La creazione di una terza corsia autostradale è l’origine della contesa giunta al vaglio della Prima Sezione Civile della Cassazione, la quale ha colto l’occasione per pronunciarsi sull’interpretazione di norme di dubbio contenuto .
La vicenda Anche le più complesse vicende civilistiche sono in grado di sottendere problematiche giuridiche che attengono, nella loro essenza, al corretto utilizzo dei criteri ermeneutici per perimetrare lo spettro di operatività di una legge. Nel caso di specie, un cospicuo numero di attori proprietari di unità immobiliari, edificate nelle immediate vicinanze della sede autostradale “Napoli/Pompei/Salerno”, citava in giudizio l'ente gestore sostenendo di aver subito ingenti danni a seguito della realizzazione di una terza corsia su di un fondo confinante con il fabbricato . A causa della nuova corsia erano divenute maggiori sia le emissioni di gas sia quelle rumorose . Domandavano – quindi – all'Autorità giudiziaria l'adozione di misure idonee a evitare il superamento dei limiti di inquinamento ambientale e il pagamento dei danni e delle indennità per il deprezzamento degli immobili ai sensi dell' articolo 44 d.P.R. numero 327/2001 . In primo grado, gli attori s occombevano . Alla stregua della C.T.U. espletata era risultato che il fabbricato condominiale fosse stato costruito in virtù di un titolo ad aedificandum rilasciato dall'autorità comunale il 4 maggio 1962, pacificamente distaccato dall'estremità della zona di occupazione del corridoio autostradale, individuata nella sua latitudine iniziale, da un intervallo lineare decisamente inferiore a quello minimo di m. 25 prescritto dall' articolo 9 l.numero 729/1961 . Tali dati temporali vanno tenuti ben a mente invero il titolo era stato rilasciato nel 1962 la legge che prescriveva l'edificazione di abitazioni a una distanza di almeno 25 metri era stata emanata nel 1961 legge 24 luglio 1961, numero 729 . In sintesi, poiché l'edificio era stato realizzato a distanza inferiore da quella minima di metri 25 prescritta dall' articolo 9 l. numero 729/1961 , gli attori non avevano diritto al risarcimento dei danni subiti. La decisione respingeva la loro tesi per cui la restrizione rigorosa delle attività costruttive sancita dall' articolo 9 l.numero 729/1961 trovava applicazione soltanto per le autostrade “ non ancora tracciate o progettate ” al momento di entrata in vigore della normativa richiamata, in ossequio al principio di irretroattività della legge . Il Tribunale reputava che «gli interessi pubblici soddisfatti dalla limitazione in analisi assumessero una rilevanza addirittura maggiore nelle ipotesi di preesistenza della diramazione della rete viaria oggetto di protezione, la cui condizione di isolamento, contemplata in via generale e già concretizzatasi ante legem, non poteva essere influenzata nel suo consolidamento per evidenti motivi di ordine logico e di parità di trattamento di situazioni pressoché identiche, dall'epoca di realizzazione». Inoltre, il Tribunale disapplicava la licenza edilizia , in quanto rilasciata in violazione del divieto di cui all' articolo 9 l.numero 729/1961 , escludendo il diritto degli attori di beneficiare dell'indennizzo di cui all' articolo 44 del d.P.R. numero 327 del 2001 . La Corte d'appello di Napoli respingeva il gravame promosso dagli attori. Con un unico complesso motivo di impugnazione i ricorrenti deducevano la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c. , «violazione dell'articolo 12 delle preleggi. Errata interpretazione ed applicazione dell'articolo 9 legge 729/1961, in relazione all' articolo 832 c.c. ed all'articolo 11 delle preleggi». Alla ricerca della corretta norma da applicare al caso concreto Le motivazioni a sostegno del rigetto della domanda non lasciano dubbi il Tribunale aveva cercato e circoscritto la ratio legis della legge 24 luglio 1961, numero 729 . La questione di diritto sottoposta al vaglio della Cassazione attiene all'esatta applicazione della legge . In primo luogo, l' articolo 9 l. numero 729/1961 prevede che «lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa. La distanza è ridotta a metri 10 per gli alberi da piantare». Ai sensi dell' articolo 1 l.numero 729/1961 «la costruzione e l'esercizio delle autostrade che non siano già state concesse a norma della legge 21 maggio 1955, numero 463 , sono disciplinati dalla presente legge, fermo restando le facoltà dell'Anas di cui alla legge 7 febbraio 1961, numero 59 ». Per la Cassazione, «risulta chiaro che l'intento del legislatore era quello di pianificare la rete autostradale per il futuro » a