Per il Tribunale di Torre Annunziata, la notifica del decreto ingiuntivo emesso a danno del condominio, inteso quale ente collettivo, non può considerarsi automaticamente e ritualmente effettuata anche nei confronti di tutti i singoli condomini obbligati pro quota.
Nella fattispecie in esame sono sorte contestazioni in sede di individuazione del titolo esecutivo azionabile nei confronti del singolo condomino escusso in quanto obbligato pro quota al pagamento di quanto originariamente ingiunto con decreto al Condominio , ente collettivo. Il decreto ingiuntivo emesso a danno del Condominio era stato opposto autonomamente da un singolo condomino al quale non era stato personalmente notificato , ma che ne era avuto conoscenza in altro modo . L'esito del giudizio di opposizione, conclusosi con il suo integrale rigetto , era stato confermato in appello con sentenza passata in giudicato, poi utilizzata dal creditore per intraprendere l'azione esecutiva nei confronti dell'erede di altro condomino diverso da quello opponente obbligato proprio in virtù del vincolo di solidarietà passiva. Promossa l'azione esecutiva contro l'erede del condomino a cui era stata notificata la sentenza della Corte d'appello, ma non anche il decreto ingiuntivo emesso contro l'ente collettivo condominiale, questi aveva proposto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato nei suoi confronti, in quanto mai notificatogli. Il Giudice investito dell'istanza di sospensione aveva emesso un provvedimento di rigetto , ritenendo valido il titolo esecutivo notificato dal creditore procedente la sentenza della Corte di Appello di Napoli passata in giudicato , considerandolo quale unico titolo azionabile. Il Collegio investito del reclamo ex articolo 669- terdecies c.p.c. in contrasto con quanto affermato dal giudice investito dell'istanza di sospensione ha ritenuto che nella fattispecie in esame il titolo esecutivo azionabile nei confronti del condomino esecutato sia il decreto ingiuntivo e non la sentenza della Corte di Appello di Napoli passata in giudicato, non potendo considerarsi adempiuta la notifica del titolo esecutivo con la sola notifica al Condominio, ente collettivo. Il ricorrente con il primo motivo di ricorso lamentava l' omessa notifica del titolo esecutivo nei suoi confronti quale singolo condomino destinatario dell'azione esecutiva del creditore. Con il secondo motivo lamentava l'inesistenza del credito per rinuncia al decreto ingiuntivo, con il terzo eccepiva la prescrizione del titolo giudiziale e con il quarto motivo denunciava l'errore sul quantum della pretesa creditoria. Il Collegio ha accolto il primo motivo di reclamo. L'accoglimento del primo motivo ha comportato l'assorbimento delle altre doglianze. Nell'ordinanza viene evidenziato come il provvedimento giudiziale di condanna dell'ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittimi il creditore ad esperire l'azione esecutiva ultra partes , cioè in danno anche dei singoli partecipanti non direttamente destinatari del titolo, ma obbligati nei limiti delle rispettive quote millesimali di proprietà. Il processo esecutivo richiede per la sua corretta instaurazione la valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto nei confronti del soggetto che si vuole escutere e per questi motivi, ove manchino, esso risulta viziato da invalidità formale che può essere fatta valere con l' opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., salve le dovute eccezioni espressamente indicate dalla norma. L'autonomia della notifica non risulta necessaria, infatti, solo quando vi sia la trascrizione integrale del titolo nel corpo dell'atto di precetto , quando il creditore possa limitarsi alla sola menzione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'apposizione della formula, quando il decreto ingiuntivo abbia acquistato forza esecutiva ai sensi dell' articolo 647 c.p.c. per l' inutile decorso dei termini per l'opposizione e nei casi di rigetto dell'opposizione e di estinzione del relativo giudizio . Al di fuori dei casi esposti, occorre rinotificare il titolo esecutivo nei confronti del soggetto da escutere ogni volta questi sia un soggetto diverso dall'ingiunto. Il Collegio nel ripercorrere le argomentazioni della giurisprudenza di legittimità ribadisce che quando sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo come nel caso di specie con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non sarà quest'ultima, bensì quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso. L'esecutorietà del decreto ingiuntivo sarà collegata alla sentenza in forza della quale verrà