Successivamente alla modifica dell’articolo 445, comma 1- bis , c.p.p. disposta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150 cd. riforma Cartabia , l’informazione interdittiva antimafia non può essere ritenuta adeguatamente motivata con il mero richiamo della sentenza di patteggiamento che esaurisce i propri effetti nell’ambito penalistico, in quanto l’amministrazione deve procedere ad autonoma valutazione dei comportamenti posti a base della vicenda penale ed indicativi di una possibile infiltrazione della criminalità organizzata.
In applicazione di tale principio il TAR Toscana, con la sentenza numero 1538 pubblicata il 23 dicembre 2024 , ha accolto il ricorso proposto, e per l'effetto ha annullato gli atti impugnati. Il caso I fatti traggono origine, da una richiesta di iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all' articolo 1, 52° comma della l. 6 novembre 2012 numero 190 cd. white list , con la quale la Prefettura di Firenze emetteva, nei confronti della ricorrente società, il provvedimento che negava l'iscrizione, sulla base di un sintetico richiamo delle «risultanze della riunione del Gruppo Interforze Antimafia e di una sentenza ex articolo 444 c.p.p. del G.I.P. di Firenze intervenuta nei confronti dell' amministratore delegato della società e del proprietario al 50% della società e precedente amministratore per il reato di cui all' articolo 452-quaterdecies c.p. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – la sentenza sanzionava gravi violazioni in materia di conferimento dei rifiuti e controlli di competenza del gestore dell'impianto intervenute a partire dal 2016 e poste in essere dagli amministratori della società . Il provvedimento non era preceduto da un qualche contraddittorio procedimentale nei confronti della richiedente l'iscrizione e recava una serie di precisazioni in ordine alla necessità di attribuirvi il valore di “informazione antimafia interdittiva». La struttura motivazionale si esauriva, quindi, in ampi richiami della giurisprudenza relativa alle problematiche generali del valore delle sentenze ex articolo 444 c.p.p. Non mancava un sintetico ed apodittico riferimento alla possibilità di desumere, dalla condanna penale, la sussistenza di «elementi che facevano ritenere il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condiziona re le scelte e gli indirizzi della società ». L'intervento dell'informazione interdittiva antimafia determinava l'apertura, da parte di vari enti, di alcuni provvedimenti di cancellazione da albi e registri, che culminavano in un provvedimento interdittivo dall'attività sociale adottato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze. Con i motivi aggiunti, i ricorrenti impugnavano altresì il decreto del Settore Autorizzazioni uniche ambientali della Regione Toscana avente ad oggetto la revoca, a seguito dell'informazione interdittiva antimafia intervenuta, dell'A.U.A. rilasciata alla ricorrente. Le soluzioni giuridiche La sentenza del TAR Toscana è di particolare interesse perché confrontandosi con gli effetti immediati della c.d. riforma Cartabia, s'interroga ancora sul principio di partecipazione procedimentale , ex articolo 92, comma 2-bis del d.lgs. 6 settembre 2011 numero 159 codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione negato nella specie al ricorrente , dalle Amministrazioni resistenti. Tanto sulla base di una ricostruzione complessiva dell'atto nei termini sostanziali di provvedimento vincolato che può essere adottato anche nella completa assenza del contraddittorio procedimentale, valendosi dell'eccezione prevista dall' articolo 21-octies, 2° comma della l. 7 agosto 1990, numero 241 . Invero, ante riforma Cartabia, l'interdittiva antimafia ha imposto più riflessioni sul delicato equilibro tra la difesa dell'ordine pubblico ed economico, e la necessità del diritto di difesa, sia nella fase procedimentale, prefettizia – che processuale, e ciò sul presupposto che non era previsto almeno da un punto di vista formale alcun obbligo di comunicazione di avvio del procedimento , né, tantomeno, alcuna garanzia partecipativa. Intanto è opinione diffusa in giurisprudenza che a differenza della comunicazione interdittiva, l'informazione interdittiva antimafia è caratterizzata da un contenuto discrezionale. Secondo tale orientamento non può attribuirsi carattere vincolato all'interdittiva, neppure nell'ipotesi in cui le relative valutazioni in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa partano come nel caso che ci occupa da provvedimenti penali relativi ai cd. “reati spia” di cui all'articolo 84, comma 4, lett. a del d.lgs. 6 settembre 2011 numero 159 e 51, comma 3-bis del c.p.p. . L'informazione antimafia non assume carattere vincolato o automatico nemmeno in costanza di condanne per delitti-spia , dovendo il Prefetto tenere «necessariamente in conto - ed è questo il tratto, imprescindibile, di doverosità – l'emissione o, comunque, il sopravvenire di un provvedimento giurisdizionale, nel suo valore estrinseco, tipizzato dal legislatore, di fatto sintomatico di infiltrazione mafiosa a fronte di uno dei delitti-spia, previsti dall' articolo 84, comma 4, lettera a , del d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 ma deve nel contempo - ed è questo il tratto, immancabile, di discrezionalità - effettuare anche un autonomo apprezzamento, nel loro contenuto intrinseco, delle risultanze penali, senza istituire un inammissibile automatismo tra l'emissione del provvedimento giurisdizionale e l'emissione dell'informativa ad effetto interdittivo» Cons. Stato, sez. III 17 gennaio 2024, numero 552 22 marzo 2024, numero 2801 . Anche in presenza di valutazioni che partano dalle vicende penali relative ai cd. reati-spia, il carattere eminentemente discrezionale dell'informazione interdittiva antimafia risulta pertanto ormai prevalentemente affermato dalla giurisprudenza pienamente condivisa anche dal Tar Toscana. Si tratta di un dato perfettamente in linea con la strutturazione normativa che prevede una disciplina specifica della partecipazione procedimentale, dettata dall' articolo 92, comma 2-bis del d.lgs. 6 settembre 2011 numero 159 e che, nella fattispecie, non risulta per nulla essere stata attivata dalla Prefettura di Firenze. Non solo la sentenza del TAR Toscana coglie l'attenzione dell'interprete in quanto attiene al delicato problema centrale in molte tipologie di contenzioso del valore extrapenale delle sentenze di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. in particolare nel procedimento amministrativo . Una problematica, in questo caso, da valutarsi ovviamente con riferimento alla sistematica del d.lgs. 6 settembre 2011 numero 159 ed alla previsione di cui all' articolo 445, comma 1-bis del c.p.p. , nella versione, da ultimo, modificata dall'articolo 25, 1° comma, lett. b , del d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 applicabile ratione temporis alla fattispecie, trattandosi di atto emanato dopo l'entrata in vigore della nuovo testo della previsione in data 30 dicembre 2022 . E per tale via la pronuncia del TAR Toscana si innesta, quale logico ed inevitabile corollario, su un percorso ermeneutico di cui sono espressioni due pronunce C.G.A., sez giur., ord. 15 maggio 2023, numero 149 e dal TAR Lazio, sez. IV-ter, 1° marzo 2024, numero 4119 . Secondo tale impostazione, ciò che rileva è il nuovo inciso “ a fini di prova ”, che pone un limite oggettivo all'utilizzabilità, anche solo come argomento di prova, della sentenza di patteggiamento nei giudizi extrapenali e comporta il definitivo superamento dell'orientamento giurisprudenziale che ne sosteneva la possibile rilevanza al fine di decidere Invero, il problema relativo agli effetti delle sentenze di patteggiamento nel procedimento amministrativo ha costituito oggetto di una considerevole evoluzione giurisprudenziale , caratterizzata da importanti oscillazioni in un certo senso, giustificate dalla novità dell'istituto per l'esperienza giuridica italiana , ma che alla fine, si è stabilizzata sulla soluzione favorevole all'utilizzabilità di detta decisione in sede amministrativa, sulla base di una serie di argomentazioni che ruotano sostanzialmente intorno alla possibilità di attribuire considerazione alla decisione in quanto “ fatto storico ” suscettibile di considerazione, unitamente agli altri elementi probatori ed in quanto elemento di prova caratterizzato da una particolare attendibilità, soprattutto in considerazione del necessario vaglio, da parte del Giudicante, della non sussistenza delle cause immediate di proscioglimento di cui all' articolo 129, 1° comma c.p.p. per un quadro, della precedente giurisprudenza in materia, si rinvia al sintetico quadro ricostruttivo fornito da TAR Lazio, sez. IV-ter, 1° marzo 2024, numero 4119 . La soluzione ormai stabilizzata emersa in giurisprudenza è però destinata ad essere rimeditata alla luce della cd. riforma Cartabia, d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 che ha pure operato la completa sostituzione della previsione di cui all' articolo 445, comma 1-bis del c.p.p. come sottolineato da TAR Lazio, sez. IV-ter, 1° marzo 2024, numero 4119 con una previsione caratterizzata da una formulazione molto più stringente e precisa che oggi viene ad integrare il testo normativo che deve essere necessariamente applicato in sede giurisdizionale. La c.d. riforma Cartabia ha difatti inciso seppur di riflesso e significativamente, sul piano della prova, dell' efficacia dell'azione amministrativa che del relativo sindacato giurisdizionale . E dunque dal tenore della novellata previsione di cui all' articolo 445, comma 1 bis c.p.p. , pare chiaro l'intento di voler superare quell'indirizzo interpretativo, diffusamente affermatosi nella giurisprudenza