La sospensione dei termini per l’attività degli uffici degli enti impositori nel periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19, prevista dall'articolo 67 d.l. numero 18/2020, può essere estesa anche ad attività diverse da quelle da compiersi nell’arco temporale previsto dalla norma.
L'intervento chiarificatore della Suprema Corte origina dai ricorsi presentati dalle Corti di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia e di Lecce che, con ordinanze del medesimo tenore, hanno ha sollevato, ai sensi dell'articolo 363 bis c.p.c., la seguente questione pregiudiziale «se la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori prevista dall' articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, numero 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, numero 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, numero 212 , l' articolo 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015, numero 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 ». Inoltre, le ordinanze di rimessione osservano che nella giurisprudenza di merito si sono delineati due indirizz i in ordine all'ambito di applicabilità della sospensione disposta dall'articolo 67 del decreto legge numero 18/2020 un orientamento si è espresso per l' applicabilità della sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi e non in scadenza nel 2020 viceversa, un altro indirizzo segue la tesi dell'applicabilità della sospensione di cui all'articolo 67 solo ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre 2020 . La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 15 gennaio 2025, numero 960 , ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che «i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione ». La posizione favorevole della Corte, sebbene non fornisca ancora una risposta definitiva alle domande dei giudici di Lecce e di Gorizia, costituisce un primo punto a favore degli enti impositori. In attesa della posizione definitiva della Cassazione, è importante sottolineare che la sospensione e il conseguente differimento della scadenza ordinaria dei termini di notifica degli avvisi di accertamento di 85 giorni , riguarderebbe tutti i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento pendenti nel corso del periodo 8 marzo 31 maggio 2020 , come ad esempio quelli relativi agli omessi versamenti dei tributi locali riferiti agli anni dal 2015 al 2019 e dal 2014 al 2018 per le omesse/infedeli dichiarazioni .