sancita indirettamente la piena sussistenza del diritto azionato. Di conseguenza, nella fattispecie concreta, la sentenza della Corte di Appello di Napoli , che aveva confermato la pronuncia del tribunale di Torre Annunziata di rigetto integrale dell'opposizione, non è stata considerata titolo idoneo a promuovere l'azione esecutiva ultra partes e, cioè, nei confronti dei singoli condomini obbligati pro quota in virtù del vincolo di solidarietà passiva. L'azione esecutiva nei confronti dei singoli condomini obbligati pro quota può essere promossa in forza del decreto ingiuntivo originariamente emesso nei confronti del Condominio che, quindi, deve essere rinotificato al singolo condomino da escutere e che, nel caso di specie, è rappresentato dall'erede di uno dei condomini. Fonte IUS/Processo civile
Fatto Il presente giudizio ha ad oggetto l'ordinanza con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Musi, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto, instaurato da G.M. Va premesso che, con atto di precetto notificato in data 05.12.2022, il Fallimento della RE. Edile s.r.l. ha intimato alla sig.ra G.M., nella qualità di erede della sig.ra V. G., per una quota pari a 31/1000, il pagamento della somma complessiva di € 20.662,90, non corrisposti in virtù del decreto ingiuntivo numero 25/2001 reso dal Tribunale di Torre Annunziata il 10.01.2001. Con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data 20.12.2022, l'odierna reclamante ha spiegato opposizione ex articolo 615, comma 1 e 617 comma 1 c.p.c. , dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, eccependo l'omessa notifica del titolo esecutivo nei confronti del singolo condominio destinatario dell'azione esecutiva dell'odierno reclamato l'inesistenza del credito per rinuncia al decreto ingiuntivo la prescrizione del titolo giudiziale nonché l'erroneità del calcolo circa il quantum della pretesa creditoria. Parte opponente instava, pertanto, nella richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Con comparsa di costituzione e risposta, il Fallimento della RE. Edile s.r.l. chiedeva il rigetto dell'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Successivamente, disposta la riunione dei procedimenti numero 6654/2022 R.G. G. W. e nr. 6702/2022 R.G. M.C., P.A., P.C. al procedimento 6601/23 ricorrente G.M. , con Ordinanza del 24.10.2023, il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa E.M., ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, adducendo le seguenti motivazioni “esaminati gli atti dei procedimenti riuniti ai nr. 6601/2022 R.G. G.M. 6654/2022 R.G. G.W. e nr. 6702/2022 R.G. M.C., P.A., P.C. vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata nelle citazioni introduttive dagli opponenti considerato che i motivi di opposizione coincidono per tutti gli opponenti che, in particolare, lamentano 1 omessa notifica del titolo esecutivo nei confronti del singolo condominio destinatario dell'azione esecutiva dell'odierno creditore 2 inesistenza del credito per rinuncia al decreto ingiuntivo 3 prescrizione del titolo giudiziale 4 errore sul quantum della pretesa creditoria. lette le difese del Fallimento sul punto ritenuto prognosticamente infondato il motivo sub. 1 invero, l'unico titolo azionabile nei confronti dei condomini, e dei loro aventi causa, è la sentenza nr. 2779/2013 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli passata in giudicato per effetto del rigetto del ricorso per Cassazione e ritualmente notificata agli opponenti, posto che l'opposizione avverso il D.I. numero 25/2001 era stata proposta da LR. B., quale condomino e nell'interesse del Condominio di Via omissis ,Torre Annunziata tanto lo si evince dal tenore dei motivi fatti valere come ricavabili dalla sentenza della CdA di Napoli , cosicché la sentenza predetta, pur confermativa di quella primo grado che aveva rigettato l'opposizione, costituiva e costituisce l'unico titolo della preannunziata esecuzione coattiva cfr. Cass. civ. 29021/2018 secondo cui “l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado” ritenuto che anche la prognosi relativa al motivo sub 2 sia sfavorevole nella misura in cui il Fallimento ha azionato la sentenza della Cda di Napoli e non il decreto ingiuntivo come detto, dalla stessa sostituito , conseguendone la valutazione di anteriorità del fatto dedotto rispetto al momento formativo del titolo al riguardo, in ordine alla inammissibilità della opposizione in caso analogo cfr. Cass. civ. 3463/2022 inoltre, la dedotta rinuncia al credito portato dal decreto ingiuntivo è contenuta in un documento privo di data certa, come