riprova, l' articolo 10 si occupava degli accessi alla rete autostradale, distinguendo tra due tipologie di autostrade quelle per le quali fossero state già accordate le concessioni quelle già esistenti al 1° gennaio 1961. Tale distinzione non era prevista, invece, nell' articolo 9 della legge numero 729/1961 , in tal modo intendendosi che questa norma riguardasse esclusivamente le autostrade da costruire, anche se già progettate . La ricostruzione ermeneutica delle disposizioni esaminate conduce la Cassazione a statuire che l' articolo 9 l. numero 729/1961 si applicava anche alle autostrade per le quali fosse già intervenuta la concessione , ma in cui i lavori di costruzione non fossero stati ancora intrapresi ove, invece, fossero state già realizzate le autostrade , l' articolo 9 l.numero 729/1961 non poteva trovare applicazione . La decisione è il frutto del corretto utilizzo dei canoni ermeneutici per applicare la legge. Invero, chiosa il Collegio che costituisce fondamentale canone di ermeneutica legislativa , sancito dall' art 12 delle preleggi , che la norma giuridica deve essere interpretata innanzitutto e principalmente dal punto di vista letterale , non potendosi al testo attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, onde si deve ricorrere al criterio logico per la ricerca dell'intenzione del legislatore, solo quando tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da rifiutare una diversa e contrastante interpretazione . La ricerca della ratio legis costituisce soltanto un criterio sussidiario di interpretazione in presenza di norme di dubbio contenuto, ma non può valere a disattendere la portata della norma qualora questa, sia pure contro le intenzioni del legislatore, abbia un inequivocabile significato. Richiamando un precedente nomofilattico risalente al 1966 e che aveva a oggetto la medesima materia, la Cassazione sancisce che le limitazioni di cui all' articolo 9 l. numero 729/1961 sono applicabili alle costruzioni di autostrade da concedere dopo l'entrata in vigore della legge medesima , nonché alle costruzioni già concesse anteriormente a tale data , a condizione però che non fossero ancora iniziati a tale data medesima i relativi lavori di costruzione . Le argomentazioni consentono di trarre un insegnamento che, seppure sia ampiamente noto, deve essere ribadito « non è consentito forzare la cosiddetta funzione pretoria fino al punto da attribuire ad una disposizione di legge un significato che in essa non è espresso neppure per implicito » in tali termini Cass., 2 agosto 1966, numero 2148 . La decisione l'annullamento della sentenza e il rinvio per un nuovo giudizio Ed ecco che le coordinate tracciate si rivelano ancor più utili laddove sia indispensabile bilanciare, come nel caso in esame, diritti contrapposti . Per la Cassazione, nessuno può escludere che le esigenze del traffico possano imporre sacrifici sempre maggiori della proprietà privata ma appunto perché si tratta di limitare il primario dei diritti reali è necessario che il legislatore provveda chiaramente . Ancor più marcato il monito nelle parole utilizzate dal Collegio per cui «nella legislazione una compressione o limitazione del diritto di proprietà immobiliare non è mai avvenuta per implicito, per relationem o per evitare ipotetici inconvenienti futuri cui la norma potrebbe dar luogo, ove sia interpretata, come d'obbligo, nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse ed all'intenzione del legislatore». All'esito delle argomentazioni giuridiche illustrata dalla Corte, ne discende che per le autostrade già realizzate alla data di entrata in vigore dell' articolo 9 l.numero 729/1961 deve trovare applicazione l' articolo 1 del regio decreto 8/12/1933, numero 1740 , a mente del quale «è vietato di […] 11 ° costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a distanza minore di 3 m dal confine della strada, quando manchino linee di fabbricazione determinate da piani regolatori o di ampliamento ovvero da deliberazioni delle autorità competenti». Va dunque censurata l'interpretazione proposta dalla Corte d'appello e confermata dalle conclusioni della Procura generale, per cui l'interesse pubblico sotteso alla costruzione delle autostrade dovrebbe imporre l'applicazione del limite di 25 m anche con riferimento alle autostrade già realizzate alla data di entrata in vigore dell' articolo 9 della l.numero 729/1961 .