civile, secondo cui la sentenza di patteggiamento non solo sarebbe dotata di piena efficacia probatoria, ma presupporrebbe un'implicita ammissione di colpevolezza Tuminiello . Così, muovendosi in tale ottica, il Collegio ha correttamente osservato come la ratio della riforma Cartabia è quella di incentivare , l'appetibilità, per l'imputato, del ricorso al rito alternativo del patteggiamento , in un'ottica deflattiva del processo penale, riducendo le conseguenze dell'accertamento della sua penale responsabilità. Entro la logica di tale riforma, il TAR Toscana ha pertanto osservato come il legislatore ha intenso sancire l' irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale e, quindi, innanzi al giudice civile, a quello amministrativo, tributario e a quello della responsabilità erariale, quando il fatto storico oggetto della sentenza di patteggiamento possa avere una qualche rilevanza in quelle sedi. Per vero, il novellato articolo 445, comma 1-bis c.p.p. molto più articolato del precedente , risulta essere caratterizzato da alcune importanti novità, immediatamente sottolineate dalla relazione di accompagnamento al decreto legislativo e che risultano essere articolate, su un “ primo livello ” che riguarda l'esclusione di qualsivoglia efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento e da un “ secondo livello ” che esclude ogni possibilità di equiparazione normativa della sentenza di patteggiamento a quella di condanna, se non prevista da una norma penale e non amministrativa o civile successiva ovviamente alla riforma normativa. In giurisprudenza, si è così formato anche se solo in sede cautelare ma successivo alla riforma Cartabia un indirizzo che esclude che la sentenza di patteggiamento possa assumere rilevanza probatoria nel procedimento amministrativo destinato all'emanazione di un'informativa interdittiva antimafia . Si è precisato in particolare, che il provvedimento impugnato se considerato alla stregua di una informazione interdittiva non può essere ritenuto adeguatamente motivato con il mero richiamo della sentenza di patteggiamento, in considerazione della circostanza che il novellato art 445 c.p.p. al comma 1-bis prevede che «la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi , compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile», dovendosi ritenere che, per legge, la sola sentenza di patteggiamento non può essere ritenuta dal giudice amministrativo né, dunque, dall'Amministrazione, che al relativo giudizio è sempre sottoposta idonea a integrare un sufficiente quadro indiziario, tale da sorreggere la valutazione inferenziale relativa alla prognosi di infiltrazione C.G.A., sez giur., ord. 15 maggio 2023, numero 149 . Sulla base di queste precisazioni, una seconda decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa assunta in sede cautelare relativa, in questo caso, ad una comunicazione interdittiva antimafia , ha poi rilevato come «la riduzione degli effetti extrapenali della sentenza ex articolo 444 c.p.p. operata dalla citata riforma incid a necessariamente anche sulle disposizioni contenute nel c.d. Codice antimafia che disciplinano la documentazione antimafia articolo 82 e seguenti del d.lgs. 6 settembre 2001, numero 159 , costantemente considerate dalla giurisprudenza quali “norme diverse da quelle penali” perché disciplinano istituti di natura esclusivamente preventiva e non punitiva, dovendosi, pertanto, concludere che la sentenza di patteggiamento, relativa anche a uno dei reati ritenuti ostativi ai sensi dell' articolo 67, comma 8, del c.d. Codice antimafia come il 416-bis c.p. , non può più ritenersi equiparata alla sentenza di condanna» C.G.A., sez. giur., ord., 28 giugno 2023, numero 209, poi recepita, senza particolare approfondimento, da TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 13 maggio 2024, numero 1590 che ha deciso la vicenda contenziosa . Conclusioni omogene anche sotto il profilo amministrativo. Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, con la circolare numero 29/2023 , prot. numero 7903 del 17/3/2023 emanata sulla base di conforme parere dell'Avvocatura Generale dello Stato , ha difatti rilevato come «dal tenore testuale della novellata disposizione sembra ricavarsi che – salvo il caso di applicazione di pene accessorie – tutte quelle disposizioni legislative non qualificabili come penali, nelle quali la sentenza resa ex articolo 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna, non trovino più applicazione a far data dall'entrata in vigore della riforma Cartabia». La dottrina Tulumello ha invero sostenuto che la Prefettura può continuare a porre a fondamento dei propri provvedimenti interdittivi sentenze di patteggiament o, ma il giudice amministrativo davanti al quale l'interessato ricorra non può tenerne conto ove venga contestata la sussistenza di un sufficiente quadro indiziario, tale da sorreggere la valutazione inferenziale relativa alla prognosi di infiltrazione . È un disallineamento che può porre problemi sul piano della possibile divaricazione fra regime sostanziale delle misure amministrative di prevenzione antimafia e regime del sindacato giurisdizionale Ebbene, volgendo lo sguardo al caso di specie, il Collegio, prima ancora di affrontare la delicata questione che attiene la necessità di instaurare il contraddittorio procedimentale, in via preliminare, ha riunito i quattro ricorsi risultati tutti caratterizzati da evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. È risultato impossibile ha osservato il TAR, negare come la progressiva estensione a tutte le società ricorrenti dei provvedimenti interdittivi antimafia, sia stata, determinata dall'intervento del primo provvedimento interdittivo adottato a seguito della richiesta della ricorrente società di iscrizione alla cd. white list e dalle successive richieste di comunicazione antimafia inserite, dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, nella cd. Banca dati antimafia, con riferimento a tutte le società controllate o amministrate dai due imprenditori interessati dalla sentenza ex articolo 444 c.p.p. del G.I.P. di Firenze. Il Collegio accoglie il ricorso ed i relativi motivi aggiunti. In particolare, per il TAR è fondato il motivo di ricorso, relativo alla violazione del principio di partecipazione procedimentale , non essendo mai stata notificata alla società ricorrente, la comunicazione di inizio procedimento di cui all' articolo 92, comma 2-bis del d.lgs. 6 settembre 2011 numero 159 codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione . Il tentativo dell'Amministrazione resistente di qualificare la fattispecie in termini di attività vincolata “coperta” dall'eccezione di cui all' articolo 21-octies, 2° comma della l. 7 agosto 1990, numero 241 non può trovare accoglimento, con conseguente irrilevanza del richiamo alla detta previsione inserito nel testo del provvedimento. Essendo pertanto del tutto mancato il necessario contraddittorio con l'interessata previsto dall' articolo 92, comma 2-bis del d.lgs. 6 settembre 2011 numero 159 , il Tar ha accolto il primo motivo di ricorso. La IV Sezione del Tar ha poi ulteriormente accolto la seconda censura articolata da parte ricorrente quella che atteneva alla problematica del valore extrapenale delle sentenze di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. . Nella prospettiva di una sempre possibile rinnovazione del procedimento la Sezione ha condiviso il nuovo orientamento giurisprudenziale di cui è espressione C.G.A., sez giur., ord. 15 maggio 2023, numero 149 oltre che del TAR Lazio, sez. IV-ter, 1° marzo 2024, numero 4119 . Invero, il Tar ha chiarito che dopo le modificazioni disposte dalla riforma Cartabia, la prova di determinati fatti giuridici necessaria per l'applicazione dei provvedimenti interdittivi discrezionali non può limitarsi al semplice richiamo della sentenza di patteggiamento intervenuta, che risulta inutilizzabile ai sensi dell' articolo 445, comma 1-bis c.p.p. La riduzione degli effetti extrapenali della sentenza ex articolo 444 c.p.p. operata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150 riforma Cartabia incide anche sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 che riguardano la documentazione antimafia, costantemente considerate dalla giurisprudenza quali norme diverse da quelle penali perché disciplinano istituti di natura esclusivamente preventiva e non punitiva. Pertanto, la sentenza di patteggiamento, relativa anche a uno dei reati ritenuti ostativi ai sensi dell' articolo 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 codice antimafia , non può più ritenersi equiparata alla sentenza di condanna .
