Il lavoratore in malattia ha diritto alle ferie maturate ma non godute al fine di interrompere il calcolo del periodo di comporto. Il datore di lavoro, tuttavia, non è obbligato ad accettare la richiesta per motivi organizzativi validi che la ostacolano.
La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha sottolineato che il lavoratore in malattia ha diritto alle ferie maturate ma non godute al fine di interrompere il calcolo del periodo di comporto non c'è, infatti, un’assoluta incompatibilità tra malattia e ferie. Il lavoratore può richiedere le ferie, ma il datore di lavoro , in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, non è obbligato ad accettare la richiesta se ci sono motivi organizzativi validi che la ostacolano. Nel caso di specie, veniva proposto ricorso per cassazione avverso la decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato l’illegittimità e non la nullità del licenziamento del lavoratore per omessa pronuncia sulla precedente domanda di ferie. Il motivo del ricorso con cui si evidenziava la necessità di una tutela reale piena è stato ritenuto non fondato . Per i Giudici, infatti, la Corte territoriale aveva correttamente valutato il complessivo comportamento delle parti secondo la sequenza istanza di ferie – revoca dell’istanza di ferie per l’invio di un certificato medico e stante l’assenza di un nuovo mutamento del titolo in senso contrario da malattia a ferie , il periodo di comporto risultava in effetti superato . La Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia, ha, pertanto, respinto il ricorso del lavoratore assente per malattia.
Presidente Esposito - Relatore Michelini Rilevato che 1. la Corte d'Appello di Napoli, per quanto qui rileva, ha rigettato il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, confermando l'ordinanza del Tribunale della stessa sede in esito alla fase sommaria nel rito di cui alla legge numero 92/2012 , in parziale accoglimento dell'impugnativa da parte di La.Fe. del licenziamento comunicatogli in data 21.12.2016 dalla società THS per superamento del periodo di comporto ai sensi dell'articolo 175 CCNL Terziario, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento per omessa pronuncia sulla precedente domanda di ferie e condannato la società alla riassunzione o, in alternativa, alla corresponsione della somma di Euro 6.000, escludendo la natura ritorsiva del recesso a base della domanda del lavoratore di reintegrazione e risarcimento dei danni 2. avverso la sentenza della Corte d'Appello propone ricorso per cassazione La.Fe., con unico motivo resiste la società con controricorso entrambe le parti hanno depositato memoria al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza Considerato che 1. parte ricorrente deduce, ai sensi dell' articolo 360, numero 3, c.p.c. , violazione o falsa applicazione degli articolo 2110, comma 2, c.c. , 1418 c.c., 18 legge numero 300/1970 e della legge604 del 1966 sostiene che l'atto di recesso, intimato per superamento del periodo di comporto, era nullo e non illegittimo, con conseguente diritto all'invocata tutela reale piena, a prescindere dal dato dimensionale dell'azienda con numero di dipendenti inferiore a 15 2. il motivo non è fondato 3. parte ricorrente non si confronta compiutamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che è fondata sull'accertata revoca da parte del lavoratore dell'istanza di ferie prima del superamento del periodo di comporto per effetto del successivo invio di certificato medico che ha determinato il superamento del periodo di comporto , senza chiarimenti da parte del lavoratore, da molti mesi assente per prolungata malattia e poi per aspettativa 4. la sentenza gravata ha fatto coerente applicazione della giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta di ferie, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive Cass. numero 27392/2018 , numero 19062/2020 5. nel caso in esame, dunque, la Corte territoriale, dopo avere ritenuto insussistente il diritto del lavoratore a ricevere le buste paga al domicilio, ha valutato il complessivo comportamento delle parti secondo la sequenza temporale istanza di ferie - revoca dell'istanza di ferie avendo il datore di lavoro considerato l'invio del certificato medico quale revoca dell'istanza di ferie in base a tale sequenza, l'omessa pronuncia sull'istanza di ferie è stata valutata contra legem e legittimante la tutela obbligatoria, fermo il superamento del periodo di comporto 6. le doglianze sulle conseguenze del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato prima della scadenza di questo non sono, pertanto, pertinenti nel caso di specie, perché, stante il mutamento del titolo da ferie a malattia per effetto della revoca dell'istanza di ferie, non tempestivamente chiarita dal lavoratore , e in assenza di un nuovo mutamento del titolo in senso contrario da malattia a ferie , il periodo di comporto è stato in effetti superato 7. il ricorso deve pertanto essere respinto, con regolazione secondo il regime della soccombenza delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo 8. al rigetto dell'impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500 per compensi, Euro 200 per esborsi, spese generali al 15 per cento, accessori di legge. Ai sensi dell 'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. numero 115 del 200 2, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.