Presidente Scoditti - Relatore D'Orazio Rilevato che 1. Con atto di citazione notificato il 5/3/2010 gli appellanti Pi.Ci. ed alti Omessi, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli AUTOSTRADE MERIDIONALI Spa, per conseguire la condanna all'adozione di misure idonee ad evitare il superamento dei limiti di inquinamento ambientale, oltre al pagamento dei danni e delle indennità per il deprezzamento degli immobili anche ex articolo 44 D.P.R. numero 327 del 2001 . Deducevano che erano proprietari di talune unità immobiliari siti in San Giorgio a Cremano, costituenti il condominio Omissis , nelle immediate vicinanze della sede autostradale A3 Napoli/Pompei/Salerno e che avevano subito danni, con la realizzazione, ad opera della società AUTOSTRADE MERIDIONALI, di una terza corsia su di un fondo confinante con tale fabbricato. In particolare, vi sarebbe stata una maggiore esposizione al gas, oltre ad un incremento delle emissioni rumorose. 2. Il Tribunale di Napoli rigettava le domande in quanto, alla stregua della CTU espletata, era risultato che il fabbricato condominiale era stato costruito in virtù di un titolo ad aedificandum rilasciato dall'autorità comunale il 4 maggio 1962, Pacificamente distaccato dall'estremità della zona di occupazione del corridoio autostradale, individuata nella sua latitudine iniziale, da un intervallo lineare decisamente inferiore a quello minimo di m. 25 prescritto dall' articolo 9 legge 729/1961 . In sostanza, poiché l'edificio era stato realizzato a distanza inferiore da quella minima di metri 25 prescritta dall' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 , gli attori non avevano diritto al risarcimento dei danni subiti. Veniva respinta la tesi degli attori per cui la restrizione rigorosa delle attività costruttive sancita dall' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 trovava applicazione soltanto per le autostrade non ancora tracciate o progettate al momento di entrata in vigore della normativa suddetta. Ciò in applicazione del principio di irretroattività della legge. Al contrario, il Tribunale reputava che gli interessi pubblici soddisfatti dalla limitazione in analisi assumono una rilevanza addirittura maggiore nelle ipotesi di preesistenza della diramazione della rete viaria oggetto di protezione, la cui condizione di isolamento, contemplata in via generale e già concretizzatasi ante legem, non può essere influenzata nel suo consolidamento per evidenti motivi di ordine logico e di parità di trattamento di situazioni pressoché identiche, dall'epoca di realizzazione . Il Tribunale disapplicava la licenza edilizia, in quanto rilasciata in violazione del divieto di cui all' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 , escludendo il diritto degli attori di beneficiare dell'indennizzo di cui all' articolo 44 del D.P.R. numero 327 del 2001 . 2. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza numero 3280/2019, depositata il 14/6/2019, respingeva il gravame. Per gli appellanti l' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 , laddove stabiliva una distanza minima di 25 m del fabbricato dalla sede autostradale, trovava applicazione solo alle autostrade di nuova costruzione, non potendosi applicare a quelle già realizzate al momento di entrata in vigore della norma. La Corte di merito escludeva, dunque, qualsiasi rilievo sia alla pronuncia della Corte di cassazione numero 2148 del 1966, sia a quelle successive del Consiglio di Stato, numeri 2777 del 2002 e 3498 del 2011 , trascurando anche la circolare dell'Anas numero 1350 del 1968. Del resto - ad avviso della Corte d'Appello - il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto stradale aveva carattere assoluto, in quanto il divieto di costruzione sancito dall' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 non poteva essere inteso restrittivamente, dovendo essere correlato alla più ampia esigenza di assicurare un'area contigua all'arteria stradale utilizzabile in qualsiasi momento dall'ente proprietario o gestore per l'esecuzione di lavori ivi compresi quelli di ampliamento senza limiti connessi alla presenza di costruzioni . Se, dunque, il divieto di costruire fabbricati operava, per espresso dettato normativo, in relazione a tracciati autostradali anche solo approvati, a maggior ragione doveva essere ritenuto applicabile rispetto a sedi autostradali già esistenti essendo in tal caso assai più cogente l'interesse pubblico ad assicurare la libera fruizione dell'area ad essa contigua . Non si poteva giungere alla paradossale conseguenza di consentire l'edificazione a distanza inferiore di 25 mt rispetto ad un tracciato esistente ed a negarla, invece, rispetto ad un percorso autostradale solo progettato . Non vi sarebbe violazione del principio di irretroattività della legge, in quanto la licenza edilizia era stata rilasciata il 4 maggio 1962 e, quindi, sotto la sua vigenza . Sottolineava la corte di merito che un elementare esercizio di logica rivela che essa la disposizione di cui all' articolo 9 legge numero 729 del 1961 , pur essendo applicabile solo per il futuro, era comunque orientata a vietare non soltanto la futura realizzazione di interventi costruttivi entro la fascia di rispetto dei autostrade che sarebbero state chissà quando realizzate ma - come è ovvio ed intuitivo - anche la realizzazione beninteso futura di interventi costruttivi entro la fascia di rispetto delle autostrade già esistenti . 