COA Milano: inapplicabile il Codice dei contratti pubblici agli Ordini forensi

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 16 gennaio 2025, si è pronunciato sull’applicabilità agli Ordini degli Avvocati delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

No all'applicazione del Codice dei contratti pubblici agli Ordini Forensi. È quanto stabilito dal COA Milano con delibera del 16 gennaio 2025. La questione dell'applicabilità agli Ordini forensi, e più in generale agli Ordini professionali, delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici è controversa ormai da diversi anni. Sul punto, si sono pronunciati sia l' ANAC , che, con delibera numero 687 del 28 giugno 2017, ha ritenuto gli Ordini Professionali soggetti al Codice dei contratti pubblici allora vigente d.lgs. numero 50/2016 in forza della loro asserita qualificazione come amministrazioni aggiudicatrici, in quanto rientranti nella nozione di enti pubblici non economici menzionata nell'articolo 3, lett. a del Codice stesso oggi all. I.1 del d.lgs. numero 36/2023 , e come organismi di diritto pubblico ai sensi del diritto comunitario, sia il Consiglio Nazionale Forense che, con parere numero 26 del 24 maggio 2024, e nella successiva nota resa in data 24 luglio 2024 nel procedimento di consultazione avviato dal MIT, ha sostenuto che «la risposta della soggezione o meno degli ordini professionali al Codice deve essere ricercata sulla base dei diversi riferimenti di diritto positivo rilevanti , oltre che sulla base dei principi generali, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata ed eurounitaria». La questione controversa deve essere esaminata anche alla luce della nota novella normativa apportata all'articolo 2- bis del d.l. numero 101 del 2013, nel testo introdotto dal d.l. numero 75 del 2023 in forza del quale « ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 , non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa , che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente». Considerato che, ex articolo 24 dell'ordinamento forense, legge numero 247/2012 , gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo , dotati di autonomia regolamentare, patrimoniale e finanziaria, che non gravano sulla finanza pubblica , in quanto alimentati esclusivamente dai contributi degli iscritti, e che la ratio dell'assoggettamento al Codice degli Appalti , come derivante dall'ordinamento comunitario, è quella di rendere efficiente e aperto alla concorrenza il mercato dei contratti finanziati con fondi pubblici , categoria nella quale non rientrano i contratti stipulati dagli Ordini professionali, il COA ha deliberato di ritenere preferibile l'opzione interpretativa per cui non sono applicabili agli Ordini degli Avvocati le disposizioni del vigente Codice dei contratti pubblici , salva la facoltà di ciascun Ordine di utilizzare nel caso concreto procedure di evidenza pubblica commisurate alle proprie risorse organizzative ed economiche. Auspica, al contempo, l' intervento del legislatore per l'approvazione di una modifica del Codice dei contratti pubblici che confermi espressamente la non applicabilità delle sue disposizioni agli Ordini professionali, e di alcune modifiche al terzo comma dell' articolo 24 della legge professionale numero 247/2012 .