Marchi: quando il rebranding è finalizzato ad un vantaggio indebito

Se il titolare di un marchio usato esclusivamente in una determinata categoria merceologica lo modifica in modo tale da renderlo simile e confondibile con un marchio notorio, pur applicato ad altre categorie merceologiche, non può che farlo se non mosso da ragioni di approfittamento freeriding .

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, si è espressa in materia di confondibilità tra marchi . Nel caso di specie, i giudici di merito avevano spiegato che il rebranding del marchio di Ffauf originariamente PASTA ZARA e l'adozione di un design simile al marchio di Inditex non fosse casuale, ma finalizzata a un indebito approfittamento della notorietà del marchio   ZARA , anche al di fuori del settore dell'abbigliamento. Tale comportamento, ritenuto una chiara manifestazione di « freeriding », aveva, quindi, portato i giudici a dichiarare la nullità del marchio di Ffauf . Quest'ultima società proponeva contro la decisione della Corte territoriale ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. La Suprema Corte, ritenendo infondato il ricorso , ha confermato la decisione di proteggere il marchio ZARA da qualsiasi uso improprio, incluse le registrazioni in classi non direttamente connesse al settore originario del marchio. Per i Giudici, la motivazione della Corte d'Appello risultava, infatti, conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi e si basava su di una esaustiva valutazione di un comportamento significativo che aveva portato la società ricorrente a rinunciare alla parte denominativa del proprio marchio, per andare ad acquisire un marchio con spiccate caratteristiche di confondibilità , anche grafica, con il marchio della controricorrente. Inoltre, come sottolineato anche dal Pubblico Ministero, «se il titolare di un marchio usato esclusivamente in una determinata categoria merceologica lo modifica in maniera tale da renderlo simile e confondibile con un marchio notorio, pur applicato fino a quel momento ad altre categorie merceologiche, non può che farlo se non mosso da ragioni di approfittamento freeriding ». Quanto, infine, alla sussistenza, nella vicenda in esame, di un indebito vantaggio per Ffauf, i giudici di secondo grado - secondo la Cassazione - avevano adeguatamente valutato le prove presentate da Inditex in prima istanza per valutare se la società avesse ottenuto un vantaggio illecito. Invero, in conformità con la giurisprudenza comunitaria, la valutazione era stata condotta sia soggettivamente che oggettivamente, considerando tutti i fattori rilevanti del caso la notorietà e il carattere distintivo del marchio , la somiglianza tra i marchi , nonché la relazione tra i prodotti o servizi coinvolti .

Presidente Scoditti - Relatore Campese Fatti di causa 1. Con atto notificato il 6 novembre 2014, INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. d'ora in avanti, anche, breviter, Inditex , titolare del marchio Europeo numero Omissis registrato il 3 gennaio 2001 per prodotti e servizi compresi nelle classi 3, 9, 14, 16, 24, 25, 28, 37 e 40 , citò FFAUF ITALIA Spa allora Ffauf S.A., per il prosieguo, più semplicemente, Ffauf innanzi al Tribunale di Bologna per ottenere l'accertamento della nullità del marchio nazionale figurativo numero Omissis di quest'ultima, registrato per prodotti e servizi contenuti nelle classi 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 43, per mancanza di novità ai sensi del combinato disposto degli articolo 12, comma 1, lett. e , e 25, lett. a ,   c.p.i ., in ragione della rinomanza del suddetto marchio anteriore, con richiesta, tra le altre, di inibitoria all'uso dello stesso. 1.1. Instauratosi il contraddittorio, si costituì la convenuta, chiedendo il rigetto delle avverse domande, perché infondate in fatto ed in diritto, altresì eccependo l'inammissibilità di quella di inibitoria, generica e priva di allegazioni a supporto, nonché il difetto di competenza territoriale del menzionato Tribunale a decidere della controversia in ragione della sede estera delle parti in causa. 