3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrenti. 4. Ha resistito con controricorso AUTOSTRADE MERIDIONALI Spa Considerato che 1. Con un unico complesso motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c. - Violazione dell'articolo 12 delle preleggi. Errata interpretazione ed applicazione dell'articolo 9 legge 729/1961, in relazione all' articolo 832 c.c. ed all'articolo 11 delle preleggi . In particolare, per i ricorrenti il divieto - imposto dall' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 - di edificare a meno di 25 m dalla sede autostradale non è applicabile al caso di specie. Ciò si ricava già dal titolo della legge numero 769 del 1961 , che attiene al piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali . Del resto, l'obiettivo è espressamente dichiarato nell'articolo 1 di tale legge è quello di disciplinare la costruzione e l'esercizio dell'autostrade che non fossero state già concesse ai sensi della L. 21/5/1955 numero 463 . L' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 si riferisce unicamente alle autostrade che non erano state realizzate o almeno progettate all'entrata in vigore della legge stessa ovvero alle autostrade da realizzarsi secondo il nuovo piano di sviluppo . La disposizione si riferisce, allora, solo alla realizzazione di nuove infrastrutture . Ad avviso dei ricorrenti il costruttore del fabbricato nel 1962, data del rilascio della licenza edilizia, era tenuto ad osservare le disposizioni contenute nel regio decreto numero 1740 dell'8/12/1933, ma non l'articolo 9 della legge numero 729 del 1961 , che, invece, si riferiva unicamente alle autostrade che dovevano ancora essere realizzate. La Corte d'Appello, nell'estendere l'applicabilità dell'articolo 9 della legge richiamata anche alle autostrade già realizzate, avrebbe ecceduto nella propria attività ermeneutica ex articolo 12 preleggi , giungendo a perseguire interessi pubblici di politica legislativa . La Corte di merito avrebbe omesso di tenere conto della sentenza della Corte di cassazione numero 2148 del 1966 che ha limitato l'applicabilità dell' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 alle opere che si eseguono in prossimità di autostrade di nuova costruzione e non pure a quelle che si realizzano a confine con arterie già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge, ancorché incluse per i loro completamento nel nuovo piano di costruzioni stradali . Solo l' articolo 19 della legge numero 765 del 1967 , recante modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica del 17/8/1942numero 1150 , nell'aggiungere a quest'ultima l'articolo 41-septies distanze dal nastro stradale , stabiliva che le disposizioni di cui all' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 si applicano a tutte le autostrade . In tal senso deponevano anche la circolare dell'Anas numero 1350 del 10/10/1968 e la circolare numero 5980 del 30/12/1970. La Corte d'Appello ha anche omesso di considerare le sentenze del Consiglio di Stato numero 2777 delle 29/4/2002 e numero 3498 dell'8/6/2011 . Del resto, allorché si tratta di limitare il primario diritto dei diritti reali è necessario che legislatore lo preveda chiaramente. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Occorre muovere dall'analisi della norma, e quindi dell' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 , a mente del quale l ungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa. La distanza è ridotta a metri 10 per gli alberi da piantare . Al secondo comma dell'articolo 9 della legge citata si prevede che le distanze di cui al comma precedente possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo consiglino, con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Anas, su richiesta degli interessati e sentito il consiglio di amministrazione dell'Anas . Il terzo comma dell'articolo 9 stabilisce poi che il divieto previsto dal presente articolo ha effetto dalla data