La Suprema Corte sulla configurabilità del delitto di omessa o ritardata denuncia

«Non è configurabile il delitto di cui all’articolo 361 c.p. nei confronti di un appartenente all’Arma dei Carabinieri che venga a conoscenza di notizie relative ad un fatto di reato a seguito di una conversazione di natura privata, svoltasi al di fuori dell’esercizio delle funzioni e non connessa in alcun modo ad esse».

La sentenza trae origine dalla notizia, appresa da un Comandante dei Carabinieri, di una possibile commissione del reato di abuso d'ufficio ai danni della moglie dello stesso, la quale veniva illegittimamente esclusa da una graduatoria per docenti predisposta dal dirigente di un istituto scolastico. L'imputato, anziché comunicare tempestivamente la notizia di reato, verificava preliminare dei fatti, procedendo solo mesi dopo alla comunicazione. Veniva quindi condannato in ordine al reato di cui all' articolo 361 c.p. Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione ritenuto fondato dalla Suprema Corte. La questione dirimente, trattata dai giudici, attiene all' accertamento della qualifica soggettiva dell'imputato e alla conseguente possibilità di affermare che l'acquisizione della notizia di reato sia avvenuta nello svolgimento delle funzioni di pubblico ufficiale , comportante l'obbligo di denuncia ex articolo 361 c.p. Ai fini della sua risoluzione, il Collegio richiama un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza e confermato nel 2022 secondo il quale « non è configurabile il delitto di omessa o ritardata denuncia nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato, che venga a conoscenza di notizia relative ad un fatto di reato di una conversazione di natura privata svoltasi al di fuori dell'esercizio delle funzioni e non connessa in alcun modo a esse, in quanto, pur se in servizio permanente in pubblica sicurezza, fuori dall'esercizio effettivo delle funzioni, gli appartenenti alla Polizia di Stato non sono tenuti agli obblighi correlati alla qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria». Sia per la Polizia di Stato che i Carabinieri la normativa di settore specifica che sono in servizio permanente solo in funzione di pubblica sicurezza, il che consente di escludere che la permanenza delle funzioni attiene anche ai compiti di polizia giudiziarie e, in generale, alle funzioni collegate alla qualifica di pubblici ufficiali per i quali occorre invece, verificare se l'atto compiuto si inserisce o meno nell'effettivo svolgimento delle stesse. In definitiva, tale distinzione diviene dirimente ai fini dell'accertamento del reato di cui all' articolo 361 c.p. , il quale prevede espressamente che l'obbligo di denuncia consegua unicamente al caso in cui la notizia di reato acquisita nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, requisito riferibile all'omissione posta in essere da un ufficiale o agente di p.g., cosicché se la notizia di reato è appresa al di fuori dell'esercizio delle funzioni, il reato di omessa denuncia non è configurabile .

Presidente Aprile - Relatore Di Geronimo Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello confermava la condanna del ricorrente in ordine al reato di cui all' articolo 361 cod. penumero , cui il Tribunale era pervenuto previa derubricazione dell'imputazione di omissione di atti d'ufficio originariamente contestata. Secondo la prospettazione recepita dai giudici di merito, A.M. - in qualità di Comandante della Stazione dei Carabinieri di OMISSIS - aveva appreso dalla moglie la possibile commissione del reato di abuso d'ufficio ai danni della predetta, la quale sarebbe stata illegittimamente esclusa da una graduatoria per docenti predisposta dal dirigente di un istituto scolastico. L'imputato, anziché comunicare tempestivamente la notizia di reato appresa fin dal 25 novembre 2019, procedeva ad una verifica preliminare dei fatti, anche mediante l'acquisizione di atti, per poi procedere alla comunicazione solo nel febbraio 2020. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione degli articolo 49, 361 cod. penumero e 347 cod. proc. penumero Si evidenzia che il reato di cui l'imputato aveva avuto conoscenza, tramite la coniuge, era quello di abuso d'ufficio, la cui configurabilità non poteva essere di immediata percezione, essendo strettamente legato alla disciplina amministrativa prevista in relazione alla formazione delle graduatorie dei docenti presso gli istituti scolastici. Ne conseguirebbe che, al momento della prima informazione ricevuta dal ricorrente, l'imputato non avrebbe potuto procedere alla comunicazione di notizia di reato, in quanto solo a fine gennaio 2020, dopo aver appreso che il soggetto collocatosi utilmente in graduatoria era legato da un rapporto parentale con la vicepreside della scuola, disponeva degli elementi minimi per poter informare l'autorità giudiziaria. In ogni caso, la presunta tardività della comunicazione della notizia di reato risulterebbe totalmente priva di offensività, non avendo arrecato alcun pregiudizio all'attività di indagine relativa al reato di abuso d'ufficio. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge in ordine all'attribuzione della qualifica soggettiva richiesta dall' articolo 361 cod. penumero , sul presupposto che l'appartenente all'Arma dei Carabinieri, ove apprenda la notizia di reato al di fuori dell'esercizio delle funzioni, non avrebbe alcun obbligo di denuncia. 2.3. Con il terzo motivo, deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, in presenza della causa di non punibilità di cui all' articolo 47, comma terzo, cod. penumero , nonché per errore scusabile su norma extra penale, individuata nella previsione dell' articolo 425 cod. proc. penumero 2.4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell' articolo 131-bis cod. penumero Si sottolinea come la tenuità del fatto sia stata esclusa ipotizzando una strumentalizzazione della funzione al fine di acquisire elementi probatori al di fuori del controllo dell'autorità giudiziaria, senza che tale affermazione trovi effettiva conferma, posto che l'aver cercato di verificare la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione non può costituire una condotta incompatibile con il riconoscimento della minima offensività del fatto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La questione dirimente attiene all'accertamento della qualifica soggettiva dell'imputato e alla conseguente possibilità di affermare che l'acquisizione della notizia di reato sia avvenuta nello svolgimento delle funzioni di pubblico ufficiale, comportante l'obbligo di denuncia ex articolo 361 cod. penumero Si tratta di una problematica già affrontata in due pronunce di questa Corte, secondo le quali non è configurabile il delitto di omessa o ritardata denuncia, nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato, che venga a conoscenza di notizie relative ad un fatto di reato a seguito di una conversazione di natura privata, svoltasi al di fuori dell'esercizio delle funzioni e non connessa in alcun modo ad esse, in quanto, pur se in servizio permanente di pubblica sicurezza, fuori dall'esercizio effettivo delle funzioni gli appartenenti alla Polizia di Stato non sono tenuti agli obblighi correlati alla qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria Sez.6, numero 44423 del 30/9/2022, Ferrante, Rv. 284003 conf. Sez.6, numero 29836 del 2/7/2012, Bellavista, Rv.253181, quest'ultima, invero sembra attribuire rilievo alla natura non militare della Polizia di Stato . 2.1. La Corte di appello ha espressamente disatteso tale soluzione, richiamando i plurimi precedenti secondo cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono considerati in servizio permanente, non cessando dalla loro qualifica pur se liberi dal servizio, posto che, anche in tali circostanze, sono tenuti a esercitare le proprie funzioni, ove si verifichino i presupposti di legge. Sez.5, numero 35691 del 20/7/2022, Rv. 283595 Sez.6, numero 42639 del 22/9/2009, Kosovel, Rv. 245002 Sez.6, numero 52005 del 9/12/2014, Calabrese, Rv. 261669 . Invero, tali pronunce sono tutte relative a ipotesi di reato diverse da quella di cui all' articolo 361 cod. penumero e concernenti condotte di resistenza a pubblico ufficiale, rispetto alle quali veniva in rilievo l'esercizio della funzione di pubblica sicurezza, per la quale la normativa di riferimento prevede espressamente la permanenza del servizio nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine. 2.2. La soluzione recepita dalla Corte di appello non si è confrontata con la specifica distinzione tra le diverse funzioni pubbliche esercitate dagli appartenenti all'Arma dei Carabinieri e sulle limitazioni connesse al cosiddetto servizio permanente svolto dai predetti. Ritiene la Corte che la soluzione del quesito presuppone il compiuto esame della normativa di riferimento. L' articolo 155, d.lgs. numero 66 del 2010 , rubricato Istituzione e funzioni dell'Arma dei carabinieri , stabilisce che «L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente». Al contempo, l'articolo 161 Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri prevede che l'Arma dei Carabinieri esercita, ai sensi della normativa vigente a funzioni di polizia giudiziaria b funzioni di sicurezza pubblica. L'articolo 178 Qualifiche di polizia giudiziaria stabilisce che «1. Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, esclusi gli ufficiali generali, degli ispettori e dei sovrintendenti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. 3. Gli appuntati, limitatamente al periodo in cui hanno l'effettivo comando di una stazione dell'Arma, sono ufficiali di polizia giudiziaria. 4. Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, in base alle qualifiche di polizia giudiziaria loro attribuite, adempiono verso l'autorità giudiziaria agli obblighi di legge che loro incombono, osservate le disposizioni che regolano i propri rapporti interni di dipendenza gerarchica». Inoltre, per le funzioni di polizia giudiziaria vale quanto previsto dall'articolo 57 lett.b cod. proc. penumero che riconosce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri. Le norme sopra richiamate consentono di individuare una fondamentale distinzione tra le due funzioni pubbliche rivestite dagli appartenenti ai Carabinieri, posto che l'articolo 155 cit. specifica che i militari sono in servizio permanente solo con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza, mentre analoga previsione non è contemplata con riguardo alle funzioni di polizia giudiziaria. È opportuno sottolinearsi, peraltro, come su tale aspetto non incida in alcun modo la collocazione dell'Arma dei carabinieri tra le forze armate, posto che la natura militare non si traduce, in difetto di una espressa previsione normativa, nella permanenza in servizio con riguardo a tutte le funzioni istituzionalmente svolte. Ne consegue che, sotto tale specifico aspetto, non vi è alcuna differenza tra gli appartenenti alla Polizia di Stato e ai Carabinieri, posto che per entrambi la normativa di settore specifica che sono in servizio permanente di pubblica sicurezza, il che consente di escludere - argomentando a contrario - che la permanenza delle funzioni attiene anche ai compiti di polizia giudiziaria e, più in generale, alle funzioni collegate alla qualifica di pubblici ufficiali. 2.2. A fronte del richiamato quadro normativo, deve procedersi ad esaminare la distinzione tra l'attribuzione astratta della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, rispetto all'esercizio in concreto della funzione. Le norme che individuano i soggetti che possono assumere la qualifica fanno riferimento all'attribuzione della funzione, ma nulla aggiungono in merito allo svolgimento della stessa. Il soggetto che è titolare di una determinata qualifica pubblicistica non può per ciò solo ritenersi sempre onerato dell'esercizio delle corrispondenti funzioni, in relazione alle quali occorre verificare se queste siano permanenti, ovvero se l'attribuzione sia strettamente collegata all'ambito temporale e territoriale entro il quale il servizio viene svolto. Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che il cosiddetto esercizio permanente è riferito dall' articolo 155, d.lgs. numero 66 del 2010 , alle sole funzioni di pubblica sicurezza, mentre, per le ulteriori funzioni pubblicistiche, ivi comprese quelle di polizia giudiziaria, occorre verificare se l'atto compiuto si inserisca o meno nell'effettivo svolgimento delle stesse. In definitiva, quindi, gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri hanno la qualifica di pubblici ufficiali, nonché di ufficiali di polizia giudiziaria, tuttavia, sono in servizio permanente solo con riguardo alle funzioni concernenti la pubblica sicurezza. Viceversa, le funzioni genericamente derivante dalla qualifica di pubblico ufficiali, come pure gli obblighi inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, sono svolte esclusivamente allorché l'appartenente all'Arma è in servizio. 2.3. La richiamata distinzione diviene dirimente ai fini dell'accertamento del reato di omessa denuncia, in quanto l' articolo 361 cod. penumero prevede espressamente che l'obbligo di denuncia consegua unicamente al caso in cui la notizia di reato sia acquisita nell'esercizio o a causa delle sue funzioni , requisito riferibile anche all'omissione posta in essere da un ufficiale o agente di p.g. di cui al secondo comma, trattandosi di ipotesi aggravata rispetto a quella prevista dal primo comma Sez.6, numero 10272 del 30/1/2001, D'Aolisio, Rv. 219155 . Quanto detto comporta che se la notizia di reato è appresa al di fuori dell'esercizio delle funzioni, il reato di omessa denuncia non è neppure in astratto configurabile. All'esito di tale disamina, pertanto, deve affermarsi il principio di diritto secondo cui non è configurabile il delitto di omessa o ritardata denuncia, nei confronti di un appartenente all'Arma dei carabinieri, che venga a conoscenza di notizie relative ad un fatto di reato a seguito di una conversazione di natura privata, svoltasi al di fuori dell'esercizio delle funzioni e non connessa in alcun modo ad esse, in quanto, pur se in servizio permanente di pubblica sicurezza, fuori dall'esercizio effettivo delle funzioni i Carabinieri non sono tenuti agli obblighi correlati alla qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. 2.4. Nel caso di specie, è pacifico che l'imputato ha appreso della notizia di reato - peraltro generica e priva di quei requisiti minimi che ne avrebbero consentito l'immediato riferimento all'autorità giudiziaria - da parte della moglie e, quindi, non già per ragioni di servizio, bensì in virtù del rapporto di coniugio. Si tratta, pertanto, di una notizia di reato del tutto avulsa dall'esercizio delle funzioni e, rispetto alla quale, si poteva al più sindacare la legittimità delle verifiche compiute dall'imputato, ma non ipotizzare la commissione del reato di cui all' articolo 361 cod. penumero , proprio perché difettava il necessario presupposto costituito dall'acquisizione della notizia nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di pubblico ufficiale. 3. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.