Con la sentenza in commento la Suprema Corte enuncia un principio di diritto in materia di ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli articolo 309 e 310 c.p.p., spedito per mezzo del servizio postale.
Il ricorso per cassazione, proposto dal legale in difesa del suo assistito, è stato ritenuto inammissibile dal Supremo Consesso perché tardivo. I giudici rilevano che l'ordinanza impugnata veniva depositata nella cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2024 e il relativo avviso di deposito veniva notificato il 30 settembre 2024 all'indagato presso la Casa Circondariale e il 26 settembre 2024 al difensore a mezzo PEC. Ciò premesso, al fine di verificare la tempestività del ricorso presentato a mezzo posta, si deve fare riferimento all' articolo 311, comma 3, c.p.p. , il quale disciplina le modalità di presentazione dell'impugnazione avverso le ordinanze emesse a norma degli articolo 309 e 310 c.p.p. , richiamando le forme previste dall' articolo 582 c.p.p. In particolare, le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato . Nel caso di specie invece, il ricorso veniva presentato con spedizione a mezzo del servizio postale e quindi, in violazione delle modalità di presentazione dell'impugnazione , la cui disciplina è improntata sui principi di tassatività e inderogabilità delle modalità di presentazione. Non essendo state rispettate le formalità prescritte dall' articolo 582 c.p.p. e non trovando applicazione l' articolo 583, comma 2, c.p.p. , per il ricorso deve ritenersi presentato nel momento in cui il plico è pervenuto nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento . Tali premesse permettono dunque, di affermare il seguente principio di diritto «il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli articolo 309 e 310 c.p.p. che sia spedito per mezzo del servizio postale, in violazione delle modalità previste dagli articolo 311, comma 3 e 582 c.p.p. , si considera proposto nel momento in cui perviene presso la cancelleria del giudice dell'ordinanza impugnata». L'applicazione del principio sopraesposto porta infine, la Suprema Corte a ritenere il ricorso tardivo poiché pervenuto in cancelleria dopo 16 giorni dalla notifica effettuata all'indagato e 20 giorni dopo quella effettuata al legale, quando ormai, il termine di cui all' articolo 311 c.p.p. era ormai ampiamente decorso.
Presidente Pellegrino Relatore Saraco Ritenuto in fatto e considerato in diritto G.G., per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l'ordinanza in data 02/09/2024 del Tribunale di Messina, che ha confermato l'ordinanza in data 10/08/2024 del G.i.p. del Tribunale di Messina che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di estorsione aggravata dalle modalità mafiosa e sostituzione di persona. Deduce 1. Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all' articolo 274 cod. proc. penumero Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente assume che il tribunale ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari con motivazione apodittica e non ha correttamente valutato i profili temporali della condotta, che rendono incompatibile l'immanenza dell'unica esigenza di cautela evocata dal g.i.p. A tale proposito osserva che l'appartenenza dell'indagato al sodalizio criminoso risale al 2013 e che le condotte contestategli risalgono al 2021, mentre le ulteriori contestazioni si arrestano a marzo 2024 e non sono connotate di valenza intimidatoria. Da ciò si deduce che le esigenze cautelari mancano di attualità e concretezza, anche perché il tribunale non effettua alcun giudizio prognostico sulla possibilità che per l'indagato si presenti l'occasione di commissione di ulteriori delitti se rimesso in libertà. Si rimarca come G.G. dal 15/05/2024 al 12/08/2024 si sia astenuto dall'avere contatti con alcuno quando si è trovato agli arresti domiciliari, così dovendosi ritenere che abbia interrotto ogni contatto con P. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché tardivo. 2.1. Va premesso che l'ordinanza impugnata è stata depositata nella Cancelleria del Tribunale il 18/09/2024 e il relativo avviso di deposito è stata notificato il 30 settembre 2024 a G.G., presso la Casa Circondariale e il 26 settembre 2024 all'Avvocato Attilio Floresta, a mezzo PEC. Il ricorso è stato spedito a mezzo posta ed è pervenuto presso la Cancelleria del tribunale il 16/10/2024, ossia dopo 16 giorni dalla notifica effettuata a G.G. e dopo 20 giorni dalla notifica effettuata all'Avvocato Floresta. 2.2. Al fine di verificare la tempestività del ricorso presentato a mezzo posta, va osservato che l' articolo 311, comma 3, cod. proc. penumero , nel disciplinare le modalità di presentazione dell'impugnazione avverso le ordinanze emesse a norma degli articoli emesse a norma degli articoli 309 e 310, dispone che «il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2 [ricorso per saltum numero d.e.], in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Si osservano le forme previste dall'articolo 582». L' articolo 582 cod. proc. penumero a sua volta, dispone che 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione». 2.3. Dalla lettura combinata delle norme così richiamate, emerge che il ricorso per cassazione di che trattasi può essere presentato con le modalità telematiche a norma dell' articolo 11-bis cod. proc. penumero ovvero personalmente o a mezzo di incaricato , mediante deposito presso la Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. L'odierno ricorso, invece, è stato presentato con spedizione a mezzo del servizio postale e, quindi, in violazione delle modalità di presentazione dell'impugnazione, stante il principio di tassatività e inderogabilità delle modalità di presentazione dell'impugnazione, più volte ribadito da molteplici pronunce di questa Corte, nella più generale materia delle impugnazioni nel giudizio penale tra molte, cfr. Sez. 1, numero 28540 del 15/09/2020, Santapaola, Rv. 279644 01 Sez. 4, numero 52092 del 27/11/2019, Vlad, Rv. 277906 Sez. 3, numero 38411 del 13/04/2018, B., Rv. 276698-01 . Di conseguenza, non essendo state rispettare le formalità prescritte dall' articolo 582 cod. proc. penumero e non trovando applicazione l' articolo 583, comma 2, cod. proc. penumero che consente l'impugnazione a mezzo di spedizione con il servizio postale e fa retroagire alla data di spedizione della raccomandata il momento di presentazione dell'impugnazione , l'impugnazione deve ritenersi presentata nel momento in cui il plico è pervenuto nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, atteso che le norme summenzionate fissano in questo momento il tempo di presentazione dell'impugnazione. Va, dunque, riaffermato il seguente principio di diritto «il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli articoli 309 e 310 cod. proc. penumero che sia spedito a mezzo del servizio postale, in violazione delle modalità previste dagli articolo 311, comma 3 e 582 cod. proc. penumero , si considera proposto nel momento in cui perviene presso la Cancelleria del giudice dell'ordinanza impugnata» cfr. Sez. 3, numero 36 del 30/11/2022, dep. 2023, Robortella, Rv 284029 . 3. L'applicazione al caso in esame del principio ora enunciato porta al rilievo di tardività del ricorso. Per come anticipato, infatti, il ricorso -spedito a mezzo posta è pervenuto presso la Cancelleria del tribunale il 16/10/2024, ossia dopo 16 giorni dalla notifica effettuata a G.G. e 20 giorni dopo la notifica effettuata all'Avvocato Floresta, quando il termine di dieci giorni fissato per l'impugnazione dall' articolo 311 cod. proc. penumero era oramai ampiamente, decorso. 4. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell' articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 5. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell' articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. penumero , in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all 'articolo 94, comma 1-ter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen