Le statuizioni sull’affidamento e il collocamento dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare.
A seguito dell'udienza di comparizione delle parti, disposta all'interno di un giudizio di separazione tra due coniugi, il Tribunale di Padova emetteva ordinanza con la quale, tra le altre cose, disponeva l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento paritario della stessa e incaricava il Servizio Sociale competente di monitorare sul corretto adempimento dei genitori al regime di frequentazione fissato. Il collocamento paritario veniva disposto da un lato, al fine di garantire al padre il rapporto con la figlia, a fronte delle di lui preoccupazioni circa i comportamenti ostativi della madre, dall'altro in quanto il Tribunale - considerato che i genitori avrebbero abitato vicino ed essendo ormai la minore, di tre anni, svezzata – riteneva nell'interesse prioritario della minore avere la possibilità di frequentare in misura paritetica sia il padre che la madre . La madre proponeva reclamo ex articolo 473 bis -24 c.p.c. impugnando l'ordinanza di cui sopra nella parte in cui era stato disposto il collocamento paritario della bambina. Il padre, costituendosi nel giudizio di secondo grado, chiedeva il rigetto del reclamo. La Corte d'Appello di Venezia dopo aver rilevato in via preliminare la reclamabilità del provvedimento di primo grado, in punto collocamento, seppur affermando che la frequentazione paritetica dei genitori era da ritenersi la regola tendenziale da perseguire, salvo gravi ragioni ostative, evidenziava che nelle ipotesi di figli minori in età prescolare o consimile, si doveva considerare la rilevanza della posizione materna , in quanto maggiormente rispondente agli interessi della prole. Nel caso in esame, pertanto, secondo i giudici della Corte d'Appello di Venezia, la tenera età della minore avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a limitare il ricorso al principio del collocamento paritetico disponendo un collocamento prevalente alla madre che avrebbe saputo dare alla figlia un particolare e maggior accudimento. Alla luce di quanto esposto quindi, i giudici di secondo grado riformavano l'ordinanza impugnata disponendo il collocamento prevalente della minore presso la madre e limitando il diritto di visita paterno a due pomeriggi alla settimana oltre che a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Avverso la decisione di secondo grado il padre proponeva ricorso in Cassazione e, tra i vari motivi di censura, lamentava che non solo la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto che fosse più confacente all'interesse della minore una forma di collocamento prevalente presso la madre ma, in assenza di qualsivoglia ragione ostativa, aveva anche ridotto il diritto di visita paterno a 4 giorni al mese pieni e a due pomeriggi infrasettimanali per circa 4 ore. Con tale regolamentazione, secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva di fatto escluso il valore della relazione tra padre e figlia , riducendo l'uomo ad una mera comparsa nella vita della bambina, non tenendo in considerazione il rapporto presente tra i due ed il fatto che il padre si era sempre occupato, parimenti alla madre, dell'accudimento della minore. La Corte di Cassazione, vista la natura straordinaria del ricorso , evidenziando che il provvedimento impugnato era stato censurato in quanto ritenuto grandemente limitativo della relazione genitoriale tra il padre e figlia, in via preliminare ne dichiarava l'ammissibilità. Venendo poi, al merito del ricorso la Suprema Corte ne dichiarava, anche se solo limitatamente ad alcuni dei motivi argomentati, la fondatezza. In punto collocamento dei figli minori, gli Ermellini ricordavano che nell'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, il giudice è chiamato a scegliere tra le diverse soluzioni astrattamente possibili quelle che in concreto consentono di realizzare il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori , di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. Il criterio fondamentale, secondo la Corte di Cassazione, a cui il giudice deve attenersi è costituito dall' esclusivo interesse morale e materiale della prole , il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa le capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti. Non solo la tipologia di affidamento ma anche la disciplina del collocamento e delle modalità di frequentazione devono seguire il criterio sopra riportato, tenuto conto che sono tali situazioni a incidere in concreto sulla relazione tra genitore e figlio. Nel caso di specie, la Corte evidenziava come il giudice di secondo grado nell'adottare il provvedimento impugnato, avesse operato un giudizio in astratto , incentrato solo sull'età della minore, che in ogni caso aveva più di tre anni ed era svezzata, senza prestare attenzione alle modalità di relazione in atto tra bambina e i genitori, ritenendo prevalente tale criterio astratto rispetto alle concrete condizioni di vita della famiglia e della migliore soluzione da adottare in relazione alle capacità e alle attitudini di entrambi i genitori nella cura e nell'educazione della figlia. Considerato, pertanto, che il passaggio dal collocamento paritario al collocamento prevalente presso la madre con un diritto di visita paterno minimo era stato disposto in assenza di elementi che giustificassero tale costrizione nonché tenuto conto che il giudizio effettuato dal giudice di secondo grado era stato fatto sulla base di un principio astratto e non invece sulla base di una valutazione in concreto finalizzata alla conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori , la Corte di Cassazione cassava la decisione di secondo grado e rimetteva la decisione alla Corte d'Appello di Venezia.
Presidente Acierno - Relatore Reggiani Svolgimento del processo Con reclamo ex articolo 473-bis.24 c.p.c., Ca.So. adiva la Corte d'Appello di Venezia, impugnando l'ordinanza del giudice delegato del Tribunale di Padova, resa all'esito dell'udienza di comparizione, in sede di separazione con domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio, con la quale il Tribunale aveva statuito come segue emette la seguente ordinanza, con provvedimenti temporanei ed urgenti 1 autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto 2 dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento paritario 3 assegna la casa coniugale alla madre 4 nulla a titolo di mantenimento della sig.ra Ca.So. 5 pone a carico del sig. Fr.Anumero l'obbligo di versare alla sig.ra Ca.So., con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, il 70 per cento delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinanzi a questo Tribunale 6 dispone che il Servizi sociali competenti relazionino sulle condizioni di vita e di salute della minore, sulle condotte di entrambi i genitori rispetto ai loro obblighi di cura e assistenza, chiedendo anche informazioni ai soggetti di riferimento medico di base, pediatra, maestre d'asilo , nonché vigilino sul corretto adempimento dei genitori al regime di frequentazione qui fissato la relazione andrà depositata in causa entro il 30.4.24, e redatta ai sensi dell'art 473-bis.27 cpc 7 le parti potranno dedurre sulla relazione entro i 15 giorni successivi omissis. . In motivazione, il Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso della bambina, con collocamento paritario, statuendo come segue rilevato che parte ricorrente chiede il collocamento paritario della minore, al fine anche di trovare garanzia al diritto della minore di passare tempo con il padre rilevato che parte convenuta si oppone chiedendo il collocamento prevalente presso la stessa, essendo la figlia ancora troppo piccola per vivere fuori casa rilevato che parte ricorrente abita insieme alla madre e al fratello al piano di sotto rispetto all'appartamento adibito a casa familiare ritenuto che rientri nell'interesse prioritario della minore avere la possibilità di frequentare in misura paritetica il padre e la madre, essendo oramai svezzata, situazione che risulta all'evidenza agevolata dal fatto che i genitori vivono nello stesso palazzo, e consente di superare molti aspetti di conflittualità legati al diritto di visita paterno tale soluzione verrà messa alla prova nei prossimi mesi, anche al fine di ridurre le ragioni di conflitto tra i genitori e potrà essere rivista e diversamente modulata nel proseguo, quando saranno chiarite le capacità genitoriali di entrambi rilevato che la collocazione paritaria della minore comporta che ciascuna delle parti la mantenga nel periodo in cui si trova presso di lei, situazione che appare adeguata anche alla capacità lavorativa della madre e alle di lei capacità economiche risparmi in banca , mentre le spese straordinarie vanno poste a carico dei genitori nella misura del 70% al padre e 30% alla madre, in considerazione della effettiva attuale minore reddittività della madre ritenuto che la ripartizione dei tempi presso i genitori possa essere fissata su base settimanale, con spostamento della minore dall'una casa all'altra alla domenica sera, prima di cena . La reclamante censurava l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva disposto il collocamento paritario della bambina. Il Fr.Anumero si costituiva chiedendo il rigetto del reclamo. La Corte d'Appello rilevava preliminarmente che contro i provvedimenti temporanei emessi dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 473-bis.22, comma 1, c.p.c. è ammesso il reclamo disciplinato dall'articolo 473-bis.24 c.p.c., che si differenzia dalla domanda di revoca o modifica ai sensi dell'articolo articolo 473-bis.23 c.p.c. ed anche dalle richieste di revoca o modifica disciplinate dall'articolo 473-bis.29 c.p.c., poiché i provvedimenti in questione hanno natura temporanea ed urgente, dovendosi rimettere la definizione di ogni questione allo sviluppo ovvero all'esito dell'istruttoria da espletare nel giudizio successivo, con la conseguenza che occorre evitare che il reclamo alla Corte d'Appello sostanzialmente anticipi, duplicandolo, l'iter istruttorio della causa, cui è deputato il giudice delegato di primo grado. Solo in presenza di abnormità e di manifesta non rispondenza del provvedimento reclamato alle prime emergenze della causa, può ammettersi il reclamo indicato e questo al fine di evitare che le parti possano subire un danno anche nel breve lasso di tempo che di regola separa l'udienza in primo grado dalla trattazione nella fase successiva della controversia. Secondo la Corte d'Appello, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può essere effettuata sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo. La frequentazione paritetica dei genitori è ritenuta, in sintesi, la regola tendenziale da perseguire, salvo gravi ragioni ostative, ma ciò che rileva è che il tutto sia finalizzato ad assicurare l'interesse del minore ad una crescita armoniosa e serena, anche se non sempre questo collima col pari diritto alla genitorialità. In tale ottica, la stessa Corte riteneva che, quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare o consimile, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, in quanto maggiormente rispondente agli interessi della prole. Nella specie, dunque, secondo il giudice del reclamo, la tenera età della minore poco più di tre anni compiuti nel novembre del 2023 avrebbe dovuto indurre il primo giudice, nell'interesse preminente della stessa e nella considerazione del particolare rapporto con la madre, oltre che nella considerazione del maggior tempo disponibile della medesima, a limitare il ricorso al principio del collocamento paritetico. Ad opinione della Corte, la contiguità degli appartamenti e l'orario di lavoro non preclusivo del padre erano stati valutati dal Tribunale, ma il tutto non si attagliava al caso concreto, ove trattandosi di una minore di poco più di tre anni, in età prescolare, era richiesto un particolare e maggiore accudimento da parte della madre, il