1.2. Con ordinanza del 14 giugno 2017, il giudice adito dichiarò la propria incompetenza territoriale in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Genova, innanzi al quale, pertanto, Inditex tempestivamente riassunse il giudizio e Ffauf si costituì con comparsa di costituzione in riassunzione. 1.3. Con sentenza del 17 giugno 2019, numero 1605, il medesimo Tribunale, respinta o ritenuta assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, dichiarò la nullità del marchio nazionale numero Omissis , depositato in data 4 maggio 2010, limitatamente alla classe merceologica numero 43, e condannò la convenuta al pagamento delle spese di giudizio nella misura della metà. 2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro quella decisione, rispettivamente, da Inditex e da Ffauf, l'adita Corte di appello di Genova, con sentenza del 15 settembre 2023, numero 995, così, tra l'altro, dispose Accoglie l'appello principale proposto da INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. avverso la sentenza numero 1605/2019 pronunciata inter partes dal Tribunale di Genova, Sezione Imprese, in data 17.06.2019 e, per l'effetto, dichiara la nullità del marchio nazionale numero Omissis , depositato in data 4 maggio 2010, anche in relazione ai prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 35 rigetta l'appello incidentale proposto da Ffauf s.a. ora FFAUF ITALIA Spa . 2.1. Per quanto qui di interesse, quella corte i spiegò, innanzitutto, che Inditex è titolare della registrazione del marchio dell'Unione Europea. numero Omissis per contraddistinguere i prodotti e i servizi delle classi 3, 9, 14, 16, 24, 25, 28, 37, e 40 nel 2003, Inditex ha creato il marchio ZARA Home, dedicato all'arredamento e agli accessori per la casa. La gamma di prodotti ZARA Home è ampia e si compone non solo di tessili per la casa, compresa la biancheria da letto, da bagno e da tavola, ma la stessa è integrata anche da stoviglie posate, bicchieri, utensili da cucina, libri di cucina e oggetti di decorazione della cucina ed in generale della casa. Inoltre, sono pubblicizzate anche newsletter di ricette il marchio ZARA è l'asset più importante del Gruppo Inditex anche in termini di fatturato che, nel 2018, era pari a 18.021 milioni di Euro la holding lussemburghese Ffauf S.A., che nelle more del procedimento ha spostato la propria sede legale in Italia, nel 2010 ha acquistato i marchi Pasta ZARA , dalla società italiana Pasta ZARA Spa Pasta ZARA Spa è la licenziataria esclusiva dei suddetti marchi ed è specializzata nella produzione e commercializzazione di paste secche nel 2010 Ffauf ha registrato il marchio numero Omissis oggetto del presente procedimento non solo per la classe 30 ma anche in relazione ai prodotti e servizi delle classi 29, 31, 32, 33, 35 e 43 ii precisò che I segni distintivi oggetto del marchio italiano numero Omissis , depositato il 4 maggio 2010, e quelli oggetto del marchio numero Omissis , depositato il 1aprile 1995, dell'Unione Europea sono del tutto sovrapponibili nella veste grafica, eccezion fatta per un piccolo riquadro nel quale è ritratta una donna con fascio di grano. Il marchio ZARA, come risulta dalle produzioni dell'appellante e come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, gode di rinomanza nei paesi comunitari ed in particolare in Italia, dove sono presenti decine di punti vendita del marchio ZARA e diversi negozi ZARA Home. È un brand presente sia nel settore dell'abbigliamento che dell'arredamento nell'e-commerce, mentre il marchio Pasta ZARA registrato nel 1988 è limitato al settore della produzione alimentare di pasta secca. Nella sua versione originaria, il marchio è completamente diverso da quello successivamente registrato ed oggetto del presente procedimento , trattandosi di marchio figurativo che ritrae in un tondo una figura di donna con grandi spighe di grano, su uno sfondo di campi coltivati, unitamente alle parole Pasta ZARA contenuta in un ovale allungato. Per la sentenza impugnata, la registrazione del nuovo marchio nel 2010 avrebbe avuto la funzione di evitare sconfinamenti di Inditex nel settore alimentare, mentre, secondo la prospettazione dell'appellante, il marchio successivo sarebbe stato registrato al fine di trarre un indebito vantaggio dalla rinomanza del segno anteriore senza