto un esito a lui sfavorevole a causa della presunta «mancanza di indipendenza dei componenti della Sezione dei Giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara e del coinvolgimento del Procuratore della Repubblica di Pescara in un procedimento penale avente ad oggetto presunti illeciti dallo stesso in ipotesi commessi quando dirigeva la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona». Per la Suprema Corte l’istanza di rimessione è inammissibile. Richiamando un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, il quale definisce eccezionale l’istituto della rimessione , i giudici ritengono che la nozione di “grave situazione locale” , la quale legittima la translatio iudicii , deve essere interpretata in termini restrittivi in quanto volta a tutelare l’imparzialità e la serenità del giudizio sul piano oggettivo, preservandolo dal rischio concreto di essere inquinato da fattori esterni all’ufficio giudiziario chiamato a svolgere la sua funzione giurisdizionale. Ciò premesso, nel caso in esame, i giudici rilevano che il ricorrente nulla ha allegato circa la presunta situazione “esterna” all’ufficio giudiziario richiesta dall’istituto per legittimare la rimessione. Per la Suprema Corte infatti, non può considerarsi quale evento esterno idoneo a minare l’imparzialità dei giudici in servizio presso il Tribunale di Pescara, come tale idoneo ad assumere rilievo ai fini della chiesta rimessione, l’apertura di un procedimento penale a carico del Procuratore della locale Procura della Repubblica. Ciò posto, ritenuta inammissibile l’istanza, il Collegio rileva la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla necessità di irrogare la condanna dell’istante al pagamento delle spese processuali nei casi in cui la richiesta di rimessione sia rigettata o dichiarata inammissibile. A seguito della disamina dei vari opposti orientamenti in materia e ritenuto che la risoluzione del contrasto è decisiva per la definizione del procedimento, il Collegio rimette il ricorso alle Sezioni Unite affinché le stesse si esprimano in ordine alla seguente questione « se la declaratoria d’inammissibilità od il rigetto della richiesta di rimessione del processo comporti la condanna al pagamento delle spese processuali ».
Presidente Beltrani - Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. C.B., imputato come sopra indicato, ha chiesto la rimessione del processo ad altra sede, dichiarando che i numerosi procedimenti da lui avviati nel distretto pescarese avevano invariabilmente avuto un esito per lui sfavorevole, e dolendosi, in particolare a della presunta mancanza di indipendenza dei componenti della Sezione dei Giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara b del coinvolgimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara in un procedimento penale avente ad oggetto presunti illeciti dallo stesso in ipotesi commessi quando dirigeva la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona. Ritenuto in diritto L'istanza di rimessione presentata da C.B. non è ammissibile. 1. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, in quanto costituisce una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge la nozione di grave situazione locale , che legittima la translatio iudicii, deve, pertanto, essere interpretata in termini restrittivi, configurandosi solo in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per l'imparzialità del giudice inteso come ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo Sez. U, numero 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638 . L'istituto della rimessione è, dunque, uno strumento che tutela l'imparzialità e la serenità del giudizio sul piano oggettivo, preservandolo dal rischio concreto, non opinabile ed attuale di essere inquinato da fattori esterni all'ufficio giudiziario chiamato a svolgere la sua funzione giurisdizionale così, tra le altre, Sez. U. numero 13687 del 28/01/2003, Rv. 223638 nel medesimo senso, Sez. 3, numero 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273115 - 01 Sez. 3, numero 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952 Sez. 6, numero 44570 del 06/02/2004, Cito, Rv. 230521 Sez. 1, numero 6638 del 15/12/1995, dep. 1996, Mocali, Rv. 203413 . 1.1. Nel caso in esame il ricorrente non ha allegato alcuna situazione esterna all'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende il procedimento che lo interessa, anche soltanto in astratto idonea ad inquinare la funzione, limitandosi ad elencare una serie di eventi processuali a lui sfavorevoli e lamentare la generica iniquità del suo intervenuto rinvio a giudizio. Non può, infatti, considerarsi quale evento esterno idoneo a minare l'imparzialità dei giudici in servizio presso il Tribunale di Pescara, come tale idoneo ad assumere rilievo ai fini della chiesta rimessione, l'apertura di un procedimento penale a carico del Procuratore della locale Procura della Repubblica, correlato a due perquisizioni subite da un assistito del C.B., la cui connessione con le vicende giudiziarie di suo interesse è rappresentata, nell'odierna istanza, in modo del tutto generico ed assertivo. 2. Ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di rimessione in esame, il collegio deve rilevare la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza in ordine alla necessità di irrogare la condanna dell'instante al pagamento delle spese processuali nei casi in cui la richiesta di rimessione sia rigettata o dichiarata inammissibile. 