tale non opponibile al fallimento al netto di ogni contestazione sulla veridicità o meno dello stesso documento, sul cui accertamento, in questa sede, non è possibile soffermarsi, stante la natura cautelare della pronuncia richiesta ritenuto che la istanza di sospensione non meriti accoglimento neanche quanto al motivo di opposizione tramite il quale gli opponenti fanno valere la prescrizione della pretesa creditoria, avuto riguardo al termine di cui all'articolo 2945 2° comma ed ai numerosi atti interruttivi prodotti dalla difesa dell'opposto segnatamente, atti di messa in mora dei singoli condomini, recapitati a mezzo di racc. a/r, ovvero notificati, dal 1999 al 2020 cfr. doc. numero 8 notifica in data 26.1.2011 del ricorso e del decreto ingiuntivo numero 25/2001 al Condominio di Via omissis , in Torre Annunziata NA , in persona dell'amministratore dott. F.C. cfr. doc. numero 9 costituzione della convenuta RE. Edile s.r.l. nel giudizio di opposizione di cui all' articolo 645 c.p.c. rubricato con il N.R.G. 329/2001 , instaurato dal singolo condomino LR.A. a difesa dei diritti comuni , come motivato dal Giudice cfr. doc. nnumero 4 e 3 rinotifica del ricorso e dell'ingiunzione di pagamento de quibus, in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, ai singoli condomini cfr. doc. numero 9 – documenti tutti allegati alla produzione del Fallimento RE. – ben vero, come sottolineato dalla difesa del Fallimento, per effetto del disposto normativo dell' articolo 2945 c.c. 2° comma la prescrizione ha avuto effetti permanenti fino al deposito, in data 30/04/2019, della ordinanza numero 11462/2019 della Suprema Corte cfr. doc. numero 5 , vale a dire, sino al passaggio in giudicato, nei confronti di tutti i condomini, della sentenza che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo cfr. doc. nnumero 3, 4, 5 e 9 , dovendosi pertanto escludere prima facie che possa essere maturata la eccepita prescrizione ritenuto che anche la doglianza sub 4 sia sprovvista del fumus necessario per l'accoglimento della istanza di sospensione in quanto con la stessa, in parte gli opponenti intendono rimettere in discussione fatti ed argomenti che avrebbero dovuto essere portati nella sede in cui si è formato il titolo ovvero dei 3 gradi di giudizio che hanno interessato il D.I. del 2001 per effetto della opposizione proposta da LR. A., cui è succeduto LR. B. laddove eccepiscono che avendo beneficiato dei lavori eseguiti dalla RE. Edile soggetti terzi il debito andrebbe redistribuito con il relativo coinvolgimento in parte muovono censure, afferenti le quote millesimali sulla scorta delle quali è stato ripartito il debito tra i condomini, che non paiono destinate ad accoglimento e che, in ogni caso, inciderebbero unicamente sul quantum debeatur non giustificandosi, pertanto, in questa sede l'adozione di alcun provvedimento inibitorio della preannunziata o iniziata azione esecutiva considerato che l'istanza formulata ha natura cautelare e, come tale, ai fini del relativo accoglimento è richiesta la coesistenza dei due presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora considerato, in particolare, che la mancanza di uno soltanto dei due requisiti rende superflua la valutazione della sussistenza dell'altro vista la richiesta di concessione dei termini di cui all' articolo 183 VI co. c.p.c. P.Q.M. 1 rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo”. Proponeva reclamo avverso la predetta ordinanza G.M. chiedendo la revoca/declaratoria di nullità della stessa per i seguenti motivi 1 il Tribunale di Torre Annunziata non avrebbe correttamente valutato la posizione della sig.ra G.M. relativamente all'omessa notifica del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo numero 25/2001 e non dalla sentenza numero 2779/2013 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli 2 il primo giudice avrebbe considerato la sentenza numero 2779/2013 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli unico titolo esecutivo nel caso di specie, non avendo adeguatamente valorizzato quanto evidenziato dalla G. nelle proprie difese e, soprattutto, non avendo minimamente considerato la circostanza che la sig.ra G.M. non ha presentato alcuna opposizione al decreto ingiuntivo in parola, non essendole stato mai notificato il titolo sino alla data del 02.10.2023 successivamente alla notifica del precetto , ragion per cui ella non poteva essere considerata parte nei tre gradi di giudizi che hanno interessato il Fallimento RE. Edile s.r.l. ed il sig. LR.B., in quanto le sentenze fanno stato tra le parti e solo tra esse. In data 12 febbraio 2024, si