Presidente Giani Relatore Viola Fatto 1. La-OMISSIS opera da anni nel campo del commercio all'ingrosso di beni e materiali provenienti dal recupero rifiuti e del riciclaggio di carta da macero e rottami ferrosi e non ferrosi. A seguito di una richiesta di iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all' articolo 1, 52° comma della l. 6 novembre 2012 numero 190 cd. white list , la Prefettura di Firenze emetteva, nei confronti della detta società, il provvedimento -OMISSIS prot. numero -OMISSIS che negava l'iscrizione, sulla base di un sintetico richiamo delle “risultanze della riunione del Gruppo Interforze Antimafia del -OMISSIS-” e di una sentenza ex articolo 444 c.p.p. del G.I.P. di Firenze intervenuta nei confronti dei sig. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS attuale amministratore delegato della società ed -OMISSIS--OMISSIS proprietario al 50% della società e precedente amministratore per il reato di cui all'articolo 452 quaterdecies c.p. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti in particolare, si tratta della sentenza -OMISSIS del G.I.P. di Firenze divenuta irrevocabile in data -OMISSIS- che sanzionava gravi violazioni in materia di conferimento dei rifiuti e controlli di competenza del gestore dell'impianto intervenute a partire dal 2016 e poste in essere dagli amministratori della società destinataria della sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli articolo 5, 1° comma lett. a e 25 undecies , 2° comma lett. f del d.lgs. 8 giugno 2001 numero 231 . Il provvedimento non era preceduto da un qualche contraddittorio procedimentale nei confronti della richiedente l'iscrizione e recava una serie di precisazioni in ordine alla necessità di attribuirvi il valore di “informazione antimafia interdittiva” la struttura motivazionale si esauriva, in buona sostanza, in ampi richiami della giurisprudenza relativa alle problematiche generali del valore delle sentenze ex articolo 444 c.p.p. nei procedimenti preventivi antimafia, della possibilità di attribuire considerazione, a questi fini, anche alle sentenze a pena condizionalmente sospesa beneficio riconosciuto al solo sig. -OMISSIS--OMISSIS- e della possibilità di riportare la violazione di cui all'articolo 452 quaterdecies c.p. all'effetto interdittivo di cui all' articolo 67, 8° comma del d.lgs. 6 settembre 2011 numero 159 trattandosi di reato contemplato dall'articolo 51, comma 3 bis del c.p.p. non mancava un sintetico ed apodittico riferimento alla possibilità di desumere, dalla condanna penale, la sussistenza di “elementi che fanno ritenere il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condiziona re le scelte e gli indirizzi della società ai sensi dell' articolo 84 del d.lgs. numero 159/2011 ”. L'intervento dell'informazione interdittiva antimafia determinava l'apertura, da parte di vari enti, di alcuni provvedimenti di cancellazione da albi e registri, che culminavano in un provvedimento interdittivo dall'attività sociale adottato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze. Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla-OMISSIS e dal sig. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS che agiva anche in proprio, oltre che in veste di amministratore della società , con il ricorso R.G. numero 930/2024, che risulta affidato a censure di 1 violazione e falsa applicazione degli articolo 92, commi 2 bis e 2 ter , 84 e 94 bis del d.lgs. 159/2011, violazione del diritto di difesa, violazione dei principi a tutela del contraddittorio, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione in diritto, travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza 2 violazione e falsa applicazione degli articolo 67, comma 8, e 84 del d.lgs. 159/2011 , violazione e falsa applicazione dell'articolo 445, comma 1 bis , c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'articolo 51, comma 3 bis , c.p.p., violazione e falsa applicazione dell' articolo 166, comma 2, c.p. , violazione principio di proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, erronea valutazione probabilistica del rischio infiltrativo, travisamento dei fatti, illogicità manifesta 3 violazione e falsa applicazione dell'articolo 92, comma 2 ter in relazione agli articolo 84 e 94 bis del d.lgs. 159/2011, violazione del diritto di difesa, violazione dei principi a tutela del contraddittorio, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza, violazione principio di proporzionalità e ragionevolezza 4 illegittimità derivata per illegittimità del provvedimento impugnato del Prefetto di Firenze prot. numero -OMISSIS del -OMISSIS-. Si costituivano in giudizio la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Città metropolitana di Firenze che sostanzialmente rilevavano il carattere vincolato degli atti adottati e le Amministrazioni statali evocate in giudizio che controdeducevano sul merito del ricorso . Con decreto 22 giugno 2024, numero 360, era respinta l'istanza di tutela cautelare monocratica presentata con il ricorso con l'ordinanza 12 luglio 2024, numero 401, la Sezione accoglieva però l'istanza di tutela cautelare, sulla base della necessità di un “approfondimento nel merito del ricorso, soprattutto per quanto attiene le novità normative intervenute e i loro rapporti con l'interdittiva antimafia” e dell'indubbio “pericolo di un danno grave e irreparabile, in ragione del fatto che i provvedimenti di cui è destinataria la ricorrente appaiono suscettibili, nel loro complesso, di causare l'interruzione dell'intera attività operativa” la concessione della tutela cautelare era poi definitivamente confermata da Cons. Stato, sez. III, ord. 30 agosto 2024, numero 3266 che respingeva l'appello proposto dalle Amministrazioni statali, sulla base di un sintetico richiamo della propria “recente giurisprudenza …in materia, che afferma che “ l'emissione di un'informazione antimafia non ha carattere vincolato o automatico nemmeno a fronte di condanne per delitti-spia, nel senso che il Prefetto deve necessariamente tenere in conto ed è questo il tratto, imprescindibile, di doverosità l'emissione o, comunque, il sopravvenire di un provvedimento giurisdizionale, nel suo valore estrinseco, tipizzato dal legislatore, di fatto sintomatico di infiltrazione mafiosa a fronte di uno dei delitti-spia, previsti dall' articolo 84, comma 4, lettera a , del d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 ma deve nel contempo ed è questo il tratto, immancabile, di discrezionalità effettuare anche un autonomo apprezzamento, nel loro contenuto intrinseco, delle risultanze penali, senza istituire un inammissibile automatismo tra l'emissione del provvedimento giurisdizionale e l'emissione dell'informativa ad effetto interdittivo ” vds. sent. nnumero 552 e 2801 del 2024 ”. Con i motivi aggiunti depositati in data 17 luglio 2024, i ricorrenti impugnavano altresì il decreto -OMISSIS numero -OMISSIS-del Settore Autorizzazioni uniche ambientali della Regione Toscana avente ad oggetto la revoca, a seguito dell'informazione interdittiva antimafia intervenuta, dell'A.U.A. rilasciata alla ricorrente a base della nuova impugnativa erano censure di illegittimità derivata dagli atti precedentemente impugnati ed un nuovo motivo di incompetenza della Regione Toscana, violazione e falsa applicazione dell'articolo 197, comma 1, lett. b e c, nonché dall' articolo 216, comma 4, del d.lgs. 152/2006 , violazione e falsa applicazione dei principi ricavabili dall'articolo 5 della l.r. Toscana numero 25/1998, violazione e falsa applicazione dei principi ricavabili dall'articolo 2 della l.r. Toscana numero 22/2015. Dopo la notifica della nuova impugnativa, si costituiva in giudizio anche la Regione Toscana, rilevando il carattere vincolato degli atti adottati e controdeducendo sulla nuova censura di incompetenza proposta con i motivi aggiunti. Con decreto Presidenziale -OMISSIS-, numero 410 era accolta anche l'istanza di tutela cautelare monocratica presentata con i motivi aggiunti con l'ordinanza 24 settembre 2024, numero 1030, la Sezione respingeva poi l'istanza ex articolo 116, 2° comma c.p.p. proposta con il ricorso relativa al verbale della riunione del Gruppo Interforze Antimafia del -OMISSIS-, ritenuto escluso dall'esercizio del diritto di accesso e dichiarava improcedibile l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti essendo intervenuto, nel frattempo, un decreto dirigenziale di sospensione dell'atto di revoca dell'A.U.A. valevole fino alla definizione del giudizio . Nelle more della decisione del ricorso, anche la Città metropolitana di Firenze disponeva poi la chiusura del procedimento relativo all'emanazione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi instaurato nei confronti della società ricorrente, richiamando, in funzione motivazionale, la concessione della tutela cautelare da parte della Sezione. 2. A seguito dell'inserimento nella Banca dati antimafia di una richiesta di comunicazione antimafia da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, il Prefetto di Firenze, con provvedimento -OMISSIS prot. numero -OMISSIS-, emanava la comunicazione antimafia interdittiva nei confronti della -OMISSIS-. che svolge attività di affittacamere e locazione di appartamenti turistici a base del provvedimento era posta la rilevazione relativa al ruolo di amministratore svolto dal sig. -OMISSIS--OMISSIS come già rilevato, condannato con pena condizionalmente sospesa per il reato di cui all'articolo 452 quaterdecies c.p. , la proprietà in capo allo stesso del 50% della-OMISSIS ed il contratto di affitto d'azienda intercorrente con l'-OMISSIS-. di proprietà del -OMISSIS e della moglie in questo caso, la struttura motivazionale dell'atto, si esauriva nel richiamo della sentenza ex articolo 444 c.p.p. -OMISSIS del G.I.P. di Firenze ed in una serie di considerazioni generali in ordine al ruolo ostativo del reato ambientale ed alla possibilità di attribuire considerazione alla sentenza di patteggiamento. A seguito della comunicazione interdittiva antimafia, la Direzione attività economiche e turismo del Comune di Firenze, con provvedimento -OMISSIS prot. -OMISSIS-, rif. -OMISSIS-, disponeva poi il divieto di prosecuzione delle attività ricettive extralberghiere svolto dalla società. I detti provvedimenti erano impugnati dalla -OMISSIS-. e dal sig. -OMISSIS--OMISSIS che agiva anche in proprio, oltre che in qualità di legale rappresentante della società , con il ricorso R.G. numero 1156/2024, che risulta affidato ad una censura di illegittimità derivata dalle censure già proposte con il ricorso R.G. numero 930/2024, avverso l'informazione antimafia interdittiva antimafia intervenuta nei confronti della-OMISSIS ritenuta “unico presupposto” della successiva comunicazione interdittiva antimafia intervenuta nei confronti della -OMISSIS-. e di censure autonome sostanzialmente identiche alle ultime tre censure proposte nel ricorso R.G. numero 930/2024. Si costituivano in giudizio il Comune di Firenze che si limitava a rilevare il carattere vincolato dell'atto adottato e le Amministrazioni statali intimate che controdeducevano sul merito del ricorso . Con decreto Presidenziale 30 luglio 2024 numero 443 era accolta l'istanza di tutela cautelare proposta con il ricorso con ordinanza 6 settembre 2024, numero 477, la Sezione accoglieva l'istanza cautelare proposta con il ricorso, sottolineando come si trattasse di vicenda sostanzialmente scaturita dall'informazione interdittiva antimafia impugnata nel ricorso R.G. numero 930/2024 e quindi caratterizzata dalla stessa necessità di sospendere provvedimenti fortemente pregiudizievoli per i ricorrenti, fino alla decisione di merito adottata in ambedue i ricorsi. 