che vi fosse un giustificato motivo per utilizzare lo stesso iii ricordò che, Ai sensi dell'articolo 12, lett. e , del   Codice della proprietà industriale   CPI 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda e siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell'Unione Europea, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi iv in accoglimento totale dell'appello principale di Inditex, riconobbe sussistenti, nella specie, i requisiti della tutela ultra-merceologica dei marchi di rinomanza in relazione gli anteriori marchi registrati di Inditex sul segno ZARA menzionati in atti a sostegno della domanda di nullità e contraffazione/inibitoria e dichiarò la nullità integrale del marchio numero Omissis di Ffauf per carenza di novità. Opinò, in proposito che, Nel caso di specie, il rebranding del 2010, senza alcuna ragione oggettiva, ha reso il marchio posteriore sovrapponibile al marchio rinomato anteriore adottando lo stesso carattere grafico ed eliminando gli elementi distintivi tra i due marchi, ossia, la parola pasta e il tondo nel quale era contenuta la denominazione. Come peraltro evidenziato dalla stessa pronuncia di prime cure, non pare dubitabile il carattere distintivo e la notorietà del marchio ZARA rispetto a quello Pasta ZARA si vedano, sul punto, le indagini demoscopiche di cui agli allegati 41 e 43 fascicolo primo grado appellante Inditex ha allegato elementi concreti, di cui ha fornito la prova, dai quali risulta come altri brand del settore dell'abbigliamento e dell'arredamento non necessariamente del lusso come ad esempio IKEA , rivolgano la loro attenzione commerciale verso i settori del food and beverage genericamente inteso come produzione di prodotti alimentari, di ristorazione, del food influencer . La stessa ZARA, per ZARA Home, ha attivato sul sito internet, una newsletter di ricette per gli iscritti. Allo stesso modo, noti marchi, tra i quali proprio IKEA, hanno esteso la loro attività nel settore dell'hotellerie, ossia gli alloggi temporanei inclusi nella classe merceologica 43. Nella specie, essendo il pubblico di riferimento il medesimo cd. grande pubblico , vi è un rischio futuro di indebito vantaggio nel caso in cui Ffauf decida di commercializzare dei prodotti con il marchio oggetto del presente procedimento. Ciò, a maggior ragione, vale per la classe merceologica 35, che comprende i servizi di Pubblicità gestione di affari commerciali amministrazione commerciale lavori di ufficio Si tratta, di tutta evidenza, di servizi accessori, pubblicitari, nei quali il rischio di indebito vantaggio è attuale stante l'identità dei segni grafici vi respinse interamente l'appello incidentale di Ffauff, ribadendo che il rebranding aveva avuto lo scopo di rendere simili il marchio notorio anteriore a quello posteriore, anche, e soprattutto, in considerazione della eliminazione dal marchio dell'elemento distintivo tra ZARA e Pasta ZARA, ossia la parola pasta. Come si evince dallo stesso atto di costituzione e appello incidentale, i marchi Pasta ZARA acquisiti da Ffauf nel 2010 contenevano al loro interno la parola pasta. Solo nel marchio oggetto del presente procedimento il segno distintivo scompare, come, peraltro, l'ovale allungato che aveva fino a quel momento caratterizzato il marchio. Anche il carattere grafico da sempre adottato muta passando al times new roman e divenendo, pertanto, indistinguibile dal marchio anteriore ZARA . 3. Per la cassazione di questa sentenza, FFAUF ITALIA Spa ha promosso ricorso affidato a cinque motivi. Ha resistito, con controricorso, INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 380-bis.1 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi I Ex articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c. , ovvero numero 4 c.p.c. . Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'articolo 12, comma 1, lettera e , in combinato disposto con l'articolo 25, lett. a ,   c.p.i ., nonché in relazione ai criteri di matrice giurisprudenziale e dottrinale che disciplinano il giudizio di confondibilità fra marchi, con riferimento alla prova della sussistenza del presupposto di tutela del marchio rinomato consistente nell'indebito vantaggio conseguito dal titolare del marchio successivo dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, ovvero motivazione solo apparente del capo della sentenza relativo all'accertamento della sussistenza dell'indebito vantaggio per Ffauf conseguente all'uso del marchio contestato per prodotti alimentari compresi nelle classi 29, 30, 31, 32, 33, e per servizi compresi nella classe 35 II Ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c. . Violazione dell' articolo 345, comma 3, c.p.c. , per aver la Corte d'Appello basato la propria decisione su evidenze documentali inammissibili, in parte prodotte in primo grado in violazione delle preclusioni di cui all' articolo 183 c.p.c.   e riprodotte in appello e, in parte, prodotte per la prima volta in appello in assenza delle condizioni di relativa ammissibilità III Ex articolo 360, primo comma, numero 5, ovvero numero 3, c.p.c. . Omesso esame di un fatto essenziale per non avere la Corte d'Appello considerato la natura denominativa del marchio Europeo numero Omissis di Inditex di cui l'intimata assume la violazione, ovvero violazione di norma di legge per aver la Corte d'Appello valutato la nullità del marchio ai sensi degli articolo 12, comma 1, lett. e , e 25, lett. a ,   c.p.i . sulla base di elementi riferiti alle modalità di uso in concreto del marchio anteriore, anziché attenersi esclusivamente alle risultanze dell'atto di registrazione del marchio, come prescritto dai principi che presiedono il giudizio di confondibilità fra marchi nell'ambito della valutazione della fattispecie della nullità del marchio registrato IV Ex articolo 360, primo comma, numero 3 ovvero numero 5 c.p.c. . Errore di diritto per aver la Corte d'Appello considerato il termine pasta distintivo in relazione a prodotti alimentari, tra i quali la pasta, e a servizi di ristorazione, in violazione dell'articolo 13, numero 1, lett. b , nonché dei principi che disciplinano il giudizio di confondibilità fra marchi con particolare riferimento alla valutazione al grado di distintività del marchio, ovvero omesso esame di un fatto essenziale per non avere la Corte d'Appello considerato che, fin dagli anni 90, Ffauf è titolare di un marchio privo del termine ZARA, come attestato dalla registrazione italiana numero Omissis dell'esponente V Ex articolo 360, primo comma, numero 3, ovvero numero 4, c.p.c. . Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'articolo 12, comma 1, lett. b , nonché dei principi che regolano il giudizio di confondibilità fra marchi, per non aver la Corte d'Appello verificato la sussistenza dei presupposti di tutela dell'indebito vantaggio e del pregiudizio in relazione all'uso del marchio contestato per servizi inclusi in classe 43, ovvero motivazione solo apparente del capo della sentenza relativo all'accertamento della sussistenza dell'indebito vantaggio per Ffauf conseguente all'uso del marchio contestato per servizi compresi nella classe 43 . 2. Allo scrutinio delle descritte doglianze è opportuno anteporre alcune considerazioni di carattere generale. 2.1. Innanzitutto, è doveroso ricordare che, come rimarcato, affatto condivisibilmente, dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, il marchio notorio è un segno che, come rivela la stessa definizione, ha raggiunto, in uno specifico settore, un significativo grado di conoscenza tra il pubblico e, quindi, è idoneo a contraddistinguere un produttore che si è distinto in un determinato ambito a tal punto da renderlo universalmente conosciuto per le sue realizzazioni. Appartengono, quindi, al novero dei marchi notori i segni che contraddistinguono grandi catene di distribuzione dei prodotti a livello internazionale così come produttori più di nicchia, ma la cui qualità di produzione li rende capofila nel settore di appartenenza. Il comune denominatore di tutti i marchi che compongono il novero dei marchi notori o rinomati è, per l'appunto, la fama, cioè l'appartenere ad un gruppo di marchi conosciuti dai consumatori indipendentemente dall'uso che questi facciano dei prodotti. Si tratta, quindi, di segni che hanno una potenzialità intrinseca ultramerceologica, in quanto conosciuti dalla totalità dei consumatori e, quindi, immediatamente riconoscibili anche quando applicati su prodotti non tipici nella categoria merceologica originaria. In virtù di tale caratteristica, godono, a livello Europeo, di una protezione supplementare non immediatamente vincolata ad un giudizio di confondibilità . 