della pubblicazione di apposito avviso, a cura del concessionario, sul Foglio degli annunzi legali delle singole prefetture competenti per territorio, recante notizia dell'avvenuta approvazione del progetto di ciascuna strada . Ai fini della corretta interpretazione della norma occorre fare riferimento, oltre che al titolo della legge Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali anche all' articolo 1 della legge numero 729 del 1961 , per il quale la costruzione e l'esercizio delle autostrade che non siano già state concesse a norma della legge 21 maggio 1955, numero 463 , sono disciplinati dalla presente legge, fermo restando le facoltà dell'Anas di cui alla legge 7 febbraio 1961, numero 59 . Con l'ulteriore previsione per cui non meno del 40% del complesso degli stanziamenti relativi alla costruzione rispettivamente delle autostrade, delle strade di grande comunicazione e raccordi, di cui alla presente legge, deve essere destinato al mezzogiorno d'Italia . Risulta chiaro che l'intento del legislatore è quello di pianificare la rete autostradale per il futuro. Del resto, l' articolo 10 della legge 729 del 1961 , laddove si occupa degli accessi alla rete autostradale, distingue tra due tipologie di autostrade quelle per le quali siano state già accordate le concessioni quelle già esistenti al 01 gennaio 1961. Si prevede, dunque, che nello spazio delimitato da una linea parallela alla linea mediana delle strade di raccordo con l'autostrada per la profondità di metri 300 da ogni lato e per una lunghezza di 1 km dal punto di inserzione della strada sull'autostrada, e comunque entro il raggio di 500 m dal centro dell'autostrada nel punto in cui è permesso l'accesso alla stessa, chiunque, salvo il concessionario per i servizi della autostrade, compia costruzioni non esclusivamente rurali, o in altro modo occupi una qualsiasi di tali aree, deve munirsi di specie l'autorizzazione da rilasciarsi dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Anas. L'autorizzazione è necessaria anche per destinare l'area diversa utilizzazione . Al 2 comma dell'articolo 10 della legge numero 729 del 1961 si dispone che l'autorizzazione è soggetta a tassa una tantum pagabile in 10 rate annuali . Con la specificazione al comma 6 dell'articolo 10 per cui per le autostrade per le quali siano state già accordate le concessioni, il termine di 6 mesi preveduto dal secondo comma decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge , mentre al comma 7 si rimarca che per le costruzioni ed occupazioni già esistenti al 1 gennaio 1961 è istituito un contributo di miglioria pagabile in 10 rate annuali . Tale distinzione non è prevista, invece, nell' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 , in tal modo intendendosi che tale ultima disposizione riguarda esclusivamente le autostrade da costruire, anche se già progettate. Utili all'interpretazione sono anche gli articoli 23 e 24 della legge numero 729 del 1961 . In particolare, ai sensi dell'articolo 23 di tale legge alle concessioni di autostrade che saranno accordate, dopo l'entrata in vigore della presente legge, in applicazione della legge 7 febbraio 1961, numero 59 , si applicano le norme degli articoli 5,6,8,9,10 e 12 della presente legge . Alle nuove concessioni di autostrade, trova applicazione allora l' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 . L' articolo 24 della legge numero 729 del 1961 stabilisce quindi che la costruzione e l'esercizio delle autostrade già concesse a norma della legge 21 maggio 1955, numero 463 , potranno essere disciplinati a norma della presente legge, qualora, alla data di entrata in vigore di essa, non siano stati ancora inviati i lavori di costruzione . In questo caso, dunque, si resta nell'ambito di rilascio di concessioni per la costruzione dell'esercizio delle autostrade prima dell'entrata in vigore della legge numero 729 del 1961 , sulla base di progetti, non ancora attuati, nel caso in cui non siano stati ancora inviati i lavori di costruzione . Ciò significa che l' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 si applica anche alle autostrade per le quali è già intervenuta la concessione, ma in cui i lavori di costruzione non sono stati ancora inviati . Ove, invece, siano state già realizzate le autostrade, l' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 non trova applicazione. 