cui orario di lavoro era compatibile. La menzionata Corte riformava, quindi, l'ordinanza, disponendo il collocamento prevalente della minore presso la madre e la disciplinando il diritto di visita del padre come segue due pomeriggi la settimana martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino ad ore 20,30 cena compresa , oltre ad un fine settimana alternato, da sabato mattina a domenica sera con il pernottamento compreso per le festività pasquali ad anni alterni Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro. Per il 2024 Pasqua con la madre e Lunedì dell'Angelo con il Padre. La stessa Corte, in ordine al mantenimento della bambina, considerava, in primo luogo, che il Tribunale aveva dato rilievo alla capacità lavorativa della Ca.So. e ai risparmi della stessa indicati dal reclamato importo superiore ad Euro 100.000,00 , ma anche alla minore redditività della donna rispetto al marito, pervenendo all'addebito delle spese straordinarie al Fr.Anumero nella misura del 70%. Aggiungeva che, in sede di reclamo, la Ca.So. aveva dedotto che il marito non era tenuto a sostenere spese per le utenze domestiche, abitando, a differenza di lei, con la madre ed un fratello, e che lo stesso era comproprietario, non solo dell'immobile adibito a casa familiare, ma anche di quello in cui attualmente viveva insieme alla madre e al fratello, oltre che di un altro immobile, adibito a sede la propria società, con soprastanti due appartamenti da ultimare. Evidenziava che, sempre in sede di reclamo, il Fr.Anumero aveva ricordato la modesta entità del proprio reddito annuo, pari a Euro 8.119,33, e aveva rappresentato che il patrimonio immobiliare era riconducibile alla società di famiglia ed alla comunione con il fratello. Ritenuto che, effettivamente, la Ca.So. lavorava a tempo parziale, con una retribuzione mensile di circa Euro 400,00, mentre il Fr.Anumero , che pur aveva dichiarato un reddito non di particolare rilievo, viveva con i familiari con risparmio di spesa ed era comproprietario di immobili, oltre che socio di una società familiare, con proprietà ed utili, la menzionata Corte poneva a carico del Fr.Anumero , dalla domanda, un assegno di mantenimento mensile per la minore di Euro 300,00, oltre alla rivalutazione monetaria ai fini Istat e oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo. In conclusione, la Corte d'Appello di Venezia così provvedeva in accoglimento del reclamo riforma l'ordinanza presidenziale dispone il collocamento prevalente della minore Noemi presso la madre disciplina il diritto di visita come in motivazione pone a carico del Fr.Anumero , per il mantenimento della minore, un assegno mensile di Euro. 300 dalla domanda oltre la rivalutazione monetaria ai fini Istat ed oltre al 70% delle spese straordinarie omissis . Avverso tale pronuncia Fr.Anumero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi di doglianza. L'intimata si è difesa con controricorso. Fissata l'udienza in camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 473-bis.24. c.p.c., ai sensi dell' articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. , per avere la Corte d'Appello riformato l'ordinanza reclamata operando una nuova valutazione, schiettamente discrezionale, circa il regime di collocamento della minore sulla base di un mero riesame degli elementi che erano già stati compiutamente valutati dal Tribunale, sebbene avesse premesso che il reclamo era ammissibile solo in caso di valutazioni abnormi o non manifestamente rispondenti alle prime emergenze di causa. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 337-ter c.c. , anche in combinato disposto con gli articoli 30 Cost. , 24 Carta di Nizza , 9 della Convenzione di New York, 24 Carta dei diritti dell'Unione Europea e 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo , nonché con l'articolo 115 c.p.c., oltre al difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell' articolo 360, comma 2, numero 3 , c.p.c. Il ricorrente ha censurato la statuizione della Corte d'Appello, nella parte in cui ha ritenuto che, laddove si verta di figlio minore in età prescolare o consimile, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, in quanto maggiormente rispondente agli interessi della prole, criticando l'automatismo con cui ha disposto il collocamento prevalente presso la madre cd. maternal preference . Ad opinione del ricorrente, la Corte d'Appello ha dato rilievo alla posizione materna, ritenuta maggiormente rispondente agli interessi della prole, sulla base di una motivazione meramente apparente, richiamando due decisioni di questa Corte, che invece riguardavano questioni e situazioni non sovrapponibili, mentre, invece, non poteva legittimamente valorizzare unicamente il sesso del genitore in ragione dell'età della bambina comunque svezzata e autonoma , considerato che il Fr.Anumero aveva contestato le capacità genitoriali della moglie, in particolare circa la idoneità a garantire un rapporto equilibrato con entrambi i genitori tant'è che il Tribunale aveva disposto l'intervento dei Servizi sociali per le valutazioni in punto , e, comunque, il predetto criterio non poteva mai essere considerato in sé stesso, ma doveva essere valutato nel contesto di più complesse valutazioni in fatto e in diritto e, soprattutto, in assenza della possibilità di un'altra scelta. Il Fr.Anumero ha, in sintesi, ritenuto che la Corte non ha dedicato alcuno spazio al giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere e educare il figlio, né alla valutazione del genitore che meglio garantisse il rispetto dell'altro ed il mantenimento dei rapporti con quest'ultimo, avendo illegittimamente fatto riferimento al criterio della maternal preference in quanto tale. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 337-ter c.c. anche in combinato disposto con gli articoli 30 Costituzione , 24 Carta di Nizza , 9 della Convenzione di New York, 24 Carta dei diritti dell'Unione Europea e 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché con l'articolo 115 c.p.c., in relazione all' articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. Il ricorrente ha rilevato che l'ordinanza impugnata, dopo aver illegittimamente stabilito il collocamento prevalente della minore presso la madre, ha disciplinato anche il diritto di visita del padre, che veniva ridotto ad appena due pomeriggi a settimana, da dopo l'uscita pomeridiana da scuola all'ora di cena 20.30 , nonché a fine settimana alterni dal sabato alla domenica sera, senza che venissero rappresentate gravi ragioni ostative a una frequentazione dei genitori paritaria, tenuto anche conto che, nel caso di specie, le abitazioni dei genitori era estremamente vicine in quanto situate nello stesso edificio e il Fr.Anumero non era vincolato ad orari di lavoro inconciliabili con le esigenze della minore, né risultava agli atti alcun elemento probatorio, anche solo in termini di indiziari, della sua inidoneità. Ad opinione della parte, la Corte d'Appello non solo ha erroneamente ritenuto che fosse più confacente all'interesse della minore una forma di collocamento prevalente presso la madre ma, in assenza di qualsivoglia ragione ostativa, andando contro l'interesse della minore, ha anche ridotto il diritto di visita del padre a 4 giorni al mese pieni e a due pomeriggi a settimana per circa 4 ore pacifico che la minore frequenti la scuola sino alle ore 16.00 circa , mentre, invece, anche in caso di collocamento prevalente presso uno dei genitori, avrebbe dovuto garantire una frequentazione il più possibile paritaria. Con la regolamentazione prevista, secondo il ricorrente, la Corte d'Appello ha deliberatamente escluso il valore della relazione padre-figlia, riducendo il padre a mera comparsa nella vita della figlia e non tenendo in minima considerazione che era stato lo stesso a rendersi disponibile ad accudirla direttamente. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 337-ter, comma 4, c.p.c. anche in combinato disposto con l' articolo 115 c.p.c. , ai sensi dell' articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. Il Fr.Anumero ha rilevato che, pur in assenza di alcuna censura alla statuizione del Tribunale che non aveva previsto alcun contributo al mantenimento della bambina , in ragione delle modifiche apportate al regime del collocamento della minore, la Corte di merito ha previsto un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di Euro 300,00 mensili, determinato unicamente sulla base della richiesta della Ca.So., senza alcuna valutazione critica circa le reali esigenze della minore e senza tenere in considerazione la reale situazione patrimoniale, e non solo reddituale, di entrambe le parti. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 112 c.p.c. , ai sensi dell' articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. , per avere la Corte d'Appello previsto il contributo al mantenimento della figlia, posto a carico del Fr.Anumero , con decorrenza dalla data della domanda, mentre, invece, da una parte, la stessa Ca.So., in sede di reclamo, aveva ancorato la propria richiesta alla previsione di un collocamento prevalente e, dall'altra, aveva precisato che la richiesta doveva ritenersi conseguente, a seguito della revisione della misura. 2. Occorre prima di tutto affermare l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento in questa sede impugnato. 2.1. Com'è noto, l'articolo 473-bis.24 c.p.c., introdotto dal D.Lgs. numero 149 del 2022 , nel testo vigente ratione temporis, prevede quanto segue articolo 473-bis.24 - Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti 1. Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello. 2. È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. 3. Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito. 4. Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva. 5. Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell' articolo 111 della Costituzione . La Relazione illustrativa al D.Lgs. cit. ha chiarito che l'originaria intenzione, risultante anche dai lavori della Commissione Luiso, era quella di introdurre una generale reclamabilità dei provvedimenti assunti in prima udienza di fronte al Tribunale, del cui collegio ovviamente non doveva far parte il giudice che aveva emanato il provvedimento impugnato, ma ragioni di prudenza hanno consigliato di confermare ed estendere a tutti i procedimenti disciplinati dalle nuove norme il previgente regime proprio dei provvedimenti presidenziali emanati in sede di separazione e divorzio, che prevedeva il reclamo alla Corte d'Appello, in modo tale da non introdurre una modifica eccessiva per il sistema, esorbitante rispetto ai numeri dei processi e ai ruoli giudiziari. Inoltre, rispetto all'auspicata reclamabilità anche dei provvedimenti provvisori emessi in corso di causa, la stessa Relazione illustrativa ha evidenziato che, per ragioni organizzative, tale innovazione non poteva essere attuata nell'immediato, ma è comunque introdotta una forma di controllo per i provvedimenti più invasivi, id est quelli dotati di maggiore portata. Questo almeno sino alla realizzazione della riforma ordinamentale, con l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, quando la elevata specializzazione dei magistrati assegnati al costituendo Tribunale avrebbe consentito l'assegnazione dell'intero giudizio alle sezioni circondariali in composizione monocratica e le impugnazioni dei provvedimenti, sia provvisori che definitivi, davanti alla sezione distrettuale. 