2.2. In secondo luogo, deve osservarsi che la Corte d'Appello di Genova ha individuato nell'indebito vantaggio per Ffauf la ragione della tutela ultramerceologica del marchio rinomato ZARA , di titolarità di Inditex, sottolineando come le prove acquisite al fascicolo dessero contezza del fatto che Ffauf avesse adottato degli accorgimenti per rendere più somigliante il suo marchio rispetto a quello della più nota società ivi appellante, oggi controricorrente, ed evidenziando un profilo di pregiudizio per quest'ultima nella misura in cui la stessa risultava aver già sondato la possibilità di espandersi anche nello specifico settore nella distribuzione dei cibi e della ristorazione così come avevano effettuato in precedenza altre società detentrici di marchi altrettanto notori 2.3. Da ultimo, occorre rimarcare che il vizio di cui all' articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ.   specificamente invocato dalla ricorrente in tutte le prospettate censure può rivestire la forma della violazione di legge intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato e della falsa applicazione di norme di diritto intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr., tra le più recenti,   Cass. nnumero 27328, 19423, 16448 e 5436 del 2024   Cass. numero 1015 del 2023   Cass. nnumero 5490, 3246 e 596 del 2022   Cass. nnumero 40495, 28462, 25343, 4226 e 395 del 2021 . È opportuno evidenziare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate,   Cass. numero 35041 del 2022 ,   Cass. numero 33961 del 2022   e   Cass. numero 13408 del 2022 , ha chiarito, tra l'altro, che a non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge b il discrimine tra violazione di legge in senso proprio per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa ed erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa cfr.   Cass. numero 10313 del 2006   Cass. numero 195 del 2016   Cass. numero 26110 del 2015   Cass. numero 8315 del 2013   Cass. numero 16698 del 2010 Cass. numero 7394 del 2010 c le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito cfr.   Cass. numero 13238 del 2017   Cass. numero 26110 del 2015 . 3. Fermo, dunque, tutto quanto precede, il primo motivo di ricorso si rivela complessivamente insuscettibile di accoglimento. 3.1. Invero, ribadito che il marchio notorio è tale in quanto conosciuto dalla generalità del pubblico e non è necessariamente legato alla distribuzione di prodotti di lusso o dai connotati di esclusività e raffinatezza, l'assunto della ricorrente secondo cui, sostanzialmente, l'utilizzazione del marchio ZARA non darebbe luogo ad alcun pregiudizio alla società controricorrente, né attribuirebbe alcun vantaggio alla ricorrente perché si tratterebbe di un marchio privo di prestigio, non persuade, né convince l'ulteriore argomentazione per cui, sui capi di abbigliamento di ZARA, il marchio non è evidente cfr. amplius, pag. 13-14 del ricorso . Si tratta, infatti, di circostanza che, come condivisibilmente sostenuto dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, è facilmente spiegabile con la scelta della società spagnola di operare la distribuzione dei propri prodotti in negozi monomarca e non costituisce quindi un'implicita ammissione di assenza di prestigio . 3.2. La motivazione della Corte d'Appello, poi, tutt'altro che apparente ben comprendendosene l'iter logico , risulta conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi e si fonda su di una esaustiva valutazione di un comportamento significativo che ha portato l'odierna ricorrente a rinunciare alla parte denominativa del proprio marchio - pasta atteso che il marchio era di origine PASTA ZARA - per andare ad acquisire un marchio con spiccate caratteristiche di confondibilità, anche grafica, con il marchio della controricorrente. Argomentazione, quest'ultima, già da sola sufficiente, sotto il profilo logico, a giustificare l'applicazione dell'articolo 12, lett. e ,   c.p.i . Del resto, come ancora rimarcato dal Pubblico Ministero nelle sue, qui condivise, conclusioni scritte, è evidente che, se il titolare di un marchio usato esclusivamente in una determinata categoria merceologica lo modifica in maniera tale da renderlo simile e confondibile con un marchio notorio, pur applicato fino a quel momento ad altre categorie merceologiche, non può che farlo se non mosso da ragioni di approfittamento freeriding . 