3. Costituisce fondamentale canone di ermeneutica legislativa, sancito dall'art 12 delle preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata innanzitutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, onde si deve ricorrere al criterio logico per la ricerca dell'intenzione del legislatore, solo quando tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da rifiutare una diversa e contrastante interpretazione Cass., sez. 3, 13/11/1979, numero 5901 . La ricerca della ratio legis costituisce soltanto un criterio sussidiario di interpretazione in presenza di norme di dubbio contenuto, ma non può valere a disattendere la portata della norma qualora questa, sia pure contro le intenzioni del legislatore, abbia un inequivocabile significato Cass., sez. 1, 7/4/1983, numero 2454 . Ai lavori preparatori può riconoscersi valore unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge, trovando un limite nel fatto che la volontà da essi emergente non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge quale risulta dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma voluntas legis , da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa Cass., sez. 3, 21/5/1988, numero 3550 . 4. Nella specie, può ripercorrersi l'interpretazione dell'articolo 9 della legge numero 729 del 1961, come compiuta da questa Corte nel remoto precedente di cui alla sentenza 2/8/1966, numero 2148. 4.1. Proprio in virtù dell'interpretazione letterale di tale disposizione, si è ritenuto che il comma 1 dell'articolo 9 suddetto, ove fa riferimento a tracciati delle autostrade, previstiti sulla base di progetti regolarmente approvati , non può che condurre ad interpretare il divieto di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a 25 metri, come riferito soltanto al tracciato risultante da un progetto, non all'autostrada già esistente Cass., sez. 2, numero 2148 del 1966 . Allo stesso modo, nel secondo comma dell'articolo 9 è introdotta una possibilità di deroga al divieto ad opera del Ministro dei lavori pubblici attraverso uno speciale procedimento deroga che non si vede come potrebbe essere attuata, in mancanza di un'espressa disciplina per le autostrade già in esercizio . Il 3 comma dell'articolo 9 suindicato fa decorrere l'efficacia del divieto dalla data di pubblicazione di apposito avviso, a cura del concessionario, sul Foglio degli annunzi legali delle singole prefetture competenti per territorio. Di qui, l'interpretazione per cui il terzo comma dell'articolo 9 è diretto a stabilire le modalità per l'attuazione del vincolo della distanza introdotto per il futuro nel primo comma secondo il consueto criterio per il quale la legge dispone per l'avvenire, senza che sia possibile un'estensione del divieto alle autorità già in esercizio Cass., numero 2148 del 1966 . Con riguardo all' articolo 10 della legge numero 729 del 1961 si chiarisce che ove pur possa ritrovarsi un certo parallelismo tra i 2 articoli 9 e 10 , sta di fatto che gli ultimi 2 comma dell'articolo 10 prevedevano espressamente i casi di concessioni già accordate e di costruzioni già esistenti , sicché la mancanza di un richiamo di tal genere nell'articolo 9 è conferma che l'intera disposizione di detto articolo è proiettata verso il futuro, cioè verso le autostrade da costruire Cass., numero 2148 del 1966 . Va richiamata anche la motivazione della sentenza di legittimità per cui nessuno può escludere che le esigenze del traffico possano imporre sacrifici sempre maggiori della proprietà privata ma appunto perché si tratta di limitare il primario dei diritti reali è necessario che il legislatore provveda chiaramente. Nella nostra legislazione una compressione o limitazione del diritto di proprietà immobiliare non è mai avvenuta per implicito, per relationem o per evitare ipotetici inconvenienti futuri cui la norma potrebbe dar luogo, ove sia interpretata, come d'obbligo, nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse ed all'intenzione del legislatore . L' articolo 23 della legge numero 729 del 1961 rende applicabili le disposizioni degli articoli 5, 6,8,9,10 e 12 alle concessioni di autostrade future, in forza dell'anteriore legge 7 febbraio 1961, numero 59 Cass. numero 2148 del 1966 . L' articolo 24 della legge numero 729 del 1961 estende le disposizioni della legge numero 59 del 1961 alle concessioni di autostrade già effettuate a norma della precedente legge 21 maggio 1955 numero 463 , quando non siano stati iniziati ancora i lavori di costruzione Cass., numero 2148 del 1966 . Pertanto, le limitazioni di cui all' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 sono applicabili alle costruzioni di autostrade da concedere dopo l'entrata in vigore della legge medesima , nonché alle costruzioni già concesse anteriormente a tale data a norma della legge numero 463 del 1955 , a condizione però che non fossero ancora iniziati a tale data medesima i relativi lavori di costruzione ossia, in definitiva, si vollero sottoporre alla disciplina in questione di autostrade, sia di vecchia, sia di nuova concessione, di cui però non fosse stata ancora iniziata la costruzione Cass., numero 2148 del 1966 . Con la sottolineatura per cui non è consentito forzare la cosiddetta funzione pretoria fino al punto da attribuire ad una disposizione di legge un significato che in essa non è espresso neppure per implicito Cass., numero 2148 del 1966 . 