Domicilio digitale: la PEC professionale può essere utilizzata per le notificazioni di atti estranei?

In tema di domicilio digitale, è stato chiarito che l’indirizzo attivato con riferimento ad una specifica attività professionale può comunque essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei.

Con la pronuncia in commento, la Cassazione ha sottolineato che l'uso della «PEC professionale» non si limita alla sola attività specifica svolta, ma può essere esteso anche alla notificazione di atti estranei. Nel caso di specie, era emerso che l' indirizzo PEC utilizzato originariamente per la professione di medico fosse stato illegittimamente impiegato per notifiche riguardanti materie estranee a tale contesto, ossia legate alla nullità matrimoniale . I Giudici - richiamando la giurisprudenza precedente in tema di domicilio digitale - hanno, tuttavia, chiarito che l'indirizzo risultante dal registro INI–PEC Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti , attivato con riferimento ad una determinata attività, può comunque essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei , a norma della l. numero 53/94, articolo 3 bis , comma 1, dal momento che nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo PEC, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. Pertanto, nell'ipotesi in analisi, secondo la Suprema Corte che ha accolto il ricorso , la notifica della sentenza di nullità del matrimonio concordatario tramite la PEC professionale precedentemente attivata per l'attività medica, doveva ritenersi valida .

Presidente Acierno Relatore Caiazzo In fatto Rilevato che Con atto di citazione notificato a mezzo pec l'8 novembre 2021 Ga.Ro. conveniva innanzi alla Corte d'Appello di Roma Go.Ca. e Fi.Me. per sentir dichiarare l'efficacia in Italia della sentenza di nullità del matrimonio concordatario celebrato a Roma il 28 dicembre 1998 tra i due suddetti convenuti. L'attrice deduceva, a fondamento della sua domanda, che il 22 agosto 2008 aveva contratto matrimonio non trascritto nei registri dello stato civile italiano con Go.Ca. presso la Omissis secondo le norme e le forme del luogo essendosi allontanata dalla casa coniugale nel 2015, aveva chiesto al Tribunale civile di Roma di pronunciare la separazione tra i coniugi e lo scioglimento della comunione patrimoniale dei beni esistente tra le parti Go.Ca., nel costituirsi nel giudizio di separazione personale, aveva eccepito in via preliminare l'inesistenza, la inefficacia e la nullità del vincolo matrimoniale poiché non trascritto e, nel merito, la sua nullità ai sensi dell' articolo 86 c.comma   a causa del suo precedente matrimonio, che era stato sciolto solo il 22 maggio 2009, a seguito della sentenza numero 11716/09, con cui il Tribunale civile di Roma aveva pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con la Fi.Me. con sentenza non definitiva del 28 gennaio 2021 resa nel giudizio di separazione personale tra la ricorrente e il Go.Ca. il Tribunale civile di Roma aveva accertato l'esistenza tra le parti del matrimonio celebrato a Las Vegas e la sua efficacia automatica nel territorio italiano, aveva inoltre dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal Go.Ca. per sentir dichiarare la nullità di tale matrimonio quest'ultimo, con atto di citazione del 2021, aveva introdotto un autonomo giudizio per sentir accertare che il matrimonio da lui celebrato con la Ga.Ro. il 22 agosto 2008 a Las Vegas era nullo con sentenza emessa il 4 febbraio 2005 dal Tribunale Ecclesiastico del Lazio, confermata dal Tribunale Ecclesiastico d'appello del 19 gennaio 2016, e divenuta definitiva ai sensi dell'ordinamento canonico, il precedente matrimonio di Go.Ca. era stato dichiarato nullo avendo quest'ultimo messo in dubbio la validità del matrimonio con la ricorrente per la propria mancanza di libertà di stato, era suo interesse ottenere la delibazione e di conseguenza il riconoscimento dell'efficacia in sede civile del suddetto provvedimento che dichiarava la nullità del precedente matrimonio del Go.Ca., sussistendo tutti i requisiti espressamente indicati dall'Accordo tra lo Stato Italiano e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo Addizionale. Si costituiva Go.Ca. che contestava la domanda, di cui chiedeva il