3. Sempre a seguito dell'inserimento nella Banca dati antimafia di una richiesta di comunicazione antimafia da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, il Prefetto di Firenze, con provvedimento -OMISSIS-, prot. numero -OMISSIS-, emanava la comunicazione antimafia interdittiva anche nei confronti della -OMISSIS che svolge attività di locazione immobiliare di beni propri o in leasing , richiamando il ruolo di amministratore assunto dal Sig. -OMISSIS--OMISSIS proprietario al 60% della società ed i rapporti commerciali con l'immobiliare -OMISSIS- a base del provvedimento era sempre posta la sentenza ex articolo 444 c.p.p. -OMISSIS del G.I.P. di Firenze intervenuta nei confronti del -OMISSIS ed una serie di considerazioni generali in ordine al ruolo ostativo del reato ambientale ed alla possibilità di attribuire considerazione alla sentenza di patteggiamento. Il detto provvedimento era impugnato dalla -OMISSIS e dal sig. -OMISSIS--OMISSIS che agiva anche in proprio, oltre che in qualità di legale rappresentante della società , con il ricorso R.G. numero 1320/2024, che risulta affidato a censure sostanzialmente identiche a quelle proposte con il ricorso R.G. numero 1156/2024. Si costituivano in giudizio le Amministrazioni statali intimate, che controdeducevano sul merito del ricorso. Con ordinanza 10 ottobre 2024, numero 594, la Sezione accoglieva l'istanza cautelare proposta con il ricorso, sottolineando, ancora una volta, come si trattasse di vicenda sostanzialmente scaturita dall'informazione interdittiva antimafia impugnata nel ricorso R.G. numero 930/2024 e quindi caratterizzata dalla stessa necessità di sospendere provvedimenti fortemente pregiudizievoli per i ricorrenti, fino alla decisione di merito adottata in ambedue i ricorsi. 4. Da ultimo, il Prefetto di Firenze, con provvedimento -OMISSIS prot. numero -OMISSIS-, emanava una comunicazione antimafia interdittiva anche nei confronti della -OMISSIS-. che svolge attività di gestione di immobili propri , richiamando i già richiamati rapporti commerciali con la -OMISSIS-. e la -OMISSIS che ha la medesima sede legale e la proprietà al 50% da parte del sig. -OMISSIS--OMISSIS- a base del provvedimento era sempre posta la sentenza ex articolo 444 c.p.p. -OMISSIS del G.I.P. di Firenze intervenuta nei confronti del -OMISSIS ed una serie di considerazioni generali in ordine al ruolo ostativo del reato ambientale ed alla possibilità di attribuire considerazione alla sentenza di patteggiamento. Anche il detto provvedimento erano impugnato dalla -OMISSIS-. e dalla sig.ra -OMISSIS che agiva anche in proprio, oltre che in qualità di legale rappresentante della società , con il ricorso R.G. numero 1330/2024, che risulta affidato a censure sostanzialmente identiche alle censure proposte con i due ricorsi precedenti. Si costituivano in giudizio le Amministrazioni statali intimate, che controdeducevano sul merito del ricorso. Con ordinanza 10 ottobre 2024, numero 596, la Sezione accoglieva l'istanza cautelare proposta con il ricorso, sempre sottolineando come si trattasse di vicenda sostanzialmente scaturita dall'informazione interdittiva antimafia impugnata nel ricorso R.G. numero 930/2024 e quindi caratterizzata dalla stessa necessità di sospendere provvedimenti fortemente pregiudizievoli per i ricorrenti, fino alla decisione di merito adottata in ambedue i ricorsi. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2024, i quattro ricorsi ed i motivi aggiunti proposti nel ricorso R.G. numero 930/2024 erano quindi trattenuti in decisione. Diritto 1. In via preliminare, è necessario procedere alla riunione dei quattro ricorsi oggi in decisione che risultano caratterizzati da evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva già rilevate dalla Sezione nelle ordinanze cautelari emanate nei ricorsi R.G. numero 1156/2024, 1320/2024 e 1330/2024 risulta, infatti, impossibile negare come la progressiva estensione a tutte le società ricorrenti dei provvedimenti interdittivi antimafia, sia stata, in buona sostanza, determinata dall'intervento del primo provvedimento interdittivo adottato a seguito della richiesta della-OMISSIS di iscrizione alla cd. white list e dalle successive richieste di comunicazione antimafia inserite, dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, nella cd. Banca dati antimafia, con riferimento a tutte le società controllate o amministrate dai due imprenditori interessati dalla sentenza ex articolo 444 c.p.p. -OMISSIS del G.I.P. di Firenze. Pur non potendosi concludere per la sussistenza di un diretto rapporto di derivazione logica tra i vari provvedimenti impugnati come prospettato dalla ricorrente nel primo motivo dei ricorsi R.G. numero 1156/2024, 1320/2024 e 1330/2024 ed in un contesto in cui risulta evidente la sussistenza di differenziazioni strutturali nel primo ricorso è, infatti, impugnata un'informazione interdittiva antimafia, mentre i successivi tre ricorsi ruotano intorno ad una comunicazione interdittiva antimafia tra le due tipologie di ricorsi, risulta evidente la sussistenza di ragioni di opportunità che importano la decisione in unica sede di quattro vicende che, in sostanza, ruotano tutte intorno ad una problematica unitaria, ovvero quella relativa alla qualificazione ed agli effetti della già citata -OMISSIS del G.I.P. di Firenze nei vari procedimenti instaurati ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011 numero 159 , nei confronti delle società controllate o amministrate dai due imprenditori interessati dalla decisione. 2. Nel merito, il ricorso R.G. numero 930/2024 ed i relativi motivi aggiunti risultano fondati e devono pertanto essere accolti. In particolare, risulta fondato il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione del principio di partecipazione procedimentale, non essendo mai stata notificata alla società ricorrente, come già rilevato nella parte in fatto della sentenza, la comunicazione di inizio procedimento di cui all'articolo 92, comma 2 bis del d.lgs. 6 settembre 2011 numero 159 codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione Al di là di ogni considerazione in ordine alla possibile rilevanza, nella fattispecie, anche della previsione di cui all'articolo 10 bis della l. 7 agosto 1990, numero 241 problematica che comunque mantiene una sua validità, risultando evidente come il provvedimento impugnato assuma il duplice ruolo di informazione interdittiva antimafia e di espresso riscontro dell'istanza della ricorrente di essere iscritta alla lista di cui all' articolo 1, 52° comma della l. 6 novembre 2012 numero 190 , la violazione dell'espressa previsione in materia di partecipazione procedimentale di cui all'articolo 92, comma 2 bis del d.lgs. 6 settembre 2011 numero 159 risulta evidente alla luce della stessa qualificazione dell'atto impugnato in termini di informazione interdittiva antimafia operato dall'Organo procedente e confermata dall'espresso richiamo delle modalità di comunicazione del provvedimento di cui all'articolo 92, comma 2 ter del d.lgs. numero 159 del 2011 espressamente riferite alla sola informazione interdittiva antimafia . La necessità di instaurare il contraddittorio procedimentale nei confronti della società interessata è però negata dalle Amministrazioni resistenti sulla base di una ricostruzione complessiva dell'atto nei termini sostanziali di provvedimento vincolato che può essere adottato anche nella completa assenza del contraddittorio procedimentale, valendosi dell'eccezione prevista dall'articolo 21 octies , 2° comma della l. 7 agosto 1990, numero 241 laconicamente richiamata a pag. 5 del provvedimento impugnato . A questo proposito, la giurisprudenza della Sezione ha già sufficientemente chiarito, in accordo con la giurisprudenza dominante, la differenza sussistente tra i due diversi istituti della comunicazione interdittiva antimafia e dell'informazione interdittiva antimafia, in un precedente relativamente recente che non può che essere richiamato anche in questa sede “dalle comunicazioni le informazioni antimafia si distinguono per la netta diversità dei presupposti di adozione e, conseguentemente, per la chiara diversità del potere rimesso al Prefetto. L'informazione antimafia di cui all' articolo 84, terzo comma, del d.lgs. numero 159/2011 , attesta, infatti, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia cioè eventuali cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al citato articolo 67 , anche la sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società o dell'impresa interessata mediante accertamenti effettuati, in particolare, secondo la disciplina di cui agli articolo 84, quarto comma e quarto comma ter , nonché 91 , comma quinto e sesto, del codice antimafia . L'informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all' articolo 83, primo e secondo comma, del d.lgs. numero 159 del 2011 prima di adottare, stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti con la pubblica amministrazione o prima di rilasciare o adottare provvedimenti di concessione o di erogazione di benefici il cui valore sia superiore a quello previsto per la comunicazione antimafia articolo 91, primo comma, del codice antimafia . Come evidenziato nel parere del Consiglio di Stato numero 3088/15 del 17 novembre 2015 , la comunicazione antimafia costituisce un “ minus ” rispetto all'informazione antimafia attestando quest'ultima anche l'eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa e va richiesta in relazione a fattispecie di rilievo minore rispetto a quelle per cui è prevista l'informazione, che è, invece, contemplata per rapporti particolarmente qualificati in cui l'Amministrazione attribuisce al soggetto interessato vantaggi di natura economica di importo significativo. Le informazioni antimafia, inoltre, presentano un contenuto discrezionale sono, invero, dirette ad attestare la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate, desunti tuttavia all'esito di un autonomo apprezzamento rimesso al Prefetto e senza, quindi, automatismo rispetto al provvedimento giudiziario emesso in sede penale. Come costantemente sostenuto in giurisprudenza, infatti, il Prefetto, se certo ha il dovere di tener conto dell'emissione o, comunque, del sopravvenire di un provvedimento giurisdizionale, nel suo valore estrinseco tipizzato dal legislatore di fatto sintomatico dell'infiltrazione mafiosa a fronte di uno dei delitti-spia previsti dall'articolo 84, comma 4, lett. a , d.lgs. 6 settembre 2001, numero 159, deve tuttavia svolgere un autonomo apprezzamento delle risultanze penali, senza istituire un automatismo tra l'emissione del provvedimento ad esempio cautelare in sede penale e l'emissione dell'informativa ad effetto interdittivo” T.A.R. Toscana, sez. IV, 2 novembre 2023, numero 995 , punto 3 . 2 della motivazione . A differenza della comunicazione interdittiva, l'informazione interdittiva antimafia risulta pertanto essere caratterizzata da un contenuto discrezionale che risulta certo potenziato dal più recente orientamento della Terza Sezione del Consiglio di Stato richiamato dall'ordinanza cautelare 30 agosto 2024, numero 3266, intervenuta nel presente contenzioso che ha concluso per l'impossibilità di attribuire carattere vincolato all'interdittiva, anche nell'ipotesi in cui le relative valutazioni in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa partano come nel caso che ci occupa da provvedimenti penali relativi ai cd. “reati spia” di cui all'articolo 84, 4° comma lett. a del d.lgs. 6 settembre 2011 numero 159 e 51, comma 3 bis del c.p.p. “l'informazione antimafia non …. assume carattere vincolato o automatico nemmeno in costanza di condanne per delitti-spia, dovendo il Prefetto tenere “necessariamente in conto ed è questo il tratto, imprescindibile, di doverosità – l'emissione o, comunque, il sopravvenire di un provvedimento giurisdizionale, nel suo valore estrinseco, tipizzato dal legislatore, di fatto sintomatico di infiltrazione mafiosa a fronte di uno dei delitti-spia, previsti dall' articolo 84, comma 4, lettera a , del d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 ma deve nel contempo ed è questo il tratto, immancabile, di discrezionalità effettuare anche un autonomo apprezzamento, nel loro contenuto intrinseco, delle risultanze penali, senza istituire un inammissibile automatismo tra l'emissione del provvedimento giurisdizionale e l'emissione dell'informativa ad effetto interdittivo” Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2021, numero 5043 18 settembre 2023, numero 8395 17 gennaio 2024, numero 552 22 marzo 2024, numero 2801 . Anche in presenza di valutazioni che partano dalle vicende penali relative ai cd. reati-spia, il carattere eminentemente discrezionale dell'informazione interdittiva antimafia risulta pertanto ormai prevalentemente affermato dalla giurisprudenza pienamente condivisa dalla Sezione e si tratta di un dato perfettamente in linea con la strutturazione normativa che prevede, come già rilevato, una disciplina specifica della partecipazione procedimentale, dettata dall'articolo 92, comma 2 bis del d.lgs. 6 settembre 2011 numero 159 e che, nella fattispecie, non risulta per nulla essere stata attivata dalla Prefettura di Firenze. Del resto e come già rilevato da Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2023, numero 8395 , “l'ancoraggio dell'informazione antimafia a soli elementi tipici, prefigurati dal legislatore, ne farebbe un provvedimento vincolato, fondato, sul versante opposto, su inammissibili automatismi o presunzioni ex lege e, come tale, non solo inadeguato rispetto alla specificità della singola vicenda, proprio in una materia dove massima deve essere l'efficacia adeguatrice di una norma elastica al caso concreto, ma deresponsabilizzante per la stessa autorità amministrativa. Quest'ultima invece, anzitutto in ossequio ai principî di imparzialità e buon andamento contemplati dall' articolo 97 Cost. e nel nome di un principio di legalità sostanziale declinato in senso forte, è chiamata, esternando compiutamente le ragioni della propria valutazione nel provvedimento amministrativo, a verificare che gli elementi fattuali, anche quando “tipizzati” dal legislatore, non vengano assunti acriticamente a sostegno del provvedimento interdittivo, ma siano dotati di individualità, concretezza ed attualità, per fondare secondo un corretto canone di inferenza logica la prognosi di permeabilità mafiosa, in base ad una struttura bifasica diagnosi dei fatti rilevanti e prognosi di permeabilità criminale non dissimile, in fondo, da quella che il giudice penale compie per valutare gli elementi posti a fondamento delle misure di sicurezza personali, lungi da qualsiasi inammissibile automatismo presuntivo, come la Suprema Corte di recente ha chiarito v., sul punto, Cass., Sez. Unumero , 4 gennaio 2018, numero 111 ”. È pertanto proprio la necessità di “individualizzare” la misura interdittiva su una situazione fattuale complessa ad escludere che l'informazione interdittiva antimafia possa assumere carattere vincolato, anche nel caso in cui siano presenti provvedimenti penali relativi al cd. “reati-spia”. Al di là di ogni ulteriore considerazione in ordine agli evidenti “refusi” presenti nella memoria conclusionale dell'Avvocatura dello Stato come esattamente rilevato da parte ricorrente, il riferimento all'intervento della “comunicazione interdittiva antimafia prot. numero -OMISSIS-” di cui alla pag. 3 della memoria si riferisce, infatti, all'atto impugnato nel ricorso R.G. numero 1156/2024 e non al presente contenzioso , il tentativo dell'Amministrazione resistente per la verità, già anticipato nel rapporto della Prefettura di Firenze all'Avvocatura dello Stato depositato in giudizio in data 10 luglio 2024 di qualificare la fattispecie in termini di attività vincolata “coperta” dall'eccezione di cui all'articolo 21 octie s, 2° comma della l. 7 agosto 1990, numero 241 non può trovare accoglimento, con conseguente irrilevanza del richiamo alla detta previsione inserito nel testo del provvedimento. Essendo pertanto del tutto mancato il necessario contraddittorio con l'interessata previsto dall'articolo 92, comma 2 bis del d.lgs. 6 settembre 2011 numero 159, il primo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto. 3. Nella prospettiva di una sempre possibile rinnovazione del procedimento, la Sezione non può mancare di rilevare come anche il secondo motivo di ricorso articolato da parte ricorrente sia fondato e debba pertanto essere accolto. In buona sostanza, la censura attiene alla problematica centrale in molte tipologie di contenzioso del valore extrapenale delle sentenze di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. una problematica, in questo caso, da valutarsi ovviamente con riferimento alla sistematica del d.lgs. 6 settembre 2011 numero 159 ed alla previsione di cui all'articolo 445, comma 1 bis del c.p.p., nella versione, da ultimo, modificata dall'articolo 25, 1° comma, lett. b , del d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 applicabile ratione temporis alla fattispecie, trattandosi di atto emanato dopo l'entrata in vigore della nuovo testo della previsione in data 30 dicembre 2022 . Come ampiamente noto, la problematica relativa agli effetti delle sentenze di patteggiamento nel procedimento amministrativo ha costituito oggetto di una considerevole evoluzione giurisprudenziale, caratterizzata da importanti oscillazioni in un certo senso, giustificate dalla novità dell'istituto per l'esperienza giuridica italiana , ma che alla fine, si è stabilizzata sulla soluzione favorevole all'utilizzabilità di detta decisione in sede amministrativa, sulla base di una serie di argomentazioni che ruotano sostanzialmente intorno alla possibilità di attribuire considerazione alla decisione in quanto “fatto storico” suscettibile di considerazione, unitamente agli altri elementi probatori ed in quanto elemento di prova caratterizzato da una particolare attendibilità, soprattutto in considerazione del necessario vaglio, da parte del Giudicante, della non sussistenza delle cause immediate di proscioglimento di cui all' articolo 129, 1° comma c.p.p. per un quadro, della precedente giurisprudenza in materia, si rinvia al sintetico quadro ricostruttivo fornito da T.A.R. Lazio, sez. IV ter , 1° marzo 2024, numero 4119, che sarà più oltre ulteriormente richiamata . La soluzione ormai stabilizzata emersa in giurisprudenza risulta però destinata ad essere rimeditata alla luce della cd. riforma Cartabia d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 che, tra le altre cose, ha operato la completa sostituzione della previsione di cui all'articolo 445, comma 1 bis del c.p.p. come sottolineato