5. Sulla scia della sentenza della Corte di cassazione numero 2148 del 1966 si è posta, poi, il Consiglio di Stato, per il quale l' articolo 9, L. numero 729/61 trova applicazione solo in relazione alle autostrade di nuova costruzione cioè a quelle che non erano state realizzate all'epoca dell'entrata in vigore della legge, come l'autostrada Milano-Bergamo-Brescia, entrata in esercizio in epoca antecedente al 1961 Cons. Stato, sez. IV, 29/4/2002, numero 2277 . Pertanto, la disciplina di cui all' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 il cui divieto di costruire e di ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie, a distanza inferiore a 25 m dal limite della zona di occupazione dell'autostrada, opera soltanto per le autostrade la cui costruzione è avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge medesima, oppure alle autostrade la cui costruzione è stata già concessa anteriormente a tale data Cons. Stato, numero 2277 del 2002 , facendo la legge riferimento ad autostrade ed ai relativi accessi previsti sulla base di progetti regolarmente approvati anche Cons. Stato, sez. IV, 8/6/2011, numero 3498 . 6. Peraltro, la circolare del ministero delle infrastrutture dei trasporti numero 5980 del 30/12/1970 Distanze minime da osservare nell'edificazione a protezione del nastro stradale conferma che l' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 non si applica alle autostrade costruite prima dell'entrata in vigore della legge numero 729, in base alle leggi che non prevedevano alcun distanziamento dell'edificazione . 7. Allo stesso modo, la circolare Anas numero 1350 del 10/10/1968 ha chiarito che l'articolo 19,3º comma, della legge numero 765 del 1967 , dispone che fino all'emanazione del D.M. previsto dal precedente comma dello stesso articolo si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 . Pertanto, solo il legislatore del 1967 ha esteso espressamente a tutte le autostrade le disposizioni contenute nell' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 in materia di edificazione lungo le autostrade stesse. Solo in tale maniera deve ritenersi definitivamente superata la tesi, accolta in alcune pronunce della magistratura ordinaria, secondo la quale la distanza minima di metri 25 della zona di occupazione autostradale - stabilita dal primo comma dell'articolo 9 in esame per la costruzione, la ricostruzione o l'ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie - poteva imporsi solo per le autostrade comprese nei piani contemplati dalla legge numero 729 del 1961 . Difatti, l' articolo 19 della legge 6/8/1967, numero 765 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica17 agosto 1942, numero 1150 ha previsto espressamente, con l'aggiunta dell' articolo 41-septies dopo l'articolo 41 della legge numero 1150 del 1942 , che fino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 24 luglio 1000 9/1/61, numero 729 . Con il D.M. 1 aprile 1968, numero 1404 Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all' articolo 19 della legge 6 agosto 1967, numero 765 , all'articolo 4 Norme per le distanze , si individua in metri 60,00 nelle strade di tipo A Autostrade , la distanza da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada ed a misurarsi in proiezione orizzontale . 8. Per le autostrade già realizzate alla data di entrata in vigore dell' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 , trova applicazione l' articolo 1 del regio decreto 8/12/1933, numero 1740 Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione , a mente del quale è vietato di 11 costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a distanza minore di 3 m dal confine della strada, quando manchino linee di fabbricazione determinate da piani regolatori o di ampliamento ovvero da deliberazioni delle autorità competenti . 