Misure di prevenzione: la prescrizione del divieto di soggiorno può essere modificata per esigenze di lavoro

Alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l’autorizzazione ad allontanarsene anche per esigenze di lavoro, sempre che sussistano gravi e comprovati motivi che rendano assolutamente necessario detto allontanamento.

Al ricorrente veniva applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di dimora , nonché di darsi alla ricerca di un lavoro nella regione Piemonte. Questi, per poter svolgere l'attività lavorativa, chiedeva l' autorizzazione ad allontanarsi dal comune di dimora , onde accedere alle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino, respinta dal Tribunale ad eccezione della provincia di Asti. La Suprema Corte, pur ritenendo il ricorso infondato, specifica quanto segue. Il Collegio, richiamando diversi precedenti giurisprudenziali, rileva che è possibile modificare le prescrizioni della misura di prevenzione per ragioni lavorative , al fine di garantire la tutela di diritti fondamentali di pari livello, fornendo quindi una interpretazione il più possibile lata del rigoroso limite posto dal legislatore alla natura sanitaria delle ragioni che legittimano il permesso come disciplinato dall' articolo 12 d.lgs. numero 159 del 2011 . In tema di misure di prevenzione dunque, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune, può essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene anche per esigenze di lavoro, sempre che sussistano gravi e comprovati motivi che rendano assolutamente necessario detto allontanamento . Deve trattarsi quindi, sottolinea a più riprese la Corte, di contingenti ragioni che rendano assolutamente necessario l'allontanamento della persona sottoposta alla misura , con esclusione di un'applicazione indiscriminata, al fine di evitare che venga frustata la necessità di garantire la salvaguardia della sicurezza pubblica e della tutela sociale propria della misura applicata. Tale assunto giustifica infatti, le verifiche e gli approfondimenti pre-autorizzativi circa la natura del lavoro richiesto, le implicazioni dello stesso, la condizione generale di vita dell'interessato. Sulla base di tali premesse, una richiesta di spostamento dal domicilio obbligato per ragioni di lavoro può essere possibile e ricondotta nell'alveo dell' articolo 12, d.lgs. numero 159 del 2011 , fatti salvi gli accertamenti più rigorosi sia sulla necessità reale sia sull'opportunità dello spostamento . Tuttavia, la motivazione fornita dal giudice di merito non è apparente per la parte in cui indica non opportuno autorizzare il cambio di comune poiché tiene conto del concreto atteggiarsi della pericolosità sociale del soggetto sottoposto alla misura, responsabile di varie azioni predatorie, attuate in varie località del Nord e centro Italia.

Presidente Casa - Relatore Calaselice Ritenuto in fatto 1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Torino ha respinto l'appello, proposto da B.C., avverso i decreti del 12 e 18 giugno 2024 del Tribunale di Torino, sezione Misure di prevenzione, con i quali è stata concessa l'autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza per ragioni di lavoro, limitatamente al territorio della provincia di Asti, con richiesta di essere autorizzato ad allontanarsi per ragioni lavorative anche oltre la provincia di Asti in ambito regionale decreto del 12 giugno 2024 , nonché è stata rigettata l'istanza di autorizzazione a modificare il movimento nell'ambito della provincia di residenza di Asti, sostituendolo con la possibilità di movimento nella provincia di Alessandria decreto del 18 giugno 2024 . 2. Propone tempestivo ricorso per cassazione il proposto, per il tramite del difensore di fiducia, Avv. F. Rattazzi, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge con riferimento agli articolo 11 e 12 d.lgs. numero 159 del 2011 , nonché vizio di motivazione in quanto indicata come apparente. Al ricorrente è stata applicata la misura di sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di dimora, nonché di darsi alla ricerca di un lavoro nella specie quello della raccolta di materiali ferrosi per conto della cooperativa sociale OMISSIS nella regione Piemonte. Questi, per poter svolgere l'attività lavorativa, ha chiesto l'autorizzazione ad allontanarsi dal Comune di Asti, onde accedere alle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino. Invece, con il primo decreto del 12 giugno 2024, il Tribunale ha autorizzato soltanto l'accesso alla provincia di Asti, respingendo, con il successivo decreto del 18 giugno, anche la richiesta di sostituire Asti con Alessandria. Si reputa che il decreto sia affetto da vizio di motivazione in quanto apparente e perché sarebbero stati travisati i fatti o, comunque, le effettive richieste difensive posto che B.C. non ha chiesto di potersi allontanare dal Comune di dimora per potersi recare in vari comuni della Regione Piemonte, ma soltanto per accedere esclusivamente ai comuni della provincia di Alessandria. La Corte territoriale assume che l'autorizzazione ad allontanarsi dal comune di dimora, per svolgere l'attività lavorativa, non è un diritto ma questa agevolazione andrebbe subordinata alla rigorosa dimostrazione di una riduzione della pericolosità e per la ricorrenza di gravi ed eccezionali situazioni. La difesa indica come non conferente la giurisprudenza richiamata ed evidenzia che il luogo di lavoro è Alessandria. 