Dimissioni di fatto: basta la comunicazione all’Ispettorato del Lavoro dell'assenza ingiustificata del dipendente

Con nota numero 579/2025, l'INL ha fornito le prime indicazioni operative riguardanti le dimissioni per fatti concludenti previste dal Collegato Lavoro, in caso di assenza prolungata ed ingiustificata del lavoratore.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota numero 579/2025, con cui fornisce direttive operative riguardanti le dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza ingiustificata dei dipendenti . Le nuove disposizioni, introdotte dalla l.numero 203/2024 cd. «Collegato Lavoro» , regolano le dimissioni automatiche per prolungata assenza non giustificata dei lavoratori il datore di lavoro in questi casi deve segnalare tale assenza se protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o dopo almeno 15 giorni di mancata presenza. La comunicazione in questione deve essere inviata alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro preferibilmente tramite pec , specificando i dettagli del dipendente e le ragioni dell'assenza. Se si prova la veridicità , la comunicazione avrà l'effetto di risolvere automaticamente il rapporto di lavoro , considerando l'assenza ingiustificata come comportamento concludente simbolo della volontà del lavoratore di dimettersi senza diritto alla NASpI. Qualora l'Ispettorato rilevi, invece, la non veridicità della comunicazione  del datore di lavoro, il rapporto di lavoro non potrà essere risolto e l'inefficacia della risoluzione sarà comunicata sia al lavoratore sia al datore di lavoro in riscontro alla stessa Pec ricevuta. La disciplina, la cui ratio è sollevare le aziende dagli oneri legati ad un licenziamento disciplinare, non può essere applicata qualora il lavoratore dimostri l' impossibilità , per causa di forza maggiore es. ricovero in ospedale o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi dell'assenza dal posto di lavoro.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota numero 579/2025