da T.A.R. Lazio, sez. IV ter , 1° marzo 2024, numero 4119, caratterizzata da quella chiara equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna che aveva reso possibile e veniva a costituire l'indispensabile giustificazione normativa dell'orientamento giurisdizionale sopra richiamato con una previsione caratterizzata da una formulazione molto più stringente e precisa che oggi viene ad integrare il testo normativo che deve essere necessariamente applicato in sede giurisdizionale. Prima di richiamare il testo dell'attuale articolo 445, comma 1 bis del c.p.p. risulta però necessario soffermarsi sulla natura complessiva e sul significato della riforma normativa chiaramente esplicitate dalla relazione illustrativa al decreto legislativo pag. 130 e ss. come ampiamente noto, l'obiettivo da raggiungere della riforma era costituito dall'introduzione nel sistema di “un maggior stimolo a patteggiare” da perseguirsi, non attraverso la rimodulazione dei requisiti di accesso all'istituto che, in effetti, non risultano essere stati modificati , bensì mediante una “maggiore appetibilità” del ricorso all'istituto indirettamente derivante dall'estensione dei “poteri negoziali delle parti alla confisca facoltativa in ogni caso di patteggiamento e alle pene accessorie” aspetto che, in questo caso, non rileva e dalla riduzione degli “effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi” articolo 1, 10° comma, numero 2 della legge delega 27 settembre 2021, numero 134 . La riforma ha pertanto portato ad un nuovo testo dell'articolo 445, comma 1 bis del c.p.p. come già rilevato quello introdotto dall'articolo 25, 1° comma, lett. b , del d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 , caratterizzato dal seguente tenore “la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”. Il testo normativo molto più articolato del precedente , risulta essere caratterizzato da alcune importanti novità, immediatamente sottolineate dalla relazione di accompagnamento al decreto legislativo e che risultano essere articolate, su un “primo livello” che riguarda l'esclusione di qualsivoglia efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento e da un “secondo livello” che esclude ogni possibilità di equiparazione normativa della sentenza di patteggiamento a quella di condanna, se non prevista da una norma penale e non amministrativa o civile successiva ovviamente alla riforma normativa “a un primo livello articolo 445, comma 1 bis , primo periodo c.p.p. , si intende sancire l'irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale e, quindi, innanzi al giudice civile, a quello amministrativo, a quello tributario e a quello della responsabilità erariale, quando il fatto storico oggetto della sentenza di patteggiamento possa avere una qualche rilevanza in quelle sedi. A un secondo livello articolo 445, comma 1 bis , secondo periodo c.p.p. , ricordando la formulazione dell' articolo 20 c.p. «le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa» , si propone di stabilire che, ogni qual volta, per effetto della sentenza di patteggiamento, non si applichino le pene accessorie ciò già avviene ex lege sino ai due anni ed avverrà in base ad eventuale accordo di parte sopra i due anni, per effetto del nuovo articolo 444, comma 1 c.p.p. , non produrranno effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall' articolo 444, comma 2, c.p.p. alla sentenza di condanna” relazione di accompagnamento al decreto legislativo, pag. 132 . Andando più oltre quanto immediatamente rilevato dalla relazione di accompagnamento al decreto legislativo, risulta poi evidente come la nuova formulazione dell' articolo 445, comma1 bis c.p.p., sia caratterizzata da una disciplina specifica delle due diverse problematiche dell'efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento nei giudizi di patteggiamento e dell'equiparazione alla sentenza di condanna che risulta molto più chiara e articolata del generico “la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi” previsto dal vecchio testo soprattutto, risulta evidente come non sia più presente nell'ordinamento la generica equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna prevista dal vecchio testo dell'articolo 445, comma 1 bis c.p.p. e che, alla fine, ha assunto un ruolo centrale nella giurisprudenza amministrativa sopra richiamata , trattandosi di equiparazione che oggi risulta essere destinata a trovare applicazione solo in via residuale, per quanto non previsto e regolamentato dalle due previsioni “principali” in materia di efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento e di divieto di equiparazione previste dal testo normativo. Per quello che riguarda la prima parte della nuova previsione di cui all'articolo 445, comma 1 bis del c.p.p. relativa all'efficacia probatoria extrapenale della sentenza di patteggiamento “la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile” , si è immediatamente formata anche se solo in sede cautelare una giurisprudenza orientata ad escludere che la sentenza di patteggiamento possa assumere rilevanza probatoria nel procedimento amministrativo destinato all'emanazione di un'informativa interdittiva antimafia “il provvedimento impugnato se considerato alla stregua di una informazione interdittiva non può essere ritenuto adeguatamente motivato con il mero richiamo della sentenza di patteggiamento, in considerazione della circostanza che il novellato art 445 c.p.p. al comma 1 bis prevede che “la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile”, dovendosi ritenere che, per legge, la sola sentenza di patteggiamento non può essere ritenuta dal giudice amministrativo né, dunque, dall'Amministrazione, che al relativo giudizio è sempre sottoposta idonea a integrare un sufficiente quadro indiziario, tale da sorreggere la valutazione inferenziale relativa alla prognosi di infiltrazione” C.G.A., sez giur., ord. 15 maggio 2023, numero 149 . Con riferimento ad altra problematica procedimenti sanzionatori in materia edilizia , risulta poi fortemente significativa la già citata decisione del T.A.R. per il Lazio che ha rilevato come “la riforma in commento, … innovando la disciplina processuale degli effetti extrapenali delle sentenze di patteggiamento, è destinata a trovare immediata applicazione nel giudizio amministrativo, anche nei casi in cui il giudicato penale e le determinazioni dell'Amministrazione, che ad esso fanno riferimento, siano antecedenti all'entrata in vigore della novella. Nella fattispecie in esame, ciò che rileva è il nuovo inciso “a fini di prova”, che pone un limite oggettivo all'utilizzabilità, anche solo come argomento di prova, della sentenza di patteggiamento nei giudizi extrapenali e comporta il definitivo superamento dell'orientamento giurisprudenziale che ne sosteneva la possibile rilevanza al fine di decidere” T.A.R. Lazio, sez. IV ter, 1° marzo 2024, numero 4119” . Anche per quello che riguarda la seconda parte della nuova previsione di cui all'articolo 445, comma 1 bis del c.p.p. relativa all'equiparazione normativa della sentenza di patteggiamento alle sentenze di condanna “se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna” , C.G.A., sez giur., ord. 15 maggio 2023, numero 149 aveva già chiaramente rilevato, con riferimento ad una possibile considerazione subordinata del provvedimento impugnato in termini di comunicazione interdittiva piuttosto che di informazione interdittiva antimafia, come “il provvedimento impugnato … non potesse ritenersi conforme a quanto disposto dal secondo periodo del comma 1 bis del novellato articolo 445 c.p.p. , ove si dispone che “Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna”, con la conseguenza che la riduzione degli effetti extrapenali della sentenza ex articolo 444 c.p.p. operata dalla c.d. “Riforma Cartabia” incide necessariamente anche sulle disposizioni contenute nel c.d. Codice antimafia che disciplinano la documentazione antimafia articolo 82 e seguenti del d.lgs. 6 settembre 2001, numero 159 , costantemente considerate dalla giurisprudenza quali “norme diverse da quelle penali” perché disciplinano istituti di natura esclusivamente preventiva e non punitiva, dovendosi, pertanto, concludere che la sentenza di patteggiamento, relativa anche a uno dei reati ritenuti ostativi ai sensi dell' articolo 67, comma 8, del c.d. Codice antimafia , non può più ritenersi equiparata alla sentenza di condanna” C.G.A., sez giur., ord. 15 maggio 2023, numero 149 . La conclusione è poi stata ulteriormente ribadita da una seconda decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa assunta in sede cautelare relativa, in questo caso, ad una comunicazione interdittiva antimafia , che ha rilevato come “la riduzione degli effetti extrapenali della sentenza ex articolo 444 c.p.p. operata dalla citata riforma incid a necessariamente anche sulle disposizioni contenute nel c.d. Codice antimafia che disciplinano la documentazione antimafia articolo 82 e seguenti del d.lgs. 6 settembre 2001, numero 159 , costantemente considerate dalla giurisprudenza quali “norme diverse da quelle penali” perché disciplinano istituti di natura esclusivamente preventiva e non punitiva, dovendosi, pertanto, concludere che la sentenza di patteggiamento, relativa anche a uno dei reati ritenuti ostativi ai sensi dell' articolo 67, comma 8, del c.d. Codice antimafia come il 416 bis c.p. , non può più ritenersi equiparata alla sentenza di condanna” C.G.A., sez. giur., ord., 28 giugno 2023, numero 209, poi recepita, senza particolare approfondimento, da T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 13 maggio 2024, numero 1590 che ha deciso la vicenda contenziosa . Questa seconda parte della previsione risulta poi avere costituito oggetto di ancora maggiore approfondimento