rigetto, eccependone in via preliminare la nullità per il mancato rispetto del termine a comparire, e rilevando inoltre che il procedimento doveva essere sospeso ai sensi dell' articolo 295 c.p.comma   in attesa della definizione di quello da lui introdotto, avente ad oggetto la declaratoria di nullità del matrimonio celebrato con la Ga.Ro. a Las Vegas. Con ordinanza del 28 gennaio 2022 la Corte rinviava, su richiesta del Go.Ca., al 14 luglio 2022, disponendo il rinnovo della notifica dell'atto di citazione a Fi.Me. L'11 gennaio 2022 il Procuratore Generale esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda. Con sentenza del 30.10.23, la Corte territoriale ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi del 3 comma dell' articolo 307 c.p.comma   così come richiamato dall' articolo 164 c.p.comma , osservando che la Ga.Ro., nonostante, con precedente ordinanza, le fosse stato assegnato un termine per notificare l'atto di citazione, non vi aveva ritualmente provveduto, avendo inviato l'atto in questione a una persona fisica a mezzo pec presso un indirizzo che non aveva dimostrato essere inserito negli appositi elenchi, in violazione dell' articolo 3 bis della legge numero 53/94   introdotto con   D.L. numero 179/12 , convertito con   legge numero 221/12   e modificata con   legge numero 228/12 la giurisprudenza di legittimità ha in proposito sottolineato che, con riguardo alle prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del destinatario, occorre aver riguardo alla disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui deve essere equiparato l'indirizzo di pec inserito nel registro INIPEC così come previsto dall'articolo 6 bis del d. L.gs numero 82/05 o nel registro REGINDE di cui al D.M. numero 44/11 gestito dal Ministero della Giustizia ne derivava che nessuna validità poteva essere riconosciuta alla notifica che la Ga.Ro. aveva eseguito nei confronti di un soggetto che non aveva ancora eletto domicilio presso un difensore alla data dell'8 novembre 2021 e neppure alla data del 10 febbraio 2022, data in cui sarebbe stata eseguita in rinnovazione la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio considerato peraltro che la medesima Ga.Ro. non avrebbe dimostrato che l'indirizzo Omissis fosse stato effettivamente estratto dagli indicati elenchi INIPEC o REGINDE conseguentemente doveva escludersi che la Ga.Ro. avesse ottemperato all'ordine impartitole con l'ordinanza del 28 gennaio 2022, e che abbia dunque compiuto l'attività necessaria a evitare le sanzioni previste in tal caso dal 3 comma dell' articolo 164 c.p.comma Roberta Ga.Ro. ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con due motivi, illustrati da memoria. Go.Ca. resiste con controricorso, illustrato da memoria. Non svolge difese Fi.Me. In diritto Ritenuto che Il primo motivo denunzia violazione degli   articolo 3 bis   e   3 ter, L. numero 53/94 , 16 ter D.L. numero 172/201, per aver la Corte d'Appello, in ordine al procedimento di notificazione della citazione, erroneamente affermato che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l'indirizzo pec della parte convenuta fosse presente nei pubblici registri, pur in mancanza di norme che stabiliscano tale onere, e considerando l'apposita attestazione da parte dell'avvocato quale pubblico ufficiale notificante che il suddetto indirizzo era stato tratto dal registro pubblico INI.PEC, idoneo ai fini delle notificazioni a norma della   L. numero 53/94 . Al riguardo, la ricorrente assume altresì di essere legittimata pur non essendo stata parte del giudizio di nullità ecclesiastica del matrimonio, sulla base dell' articolo 117 cc , quale soggetto avente interesse a tale statuizione, cioè a non subire pregiudizio dal matrimonio oggetto di delibazione del suo attuale coniuge, incidendo ciò sul suo status e sullo status personale del nuovo coniuge sussistevano nella specie tutti i presupposti della delibazione in questione, di cui all' articolo 8, numero 2, L. numero 121/85 la pendenza del giudizio di divorzio tra la ricorrente e il Go.Ca. non era d'ostacolo all'accoglimento della domanda oggetto di causa a differenza di un'azione di nullità tra il Go.Ca. e la Fi.Me. . Il primo motivo è fondato. L' articolo 3 bis L. numero 53/94 , dispone che 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall' articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile   e disposizioni transitorie convertito, con modificazioni, dalla   legge 17 dicembre 2012, numero 221 . La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68   e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68 . 