È stata pubblicata la relazione su novità normativa numero 1/2025 riguardante le modifiche disposte all’articolo 14, comma 6, del Testo unico dell’immigrazione ad opera della legge numero 187/2024, di conversione, con modifiche, del d.l. numero 145/2024 cd. decreto “flussi” e di abrogazione, previa “confluenza”, del d.l. numero 158/2024 cd. decreto “Paesi sicuri” .
L'approfondimento, curato dall'Ufficio del massimario, si concentra sulle ultime modifiche legislative apportate dal Parlamento in tema competenza sui procedimenti giurisdizionali di convalida dei provvedimenti questurili di trattenimento “amministrativo” e di proroga nei Cpr delle persone richiedenti protezione internazionale, entrate in vigore il 10 gennaio scorso in forza della disposizione transitoria di cui all'articolo 19 del decreto stesso che ha differito di 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione l'efficacia di tutte le disposizioni procedurali contenute nel Capo IV del decreto stesso . Come si ricorderà, in esito all'approvazione di un “corposo” emendamento d'iniziativa del relatore nel corso dell' iter di conversione del decreto “flussi”, dal 10 gennaio i procedimenti di convalida dei trattenimenti sono stati attribuiti per saltum alle Corti di appello in luogo delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione dei tribunali civili le quali restano, però, competenti per il “merito” delle domande di asilo, di protezione sussidiaria e speciale nonché per le altre ipotesi di trattenimento “amministrativo” non riguardanti i soggetti richiedenti protezione internazionale . Dopo aver preso le mosse dal mutato assetto “ordinamentale” riguardante le Corti di appello – che, peraltro, decideranno in inedita composizione monocratica – la relazione del Massimario si sofferma sulle ricadute del mutato regime di ricorribilità per cassazione avverso i provvedimenti delle Corti di appello, d'ora in poi da proporsi esclusivamente nelle forme dell' articolo 606, lettere a, b, c, del c.p.p. in luogo dell' articolo 360 c.p.c. e con applicazione dell'articolo 22, comma 5, legge sul mandato di arresto europeo numero 69/2005 . Il dubbio interpretativo che si è posto l'Ufficio del massimario, generato dall'ambiguità del dato legislativo, è stato se l'incompleta formulazione tecnica della modifica apportata dalla legge numero 187/2024 all'articolo 14, comma 6, t.u.imm. – che non ha specificato la Sezione se civile o penale della Suprema corte chiamata a decidere sui ricorsi per cassazione da proporsi secondo il rito “MAE” – implichi un mutamento sull'attribuzione degli affari interni della Corte di Cassazione. Si segnala che in esito a tale approfondimento curato dall'ufficio del Massimario, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha disposto una variazione tabellare urgente decreto numero 5/2025 che ha trasferito alla Prima Sezione Penale in luogo della Prima Sezione civile finora tabellarmente competente in materia di immigrazione e protezione internazionale nel regime ante legge numero 187/2024 la competenza “interna” a trattare i ricorsi in materia di convalida dei trattenimenti in esito alla legge numero 187/2024 . La relazione tratta nel dettaglio i seguenti aspetti 1. La legge 9 dicembre 2024, numero 187 , di conv., con modif., del d.l. 11 ottobre 2024, numero 145 , ed abrogazione, previa “confluenza”, del d.l. 23 ottobre 2024, numero 158 . In particolare, le modifiche apportate dall'articolo 18-bis. 2. Premessa metodologica interpretazione letterale. 3. I lavori parlamentari e la ratio unitaria delle modifiche procedurali in materia di protezione internazionale. 4. La questione controversa. 5. Modifiche in tema di competenza della Corte d'appello sui procedimenti di convalida o proroga del provvedimento di trattenimento del richiedente protezione internazionale cenni. 5.1. L'individuazione della Corte d'appello competente in tema di M.A.E. problemi interpretativi. 5.2. La mancata disciplina del rito applicabile. 6. La modifica dell'articolo 14, comma 6, t.u.imm. in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di convalida e di proroga dei trattenimenti analisi. 6.1. La ricorribilità per cassazione entro cinque giorni per i soli motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lett. a , b e c , cod. proc. penumero impostazione del problema. 6.1.1. L'articolo 22, comma 5-bis, primo periodo, legge numero 69 del 2005 contenuto. 6.1.2. Le ricadute della riduzione dei casi di ricorribilità per cassazione rispetto al pregresso regime breve rassegna. 6.2. Il richiamo all' articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, legge numero 69 del 2005 in tema di M.A.E. “consensuale” implicazioni di disciplina. 6.2.1. Le modalità derogatorie di presentazione del ricorso. 6.2.2. Le tempistiche di decisione contestuale del ricorso. 6.2.3. I mancati richiami valenza esegetica. 6.3. La lettura d'insieme delle due previsioni. Provvisorie conclusioni. 7. Un confronto sistematico l' articolo 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, numero 109 . Differenze e precisazioni in tema di riparto di giurisdizione. 8. Cenni organizzativi in tema di competenza delle Corti d'appello. 9. Possibili distonie applicative.
Relazione su novità normativa numero 1/2025