Il superamento della soglia di finanziabilità determina la nullità del contratto?

Il superamento della soglia di finanziabilità nell’ambito della vigilanza prudenziale non costituisce un elemento essenziale del contratto pertanto, tale superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo.

Il Tribunale territorialmente competente rigettava con decreto l'opposizione proposta da un Istituto bancario avvero il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento di una società a.s. e del socio illimitatamente responsabile che aveva ammesso il credito della Banca, derivante da un contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca, in via chirografaria anziché come richiesto dal creditore, in via privilegiata, ciò a causa del superamento del limite di finanziabilità previsto dall' articolo 38, comma 2, d.lgs. numero 385/1993 TUB . I Giudici circondariali, avevano fondato la decisione sul presupposto per cui il superamento dei limiti di finanziabilità integra la nullità del contratto per la violazione del principio dell'interesse pubblico e avevano, altresì, rilevato l'erroneità della stima operata dalla Banca del terreno e del fabbricato oggetto della garanzia ipotecaria, in quanto, nella specie, i beni a causa dell'attraversamento dell'area demaniale erano sostanzialmente privi di apprezzabile valore commerciale. Il Tribunale, quindi, in accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, confermava la statuizione del Giudice Delegato di ammissione del credito in via chirografaria. La Banca pertanto, proponeva ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi mentre il Fallimento svolgeva le proprie difese con controricorso. Gli ermellini hanno ritenuto fondato il primo dei due motivi di ricorso proposto dall'Istituto Bancario con il quale, quest'ultimo, denunciava violazione e/o falsa applicazione del comma 2 TUB , in relazione all' articolo 360 comma 1, numero 3 c.p.c. Tale violazione si fondava, secondo la ricorrente, sulla ritenuta nullità del contratto di mutuo per effetto del superamento del limite della finanziabilità  poiché l'indirizzo giurisprudenziale seguito dal decreto oggetto di impugnativa era stato ampiamente superato da un opposto orientamento di legittimità che invece ammetteva la conversione e qualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario nell'ipotesi di violazione dell' articolo 38, comma 2  TUB con conseguente riconoscimento del privilegio ipotecario. Nella specie, invece gli Ermellini, hanno ritenuto di poter condividere quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale che prende spunto, da ultimo, dalle Sezioni Unite con la sentenza numero 33719/2022 con cui i giudici di legittimità hanno rilevato che la mancanza di un'espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della soglia di finanziabilità non è riscontrabile tra le nullità testuali di cui all' articolo 117, ottavo comma, d.lgs. numero 385/993 . Inoltre, nella stessa sentenza è stato parimenti escluso in concreto che l'articolo 38, secondo comma, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto . Esso, si legge nella pronuncia delle Sezioni Unite, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di Vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della “vigilanza prudenziale”, costituisce piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale . In tal  modo, neutralizzata la premessa posta a fondamento dei precedenti orientamenti, le Sezioni Unite  hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella proposta dalla Banca ricorrente della riqualificazione. La negazione del carattere imperativo della norma ha indotto ad escludere che il limite di finanziabilità da esso previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto , sicché il suo superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo. Il Collegio di legittimità, quindi, ha nella specie, ritenuto di uniformarsi proprio al suddetto principio sancito dalle Sezioni Unite sulla scorta del quale deve pertanto, escludersi che l'eccedenza della sogli di finanziabilità,  anche se concretamente sussistente, sia di per sé idonea ad incidere sulla validità del negozio.

Presidente Terrusi - Relatore Crolla Fatti di causa 1 Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 22/2/2022, rigettava l'opposizione, proposta da OMISSIS spa al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento OMISSIS di G.G. sas e del socio illimitatamente responsabile G.G., che aveva ammesso il credito della Banca, derivante da un contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca di originarie € 600.000, per € 394.322,81,oltre interessi per € 2.386,78 in via chirografaria, anziché in via privilegiata, come richiesto dall'istituto di credito, per il superamento del limite di finanziabilità previsto dall' articolo 38 comma 2 d.lvo 385/1993 di seguito indicato per brevità “ TUB ” . 2 I giudici circondariali, sul presupposto che il superamento dei limiti di finanziabilità integrasse la nullità del contratto per violazione di interesse pubblico, rilevava l'erroneità della stima operata dal Banca del terreno e del fabbricato oggetto della garanzia ipotecaria, in quanto i beni, a causa dell'attraversamento dell' area demaniale, erano sostanzialmente privi di apprezzabile valore commerciale. 2.1 Il Tribunale, quindi, confermava la statuizione del G.D. di ammissione del credito in via chirografaria in accoglimento della proposta domanda di ripetizione dell'indebito. 3 La Banca ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi il Fallimento ha svolto difese con controricorso. Ragioni della decisione 1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione 38 comma 2 TUB , in relazione all'articolo 360 comma 1 nr.3 c.p.c. la ricorrente contesta la ritenuta nullità del mutuo per effetto del superamento del limite di finanziabilità rileva, in ogni caso, che l'indirizzo giurisprudenziale seguito dal decreto è stato superato da un successivo orientamento che ammette la conversione e/qualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario nell'ipotesi di violazione dell' articolo 38 comma 2 TUB con conseguente riconoscimento del privilegio ipotecario. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell' articolo 360 comma 1 nr. 5 c.p.c. la ricorrente lamenta l'omesso apprezzamento da parte del Tribunale degli elementi di valutazione del compendio immobiliare oggetto dell'ipoteca concessa dalla debitrice contenuti nella relazione peritale fatta redigere dalla banca. 2 Il primo motivo è fondato. 2.1 Viene posta la questione della rilevanza del superamento della soglia di finanziabilità, che ha trovato diverse soluzioni, nel corso del tempo, da parte della giurisprudenza di questa Corte. 2.2 E' sufficiente osservare che la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, le quali, con sentenza 16/11/2022, numero 33719, pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui all' articolo 117, ottavo comma, d.lgs. numero 385 del 1993 , non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, hanno nondimeno escluso, in concreto, che l'articolo 38, secondo comma, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale», costituisce - secondo le Sezioni Unite - piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale. In tal modo neutralizzata la premessa posta a fondamento dei precedenti orientamenti, le Sezioni Unite hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella della riqualificazione. La negazione del carattere imperativo della norma ha indotto a escludere che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto, sicché il suo superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo. 2.3 Il collegio reputa di uniformarsi a tale principio. In applicazione dell'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite, deve dunque escludersi che l'eccedenza della soglia di finanziabilità, anche se concretamente sussistente, sia idonea ad incidere sulla validità del negozio. 3 Il secondo motivo resta assorbito. 4 Il ricorso va, quindi, accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Cagliari in diversa composizione per un nuovo esame secondo i principi sopra indicati e per la regolamentazione delle spese del presente procedimento. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.