Improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito di copia autentica della sentenza

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulle conseguenze del mancato deposito nel termine di legge dell’attestazione di conformità all’originale della copia analogica della relata di notifica.

In una causa relativa al fallimento di una s.p.a, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito di copia autentica della sentenza. Nello specifico, il controricorrente lamentava l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito , prescritto a pena di improcedibilità del ricorso ai sensi dell' articolo 369, numero 2, c.p.c. , della copia autentica del decreto del Tribunale , essendo stata con il ricorso depositata copia della decisione priva, oltre che della comunicazione della cancelleria ai sensi dell' articolo 99, ult. comma, l. fall ., anche di qualsivoglia attestazione da parte del difensore di conformità all'originale. L'occasione offre il destro alla Corte per chiarire che «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex articolo 9, commi 1- bis e 1- ter , l. numero 53 del 1994, oppure con  attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti anche in caso di tardiva costituzione depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex articolo 23, comma 2, d.lgs. numero 82 del 2005». Per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, «il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio nell'ipotesi in cui l'unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso oppure comunque il controricorrente disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata» Cass. numero 8312/2019 . Nel caso in esame, tale onere è stato assolto dalla ricorrente, che ha allegato la decisione impugnata, debitamente asseverata, unitamente alla comunicazione di cancelleria che la notificava pure asseverata . La Corte, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso.

