PCT: validi gli atti di costituzione in appello già effettuati in forma cartacea

Deve essere considerata valida la costituzione in appello in forma cartacea anche per i procedimenti successivi al 30 giugno 2015.

In una causa relativa al mancato pagamento di materiale edile fornito da una s.p.a., la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla costituzione in appello con modalità telematiche. Nello specifico, la società ricorrente deduce che l'atto d'appello avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile perché depositato in forma cartacea e con la sola velina, il 28 giugno 2016, nel corso della seconda udienza, invece che in forma telematica e comunque prima di tale udienza. Più nel dettaglio, l'esponente addebita alla Corte d'Appello di avere erroneamente sostenuto che all'epoca il deposito telematico nel giudizio d'appello non era obbligatorio per gli atti di costituzione, assimilando a questi il deposito dell'originale dell'atto di citazione . A detta della ricorrente, tale conclusione sarebbe in contrasto con l' articolo 347 c.p.c. , che impone il rispetto in appello delle forme stabilite per il giudizio davanti al tribunale, in quanto «il deposito della copia dell'atto di appello cd . velina vale già esso stesso ad attuare la costituzione in giudizio della parte che ha proposto il gravame » ne deriva che «ogni successivo atto e documento avrebbe dovuto ritenersi soggetto alle forme di deposito in via telematica». La doglianza, tuttavia, è infondata. Chiariscono i Giudici che il comma 9- ter dell'articolo 16- bis del d.l. numero 179/2012, convertito con modificazioni nella l. numero 221/2012 , successivamente introdotto dal d.l. numero 90/2014 , a sua volta convertito con modificazioni nella l. numero 114/2014 , disponeva che «a decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche , nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici […]. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare […], il Ministro della Giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico ». La norma, introducendo il cd. “processo telematico” per i giudizi pendenti in appello, ne ha anticipato l'operatività per i depositi delle parti già costituite , non potendo imporre l'incombente per gli atti di costituzione già effettuati in forma cartacea al tempo vigente. L'appellante, come riconosce la stessa parte ricorrente, si era legittimamente costituita in appello in forma cartacea il successivo deposito dell'originale «non rappresenta un atto processuale o un documento diverso dall'atto di costituzione e successivo a esso, bensì si integra con esso ». Secondo i Giudici, «una diversa interpretazione, oltre a contrastare con il contenuto letterale della norma, imporrebbe un' irragionevole estensione della nuova modalità ad attività processuali anteriori , importando, inoltre, l'adozione di un modello ingiustificatamente ibrido». La Corte, pertanto, rigetta il ricorso.