9. Non può essere condivisa, allora, l'interpretazione proposta dalla Corte d'Appello e confermata dalle conclusioni della Procura generale, per cui l'interesse pubblico sotteso alla costruzione delle autostrade dovrebbe imporre l'applicazione del limite di 25 m anche con riferimento alle autostrade già realizzate alla data di entrata in vigore dell' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 . Si è infatti ritenuto che l' articolo 9, primo comma, della legge numero 729 del 1961 riguarda la disciplina della costruzione e dell'esercizio delle autostrade, e nel dettare la distanza di 25 m dalla zona di occupazione mira a tutelare nel suo insieme l'intera attività che si svolge nella sede autostradale, tanto quella di transito veicolare, quanto quella ad essa strumentale, di carattere manutentivo o altrimenti accessorio, quali l'impianto del cantiere, il deposito di materiali, il ricovero dei mezzi di servizio Cass., sez. 2, 25/9/2013, numero 21939 , con un divieto assoluto di edificazione che rende le aree legalmente inedificabili Cass., sez. 1, 4/12/2013, numero 27114 . Per questa Corte, infatti, il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale, posto dall' articolo 9 della legge 24 luglio 1961 numero 729 , non può essere inteso restrittivamente e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni Cass., sez. 2, 1/6/1995, numero 6118 Cass., sez. 2, 10/1/2007, numero 229 . Il parametro, dunque, potrebbe essere solo quello della data di realizzazione del manufatto e quindi, nella specie, dell'anno 1962, data del rilascio della licenza edilizia, quando era già in vigore la legge numero 729 del 1961 , che imponeva il rispetto dei metri 25. 10. Tuttavia, l'interpretazione letterale della norma, confortata anche dalla pronuncia della cassazione numero 2148 del 1966, non è scalfita dalle conclusioni della Procura generale, che non si soffermano sui precedenti giurisprudenziali e sugli atti interni sopra ricordati. Tra l'altro, la sentenza della Corte costituzionale numero 133 del 1971 , richiamata dalla Procura generale, attiene alla questione di legittimità costituzionale dell' articolo 9, comma primo, della legge numero 729 del 1961 , nella parte in cui la stessa, in violazione dell' articolo 42, terzo comma, della Costituzione , non prevede alcun indennizzo per il divieto di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore 25 m dal limite della zona di occupazione delle autostrade e per il divieto di piantare alberi a distanza inferiore a 10 m dal predetto limite . Altra questione di legittimità costituzionale riguardava sempre l' articolo 9 della legge numero 729 del 1961 , ma con riferimento anche all' articolo 3 della Costituzione . Tuttavia, la Corte costituzionale nel reputare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell' articolo 9, comma primo, della legge numero 729 del 1961 , oltre che dell' articolo 19 della legge numero 765 del 1967 , con riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione , ha affermato che non si può ritenere che con le norme denunciate i vincoli in esse previsti integrino sacrifici particolari per singolo soggetto gruppi di soggetti , non essendo peraltro attuata o prevista una sostituzione nella titolarità del diritto di proprietà relativamente ai beni che vengono assoggettati ai vincoli e neppure un'ablazione di facoltà per la realizzazione dell'opera pubblica . Si è però precisato che con riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 9 della legge del 1961, il vincolo può dirsi sorto in un momento necessariamente e alle volte, di molto anteriore a quello del trasferimento coattivo per espropriazione, sulla base dell'approvazione e pubblicazione della relativa notizia del progetto articolo 9, comma 3º e non è escluso, accedendo a diversa ma non incompatibile, spiegazione del fenomeno, che la destinazione di pubblico interesse intervenga in un secondo momento il danno quindi derivante dalla limitazione legale non è riconducibile all'espropriazione Corte cost., numero 133 del 1971 . È evidente, allora, il riferimento alla progettazione di nuovi tracciati autostradali. Con la precisazione per cui né è pensabile che gli stessi vincoli siano preordinati all'espropriazione , in quanto il divieto concerne tutti i cittadini in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento sopra determinati beni e non per le loro individuali qualità o condizioni . Si fa dunque riferimento proprio all' articolo 9, terzo comma, della legge numero 729 del 1961 , e quindi alla pubblicazione della relativa notizia, con una riflessione che si declina sulla pianificazione futura delle autostrade, e non su quelle già realizzate. 11. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulla determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.