4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione notificazione ai sensi della legge numero 53 del 1994 . 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere a il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante b lettera soppressa dal   D.L. 24 giugno 2014, numero 90 , convertito, con modificazioni, dalla   L. 11 agosto 2014, numero 114 c il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti d il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario e l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato f l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto g l'attestazione di conformità di cui al comma 2. 6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo. Sulla scorta della citata normativa, nella giurisprudenza di questa Corte è stato affermato che, a seguito dell'istituzione del cd. domicilio digitale , di cui all' articolo 16 sexies del D.L. numero 179 del 2012 , convertito con modificazioni in   L. numero 221 del 2012 , come modificato dal   D.L. numero 90 del 2014 , convertito con modificazioni in   L. numero 114 del 2014 , le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite in base a quanto previsto dall' articolo 16 ter, comma 1, del D.L. numero 179 del 2012 , modificato dall' articolo 45 bis, comma 2, lettera a , numero 1 , del D.L. numero 90 del 2014 , convertito, con modificazioni, dalla   L. numero 114 del 2014 , e successivamente sostituito dall' articolo 66, comma 5, del D.Lgs. numero 217 del 2017 , con decorrenza dal 15.12.2013 presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli   articolo 6 bis ,   6 quater   e   62 del D.Lgs. numero 82 del 2005 , nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del   D.L. numero 185 del 2008 , convertito, con modificazioni, dalla   L. numero 2 del 2009 , nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. Cass., numero 2460/2021 . In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto Cass., numero 12134/2024 nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita numero 12134/2024 . Nella specie, sulla base dei principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, deve ritenersi che la citazione in questione sia stata notificata correttamente in conformità della predetta normativa all'indirizzo pec della Fi.Me., attinto dall'apposito elenco dei medici, attivato dalla destinataria con riferimento alla propria attività professionale, ma utilizzabile, a norma dell' articolo 3 bis , comma 1, L. numero 53/94 , anche per la notificazione di atti ad essa estranei. Invero, nella relata di notifica in esame il difensore ha indicato, a norma del suddetto articolo 3 bis, c.5, l'indirizzo risultante dal pubblico elenco INI-PEC, Omissis , cui la notifica è stata regolarmente eseguita. Al riguardo, la motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale la ricorrente non avrebbe dimostrato che il suddetto indirizzo pec fosse stato estratto dal registro pubblico INI.PEC, non può essere condivisa poiché il predetto   articolo 3 bis , comma 5, L. numero 53/94   subordina la validità della notificazione telematica, riguardo all'inclusione dell'indirizzo pec del destinatario nel pubblico registro INI-PEC, alla sola attestazione del difensore. Infatti, data la formulazione della legge, che impone uno specifico dovere professionale al difensore, l'onere della prova contraria, che l'indirizzo pec cui la notifica è stata inviata non sia in realtà compreso nell'elenco indicato, grava sulla controparte nella fattispecie, tuttavia, la parte controricorrente si è limitata a rilevare che il difensore della ricorrente non avesse espressamente dichiarato che tale indirizzo pec fosse stato effettivamente estratto dal registro pubblico, senza cioè eccepire il mancato inserimento in tale registro. L'accoglimento della doglianza contenuta nel primo motivo, comporta l'assorbimento degli altri motivi. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.