con riferimento alle misure in materia di incandidabilità previste dal d.lgs. 31 dicembre 2012, numero 235 che sono state ritenute oggetto di abrogazione implicita ad opera della seconda parte del nuovo testo dell' articolo 445, comma1 bis c.p.p. “la nuova disposizione normativa, nel suo chiaro tenore testuale che non consente diverse interpretazioni , ha evidentemente comportato l'abrogazione implicita dell' articolo 15, comma 1, D. Lgs. numero 235/2012 che equiparava la sentenza prevista dall' articolo 444, comma 2, c.p.p. alle sentenze di condanna , con la conseguenza che tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex articolo 444 c.p.c., senza applicazione di pene accessorie come nella specie, in cui il casellario giudiziale dell'interessato nulla riporta al riguardo , non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle elezioni” T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 24 aprile 2023, numero 937 . Anche sotto il profilo amministrativo, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, con la circolare numero 29/2023 , prot. numero 7903 del 17/3/2023 emanata sulla base di conforme parere dell'Avvocatura Generale dello Stato , ha poi rilevato come “dal tenore testuale della novellata disposizione sembra ricavarsi che – salvo il caso di applicazione di pene accessorie – tutte quelle disposizioni legislative non qualificabili come penali, nelle quali la sentenza resa ex articolo 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna, non trovino più applicazione a far data dall'entrata in vigore della riforma Cartabia”. Da ultimo, un più recente parere del Consiglio di Stato ha esteso la conclusione relativa all'abrogazione implicita anche all'inconferibilità degli incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione prevista dall' articolo 3 del d.lgs. 8 aprile 2013 numero 39 , sulla base di una struttura argomentativa assolutamente similare “la questione interpretativa sollevata con il quesito in trattazione risulta già essere stata affrontata e definita, con orientamento pienamente condivisibile, dalla giurisprudenza TAR Campania-Salerno, sentenza numero 937/2023 del 24 aprile 2023 e dal Ministero dell'interno, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato, con circolare numero 29/2023 , prot. numero 7903 del 17 marzo 2023 tanto sia pure con riferimento alla incidenza del nuovo comma 1 bis dell' articolo 445 c.p.p. sulla misura della incandidabilità prevista dal decreto legislativo numero 235 del 2012 anch'esso contenente equiparazione espressa in materia della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna , ma con argomentazioni che risultano pienamente applicabili anche all'istituto della inconferibilità. … A giudizio della Sezione, la indicata opzione ermeneutica risulta pienamente applicabile anche alla vicenda della inconferibilità, oggetto del presente parere, dovendosi considerare il chiaro tenore letterale del comma 1 bis dell' articolo 445 c.p.p. , che è norma sopravvenuta e successiva rispetto alla previsione dell' articolo 3 del d.lgs. numero 39 del 2013 , contenente in proposito la espressa equiparazione tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna, nonché la natura di tale disposizione, che ha indubbio carattere di “legge diversa da quella penale” introducendo, con la prefata inconferibilità, una misura che – come riconosciuto dalla stessa ANAC non ha carattere sanzionatorio né di effetto penale della condanna, ma attiene piuttosto al venir meno di un requisito soggettivo alla possibilità di esercizio di determinate funzioni pubbliche” Cons. Stato, sez. I, par. 29 aprile 2024, numero 524 . I principi sopra richiamati non sono poi sostanzialmente contrastati dalle due decisioni richiamate nella parte motiva del provvedimento impugnato. A ben guardare, Cons. Stato, sez. I, par. 29 aprile 2024, numero 535 si riferisce, infatti, ad una fattispecie ricadente nell'ambito di applicabilità del vecchio testo dell' articolo 445, comma1 bis c.p.p. e tale circostanza è chiaramente evidenziata in una parte della motivazione che non è richiamata nella memoria conclusionale delle Amministrazioni statali resistenti “a tacer d'altro, infatti, è applicabile il principio del tempus regit actum , posto che il provvedimento interdittivo impugnato è stato notificato il 26 settembre 2022, mentre il citato comma 1 bis è entrato in vigore il successivo 30 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 99 bis del d.lgs. numero 150/2022 c.d. riforma Cartabia ” . La conclusione relativa alla possibilità di continuare a dare applicazione alla giurisprudenza considerata “ancora affidabile” formatasi sul vecchio testo dell'articolo 445, comma 1 bis del c.p.p. raggiunta da T.A.R. Lazio sez. IV, 2 gennaio 2024, numero 18 risulta poi meramente apodittica e non corroborata da una qualche argomentazione necessaria per individuare le ragioni sostanziali che portano ad una tale conclusione, in presenza di un testo normativo chiaro e che non sembra legittimare diversa soluzione. 3.1. Ritornando alla fattispecie che direttamente ci occupa, la Sezione non può non rilevare come l'informazione interdittiva antimafia emessa nei confronti della-OMISSIS risulti essere motivata solo sulla base di estremamente sintetici riferimenti alla sentenza ex articolo 444 c.p.p. -OMISSIS del G.I.P. di Firenze intervenuta nei confronti dei sig. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, attuale amministratore delegato della società ed -OMISSIS--OMISSIS-, proprietario al 50% della società e precedente amministratore per il reato di cui all'articolo 452 quaterdecies c.p. ovvero per un cd. reato spia , a due precedenti sentenze di patteggiamento per reati ambientali intervenute nei confronti del sig. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS e di un laconico riferimento ad “elementi che fanno ritenere il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condiziona re le scelte e gli indirizzi della società ai sensi dell' articolo 84 del d.lgs. numero 159/2011 ”. A questo proposito, occorre immediatamente sgombrare il campo dal riferimento alle due precedenti sentenze in materia di patteggiamento che non attengono a rati-spia e la cui rilevanza in un procedimento interdittivo antimafia non risulta essere stata esplicitata il alcun modo. Discorso praticamente analogo per il riferimento al pericolo di infiltrazione mafiosa che, come già rilevato al punto 2 della sentenza oggi deve costituire oggetto di “autonomo apprezzamento … sulla base delle risultanze penali, senza istituire un inammissibile automatismo tra l'emissione del provvedimento giurisdizionale e l'emissione dell'informativa ad effetto interdittivo” Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2021, numero 5043 18 settembre 2023, numero 8395 17 gennaio 2024, numero 552 22 marzo 2024, numero 2801 , secondo un nuovo e chiaro orientamento interpretativo della Terza Sezione del Consiglio di Stato che risulta condiviso anche dalla Sezione. Per quello che riguarda il residuo riferimento alla sentenza ex articolo 444 c.p.p. -OMISSIS del G.I.P. di Firenze, la Sezione non può non rilevare, come dopo le modificazioni disposte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 , il semplice ed automatico riferimento alla sentenza di patteggiamento non possa valere a provare alcunché, trattandosi di conseguenza interpretativa vietata dalla prima parte del nuovo testo dell'articolo 445, comma 1 bis del c.p.p. che esclude che la sentenza di patteggiamento possa assumere “efficacia … ed essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile”. A questo proposito, risulta, infatti, insuscettibile di accoglimento la prospettazione della memoria conclusionale dell'Avvocatura di Stato tendente a restringere l'operatività della norma ai soli “giudizi di accertamento, ma non anche al procedimento amministrativo volto a emanare l'interdittiva antimafia” con tutta evidenza, si tratta, infatti, di argomentazione che non considera per nulla la fondamentale unitarietà che sussiste, al proposito, tra il procedimento e la successiva fase giurisdizionale. Del resto, anche ove dovesse concludersi per la teoria “a doppio stadio” prospettata dall'Avvocatura dello Stato in sede di procedimento opererebbe, infatti, la possibilità di ritenere provati i fatti mediante un semplice richiamo della sentenza di patteggiamento, che risulterebbe però insufficiente a dimostrare i fatti in sede giurisdizionale, ove dovrebbe trovare applicazione il criterio di prova di cui all'articolo 445, comma 1 bis c.p.p , si tratterebbe, comunque, di argomentazione “a corto raggio” e che non modificherebbe le sorti del contenzioso anche in sede giurisdizionale l'Amministrazione non ha, infatti, dimostrato, in maniera autonoma rispetto al semplice richiamo della sentenza di patteggiamento, la sussistenza di comportamenti degli amministratori della società idonei a determinare l'applicazione dell'informazione interdittiva antimafia. Sostanzialmente ininfluente è poi il richiamo a Cons. Stato, sez. III, 16 gennaio 2023, numero 491 che evidentemente si riferisce a fattispecie antecedente alle modificazioni apportate all'articolo 445, comma 1 bis del c.p.p. disposte dalla riforma Cartabia e non al contesto normativo successivo. Per certi versi, si tratta poi di richiamo che risulta controproducente per la stessa tesi dell'Amministrazione la rilevazione generale in ordine alla possibilità di desumere, dalla condanna per uno dei cd. reati-spia, “una presunzione relativa di esistenza di legami con la criminalità organizzata” come già rilevato, oggi non più considerata sussistente dalla più recente giurisprudenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato , è, infatti, temperata dalla possibilità del “soggetto attinto dalla misura di rigore … di fornire elementi una elevata consistenza ed una serietà tali da fugare ogni sospetto ed ogni dubbio, il che non può dirsi avvenuto nel caso di specie” Cons. Stato, sez. III, 16 gennaio 2023, numero 491 , punto 9.16 della motivazione possibilità che non è stata però riconosciuta alla società ricorrente che, a seguito della propria richiesta di iscrizione alla white list , si è vista notificare una informazione interdittiva antimafia assunta senza alcun contraddittorio e quindi senza possibilità di quella “contraria dimostrazione” prospettata da Cons. Stato, sez. III, 16 gennaio 2023, numero 491 , ai fini del riequilibrio complessivo del sistema. In un contesto tipicamente discrezionale quale è quello dell'informazione interdittiva antimafia si rinvia, al proposito, a quanto rilevato al punto 2 della sentenza , la Sezione non può pertanto che condividere la soluzione di C.G.A., sez giur., ord. 15 maggio 2023, numero 149 oltre che, in altro campo, di T.A.R. Lazio, sez. IV ter , 1° marzo 2024, numero 4119 e concludere che, dopo le modificazioni disposte dalla riforma Cartabia, la prova di determinati fatti giuridici necessaria per l'applicazione dei provvedimenti interdittivi discrezionali non possa limitarsi al semplice richiamo della sentenza di patteggiamento intervenuta, che risulta inutilizzabile ai sensi dell'articolo 445, comma 1 bis c.p.p. Come esattamente rilevato dalla difesa delle Amministrazioni resistenti alla pubblica udienza del 17 dicembre 2024, quanto sopra rilevato non esclude per nulla la possibilità dell'Amministrazione di valutare autonomamente i comportamenti posti a base della vicenda penale con tutta evidenza, si tratta, infatti, di una possibilità di ricostruzione autonoma dei comportamenti assunti dagli interessati sulla base di varia documentazione anche proveniente dagli atti penali, ove utilizzabili che non è minimamente intaccata dai principi sopra enunciati e che non è certamente esclusa dalla riforma Cartabia. Deve però trattarsi di una ricostruzione autonoma dei comportamenti posti a base della vicenda penale e della complessiva possibilità che si tratti di fatti indicativi di una possibile infiltrazione della criminalità organizzata che non può esaurirsi nel mero richiamo della sentenza di patteggiamento, dei capi di imputazione la cui elencazione non implica certo un qualche accertamento in ordine alla responsabilità dell'imputato o anche nel richiamo delle argomentazioni presenti nel testo della sentenza e che, nel caso che occupa, risultano particolarmente lunghe ed articolate in ordine alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria ed all'impossibilità di procedere all'assoluzione ai sensi dell' articolo 129, 1° comma c.p.p. con tutta evidenza, si tratta, infatti, di parti costitutive della sentenza di patteggiamento che oggi incorrono nel divieto previsto dall'articolo 445, comma bis c.p.p. e che non possono essere utilizzate a fini probatori nel procedimento amministrativo, esaurendo ormai i propri effetti soprattutto ai fini della verifica in ordine alla mancanza delle cause di non punibilità di cui all' articolo 129, 1° comma c.p.p. nell'ambito penalistico. Quanto sopra rilevato, non esclude però la possibilità di utilizzare il “materiale penalistico” ove ovviamente utilizzabile in sede amministrativa, ma questo “trasbordo” non può esaurirsi nel solo richiamo di argomentazioni utilizzate ad altri fini, dovendo costituire oggetto di un'autonoma valutazione amministrativa. Alla fine, l'approdo finale del sistema è pertanto per l'autonomia delle valutazioni poste a base del procedimento amministrativo che costituisce la sede propria per una valutazione autonoma dei fatti eventualmente idonei a determinare l'emissione dell'informazione interdittiva, secondo quella logica di massima flessibilità ed adattamento alla situazione concreta che è già stata sottolineata dalle sentenze citate al punto 2 della sentenza soprattutto Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2023, numero 8395 e che oggi è potenziata dall'impossibilità di esaurire l'obbligo motivazionale nella sola citazione della sentenza di patteggiamento che deriva dal nuovo testo dell'articolo 445, comma 1 bis c.p.p. In accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, il ricorso R.G. numero 930/2024 e dei motivi aggiunti depositati in data 17 luglio 2024 devono pertanto essere accolti e deve deve essere disposto l'annullamento di tutti gli atti impugnati con il ricorso 4. Per quello che riguarda gli atti impugnati con i successivi tre ricorsi R.G. numero 1156/2024, 1320/2024 e 1330/2024, l'impossibilità di ravvisare un rapporto di stretta conseguenzialità con l'informazione interdittiva antimafia impugnata con il ricorso R.G. numero 930/2024 già rilevata al punto 1 della sentenza esclude ogni possibilità che l'annullamento del primo provvedimento si estenda automaticamente agli altri secondo il meccanismo dell'invalidità derivata. Anche gli atti impugnati con gli ultimi tre ricorsi contrastano però con la nuova previsione di cui all'articolo 445, comma 1 bis c.p.p., secondo una diversa prospettiva che non può che partire dal carattere vincolato della comunicazione interdittiva antimafia richiamato al punto 2 della sentenza. In questo caso, il contrasto non è pertanto con la prima parte della nuova previsione di cui all'articolo 445, comma 1 bis c.p.p. che riguarda l'utilizzabilità della decisione nei procedimenti a base discrezionale, come nel caso dell'informazione interdittiva antimafia , ma con la seconda parte della previsione che vieta sostanzialmente di equiparare le sentenze di patteggiamento a quelle di condanna prevedendo, per di più, l'immediata “cessazione di effetti” delle “disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna”. Nel caso di specie, la previsione di cui all' articolo 67, 8° comma del d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 ricollega gli effetti interdittivi previsti dalla legislazione antimafia all'intervento di una sentenza di condanna per determinati reati e non prevede alcuna equiparazione delle sentenze di patteggiamento alle sentenze di condanna l'equiparazione ai fini dell'automatica integrazione dell'effetto interdittivo doveva pertanto passare, sotto il vigore del precedente testo dell'articolo 445, comma 1 bis , attraverso quella clausola generale di equiparazione che, come già rilevato, oggi assume carattere solo residuale e soprattutto non trova applicazione alle “leggi diverse da quelle penali” come indubbiamente è la legislazione in materia di comunicazioni interdittive antimafia , che non possono contenere equiparazioni che incorrerebbero nell'effetto abrogativo implicito sottolineato dalla giurisprudenza relativa alle problematiche dell'incandidabilità e dell'inconferibilità degli incarichi citata al punto 3 della sentenza. In mancanza di una normativa che preveda un qualche eccezione al principio generale di cui all' articolo 445, comma1 bis c.p.p. come avvenuto, dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, con l'articolo 8, comma 3 bis del d.l. 4 maggio 2023 numero 48, conv. in l. 3 luglio 2023, numero 85 , relativo alle misure per l'inclusione sociale , deve pertanto escludersi ogni possibilità di equiparare la sentenza di patteggiamento a quelle di condanna che determinano gli effetti interdittivi di cui all' articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 anche in questo caso, la Sezione non ha pertanto motivo di discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale inaugurato da C.G.A., sez giur., ord. 15 maggio 2023, numero 149 e continuato da C.G.A., sez. giur., ord., 28 giugno 2023, numero 209 e T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 13 maggio 2024, numero 1590 e che, con riferimento alla comunicazione antimafia, ha affermato l'impossibilità di ravvisare una qualche equiparazione della sentenza di patteggiamento a quelle di condanna, trattandosi indubbiamente di “leggi diverse da quelle penali” ricadenti sotto l'ambito applicativo della seconda parte del nuovo articolo 445, comma 1 bis c.p.p. Quanto sopra rilevato risulta irrilevante nel primo contenzioso R.G. numero 930/2024 che, come già rilevato risulta essere caratterizzato dall'impugnazione di un'informazione interdittiva amministrativa antimafia a base discrezionale quanto sopra rilevato in ordine all'attuale impossibilità di ricollegare gli effetti interdittivi automatici di cui all' articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 ad una sentenza di patteggiamento esclude però che, con riferimento anche a quel contenzioso, una corretta rinnovazione del procedimento come già rilevato, sempre possibile possa concludersi con l'intervento di una comunicazione interdittiva antimafia automaticamente ricollegata alla sentenza ex articolo 444 c.p.p. più volte citata. Il secondo motivo dei ricorsi R.G. numero 1156/2024, 1320/2024 e 1330/2024 deve pertanto trovare accoglimento e deve essere disposto l'annullamento anche di tutti gli atti impugnati con i detti ricorsi. 5. In definitiva, i ricorsi devono pertanto essere riuniti ed accolti, come da motivazione la particolare complessità e novità delle questioni trattate permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e sui motivi aggiunti al ricorso R.G. numero 930/2024 depositati in data 17 luglio 2024, li riunisce e li accoglie, come da motivazione e, per l'effetto dispone l'annullamento di tutti gli atti impugnati. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Viste le richieste degli interessati e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all 'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 19 6, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti interessate.