2.1. Secondo parte della giurisprudenza, in virtù del principio generale espresso dalla disposizione di cui all' articolo 616, comma 1, cod. proc. penumero che troverebbe applicazione in tutti i giudizi, principali o incidentali, celebrati dinanzi al giudice di legittimità , le spese processuali anticipate dallo Stato vanno poste a carico di chi ha dato infondatamente luogo al relativo incidente Sez. 6, numero 46023 del 11/10/2023, Teodosio, non mass Sez. 5, numero 27453 del 17/02/2023, Orlandi, non mass Sez. 5, numero 27453 del 17/02/2023, Santonastaso, non mass. Sez. 5, numero 49692 del 04/10/2017, Urgo, Rv. 271438 Sez. 5, numero 49692 del 04/10/2017, C., Rv. 271438 Sez. 1, numero 944 del 09/02/2000, Tiani, Rv. 216006 Sez. 1, numero 4633 del 15/07/1996, Argenti, Rv. 205587 . Secondo questo orientamento, nel caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata nel giudizio di rimessione, ricorrono entrambi i presupposti che, secondo le Sezioni Unite cfr. Sez. U, numero 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv. 202015 , fondano la condanna alle spese processuali l'essere la statuizione contenuta in un provvedimento definitivo nel senso che conclude il procedimento dinanzi al giudice che ne è stato investito , e la soccombenza, sia che essa riguardi il giudizio principale sulla responsabilità, sia che si tratti di un procedimento incidentale in tal senso, più recentemente, tra le altre, Sez. 5, numero 49692 del 04/10/2017, C., Rv. 271438 . La regola contenuta nell' articolo 48, comma 6, cod. proc. penumero , prevista per il procedimento di rimessione, non escluderebbe, quindi, l'efficacia della regola generale prevista dall' articolo 616 cod. proc. penumero in relazione al procedimento per cassazione, secondo cui la condanna alle spese deve essere contenuta in ogni provvedimento definitivo, sia principale che incidentale, e deve essere disposta a carico della parte soccombente. 2.2. Altro orientamento ritiene, al contrario, che la declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione o il suo rigetto non comportino la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo, al riguardo, l' articolo 48, comma 6, cod. proc. penumero , norma speciale Sez. 3, numero 42478 del 14/10/2024, C., Rv. 287141 - 01 Sez. 5, numero 51219 del 21/12/2023, Savino, non mass. Sez. 6, numero 43540 del 19/09/2023, Testiera, Rv. 285359-01 Sez. 5, numero 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451 - 01 Sez. 2, numero 15480 del 21/02/2017, Carrella, Rv. 269969 - 01 . Secondo questo orientamento, in particolare, l'espressa previsione, contenuta nell' articolo 48, comma 6, cod. proc. penumero , della sola condanna, di carattere facoltativo, al pagamento di una somma - da mille euro a cinquemila euro - a favore della Cassa delle ammende, non può essere integrata con la disposizione generale prevista per il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'articolo 616 cod. proc. penumero , ostandovi, in primo luogo, la peculiare natura dell'istituto della rimessione del processo, non inquadrabile nell'ambito dei rimedi di carattere impugnatorio tale natura «emerge chiaramente dal suo presupposto, che [ ] prescinde dai fenomeni endoprocedimentali ed è, invece, correlato alla grave situazione locale esterna al processo» e dalle modalità di proposizione della domanda, che non è un ricorso , ma una richiesta ». La differenza non sarebbe meramente lessicale, ma sostanziale, poiché «esprime la differente funzione dell'atto introduttivo che, nel caso del ricorso per cassazione, rappresenta lo strumento attraverso il quale l'interessato deduce dinanzi al giudice di legittimità uno o più dei vizi indicati dall' articolo 606 cod. proc. penumero da cui assume essere affetto il provvedimento impugnato», mentre la richiesta di rimessione «ha un contenuto rappresentativo degli elementi fattuali correlati ad una situazione esterna al processo» Sez. 6, numero 43540 del 19/09/2023, cit. . 3. Osserva il collegio che gli opposti orientamenti si fondano su una diversa interpretazione degli articolo 48, comma 6, e 616 del codice di rito. 3.1. Secondo l'orientamento che ritiene necessaria la condanna alle spese in caso di mancato accoglimento dell'istanza di remissione, l'articolo 616 ha una portata generale, che si riferirebbe a tutti i provvedimenti definitivi resi dalla Corte di cassazione, a prescindere dal fatto che gli stessi siano emessi all'esito di una richiesta , come nel caso della rimessione proposta ai sensi dell' articolo 45 cod. proc. penumero , o di un ricorso a ciò si perviene operando una interpretazione sistematica che valorizza i presupposti della condanna alle spese in cassazione la natura definitoria del provvedimento e la soccombenza dell'istante , e che svaluta la peculiarità del procedimento di rimessione e la specialità della regola contenuta nell' articolo 48, comma 6, cod. proc. penumero 3.2. Di contro, l'orientamento secondo il quale il mancato accoglimento dell'istanza di rimessione non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali valorizza la non assimilabilità della richiesta di rimessione al ricorso per cassazione, confermata dal fatto che essa è disciplinata da una normativa speciale e l' articolo 48, comma 6, cod. proc. penumero prevederebbe, non a caso, disposizioni specifiche, che si limitano a quantificare l'ammenda irrogabile, senza operare alcun riferimento alle spese processuali . 4. Rilevata l'esistenza del contrasto, e ritenuto che la risoluzione dello stesso è decisiva per la definizione del presente procedimento, il collegio rimette il ricorso alle Sezioni unite affinché le stesse si esprimano in ordine alla seguente questione «se la declaratoria d'inammissibilità od il rigetto della richiesta di rimessione del processo comporti la condanna al pagamento delle spese processuali». P.Q.M. rimette il ricorso alle Sezioni Unite.