È di questi giorni la nota del Ministero dell’Interno che, sulla base del parere dell’Avvocatura Generale, sancisce la piena omogeneità tra le procedure di omologazione e di approvazione ai fini dell’installazione di nuovi dispositivi.
Tutti gli autovelox sono illegali, mancando l'omologazione. È quanto previsto dalla legge l'articolo 142, comma 6, CdS, infatti, prevede che «per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate , anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento». Dunque, secondo il Codice della Strada , i dispositivi devono essere omologati e non semplicemente approvati . Si apre così la nota del 23 gennaio 2025, numero 995, del Ministero dell'Interno, che a tal proposito commenta «il termine “omologazione'” ha suscitato molte incertezze circa la sua interpretazione ed estensione all'interno del summenzionato articolo, ponendosi la questione se tale comma sia da ritenersi o meno quale mero sinonimo del termine “approvazione”, ai fini dell'efficacia probatoria dello strumento atto alle rilevazioni delle violazioni». Sul punto, la Corte di Cassazione , in alcune recenti pronunce Cass. numero 10505/2024 , Cass. numero 20492/2024 e Cass. numero 20913/2024 ha ritenuto che i termini approvazione ed omologazione non siano equiparabili , sottolineando come solo l'omologazione renda legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox e richiamando, a tal proposito, proprio il disposto dell'' articolo 142, comma 6, d.lgs. numero 285/1992 . Il Ministero ha quindi avviato interlocuzioni con il Ministero delle Infrastrutture e con l'Avvocatura di Stato. Ed è stata trovata la quadra. L' Avvocatura Generale ha infatti prospettato la sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla baso sia dell'omologazione che dell'approvazione , divergendo «esclusivamente, ai sensi dell'articolo 192, commi 2 e 3, del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada, per un dato meramente formale , ossia che il citato regolamento abbia codificalo, o meno, le caratteristiche fondamentali ovvero particolari prescrizioni in relazione ai del/i strumenti di rilevazione della velocità». In particolare, l'Organo di consulenza sottolinea l' identità tra le procedure di omologazione e approvazione , in quanto entrambi i procedimenti sono finalizzati a verificare che l'apparecchio sia utile allo scopo e sia conforme alle esigenze di misurazione e accertamento , mirando, pertanto, al medesimo risultato pratico entrambe le procedure riguardano il prototipo dei dispositivi e non il singolo dispositivo prodotto e utilizzato su strada per l'accertamento dell'illecito cfr. Cass. numero 21267/2014 sia per l'omologazione che per l'approvazione viene svolta un' istruttoria tecnico amministrativa , tesa a valutare i requisiti e le caratteristiche del prodotto per le funzioni di accertamento che deve assolvere velocità, rosso, accesso ZTL, etc. e la sua conformità alle norme tecniche nazionali e comunitarie, vigenti al momento dell'esame. Di conseguenza, l'Avvocatura afferma «la piena omogeneità tra le due procedure , di omologazione e di approvazione, sostanziando la prospettazione con elementi, in particolare documentali, che non sono stati esaminali dalla Corte, in quanto non depositati nei relativi giudizi». Pertanto, al fine di non incorrere in eventuali pronunce di inammissibilità, è necessario procedere «al tempestivo deposito, sin dal giudizio di primo grado, della documentazione all'uopo rilevante, e precisamente il decreto di approvazione dello specifico strumento di rivelazione indicato nel verbale di accertamento e, soprattutto, eventuali decreti di omologazione di strumenti, altri e diversi da quelli volti a verificare il superamento dei limiti di velocità».
Nota del 23 gennaio 2025, numero 995