costituiva il reclamato Fallimento che, riportandosi alle stesse eccezioni di cui all'opposizione, chiedeva il rigetto del reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c., e, per l'effetto, chiedeva la conferma dell'ordinanza cautelare impugnata. In particolare, il Fallimento evidenziava che, nella fattispecie in esame, il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza numero 2779/2013 della Corte di Appello di Napoli, che ha integralmente confermato la pronuncia numero 1366/2004 del Tribunale di Torre Annunziata, la quale, a sua volta, aveva rigettato l'opposizione spiegata dal condomino LR.A. avverso il decreto ingiuntivo, confermandolo. Il Fallimento evidenziava, inoltre, che per la giurisprudenza, l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, che confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado. Nel caso di specie, il titolo in parola è stato notificato, il 29/11/2019 e in forma esecutiva, a G.M., in quanto erede, unitamente al fratello W., della sig.ra V.G. Inoltre, il Fallimento ha eccepito, quanto agli effetti del giudicato formatosi a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal singolo condomino, che il decreto ingiuntivo numero 25/2001 del Tribunale di Torre Annunziata fu notificato, in data 01/02/2001, al Condominio di Via omissis , in persona dell'amministratore F.C. Tale circostanza di fatto fu inserita all'ordine del giorno di diverse convocazioni assembleari recapitate, tra gli altri, anche alla stessa G.M. Quest'ultima, pertanto, era a conoscenza del decreto ingiuntivo e avrebbe potuto opporlo, anche tardivamente, ovvero intervenire nel giudizio di opposizione instaurato dal condomino LR.A. Il Fallimento concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del reclamo. Passando al merito della decisione, il Collegio osserva che, in base all 'articolo 1131 c c comma II c.c. l'amministratore del condomino “può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio” nel senso – più volte precisato dalla giurisprudenza – che “può essere convenuto in giudizio in rappresentanza dei condomini per qualunque azione, anche di natura reale, concernente le parti comuni dell'edificio” Cassazione civile, Sez. II, sentenza numero 735 del 23 gennaio 199 5 . Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo numero 25/01 del Tribunale di Torre Annunziata risulta validamente notificato all'amministratore in data 01/02/2001, al Condominio di Via omissis , in persona dell'amministratore F.C. ed opposto da uno dei condomini, LR.B. Occorre, quindi, esaminare la doglianza relativa alla dedotta erroneità del provvedimento impugnato per avere considerato nei confronti della G., sufficiente la notifica, quale titolo esecutivo, della sentenza della Corte d'Appello di Napoli anziché del decreto ingiuntivo. Il reclamo è fondato. Preliminarmente, va osservato che trova applicazione, nel caso di specie, il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi Cass. sezione 6-3 civile, ordinanza numero 1096 del 21/1/2021 Cass. Sez. 6 3, Ordinanza numero 24662 del 31/10/2013 Cass. Sez. 3, Sentenza numero 15275 del 04/07/2006 . In particolare, l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all 'articolo 617, comma 1, c.p.c ., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità da ultimo, Cass. 09/11/2021, numero 32838 e Cass. numero 20590 del 27.6.2022 . Al riguardo, l'opposizione a precetto risulta proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto e, pertanto, risulta tempestiva. Inoltre, il Collegio ritiene che la notifica del titolo esecutivo è presupposto dell'esecuzione forzata, ex articolo 479 c.p.c. e che la mancanza di suddetta notifica determina l'invalidità formale del processo esecutivo, atteso che l'onere di procedere alla notificazione del titolo esecutivo prima o congiuntamente all'atto di precetto prima di dare corso all'esecuzione forzata è volto a garantire al debitore una ulteriore possibilità di adempiere spontaneamente, evitando le spese del processo esecutivo ed assicurando, altresì, al medesimo debitore la possibilità di valutare le concrete possibilità di contestarne la legittimità prima ancora del suo effettivo inizio. La regola incorre in delle eccezioni, fatte espressamente salve dall 'articolo 479 c.p.c . Vi sono ipotesi, dunque, in cui l'autonoma notifica del titolo esecutivo non è necessaria per procedere ad esecuzione forzata ciò accade, ad esempio, quando la legge prescrive la trascrizione integrale del titolo nel corpo dell'atto di precetto, nonché nel caso di esecuzione promossa in virtù di decreto ingiuntivo, ai sensi dell 'articolo 654, comma 