Il divieto di dimora e di accesso devono essere intesi in modo unitario, suscettibile di deroga solo dietro esplicita autorizzazione del giudice.
Con ricorso per cassazione, il difensore dell'indagato, raggiunto da un'ordinanza con cui veniva applicato il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima con esplicita, contestuale, applicazione della misura del divieto di dimora , poi aggravata a seguito di plurime violazioni, deduceva che il divieto di dimora non poteva essere integrato da un mero passaggio occasionale o accesso nell'abitazione poiché l' articolo 283, comma 1, c.p.p. , permette di distinguere fra divieto di dimora e divieto di accesso. Per la Suprema Corte il ricorso è infondato poiché l' articolo 283 c.p.p. stabilisce che con il provvedimento che dispone la misura, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. Ciò premesso, grazie a una lettura logico sistematica , il divieto di accesso previsto dall'articolo è un corollario del divieto di dimora, derogabile solo su esplicita autorizzazione del giudice . Cosicché qualora questa manchi, il divieto di dimora e di accesso devono essere intesi in modo unitario e simultanee in quanto logicamente coordinate in funzione delle finalità di tutela sottese alla norma.
Presidente Vessichelli - Relatore Occhipinti Ritenuto in fatto l. Con ordinanza, emessa in data 12/07/2024, il Tribunale del riesame di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Rieti, avverso l'ordinanza del Gip del medesimo Tribunale del 04/06/2024, ritenendo accertate plurime violazioni del divieto di dimora poste in essere dall'indagato, ha sostituito la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, cumulata il divieto di dimora, con la misura degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo, stabilendo, inoltre, in caso di mancato consenso all'applicazione di tale dispositivo, la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso tale provvedimento l'indagato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, denunciando vizi di violazione di legge in relazione agli articolo 276 e 283, comma 1, cod. proc.penumero e difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata. Deduce che l'indagato era tenuto a rispettare, in caso di mancanza di braccialetto elettronico , soltanto il divieto di dimora nel Comune di domicilio o residenza aggiunge che la violazione del divieto di dimora non potrebbe essere ritenuta integrata da un mero passaggio occasionale o accesso nell'abitazione da parte del destinatario della misura in quanto l' articolo 283, comma 1, cod.proc.penumero distingue fra divieto di dimora, presupponente il divieto di trattenersi in via continuativa in un determinato luogo, e divieto di accesso. Richiama un precedente arresto di questa Corte relativamente al significato da attribuire alla previsione dell' articolo 282 ter, comma 4, cod. proc. penumero sulla possibilità per il soggetto, gravato da un divieto di dimora, di accedere al luogo precluso in caso di esigenze abitative o di lavoro, soggiungendo, in particolare, che l'indagato avrebbe fatto rientro nella sua abitazione per ben precise necessità di cui il Tribunale del riesame non ha tenuto conto. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore ha insistito, con memoria depositata telematicamente, nell'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Nei confronti del ricorrente era stata applicata, in data 07/03/2024, la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa per il reato di lesioni aggravate, poste in essere in danno di T.O. con la quale aveva avuto una prossimità affettiva. In particolare era applicata la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima con esplicita contestuale applicazione, altresì, della misura del divieto di dimora, la cui efficacia veniva condizionata all'ipotesi di temporanea indisponibilità tecnica del dispositivo di controllo . Successivamente, essendosi verificata la suddetta condizione per l'indisponibilità del dispositivo elettronico di segnalazione, lo stesso ricorrente aveva chiesto al G.I.P. il mantenimento della misura del mero divieto di avvicinamento alla persona offesa e la revoca della misura del divieto di dimora. Il G.I.P. aveva respinto, tuttavia, tale richiesta, confermando sostanzialmente la misura del divieto di dimora. In data 03/06/2024 il ricorrente veniva rinvenuto nei pressi dell'abitazione della medesima persona, ad una distanza di poco superiore ai 500 metri e, successivamente, dopo essere stato accompagnato dai Carabinieri in caserma, nuovamente rinvenuto nel cortile di accesso del condominio della persona offesa. 2.1. La doglianza espressa dalla difesa fondata su una ritenuta erronea applicazione dell' articolo 283 cod.proc.penumero è infondata. Tale norma, sotto la rubrica Divieto e obbligo di dimora , stabilisce che con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. La censura difensiva impone di stabilire se, pur in difetto di una esplicita menzione da parte del Giudice, nel divieto di dimora debba ritenersi incluso anche il divieto di accesso ad un determinato luogo. A favore di una soluzione affermativa depongono considerazioni di carattere logico e sistematiche. L' articolo 283 cod.proc.penumero prevede il divieto di accesso ad un determinato luogo come corollario del divieto di dimora, rendendolo suscettibile di deroga solo dietro esplicita autorizzazione del giudice le due misure divieto di dimora e di accesso, devono essere intese in modo unitario in quanto la previsione della possibilità di deroga soltanto in caso di esplicita autorizzazione da parte del giudice include testualmente entrambe le prescrizioni, del divieto di dimora e divieto di accesso. Le due prescrizioni - anche in difetto di un esplicito richiamo al divieto di accesso - devono ritenersi, altresì, simultanee in quanto logicamente coordinate in funzione delle finalità di tutela sottese alla norma, nel senso che dall'applicazione del divieto di dimora in un determinato luogo, preordinato ad agevolare le possibilità di controllo dell'indagato Sez. 5, numero 19565 del 09/03/2010, Rv. 247498 - 01 , non può che discendere anche il divieto di accesso al medesimo luogo, suscettibile di venire meno solo dietro esplicita autorizzazione del giudice, rischiando ogni contraria interpretazione, che ritenga il divieto di dimora non inclusivo del divieto di accesso nel senso prospettato dalla difesa, di frustrare le esigenze di tutela e di agevolare atteggiamenti strumentali. 2.2. Nella fattispecie in esame, peraltro, il divieto di dimora risultava disposto a tutela della persona offesa, in aggiunta alla misura di cui all' articolo 282 ter cod.proc.penumero , in funzione suppletiva rispetto alla tutela della persona offesa, ove si fosse verificata l'indisponibilità dello strumento di controllo elettronico anche la considerazione delle ragioni genetiche della misura adottata comporta che il venire meno della possibilità di utilizzo del presidio di controllo elettronico determini logicamente che il divieto di dimora nel luogo di residenza della persona offesa sia inteso come comprensivo anche del divieto di accedere ai medesimi luoghi interdetti senza debita autorizzazione del giudice. 3. È infondata, pertanto, la doglianza difensiva secondo la quale l'indagato non avrebbe violato alcuna prescrizione per non essere stato esplicitato il divieto di accesso ai medesimi luoghi oggetto del divieto di dimora inoltre, è meramente assertiva l'affermazione secondo la quale il ricorrente si sarebbe limitato ad accedere nella propria abitazione solo per prelevare beni di prima necessità. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all' articolo 28 reg. esec. cod.proc.penumero Ai sensi dell' articolo 52 d.lgs. 196/03 deve disporsi l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all 'articolo 28 reg. esec. cod.proc.pen .