Presidente Terrusi – Relatore Colla Fatti di causa 1 OMISSIS s.r.l. cessionaria dei crediti di OMISSIS s.p.a. e per essa OMISSIS S.p.A., ora OMISSIS S.p.A, propose domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento OMISSIS s.r.l. dei seguenti crediti a € 12.418.918,00, per il quale era stato chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in via privilegiata ipotecaria e pignoratizia, quale saldo del finanziamento di natura fondiaria garantito da i ipoteca di primo grado ex articolo 38 T.U.B . e seguenti, concessa per l'importo di euro 18.000.000,00, ii pegno su quote OMISSIS e su quote della OMISSIS s.r.l. € 10.719,06, in via chirografaria, per compensi e spese liquidate con il decreto ingiuntivo numero 21569/2018. 2 Il Giudice Delegato, recependo le conclusioni dei curatori, ammise il credito per la somma di € 12.429.637,06, in chirografo, escludendo il privilegio sul presupposto che le somme erogate con il finanziamento avevano ripianato una pregressa situazione di indebitamento della società verso il soggetto sovventore e, pertanto, era mancata la reale traditio delle somme mutuate. 2.1 Il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione proposta da OMISSIS s.r.l. e compensava interamente tra le parti le spese del giudizio. 2.2 Il Collegio milanese osservava i il decreto ingiuntivo munito di clausola di esecutività ante fallimento e divenuto definitivo, per assenza di opposizione, era assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato con la conseguenza che esso copriva non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione nullità del mutuo ii il valore di giudicato si estendeva anche all'accertamento dell'ipoteca che assisteva il credito in quanto vi era una chiara indicazione della natura ipotecaria del credito risultando, peraltro, prodotto il contratto di mutuo fondiario e travolgeva le eccezioni, in via gradata tra loro, sollevate dalla curatela relativamente alla validità del mutuo ed alla “contestualizzazione” delle ipoteche per rivestire di garanzia il credito prima chirografario o poco garantito iii non poteva ravvisarsi la nullità del mutuo ipotecario con riguardo alla violazione del limite di finanziabilità, per l'ulteriore profilo della irrilevanza del superamento del limite di finanziabilità sul piano degli effetti patologici del singolo contratto affermata da Cass. S.U. 33719/2022 iv era, invece, sottratta all'efficacia vincolante del giudicato monitorio l'eccezione, ex art 95 l.fall. , tempestivamente formulata dal curatore con la memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, in via gradata di revocatoria ordinaria in via breve ai sensi degli articolo 2901 c.c. e 66 l.fall v sussistevano tutti i requisiti per l'accoglimento dell'eccezione di inefficacia della costituzione della garanzia reale vale a dire l'esistenza di un credito, il presupposto oggettivo dell'eventus damni ed il presupposto soggettivo del consilium fraudis vi le spese di lite andavano integralmente compensate considerato che si era avuto una soccombenza dell'opponente solo relativamente alla posizione espressa dalla Fallimento in via subordinata, ma con rigetto delle questioni prospettate in via principale, fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi. 3 OMISSIS s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo il Fallimento ha svolto difese con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 380 bis c.p.c. Ragioni della decisione 1.Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per mancato deposito, prescritto a pena di improcedibilità del ricorso ai sensi dell' articolo 369, numero 2, c.p.c. , della copia autentica del decreto del Tribunale di Milano, essendo stata con il ricorso depositata copia della decisione priva, oltre che della comunicazione della cancelleria ai sensi dell' articolo 99, ult. comma, l. fall ., anche di qualsivoglia attestazione da parte del difensore di conformità all'originale. 1.1 Al riguardo le Sezioni Unite della Corte hanno affermato il seguente principio di diritto «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. numero 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti anche in caso di tardiva costituzione depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex articolo 23, comma 2, del d.lgs. numero 82 del 2005 . Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio nell'ipotesi in cui l'unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso oppure comunque il/i controricorrente/i disconosca/no la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata» cfr. Cass. S.U. 8312/2019 . 1.2 Tale onere è stato assolto dalla ricorrente che, con nota 13/2/2024, ha allegato la decisione impugnata, debitamente asseverata, unitamente alla comunicazione di cancelleria che la notificava pure asseverata . 2 Il mezzo di impugnazione denuncia «violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. in relazione agli articolo 360, comma 1, numero 5 c.p.c. , e, conseguentemente, anche in relazione all' articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. » la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe ritenuto assolto da parte del curatore l'onere di dimostrare sia l'eventus damni che il consilium fraudis sulla base di una superficiale disamina della documentazione menzionata nella decisione impugnata. 2.1 In particolare OMISSIS s.r.l deduce i che il credito vantato da Agenzia delle Entrate al momento della costituzione della garanzia oggetto di revocatoria non aveva subito alcun pregiudizio dall'atto, in quanto era, a sua volta privilegiato, e la società aveva tutti i mezzi economici per soddisfarlo e, quindi, non emergeva nessun possibile fattore di allarme, non c'era, né evento di danno, né pericolo di danno per un creditore privilegiato ii l'accertamento del consilium fraudis si basava sul dato, costituito dal precedente indebitamento della società fallita nei confronti della stessa Banca, fallace in quanto l'esposizione debitoria è stata poi estinta iii il pregiudizio dei creditori era escluso dalla circostanza della preesistenza di una garanzia ipotecaria fin dal 2007, in favore del medesimo istituto, revocata nel momento in cui era insorto il credito per cui è causa iv le clausole di cautela, valorizzate dal Tribunale quale elemento di prova dell'elemento soggettivo della revocatoria, erano in realtà condizioni standardizzate applicato a qualsivoglia concessione di credito di tale rilevante entità. 3 Il motivo nel suo complesso è inammissibile in quanto completamente riversato nel merito. 3.1 Con riferimento ai requisiti della revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. e 66 l.fall. , esperita dal Fallimento in via breve ai sensi dell' art 65 comma 2 l.fall. , il Tribunale ha compiuto i seguenti accertamenti a vi era evidenza documentale di un credito vantato dall'Agenzia delle Entrate preesistente alla concessione di ipoteca volontaria del 2012 b la concessione di ipoteca volontaria aveva certamente determinato una variazione qualitativa del patrimonio del debitore come si evinceva dal passivo accertato e dall'attivo realizzato dal fallimento e dalla circostanza che il debitore aveva, con l'operazione di finanziamento del 2012, assoggettato a garanzia reale il patrimonio immobiliare nella sua totalità c si registrava un notevolissimo aumento del valore dell'ipoteca rispetto alla precedente, passato da 5,2 a 18,8 milioni, senza alcuna giustificazione ed in presenza della riduzione del numero dei beni rispetto a quelli già ipotecati nel 2007, essendo stati alcuni nelle more ceduti. 3.2 La censura, pur denunciando il vizio della violazione di norme di legge e quello di cui all' art 360 1 comma nr 5 c.p.c. , lamenta, in sostanza, l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, sulla scorta delle emergenze istruttoria, hanno ritenuto la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della eccepita revocatoria ordinaria. 3.3 La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio che nel caso in esame è stato solo enunciato nella rubrica ma non articolato nel corpo del motivo consistito, come stabilito dall' articolo 360 numero 5 c.p.c. , nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia Cass. SU numero 8053 del 2014 . 3.4 Il compito di questa Corte, infatti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, non potendo la Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito Cass. numero 3267/2008 e 10646/2023 . A conferma del reale intendimento della ricorrente possono essere richiamati del resto alcuni stralci del ricorso, dove si legge «se il Tribunale avesse correttamente valutato il documento de quo» l'insinuazione di Agenzia delle Entrate p. 15 Ricorso o si parla di «ulteriore errore di valutazione delle prove a propria disposizione» quanto alla perizia di stima del bene ipotecato p. 20 Ricorso o ancora «se il Tribunale avesse correttamente interpretato le evidenze documentali a propria disposizione» p. 26 Ricorso . 3.5 Non può inoltre consentirsi che simili doglianze siano mascherate dai riferimenti agli articolo 115 e 116 c.p.c. La violazione dell' articolo 115 c.p.c. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli la violazione dell' articolo 116 c.p.c. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria come per es. il valore di prova legale , o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge non mai invece ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova cfr. risolutivamente Cass. Sez. U numero 20867/20 . Il ricorso principale è quindi inammissibile. 4 Va dichiarato inefficace il ricorso incidentale con il quale il Fallimento controricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 91, comma 1 e 92, comma 2 c.p.c. 4.1 L' articolo 334 2 comma c.p.c. prevede che l'impugnazione incidentale tardiva cioè proposta oltre i termini di cui articolo 327 c.p.c , sia pur entro il termine dalla notifica dell'impugnazione principale è inefficace ove l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile. 4.2 Nel caso di specie il controricorso e il ricorso incidentale del Fallimento risultano depositati in Cancelleria in data 28/9/2023, entro i quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, ma oltre il termine di trenta giorni, previsto dall' articolo 99 ult. comma l. fall ., dalla comunicazione del decreto del Tribunale di Milano del 20/7/2020. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 10.200 di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.