2.2. Come emerge dal testo sopra riportato, l'articolo 473-bis.24 c.p.c., dopo aver previsto, al comma 1, la proponibilità del reclamo alla Corte d'Appello contro i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione, al successivo comma 2, stabilisce quanto segue È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori . L'opinione dominante tra gli interpreti è stata subito quella di ritenere che il reclamo previsto dal comma 2 della norma in esame fosse lo stesso mezzo d'impugnazione previsto dal comma 1 della stessa disposizione e che pertanto anche il reclamo di cui al comma 2 dovesse essere proposto alla Corte d'Appello, secondo la disciplina contenuta nei successivi commi 3 e 4 del menzionato articolo. Tale opinione è stata confermata dalle successive modifiche apportate dal D.Lgs. numero 164 del 2024 , non applicabili ratione temporis alla presente fattispecie, nella parte in cui ha riformulato il testo di detto articolo. La distinzione tra le due categorie di provvedimenti, è, dunque, operata al solo fine di evidenziare che i provvedimenti adottati all'esito dell'udienza di comparizione sono sempre reclamabili, mentre i provvedimenti temporanei adottati in corso di causa sono reclamabili solo nei casi indicati dalla norma. 2.3. Come sopra anticipato, il disposto dell'articolo 473-bis.24, comma 5, c.p.c., dispone che Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell' articolo 111 della Costituzione . D'accordo con attenta dottrina, deve ritenersi che tale previsione individua, come ricorribili per cassazione, i provvedimenti assunti in sede di reclamo, guardando non alla tipologia dei provvedimenti temporanei adottati dal Tribunale provvedimenti temporanei emessi in corso di causa , ma al contenuto delle statuizioni emesse provvedimenti che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori . In altre parole, il riferimento ai provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma serve ad individuare i casi in cui il giudice ha pronunciato provvedimenti che abbiano quel carattere particolarmente incisivo sul rapporto tra genitore e figli individuato dalla norma. In effetti, non avrebbe alcuna giustificazione una diversa interpretazione che escluda dalla possibilità di ricorrere per cassazione i provvedimenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione - sebbene sospendano o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale o prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero dispongano l'affidamento di questi ultimi a soggetti diversi dai genitori - consentendo invece l'esperimento di tale mezzo di impugnazione contro i provvedimenti che producano gli stessi effetti, ma siano assunti in corso di causa. Anche i provvedimenti temporanei emessi all'esito dell'udienza di comparizione sono pronunciati in corso di causa e, in termini di disciplina, si differenziano dagli altri provvedimenti temporanei solo perché, essendo emessi a seguito di una valutazione sommaria, quando il processo è appena iniziato, sono sempre reclamabili, mentre gli altri provvedimenti temporanei sono reclamabili sono nei casi in cui contengano le statuizioni indicate al comma 2 dell'articolo 473-bis.24 c.p.c. Per il resto, si tratta, in entrambi i casi, di statuizioni suscettibili di essere travolte dalla decisione finale e che, in corso di causa, possono essere modificate o revocate, in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori articolo 473-bis.23 c.p.c. , ma che, incidendo in modo invasivo sul rapporto tra genitori e figli, sono assoggettati a un più rigoroso controllo, volto ad evitare che, durante lo svolgimento del giudizio, i provvedimenti, pur temporanei, possano arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile ai soggetti coinvolti nella crisi familiare per il tempo in cui sono in vigore. In sintesi, i provvedimenti temporanei e urgenti emessi all'esito dell'udienza di comparizione sono sempre reclamabili, ma non sono sempre ricorribili per cassazione, essendo tale rimedio previsto solo nel caso in cui, come avviene per tutti i provvedimenti temporanei adottati in corso di causa, sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, oppure prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o dispongono l'affidamento di questi ultimi a soggetti diversi dai genitori. Contro il provvedimento adottati in sede di reclamo, dunque, è possibile ricorrere per cassazione, sia che si tratti di provvedimenti resi all'esito dell'udienza di comparizione sia che si tratti di altri provvedimenti assunti in corso di causa, purché si tratti di provvedimenti che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale o che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori . 2.4. Ai fini del presente giudizio occorre, dunque, individuare quali siano quei provvedimenti che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori , al fine di accertare se il provvedimento nella specie adottato assuma tali caratteristiche. In proposito, occorre tenere presente che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ricorribili per cassazione i provvedimenti assunti in grado di appello o di reclamo, secondo la disciplina previgente al D.Lgs. numero 149 del 2022 , che nel disciplinare, non solo l'affidamento, ma anche le modalità di visita e di frequentazione del figlio minore, producano una lesione a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare, sancito dall'articolo 8 CEDU , accadendo ciò quando tali statuizioni, risultino a tal punto limitative, ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, tenuti a cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole Cass., Sez. 1, Sentenza numero 9442 del 09/04/2024 Cass., Sez. 1, Sentenza numero 332 del 05/01/2024 Cass., Sez. 1, Sentenza, numero 32013 del 17/11/2023 Cass., Sez. 1, Ordinanza, numero 4796 del 14/02/2022 Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 9764 dell'08/04/2019 . In effetti, la determinazione dei tempi di presenza dei minori presso i genitori che non vivono più insieme connota il modo concreto con cui relazione tra genitore e figlio e, con essa, la responsabilità genitoriale può continuare ad esercitarsi, attribuendo al genitore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge. Si tratta, quindi, di un tempo più o meno esteso ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della visita o dello svago ad essa eventualmente connesso v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza numero 9442 del 09/04/2024 . Ovviamente, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza numero 9442 del 09/04/2024 . L'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria, lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente - salvo che quest'ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione - non può essere eccessivamente e ingiustificatamente compresso e privato del tutto di momenti significativi i pasti comuni, i pernottamenti poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza numero 9442 del 09/04/2024 . Ove non vi siano ragioni che nell'interesse del minore impongano una diversa soluzione, dunque, in conformità al disposto dell' articolo 337-ter c.c. , il compito del giudice è quello di provvedere in modo tale che venga conservato un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, avendo il minore diritto a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. La conservazione del rapporto tra genitore e figlio è descritto come un diritto prima di tutto del minore, che il giudice è chiamato a salvaguardare, ma è anche un diritto del genitore, che deve essere messo in condizioni di esercitare la propria responsabilità genitoriale. Questa Corte ha affermato più volte che i provvedimenti giudiziali che, a definizione del relativo procedimento di merito in sede di appello o reclamo, statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, misura in cui il diniego si risolva nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare, sancito dall'articolo 8 CEDU , suscettibile di essere leso da quelle statuizioni che, adottate materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse del minore Cass., Sez. 1, Sentenza numero 9442 del 09/04/2024 Cass., Sez. 1, Sentenza numero 332 del 05/01/2024 Cass., Sez. 1, Sentenza, numero 32013 del 17/11/2023 Cass., Sez. 1, Ordinanza, numero 4796 del 14/02/2022 Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 9764 dell'08/04/2019 . In effetti, la determinazione dei tempi di presenza dei minori presso i genitori che non vivono più insieme connota il modo concreto con cui relazione tra genitore e figlio e, con essa, la responsabilità genitoriale può continuare ad esercitarsi, attribuendo al genitore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge. Si tratta quindi di un tempo più o meno esteso, ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della visita o dello svago ad essa eventualmente connesso v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza numero 9442 del 09/04/2024 . In perfetta armonia con il diritto sovranazionale, con specifico riferimento al diritto alla vita familiare del figlio minore di genitori non più conviventi, l' articolo 337-ter, al comma 1, c.c. stabilisce che Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale , aggiungendo, al comma 2, che Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli . Nell'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, dunque il giudice è chiamato a scegliere, tra le diverse soluzioni astrattamente possibili, quelle che in concreto consentono di realizzare le finalità sopra indicate e, in particolare di assicurare al minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi . Ovviamente, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, chiamato a valutare la vicenda familiare, il quale, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza numero 9442 del 09/04/2024 . L'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria, ma lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente - salvo che limitazioni imposte dall'interesse del minore, quando quest'ultimo non sia inadeguato alla funzione - non può essere eccessivamente compresso e privato del tutto di momenti significativi i pasti comuni, i pernottamenti poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza numero 9442 del 09/04/2024 . 2.5. In tale quadro si inserisce la disciplina del reclamo previsto dall'articolo 473-bis.24 c.p.c., dalle Sezioni Unite espressamente considerata come norma innovativa, non suscettibile di applicazione anticipata, né di orientare in senso convergente l'interpretazione della legge previgente Cass., Sez. U, Sentenza numero 22423 del 25/07/2023 , che consente il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti che, in sede di reclamo, prevedono, tra l'altro, sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, anche se si tratta di provvedimenti adottati in corso di causa all'esito dell'udienza di comparizione o nel corso del procedimento . Si tratta, infatti, di provvedimenti che, come sopra evidenziato, sono in grado di incidere su diritti fondamentali della persona, che, se pure sono suscettibili di essere modificati nel corso del procedimento, in presenza di determinati presupposti, ovvero a definizione del grado di giudizio, all'esito della complessiva valutazione delle risultanze processuali, tuttavia, in relazione alla particolarità del rapporto in cui vengono ad incidere, rischiano di interferire in modo irreversibile sul rapporto tra genitore e figlio, fosse soltanto per il fatto che i bambini, con il passare del tempo, crescono e la condivisione di vita persa non è più recuperabile in alcun modo. 2.6. Con riguardo alla fattispecie in esame, il provvedimento impugnato è stato censurato proprio in quanto ritenuto grandemente limitativo della relazione genitoriale tra il padre e figlia, perché modificativo in modo così radicale la situazione in atto, comprimendo tempi o modi di esercizio della responsabilità di uno o di entrambi i genitori, in modo tale da trasformare in senso altamente peggiorativo il rapporto tra genitore e figlio. Il ricorrente ha evidenziato che il giudice designato, all'esito dell'udienza di comparizione aveva previsto l'affido condiviso della piccola Noemi, con collocamento paritario a settimane alterne tra i due genitori, che abitavano nello stesso edificio in appartamenti diversi. All'esito del reclamo, invece, fermo l'affidamento condiviso, la Corte d'Appello ha previsto il collocamento prevalente della bambina presso la madre