Tra i diversi interventi previsti dalla Legge di Bilancio 2025 vi è quello attinente al rifinanziamento del fondo morosità incolpevole. Tale misura di natura “assistenziale” consiste nella elargizione di un contributo economico bonus in favore dei contribuenti impossibilitati ad adempiere alle spese locative a causa di sopraggiunte difficoltà economiche.
Tale sussidio, tuttavia, può operare fino ad un massimo di 12.000 euro per ogni beneficiario . L'onere di presentare la richiesta è a carico dell'interessato che dovrà indirizzarla al Comune di appartenenza. Da ciò si evince che il beneficio ha natura locale e, dunque, la competenza a decidere per il bonus spetta ai comuni. L'interessato potrà scaricare la domanda direttamente dal sito dell'ente locale fac simile e dovrà, tra le diverse informazioni indicare il quantum del reddito percepito l'Isee dichiarare di essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con la relativa citazione per la convalida - inserire i dati relativi al contratto di locazione di unità abitativa con contestuale dichiarazione di residenza all'interno dell'abitazione. Occorre, inoltre, allegare la dichiarazione del proprietario dell'alloggio redatta con riferimento alle finalità̀ per cui viene richiesto il contributo, corredata da un documento di identità̀ del proprietario medesimo recante l'autorizzazione al Comune al trattamento dei propri dati personali. L'interessato dovrà, inoltre, indicare le ragioni di impossibilità oggettiva di provvedere all'adempimento e, dunque, comprovare l'assenza di profili di responsabilità soggettiva. Alla domanda, dunque, dovranno essere allegati tutti i documenti idonei a comprovare la condizione di difficoltà economica e le ragioni che l'hanno determinata. La misura, infatti, vuole intervenire sulla situazione di emergenza abitativa supportando coloro che versino in situazioni di indigenza economica per eventi straordinari, ad esempio, in caso di perdita del lavoro per licenziamento, mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici oppure di malattia che abbia portato ad una riduzione della capacità reddituale o, ancora, in caso di sopravvenienza di spese che incidano sulla capacità economica. Le predette dichiarazioni devono essere rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445 e, dunque, sotto forma di autocertificazione , per mezzo della quale l'interessato si assume la responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci. La domanda potrà essere consegnata brevi manu , mediante raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata. La misura de qua conduce ad una serie di riflessioni. La prima attiene alla natura essenzialmente “assistenziale” degli ultimi interventi governativi che vanno nella direzione di una collaborazione attiva tra lo Stato ed il cittadino. In secondo luogo, emerge la funzione contributiva dello Stato , il quale tutela i diritti fondamentali dell'individuo, come, ad esempio, il diritto al godimento di una vita libera e dignitosa, intervenendo in supporto, laddove, l'interessato non sia in grado di provvedere autonomamente alle spese di affitto o locazione. In terzo luogo induce a riflettere la prospettiva statale di tutela dei cittadini che abbiano agito “in buona fede” ovvero “incolpevoli” nei cui confronti una determinata condotta risulterebbe inesigibile. La dazione in questione, infatti, ha natura di sussidio corrisposto in favore di chi è incapace di provvedere autonomamente al versamento delle somme dovute e cioè a quei soggetti che abbiano agito in “buona fede”. Essa opera non solo a favore dell'inadempiente, ma anche a tutela del proprietario il quale ha il diritto di percepire le somme dovute per effetto del contratto di locazione o affitto.