Presidente Di Virgilio – Relatore Grasso Osserva 1. La Srl F.lli Gualtieri, esponendo di avere fornito merce e materiale edile ad A.FO.R. – Azienda Forestale della Regione Calabria – e che le quattordici fatture prodotte non erano state pagate, ottenne ingiunzione di pagamento per l'ammontare di Euro 142.231,93. A seguito d'opposizione il Tribunale di Reggio Calabria, revocato il decreto ingiuntivo emesso, condannò l'opponente a pagare all'opposta la somma di Euro. 122.643,19. 2. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, accolta l'impugnazione della A.FO.R., rigettò la domanda della F.lli Gualtieri. 2.1. In sintesi e per quel che qui possa risultare utile va ricordato che la Corte di merito, disattese plurime eccezioni processuali sollevate dall'appellata, fra le quali la denuncia d'inammissibilità e improcedibilità dell'appello per essere stato depositato in forma cartacea l'originale dell'atto notificato, invece che con modalità telematiche, accolse l'impugnazione in quanto - il Tribunale aveva omesso di rilevare d'ufficio la decadenza processuale nella quale era incorsa l'attrice, per avere tardivamente prodotto in giudizio una pluralità di documenti, e aveva errato a porli a base della propria decisione adducendo che la convenuta si era limitata a una generica contestazione - per contro, i documenti tempestivamente prodotti fatture, bolle e buoni d'ordine non costituivano prova dell'azionato credito. 3. F.lli Gualtieri Srl ricorre sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. La controparte è rimasta intimata. 4. Con il primo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli   articolo 165,347   e   348 c.p.c., 16 bis del D.L. 179/2012 convertito in legge con modificazioni, dall' articolo 1 co. 1 L. 17 dicembre 2012 numero 221 , comma 9 ter aggiunto dall'articolo 44, co. 2. Lett. c D.L. 24 giugno 2014 numero 90, convertito con modificazioni dalla   L. 11 agosto 2014 numero 114 , in relazione all' articolo 360 numero 3 c.p.c. . La ricorrente deduce che l'atto d'appello avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile perché depositato in forma cartacea e con la sola velina, il 28/4/2016, nel corso della seconda udienza, invece che in forma telematica e comunque prima dell'anzidetta udienza. Più nel dettaglio, l'esponente addebita alla Corte d'Appello di avere erroneamente sostenuto che all'epoca il deposito telematico nel giudizio d'appello non era obbligatorio per gli atti di costituzione, assimilando a questi il deposito dell'originale dell'atto di citazione. Conclusione, questa, non condivisa dalla ricorrente, che la giudica in contrasto con l' articolo 347 cod. proc. civ. , che impone il rispetto in appello delle forme stabilite per il giudizio davanti al Tribunale. Poiché, conclude l'impugnante, il deposito della copia dell'atto di appello cd. velina vale già esso stesso ad attuare la costituzione in giudizio della parte che ha proposto il gravame , ne deriva l'effetto che ogni successivo atto e documento avrebbe dovuto ritenersi soggetto alle forme di deposito in via telematica. Né a diversa conclusione avrebbe potuto condurre la mera circostanza che l'atto prodotto in forma cartacea sia denominato atto di appello , atteso che detto deposito, comunque, si inserisce in un procedimento già avviato nell'ambito del quale la parte risulta già costituita, sicché integra un atto processuale che provenendo dal difensore di una parte già costituita, quale atto endoprocessuale, doveva essere depositato telematicamente e nel tempo precedente la stessa udienza di comparizione, non già in modo tradizionale, in forma cartacea, e ciò al fine di consentire al Collegio, ma anche alla controparte, la verifica, della ritualità della procedura . Di conseguenza, l'udienza si era conclusa senza che fosse stato ritualmente effettuato l'adempimento necessario ad impedire la sanzione processuale di cui all' articolo 348 c.p.c. . 5. La doglianza è infondata. Il comma 9 ter dell' articolo 16 bis del D.L. numero 179/2012 , convertito con modificazioni nella   L. numero 221/2012 , successivamente introdotto dal   D.L. numero 90/2014 , a sua volta convertito con modificazioni nella   L. numero 114/2014 , disponeva dopo il comma 9-bis, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a , del presente decreto, è aggiunto il seguente 9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico . La norma, all'evidenza, introducendo il cd. processo telematico per i giudizi pendenti in appello, ne ha anticipato l'operatività per i depositi delle parti già costituite, non potendo, come par ovvio, imporre l'incombente per gli atti di costituzione già effettuati in forma cartacea al tempo vigente. L'appellante, come riconosce la stessa parte ricorrente, si era legittimamente costituita in appello in forma cartacea. Il successivo deposito dell'originale, al contrario di quel viene sostenuto con il motivo in esame, non rappresenta un atto processuale o un documento diverso dall'atto di costituzione e successivo a esso, bensì si integra con esso. Una diversa interpretazione, oltre a contrastare con il contenuto letterale della norma, imporrebbe un'irragionevole estensione della nuova modalità ad attività processuali anteriori, importando, inoltre, l'adozione di un modello ingiustificatamente ibrido. 6. Con il secondo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli   articolo 165,347   e   348 c.p.c., 16 bis del D.L. 179/2012 convertito in legge con modificazioni, dall' articolo 1 co. 1 L. 17 dicembre 2012 numero 221 , comma 9 ter aggiunto dall'articolo 44, co. 2. Lett. c D.L. 24 giugno 2014 numero 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 numero 114, nonché degli articolo 111 Cost. e   6CEDU, in relazione all' articolo 360 numero 3 c.p.c. Si afferma che l'appellante aveva omesso di comparire all'udienza fissata per il 29/10/2015, tanto che la causa era stata rinviata, ai sensi dell' articolo 348 cod. proc. civ. , al 28/4/2016, e solo in quest'ultima udienza essa aveva depositato l'originale della citazione, incombente al quale, invece, avrebbe dovuto assolvere alla prima udienza. 7. il motivo è infondato. Il Collegio condivide e intende dare continuità al principio di diritto secondo il quale la costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione cd. velina in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell' articolo 348, comma 1, c.p.c. , ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall' articolo 165 c.p.c. , come tale sanabile anche in virtù dell'operatività del principio del raggiungimento dello scopo nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata - che aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'appello, formulata alla seconda udienza, per mancato deposito dell'originale dell'atto di appello notificato - sul rilievo, da un lato, che due appellati si erano comunque costituiti, difendendosi nel merito, e, dall'altro, che gli appellanti avevano provveduto, a detta udienza - nella quale si erano pertanto esaurite le complessive verifiche di cui all' articolo 350, comma 3, c.p.c.   -, al deposito dell'originale in conformità all'invito, finalizzato alla verifica della regolare notificazione dell'atto alla parte appellata non costituita, formulato dal giudice del gravame nella prima udienza di trattazione – Sez. 2, numero 8951, 30/03/2023, Rv. 667514 –. Nel caso in esame non viene smentito che l'appellato, regolarmente costituitosi, si fosse difeso nel merito. 8. Con il terzo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli   articolo 112   e   345 c.p.c. , in relazione all' articolo 360 numero 3 c.p.c. . La ricorrente deduce che la sentenza risultava viziata per avere erroneamente ritenuto che difettasse la prova del credito, limitandosi a rilevare la tardività del deposito documentale effettuato il 9/11/2009. Invece, prosegue la ricorrente, la Corte d'Appello, accertato il tardivo deposito in primo grado, avrebbe dovuto procedere ad autonoma valutazione, considerando nuova la documentazione di cui detto e, pertanto, dovendone apprezzare l'indispensabilità. 9. Il motivo è infondato. Il comma terzo dell' articolo 345 cod. proc. civ. , al tempo vigente, subordina l'ammissibilità tardiva in appello alla prova di non aver potuto far luogo alla tempestiva produzione in primo grado per causa ad essa alla parte istante non imputabile . Una tale causa non consta essere stata neppure allegata, senza contare che, in ogni caso, di essa ne andava provata la sussistenza. Di conseguenza, la Corte d'Appello non avrebbe potuto, se non violando la legge, sanare d'ufficio la produzione ab origine inammissibile. 10. In conclusione il ricorso merita rigetto. Non v'è luogo a statuizione sulle spese poiché la controparte è rimasta intimata. 11. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater D.P.R. numero 115/02 inserito dall' articolo 1, comma 17 legge numero 228/12 applicabile ratione temporis essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 , sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso.