L’astensione del difensore dalle udienze a seguito dell’adesione a manifestazioni di sciopero indette dall’Unione delle Camere Penali non integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire, ma costituisce una causa di sospensione della prescrizione che dura fino alla celebrazione dell’udienza successiva, anche qualora venga fissata oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 159, comma 1, numero 3, c.p.
La Suprema Corte, nel caso di specie, ribadisce un orientamento ormai consolidato secondo il quale si riconosce piena legittimazione all'astensione del difensore dalle udienze a seguito dell'adesione a manifestazioni di sciopero indette dall'Unione delle Camere Penali, nell'ambito delle regole e dei limiti fissati dal legislatore o dalle fonti alle quali la legge, le quali comportano l'accoglimento della richiesta del difensore al differimento dell'udienza. Tale richiesta, così come il suo necessario accoglimento, fondano sull'esercizio del diritto di libertà di associazione , articolo 18 Cost , che il giudice deve garantire e, appunto, riconoscere . Tuttavia, non può essere ricondotto nell'alveo del legittimo impedimento in senso tecnico , cosicché l' astensione determinerà una sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo decorrente tra le due udienze , ai sensi dell' articolo 159, primo comma, numero 3, seconda ipotesi, c.p. , non trovando applicazione il limite massimo di durata, parti a sessanta giorni , dell'effetto sospensivo che il medesimo numero 3 dell' articolo 159 c.p. riserva invece, alle ipotesi di rinvio per ragioni di impedimento. Il corso della prescrizione può dunque, essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente.
Presidente Ramacci - Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 03/05/2024, la Corte di appello di Bologna dichiarava W.S. responsabile dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione contestati e la condannava alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione W.S. a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell' articolo 159, comma 1 numero 3 cod.penumero e dell'articolo 129 cod.proc.penumero per omessa motivazione. Argomenta che il reato, contestato come commesso in OMISSIS sino al 16.06.2016 , si sarebbe estinto per decorso della prescrizione in data 17.12.2023 nel corso del giudizio di primo grado, tuttavia, all'udienza del 22/10/2019 vi era stata l'adesione del difensore dell'imputata all'astensione indetta dalla Unione Camere Penali italiane per le udienze dal 21 al 25 ottobre 2019 ed il Tribunale di Reggio Emilia, preso atto di ciò, aveva rinviato il processo all'udienza del 1.12.2020 e, quindi, a distanza di più di un anno, con conseguente sospensione del termine prescrizionale deduce che il diritto di astensione, diritto di rango costituzionale, deve essere equiparato al legittimo impedimento del difensore e, pertanto, ai sensi dell' articolo 159, comma 3, cod.penumero , il processo non può essere rinviato oltre sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, con la conseguenza che, ai fini del computo del termine prescrizionale, deve tenersi conto solo del periodo di sospensione pari a sessanta giorni. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il difensore della ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Costituisce orientamento consolidato che l'astensione del difensore dalle udienze a seguito dell'adesione a manifestazioni di sciopero indette dall'Unione delle Camere Penali, pur non costituendo un legittimo impedimento a comparire, costituisce una causa di sospensione della prescrizione che dura sino alla celebrazione dell'udienza successiva, anche qualora venga fissata oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 159, comma 1, numero 3 cod. pen cfr Sez. U, numero 40187/2014 Rv. 259926 §6 e ss L'orientamento ormai consolidato, quindi, parte dal riconoscimento della piena legittimazione dell'astensione dei difensori nell'ambito delle regole e dei limiti fissati «direttamente dal legislatore o dalle fonti ed istituzioni alle quali la legge rinvia», ed osserva che il rispetto di queste regole e questi limiti determinerà l'accoglimento della richiesta del difensore di differimento dell'udienza, ma in tal caso «la ragione del rinvio sarà pur sempre l'esercizio di un diritto di libertà, che è cosa del tutto diversa dal rinvio determinato da un impedimento» con la conseguenza che si verterà nella seconda ipotesi prevista dall' articolo 159, numero 3, cod. penumero Ossia, l'adesione all'astensione costituisce un legittimo motivo per chiedere ed ottenere di non trattare il processo, ma non costituisce un impedimento a comparire, sicché il giudice non è tenuto a differire l'udienza entro i sessanta giorni e l'intero periodo di rinvio andrà considerato ai fini della sospensione della prescrizione in questo senso, Sez. 2, numero 20574 del 12/02/2008, Rosano, Rv. 239890 Sez. 5, numero 44924 del 14/11/2007, Marras, Rv. 237914 Sez. 5, numero 33335 del 23/04/2008, Inserra, Rv. 241387 Sez. 1, numero 25714 del 17/06/2008, Arena, Rv. 240460 Sez. 5, numero 18071 del 08/02/2010, Piacentino, Rv. 247142 Sez. 4, numero 10621 del 29/01/2013, M., Rv. 256067 “Secondo l'opinione di gran lunga più diffusa, che si richiama anche all'interpretazione seguita dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 171 del 1996 , il fondamento costituzionale dell'astensione risiederebbe nella garanzia della libertà di associazione di cui all' articolo 18 Cost. , sicché l'adesione all'astensione costituirebbe esercizio di facoltà insite nel diritto costituzionale di libera associazione. E' questa, del resto, l'interpretazione seguita dalla assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità Sez. U numero 15232/2015 Rv. 263021 § 6 “La mancata partecipazione del difensore a seguito di dichiarazione di astensione dalle udienze non è dovuta ad un impedimento, ma all'esercizio di un diritto costituzionale, che il giudice deve riconoscere e garantire, purché avvenga nel rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti dalle specifiche norme che lo regolano. Del resto, l'impossibilità di ricondurre l'astensione forense nell'alveo del legittimo impedimento è stata affermata, con un orientamento ormai pacifico, da una pluralità di decisioni di questa Corte concernenti le conseguenze, sul corso della prescrizione, del rinvio ad altra udienza a causa dell'astensione. E' ormai definitivamente consolidata l'interpretazione secondo cui, nell'ipotesi di astensione dell'avvocato, il corso della prescrizione resta sospeso per l'intero periodo decorrente tra le due udienze, ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3, seconda ipotesi, cod. penumero rinvio del procedimento «su richiesta» del difensore , e che non trova invece applicazione il limite di sessanta giorni dell'effetto sospensivo che il medesimo numero 3 dell'articolo 159 riserva alle ipotesi di rinvio «per ragioni di impedimento». Questa soluzione trova la sua necessaria premessa nel riconoscimento che la richiesta del difensore di rinvio dell'udienza è tutelata dall'ordinamento, quale esercizio di un diritto costituzionale, ma non costituisce impedimento in senso proprio . Tali principi sono stati ribaditi da Sez. 3, numero 11671 del 24/02/2015, Rv. 263052 secondo cui, in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall' articolo 159, comma primo, numero 3, cod. penumero , non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente, in motivazione, la Corte ha precisato che la adesione alla astensione dalle udienze non costituisce un impedimento a comparire in senso tecnico e più di recente da Sez.3, n 8171 del 07/02/2023, Rv. 284154 - 01 che ha affermato che l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall' articolo 159, comma primo, numero 3, cod. penumero . 3. Nella specie, la ricorrente non contesta la circostanza che il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 406 giorni a causa del rinvio dell'udienza del 22/10/2019, per l'astensione degli avvocati, fino all'udienza del 01/12/2020, lasso temporale idoneo a far maturare il termine di prescrizione oltre la data della sentenza di secondo grado il termine prescrizionale massimo spirerebbe il 25.1.2025 ma deduce che la sospensione debba operare, invece, persoli sessanta giorni, dovendosi ritenere il rinvio per astensione del difensore riconducibile ad un legittimo impedimento ex. 159, comma primo, numero 3, cod. penumero con conseguente maturazione del termine prescrizionale massimo alla data del 17.12.2023 e, quindi, prima della sentenza impugnata. Alla stregua dei principi di diritto summenzionati, deve ribadirsi che l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall' articolo 159, comma primo, numero 3, cod. penumero Ne consegue, quindi, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso proposto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell' articolo 616 cod. proc. penumero , non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. numero 186 del 13.6.2000 , alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, ritenuta equa tenuto conto della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.