e ha disciplinato la frequentazione del padre, prevedendo due sole visite a settimana martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino ad ore 20,30 cena compresa e la permanenza con pernottamento presso il padre a fine settimana alternati, da sabato mattina a domenica sera. Il ricorrente ha, quindi, visto sostituire ad una continuativa e ininterrotta permanenza della bambina presso di lui, giorno e notte, per una settimana intera, sia pure a settimane alterne, la previsione di due giorni di visita infrasettimanali, per poche ore e senza neppure il pernottamento, uniti ad un soggiorno a fine settimana alternati con la permanenza presso il padre per una sola notte. È evidente che tale cambiamento non contiene solo disposizioni di carattere ordinatorio che regolamentino le modalità con cui la relazione parentale si esplica, ma un totale cambiamento del modo in cui viene a strutturarsi il rapporto del padre con la figlia, passando da una totale condivisione del quotidiano, in ogni suo momento, giorno e notte, sia pure a settimane alterne, a visite e frequentazioni con cadenza predeterminate e tempi ristretti, censurate dalla parte. 2.7. In conclusione, il ricorso straordinario per cassazione deve ritenersi ammissibile in applicazione dei seguenti principi A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. numero 149 del 2022 , nei giudizi di separazione e divorzio, la decisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione è ricorribile per cassazione qualora riguardi, tra l'altro, statuizioni contenenti sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori , poiché il rinvio operato dal comma 5 dell'articolo 473-bis.24 c.p.c. ai casi di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. numero 164 del 2024 , per individuare i provvedimenti nei confronti dei quali è ammessa l'impugnazione in sede di legittimità, non è riferito al tipo dei provvedimenti ivi menzionati ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate . In tema ricorso straordinario per cassazione, l'impugnabilità per cassazione dei provvedimenti assunti in sede di reclamo ai sensi dell'articolo 473-bis.24, comma 5, c.p.c. nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. numero 164 del 2024 , nella parte in cui menziona i provvedimenti che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori , si riferisce ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione e a quelli temporanei assunti in corso di causa che intervengono in modo incisivo e invasivo sulla relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. 3.1. Secondo il ricorrente la Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo, perché l'impugnazione era stata proposta senza dedurre né allegare alcun manifesto errore o abnormità, essendosi la moglie limitata a riproporre le deduzioni già rappresentate al giudice di prime cure, e da quest'ultimo valutate, riconducibili al rilievo della tenera età della bambina. 3.2. L'articolo 473-bis.24, commi 3 e 4, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis rimasto immutato in questa parte a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. numero 164 del 204 , consente di delineare con chiarezza l'ambito della cognizione del procedimento di reclamo, nella parte in cui stabilisce, da una parte, che Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito e, dall'altra, che il collegio Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni . La cognizione del giudice del reclamo è, dunque, limitata dalle deduzioni e dalle produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, poiché eventuali circostanze sopravvenute dovranno essere sottoposte alla cognizione di quel giudice. Si tratta di una precisazione importante che sancisce una sorta di impermeabilità del gravame rispetto a ogni mutamento fattuale e si rivela particolarmente utile per meglio definire confini e rapporti tra il reclamo e la revoca o la modifica da parte del giudice di primo grado, ai sensi dell'articolo 473-bis.23 c.p.c. Tuttavia, l'accertamento demandato al giudice del reclamo non può che sostanziarsi un riesame della decisione, tant'è che, può essere espletata anche una integrazione istruttoria, laddove risulti indispensabile non anche meramente opportuna o necessaria alla decisione, sia pure esclusivamente mediante l'assunzione di sommarie informazioni. La possibilità di procedere ad una forma sommaria di istruzione, quale quella prevista, porta ad escludere che il giudice del reclamo sia chiamato ad un mero controllo ab externo della decisione, essendo tale giudice tenuto ad operare una nuova ricostruzione del fatto storico, anche assumendo le sommarie informazioni che si rivelino indispensabili, da poter riesaminare ai fini della decisione. In sintesi, l'espressa possibilità di assumere sommarie informazioni, prevista dalla nuova disciplina, non consente di condividere quell'orientamento formatosi già con riferimento al previgente reclamo ex articolo 708 c.p.c. , che riduceva tale rimedio a un mero strumento di controllo limitato, nella sostanza, a errori decisionali evidenti il cui rilievo potesse avvenire senza bisogno di alcuna attività istruttoria , dovendosi pertanto ritenere che, nell'attuale quadro normativo, il reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti costituisce un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento temporaneo adottato dal Tribunale. 3.3. Il primo motivo di censura deve pertanto essere respinto in applicazione del seguente principio di diritto In tema di reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione ai sensi dell'articolo 473-bis.24 c.p.c., tale mezzo di impugnazione non si risolve in un mero strumento di controllo ab estrinseco della statuizione censurata, ma costituisce un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento impugnato . 4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano fondati, sia pure nei termini di seguito evidenziati. 