3.11 Sostituto Procuratore generale, M. Patarnello, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Va premesso che l' articolo 11 del d.lgs. numero 159 del 2011 così recita, per quanto qui di interesse «Esecuzione 1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione è comunicato al questore per l'esecuzione. 2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura omissis .» Parimenti, l' articolo 12 del d.lgs. numero 159 del 2011 così è articolato, per quanto qui di interesse «Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale. 1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. L'autorizzazione può essere concessa, nel medesimo limite temporale, anche quando ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente necessario ed urgente l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto. 2. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5 omissis .» È evidente che mentre la seconda delle indicate ipotesi di cui all'articolo 11 cit. è legata a situazioni particolari che possono giustificare un mutamento in peius delle modalità applicative della misura, la prima concerne casi in cui la modifica può essere disposta in melius per l'interessato ovvero in cui è persino possibile la revoca del provvedimento, con effetti ex nunc, in ragione delle variazioni di fatti o situazioni tali da permettere di affermare che la pericolosità sociale del proposto si sia notevolmente ridotta oppure sia venuta del tutto meno per dati sopravvenuti. La lettera della legge non impedisce che la revoca possa avvenire anche con effetti ex tunc, laddove sia giustificata da una rivisitazione, alla luce di nuovi dati di conoscenza, della situazione esistente al momento della applicazione della misura, in maniera da consentire di riconoscere una sorta di illegittimità genetica del provvedimento applicativo in tale caso la revoca svolge una funzione analoga a quella della revisione nell'impugnazione delle sentenze, a conferma del carattere di definitività, sia pur provvisoria ovvero rebus sic stantibus, di quel provvedimento. Dunque, la revoca o la modifica del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale, di cui all'articolo 11 cit., hanno carattere di tendenziale definitività, in quanto presuppongono il decorso di un certo lasso di tempo dall'adozione del provvedimento stesso e l'accertamento del venir meno o dell'essersi modificate le cause che l'avevano determinato verifica svolta tenendo conto non solo dell'assenza di pregiudizi penali e giudiziari riferibili a fatti successivi al provvedimento applicativo della misura o comunque recenti, ma anche di tutta la condotta della persona in questo senso, tra le molte, Sez. 1, numero 25850 del 25/03/2011, Pagliara, Rv. 250715 mentre la revoca per difetto genetico dei presupposti di adozione può disporsi in presenza di elementi nuovi , stante il carattere di rimedio straordinario dell'istituto che non può, pertanto, trasformarsi in un anomalo strumento di impugnazione tra le altre, Sez. 5, numero 148 del 04/11/2015, dep. 2016, Baratta, Rv. 265922 . Diversa è l'ipotesi disciplinata dal citato articolo 12 d.lgs. numero 159 del 2011 , nella quale è previsto che l'interessato non abbia domandato una modifica del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, bensì una temporanea deroga all'efficacia della prescrizione relativa all'obbligo di non allontanarsi dal luogo di residenza o di dimora abituale, in ragione della rappresentata esigenza di fare fronte a gravi e comprovati motivi di salute oppure a gravi e comprovati motivi di famiglia . In tal caso, dunque, il provvedimento genetico non viene modificato nelle sue statuizioni, perché il proposto è autorizzato solo temporaneamente ad allontanarsi dal luogo di soggiorno coatto. 2. Ciò posto, si osserva che secondo un orientamento interpretativo di questa Corte, l'innanzi richiamato articolo 12 contiene una disposizione di stretta interpretazione, dovendo essere letto nel senso che alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune possa essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia non potendo trovare applicazione per autorizzare l'allontanamento dal domicilio coatto per altre ragioni, quali possono essere quelle connesse ad esigenze lavorative tra le altre, Sez. 6, numero 17852 del 27/05/2020, De Lorenzis, Rv. 279028 - 01 Sez. 2, numero 38825 del 28/04/2017, Di Caterino, Rv. 271299 . Della tenuta costituzionale di tale restrittiva impostazione si è già occupata la Consulta che ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell' articolo 7-bis legge numero 1423 del 1956 che, per le persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, prevedeva e disciplinava l'autorizzazione a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, nei casi di gravi e comprovati motivi di salute, nella parte in cui non prevedeva che la medesima autorizzazione potesse valere anche per l'esercizio di un'attività lavorativa ciò perché, si è puntualizzato, quell'autorizzazione, derogando in via eccezionale al regime esecutivo della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, garantisce un adeguato contemperamento tra esigenze diverse la salute, da un lato, e la sicurezza, dall'altro per mezzo di un'articolata disciplina che prevede limiti temporali della autorizzazione, procedure giudiziarie e adempimenti speciali di pubblica sicurezza, adeguati alla particolarità della situazione. Si è ritenuta non irragionevole la mancata assimilazione delle ragioni di sanità alle ragioni lavorative, poiché le prime, tanto più se gravi come richiede la norma , sono tali da mettere a repentaglio un bene primario della persona articolo 32 Cost. , che può rischiare di essere pregiudicato una volta per sempre, mentre le seconde — le ragioni lavorative — pur trovando riconoscimento anch'esse sul piano costituzionale articolo 4 , possono essere valutate diversamente da quelle sanitarie, alla stregua del bene che è in questione e della rimediabilità, nel caso del lavoro, della perdita che si rendesse necessaria in conseguenza della soggezione alla misura di prevenzione così C. cost. numero 193 del 1997 in senso conforme v. C. cost. numero 722 del 1988 , numero 148 del 1987 , numero 74 del 1973 e numero 96 del 1970 . 2.1. Nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono, tuttavia, altri precedenti che ammettono la possibilità di una modifica delle prescrizioni della misura di prevenzione per ragioni lavorative Sez. 1, numero 44152 del 05/11/2003 Rv. 226691 Sez. 1, numero 1121 del 24/04/1989, Rv. 181451 può richiamarsi anche Sez. 1, numero 27576 del 23/06/2010, Rv. 247675 «La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ritenuto di dovere pervenire, per garantire che non venissero lesi senza ragione diritti fondamentali di pari livello, ad una interpretazione il più possibile lata del rigoroso limite posto dal legislatore alla natura sanitaria delle ragioni che legittimano il permesso» . Anche più di recente questa Corte Sez. 1, numero 23392 del 24/06/2020, Rv. 279439 - 01 ha affermato che, n tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene anche per esigenze di lavoro, ai sensi dell' articolo 12 d.lgs. 6 settembre 2011 numero 159 , sempre che sussistano gravi e comprovati motivi che rendano assolutamente necessario detto allontanamento il precedente, affermato in tema di competenza, alla luce di tale principio, ha individuato il giudice competente a provvedere in ordine a tale autorizzazione in quello indicato dall'articolo 12, comma 2, del citato d.lgs. e non nell'organo che ha emesso la misura di prevenzione, escludendo che detta autorizzazione possa essere considerata quale modifica della misura ai sensi dell'articolo 11 del citato d.lgs. . Si tratta di precedente richiamato anche da Sez. 1, numero 25797 del 18/05/2022, Rv. 283313 - 01, secondo cui, in tema di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, spetta al Presidente del Tribunale che ha applicato la misura di prevenzione la competenza a provvedere sull'istanza di autorizzazione del prevenuto ad allontanarsi temporaneamente dal luogo di soggiorno coatto, non rilevando l'intervenuto trasferimento di dimora. Va precisato che, comunque, anche la giurisprudenza che ha dato, nel tempo, alla norma un'interpretazione meno rigida e più ampia, ha precisato che la prescrizione del divieto di soggiorno può essere si temporaneamente modificata anche per ragioni di famiglia o di lavoro, ma che deve, comunque, trattarsi di ragioni del pari gravi e comprovate, e cioè di contingenti ragioni che rendano assolutamente necessario, pena gravi conseguenze, l'allontanamento della persona sottoposta a misura di prevenzione, con esclusione di un'applicazione indiscriminata al di fuori dei limiti che le sono propri e, quindi, anche nei casi di esigenze, pur legittime, che non abbiano però il carattere di urgenza e gravità previste dalla legge. Ciò, in quanto, altrimenti, verrebbe totalmente frustrata la necessità di garantire la salvaguardia della sicurezza pubblica e della tutela sociale, propria della misura applicata ed è a questo principio che può riconnettersi l'esigenza di effettuare verifiche ed approfondimenti sulla natura del lavoro richiesto, sulle implicazioni dello stesso e sulla condizione generale di vita dell'interessato, in uno con la salvaguardia delle necessità sociali. 2.2. In definitiva, una richiesta di spostamento dal domicilio obbligato per ragioni di lavoro deve essere ricondotta all'articolo 12 cit., fatti salvi gli accertamenti più rigorosi, non solo sulla necessità reale, ma anche sull'opportunità dello spostamento. A fronte di tali principi giurisprudenziali, dunque, risulta errato il provvedimento impugnato, nella parte in cui pretende che sia dimostrata una riduzione o diminuzione della pericolosità sociale, presupposto non necessario, per quanto sin qui esposto, con riferimento alla fattispecie di cui all' articolo 12 d.lgs. numero 159 del 2011 . Tuttavia, la motivazione non è apparente per la parte in cui indica non opportuno autorizzare il cambio di comune Alessandria al posto di Asti tenuto conto del concreto atteggiarsi della pericolosità sociale di B.C., descritto come responsabile di varie azioni predatorie, attuate in varie località del Nord Italia e ristoranti centro Italia, anche nel territorio in provincia di Alessandria. Del resto, immune da illogicità manifesta e ineccepibile è la motivazione nella parte in cui esclude che possa trovare accoglimento la richiesta autorizzazione a recarsi nelle diverse province della Regione Piemonte indicate dall'istante, non considerata opportuna per la specifica pericolosità sociale del ricorrente, in quanto modifica che finirebbe per svuotare di consistenza la misura di prevenzione in atto allontanamento per cinque giorni alla settimana per oltre dieci ore al giorno, per raggiungere le province di Asti, Torino, Cuneo, Alessandria . 3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell' articolo 616 cod. proc. penumero P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.