A meno di un mese dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico nel procedimento penale il CSM ha approvato, in data 22 gennaio 2025, la delibera proposta in seno alla Settima Commissione, in cui conferma il riscontro di numerose criticità, e sollecita l'intervento del Ministero della Giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura CSM in data 22 gennaio 2025, ha approvato una delibera proposta in seno alla Settima Commissione, in cui sono evidenziate le criticità riscontrate nell'applicativo APP, nonostante l'obbligatorietà del deposito telematico nel procedimento penale stabilito dal d.m. 27 dicembre 2024, numero 206 . In particolare, evidenzia i seguenti punti Impatto sul giudizio in primo grado In udienza preliminare e in udienza di primo grado salvo le eccezioni di cui ai commi 3, 4 e 83 del d.m. numero 206/2024 , a partire dal 1° gennaio 2025 , vige l'obbligatorietà del deposito telematico per tutti i soggetti abilitati, interni ed esterni. Tuttavia, non tutti i soggetti abilitati dispongono di strumenti telematici idonei al deposito telematico e i flussi esistenti nel programma APP riconducibili all'udienza preliminare, alla fase predibattimentale e a quella dibattimentale sono strutturati in fase ancora embrionale, non rispecchiando la dinamica prevista dal codice di procedura penale ad es. nel caso di esibizione dibattimentale di atti ed eventuale traslazione degli stessi dal fascicolo del p.m. a quello dibattimentale o nell' apposizione del visto sul verbale d'udienza . Inoltre, tali flussi mancano di una pur minima analisi delle norme processuali , per cui, ad esempio, l'applicativo ministeriale non prevede le funzionalità relative alla competenza dei magistrati della Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo presso tutti i Tribunali del distretto ex articolo 51 comma 3- bis c.p.p. È necessario evidenziare che ben 87 Tribunali hanno emanato, già nelle prime settimane di gennaio, provvedimenti attestanti il malfunzionamento di APP consentendo, in molti casi, il ricorso al doppio binario analogico/telematico per il deposito, pur con il rischio di contrasto con l 'articolo 175- bis comma 3 c.p.p., che consente il deposito in modalità analogica solo in via sussidiaria rispetto al deposito telematico, in caso di accertato malfunzionamento dei sistemi informatici. Obbligatorietà del deposito telematico nei riti speciali Benché dal 1° gennaio 2025 sussista l'obbligo di deposito telematico per il PM, il GIP e i soggetti abilitati esterni nei riti speciali di applicazione della pena su richiesta, procedimento per decreto e messa alla prova, oltre che per l'udienza preliminare, il deposito deve avvenire in un fascicolo processuale composto da documenti telematici non interamente gestibili in APP a causa della scorretta migrazione da TIAP ad APP . Criticità analoghe sono segnalate per i riti speciali per i quali il deposito telematico diventerà obbligatorio dal 1° aprile prossimo giudizio abbreviato, direttissimo e immediato . Come per il primo grado, anche con riguardo ai riti speciali non vi è stata nessuna idonea sperimentazione negli uffici, né questa è stata condivisa con il gruppo di analisi, per cui è il CSM evidenzia come non basti la previsione generale all'interno dell'applicativo di attivare il flusso relativo a un rito speciale, ma è necessario individuare , dal punto di vista prima giuridico e poi informatico, le varie possibili vicende processuali di cui il singolo rito consente il verificarsi, evitando arresti del sistema o impossibilità a proseguire nella definizione del procedimento. Di particolare gravità è la circostanza per cui, con riferimento ai procedimenti di archiviazione , il sistema è stato erroneamente progettato sul presupposto che l'unico esito della richiesta di archiviazione sia l'accoglimento da parte del GIP, per cui anche i procedimenti decisi ai sensi dei commi 4 e 5 dell' articolo 409 c.p.p. rispettivamente, disposizione di nuove indagini o di formulazione dell'imputazione risultavano erroneamente archiviati, con gravissime conseguenze sul piano processuale. Inoltre, il magistrato in sostituzione di altro non può visualizzare il ruolo del sostituito né redigere provvedimenti, lasciando come unica soluzione la modifica dell'assegnazione su SICP. In caso di redazione di sentenza collegiale è emersa l'impossibilità di restituire la bozza dal Presidente del Collegio al giudice relatore. Redazione dei verbali d'udienza In assenza di un provvedimento ex articolo 175- bis c.p.p. , la redazione analogica del verbale è in contrasto con il disposto normativo dell'articolo 483 comma 1- bis c.p.p., il quale stabilisce che “Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all'articolo 111 e sottoposto al presidente per l'apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata”. Tuttavia, i verbali confezionati con APP dal cancelliere e da questi sottoscritti digitalmente non possono essere controfirmati dal giudice. L'applicativo non consente, in tal modo, il rispetto di quanto previsto dal codice di procedura penale. L'unica soluzione “tampone” proposta dal Ministero è la redazione del verbale in word, la sua stampa e la firma analogica del giudice e del cancelliere, con successivo upload sull'applicativo. Gestione documentale in APP e formazione del fascicolo informatico Nonostante la migrazione da TIAP ad APP fosse già stata assicurata in vista dell'entrata in vigore del PPT 1° gennaio 2024 essa non è ancora oggi avvenuta o, qualora avvenuta, presenta notevoli criticità, quali il fatto che spesso gli atti risultino catalogati come “atti vari” o “atti generici” costringendo l'utente all'apertura del singolo file per conoscerne il contenuto, oppure la perdita di qualsiasi classificazione gerarchica all'interno dei fascicoli processuali , per cui il sistema realizza un unico “faldone principale” informatico senza organizzare gli atti al suo interno. In conclusione, il CSM rileva il permanere di gravi e numerosi malfunzionamenti e difetti nell'applicativo APP, a causa anche dell'assenza di un'adeguata fase di sperimentazione prima dell'entrata in vigore del nuovo regime che rende obbligatorio il deposito telematico. Rinnova, pertanto, la proposta già avanzata in data 11 dicembre 2024 di prevedere l'obbligatorietà del deposito solo per il decreto penale di condanna e, eventualmente, per le sentenze dibattimentali e il mantenimento del c.d. doppio binario in tutte le altre ipotesi fino alla risoluzione dei problemi individuati. Fonte IUS/Processo telematico