2, c.p.c ., ove il creditore può limitarsi alla sola menzione, nell'atto di precetto, del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'apposizione della formula, senza che sia necessario, ai fini dell'esecuzione, procedere ad una nuova notificazione del titolo. La norma da ultimo citata si applica anche nel caso in cui il decreto ingiuntivo abbia acquistato forza esecutiva ai sensi dell 'articolo 647 c.p.c ., a seguito dell'inutile decorso dei termini per l'opposizione, oltre che nei casi, richiamati dal combinato disposto degli articolo 653 e 654 c.p.c., di rigetto dell'opposizione e di estinzione del relativo giudizio. Al di fuori di queste eccezioni, l'interesse perseguito dall 'art 479 c.p.c . necessità che l'esecuzione forzata sia preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva impone che il debitore sia reso edotto non solo circa la volontà del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ma anche circa il contenuto specifico del titolo che quest'ultimo intende azionare in executivis. Nel caso di specie, all'opponente è stata notificata la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, numero 2779/2013, che ha integralmente confermato la pronuncia numero 1366/2004 del Tribunale di Torre Annunziata, la quale, a sua volta, aveva rigettato l'opposizione spiegata dal condomino LR. A. avverso il decreto ingiuntivo numero 25/2001 del Tribunale di Torre Annunziata emesso il 10/01/2001, notificato in data 26/01/2001 al Condominio in persona dell'amministratore p.t. dott. F.C. Va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha pure affermato che, nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell 'articolo 654 c.p.c ., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex articolo 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex multis Cass. 31226 del 26.11.2019 Cass. numero 4705 del 20.2.2018 Cass. numero 22510 del 23.10.2014 . Parte opposta ha ammesso di aver notificato, il 29/11/2019 e in forma esecutiva, a G.M., la sentenza della Corte d'Appello di Napoli. Tuttavia, qualora si voglia agire esecutivamente nei confronti di un singolo condomino in forza di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Condominio, occorre che il titolo esecutivo sia notificato al condomino esecutato, essendo il principio di cui all 'articolo 654 c.p.c ., secondo comma, sopra indicato, secondo il quale ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo, applicabile solo nei confronti dell'ingiunto Cass. civ., Sez. VI-3, ordinanza numero 8150 del 29 marzo 201 7 . Di recente, è stato, altresì, ribadito che “in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi di un condominio edilizio e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex articolo 479 Cpc, non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo e tanto anche qualora si tratti di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile l 'articolo 654 C.p.c .” Cass. Ordinanza 27 giugno 2022 numero 2059 0 . Va condivisa, infatti, la tesi secondo cui il condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e l 'articolo 654 c.p.c ., comma 2, è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato. Qualora il creditore intenda, invece, far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall'ingiunto, sebbene in ipotesi responsabile dei debiti di lui, a cui il titolo esecutivo non sia stato mai notificato, la norma dell 'articolo 654 c.p.c ., comma 2, è da ritenere inapplicabile, dovendosi piuttosto riconoscere al soggetto passivo dell'esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti. Ne consegue che, in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti dell'ente di gestione condominiale in persona dell'amministratore e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex articolo 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del condominio. La Suprema Corte, infatti, ha espressamente statuito che «se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell'ipotesi di cui all 'articolo 654 c.p.c ., comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nell'ingiunzione ma responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio. Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual è il titolo ex articolo 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno l'esecuzione, ma anche di adempiere l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall 'articolo 480 c.p.c .» Cass. numero 8150/201 7 . Ed invero, il provvedimento giudiziale di condanna dell'ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittima il creditore ad esperire l'azione esecutiva ultra partes, cioè anche in danno dei singoli partecipanti al condominio non direttamente destinatari del titolo, obbligati nei limiti delle rispettive quote millesimali di proprietà così, sin da Cass., Sez. U, 08/04/1998, numero 9148 . Tuttavia, in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi dell'ente di gestione ed azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex articolo 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo e tanto anche qualora si tratti di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile l'articolo 654 c.p.c. ex plurimis, Cass. 29/03/2017, numero 8150 Cass. 30/11/2012, numero 1289 Cass. 11/11/2011, numero 23693 . Ed invero la predetta notificazione è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nel titolo, responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio, in quanto il condomino minacciato dell'esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell'esistenza e del concreto contenuto di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale. Né si può ritenere sufficiente la conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell'esistenza di una statuizione di condanna dell'ente, la quale, comunque, non esplicita una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino. Va, poi, osservato che, a mente dell 'articolo 653 c.p.c . prima parte “Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva. Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza” e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute” Cassazione civile, Sez. III, sentenza numero 19595 del 27 agosto 201 3 . Pertanto, essendo stata totalmente rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo, il titolo è costituito non dalla sentenza definitoria del giudizio di opposizione, bensì, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure nell'ordinanza impugnata, anche dal decreto opposto che, in base all 'articolo 653 c.p.c . acquisisce efficacia esecutiva. Ed invero, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente nel ritenere che, qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, “il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute” Cass., sez. 3, numero 19595 del 27/08/201 3 . Più di recente, è stato pure sottolineato che “anche se in dottrina è stato sostenuto il contrario in ragione dell'effetto sostitutivo della sentenza, e dunque che il titolo esecutivo sia la decisione dell'opposizione, questa Corte, anche di recente, ha riaffermato i principi sopra riportati Cass., sez. 3, 05/01/2023, numero 19 3 Cass., sez. 1, 26/08/2021, numero 23500 – secondo la quale quando viene respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso Cass., sez. 3 10/02/2023, numero 4277 , ribadendo che il rigetto integrale dell'opposizione è presupposto per il conferimento o il consolidamento, nelle ipotesi contemplate dall 'articolo 642 c.p.c . di esecutorietà in via definitiva al decreto d'ingiunzione, fermo restando che a passare in giudicato non è il decreto, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto dell'opposizione al medesimo” Cass. civ. Sez.3 numero 36537 del 29.12.2023 est. De Stefano . Dunque, nel caso in cui sia rigettata l'opposizione ad un decreto ingiuntivo non esecutivo, la sentenza che definisce il giudizio non costituisce titolo esecutivo per gli importi liquidati nel decreto stesso, ma solo per il capo contenente l'eventuale condanna alle spese a carico del debitore opponente. Invece, come sopra già evidenziato, l'unico titolo che risulta essere notificato alla Giacchetti Marina, in data 29/11/2019, in forma esecutiva, è la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che, tuttavia, non costituisce titolo valido per il promovimento dell'azione esecutiva in ordine alle somme contenute nel decreto ingiuntivo, mentre il D.I. 25/01, che pure viene richiamato nell'atto di precetto notificato in data 05.12.2022 e che costituisce il titolo esecutivo, non risulta essere stato notificato all'opponente previamente o contestualmente al precetto. Per tali motivi, il Collegio accoglie il reclamo. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento delle altre doglianze. Trattandosi di istanza di sospensione formulata nell'ambito di un giudizio di opposizione a precetto, la regolamentazione delle spese di lite è demandata alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado P.Q.M. Il Tribunale di Torre Annunziata, letto l'articolo 669 terdecies c.p.c. accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa dalla dott.ssa Musi in data 24.10.2023 e comunicata il 25.10.2023 nel giudizio recante r.g. numero 6601/2022, sospende l'efficacia esecutiva del precetto.