4.1. Come sopra anticipato, nell'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, il giudice è chiamato a scegliere tra le diverse soluzioni astrattamente possibili quelle che in concreto consentono di realizzare le finalità indicate dall' articolo 337-ter c.c. e, in particolare di assicurare al minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi . Il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, in applicazione dell' articolo 337-ter c.c. , è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 21425 del 06/07/2022 . Non solo la scelta della tipologia di affidamento condiviso, esclusivo o super-esclusivo , ma anche la disciplina del collocamento e delle modalità di frequentazione devono seguire il criterio appena indicato, tenuto conto che sono tali statuizioni a incidere in concreto sulla relazione tra genitore e figlio. 4.2. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto che, quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare o consimile, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, in quanto maggiormente rispondente agli interessi della prole e, considerata la tenera età della bambina, ha ritenuto che, nell'interesse preminente della stessa e nella considerazione del particolare rapporto con la madre, oltre che nella considerazione del maggior tempo disponibile della medesima, dovesse disporsi il collocamento prevalente della minore presso la madre. In particolare, secondo la menzionata Corte, il Tribunale aveva considerato la contiguità degli appartamenti e l'orario di lavoro non preclusivo al collocamento paritario, ma doveva tenere conto che si trattava di una minore di poco più di tre anni, che richiedeva un particolare e maggiore accudimento da parte della madre, il cui orario di lavoro consentiva tale maggiore dedizione. La Corte d'Appello ha, poi, disciplinato il diritto di visita del padre, che veniva fissato in due pomeriggi a settimana, da dopo l'uscita pomeridiana da scuola all'ora di cena 20.30 , cui veniva affiancata la permanenza della bambina presso di lui a fine settimana alterni dal sabato alla domenica sera. Il collocamento prevalente presso la madre, nella valutazione del giudice del reclamo, è stato, dunque, legato alla considerazione della tenera età della bambina, che aveva più di tre anni, circostanza ritenuta dirimente e prevalente rispetto al fatto che le abitazioni dei due genitori fossero contigue e che gli impegni lavorativi del padre non ostacolavano un collocamento paritario. La menzionata Corte ha richiamato, a sostegno della decisione, due precedenti di legittimità Cass., Sez. 1, Sentenza numero 18087 del 14/09/2016 e Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 21425 del 06/07/2022 , i quali, tuttavia, non hanno affermato il principio della necessità di preferire la madre nell'adozione di provvedimenti che riguardano i figli, quando questi ultimi siano in età prescolare, avendo il primo precedente semplicemente escluso il vizio di motivazione nella decisione impugnata, che aveva valutato plurimi aspetti, oltre a quello richiamato nel provvedimento in questa sede impugnato Cass., Sez. 1, Sentenza numero 18087 del 14/09/2016 , e il secondo cassato la decisione impugnata per avere operato una valutazione del tutto astratta nel prevedere l'affidamento delle figlie minori al solo padre Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 21425 del 06/07/2022 . Nell'adottare la decisione in questa sede impugnata, la Corte d'Appello ha operato un giudizio in astratto, incentrato sulla sola età della minore, che comunque aveva già compiuto tre anni, senza prestare attenzione alle modalità di relazione in atto della bambina con i genitori, ritenendo prevalente tale criterio astratto rispetto alle concrete condizioni di vita della famiglia e delle valutare in concreto le condizioni di vita familiare la migliore soluzione da adottare, alla luce del criterio posto dall' articolo 337-ter c.c. in relazione alle capacità e attitudini di entrambi i genitori nella cura e nell'educazione della minore. Al passaggio da un collocamento paritario su base settimanale ad un collocamento prevalente presso la madre, dettato da in criterio astratto erroneamente prevalente rispetto a una doverosa valutazione in concreto, è stato accompagnato da una drastica riduzione dei tempi di frequentazione tra padre e figlia, nonostante la acquisita circostanza della contiguità tra le abitazioni dei genitori e la menzionata disponibilità di tempo del padre, in assenza dell'indicazione di elementi che giustificassero tale costrizione. Tale scelta sui tempi e modi di frequentazione tra padre e figlia è risultata del tutto sganciata da una valutazione in concreto della relazione della bambina con ciascuno dei genitori, delle esigenze della stessa, oltre che della disponibilità e delle attitudini dei genitori, e ha avuto l'effetto di limitare grandemente, e non favorire, come previsto dall' articolo 337-ter c.c. , la conservazione del rapporto tra padre e figlia. 4.3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso devono pertanto essere accolti in applicazione del seguente principio Nei procedimenti previsti dall' articolo 337-bis c.c. , il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale ai sensi dell' articolo 337-ter c.c. è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare . 5. L'accoglimento del secondo e del terzo motivo, cui consegue la cassazione con rinvio della pronuncia impugnata, rende superfluo l'esame degli altri, che devono pertanto ritenersi assorbiti. 6. In conclusione, il secondo e il terzo motivo di ricorso devono essere accolti, come da motivazione e, dichiarato infondato il primo motivo e assorbiti gli altri, l'ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 7. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell' articolo 52 D.Lgs. numero 196 del 2003 . P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, come da motivazione, e, dichiarato infondato il primo motivo e assorbiti gli altri, cassa l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.