3.3. Quanto, infine, alla sussistenza, nella vicenda in esame, di un indebito vantaggio per Ffauf, la corte territoriale ha tenuto in considerazione gli elementi probatori forniti da Inditex in primo grado ed ha compiuto una valutazione di tipo sia soggettivo che oggettivo, in applicazione dell'univoca giurisprudenza comunitaria in materia secondo cui occorre effettuare una valutazione globale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tra i quali figurano, in particolare, l'intensità delle notorietà ed il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, nonché la natura ed il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati, nella prospettiva di determinare - come, in effetti, la sentenza ha determinato - se, nelle condizioni oggettive date, risultasse, o meno, probabile che, nel corso normale degli eventi, Ffauf traesse o potesse trarre un ingiusto vantaggio dalla notorietà e dal carattere distintivo del marchio ZARA della odierna controricorrente, attraverso un uso del termine ZARA oggetto della registrazione di marchio in causa esteso oltre al mercato della pasta. 3.4. In definitiva, l'odierna doglianza si rivela volta, sostanzialmente, ad ottenere un riesame delle conclusioni cui è giunta la corte distrettuale sulla base degli accertamenti, di natura chiaramente fattuale, da essa svolti, così dimenticando che i il vizio di cui all' articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ.   deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell' articolo 366, numero 4, cod. proc. civ. , non solo con la indicazione delle norme assertivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni,   Cass., SU, numero 34782 del 2024   Cass. nnumero 33909, 27328, 16448 e 15033 del 2024 Cass. nnumero 13408 e 9014 del 2023   Cass. numero 31071 del 2022 . Si veda pure   Cass., SU, numero 23745 del 2020 , a tenore della quale, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall' articolo 366, comma 1, numero 4 , c.p.c. , impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all' articolo 360, comma 1, numero 3 , c.p.c. , a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa ii spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le stesse, quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione e, quindi, a fondare la decisione iii il giudizio legittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative cfr.   Cass. numero 21381 del 2006 , nonché, tra le più recenti,   Cass. numero 8758 del 2017   Cass., SU, numero 34476 del 2019 Cass. nnumero 32026 e 40493 del 2021   Cass. nnumero 30435, 35041 e 35870 del 2022   Cass. nnumero 27522, 30878 e 35782 del 2023 Cass. nnumero 10712, 19423, 25495 e 33909 del 2024 . 4. Il secondo motivo di ricorso si rivela inammissibile. 4.1. Esso, invero, risulta carente di autosufficienza nella misura in cui non individua, esattamente, quali siano i documenti specifici che non avrebbero dovuto avere ingresso nel procedimento buona parte dei quali, peraltro, - è utile sottolinearlo - per stessa precisazione di Ffauf, erano stati versati in atti dall'originaria attrice con la prima memoria   ex articolo 183, comma 6, cod. proc. civ. , ben prima, dunque, dello sbarramento istruttorio delle seconde e terze memorie di cui alla medesima norma . 4.2. Alteris verbis, in violazione dell' articolo 366, comma 1, numero 6, cod. proc. civ. , la doglianza non specifica se i documenti tempestivamente prodotti fossero realmente insufficienti dal punto di vista probatorio così da necessitare, per l'accoglimento delle domande dell'attrice, l'ulteriore produzione asseritamente avvenuta in appello. Ciò senza dimenticare che, comunque, ai fini dello spostamento del brand ZARA dall'abbigliamento ed arredamento al settore alimentare, la corte ligure ha fatto riferimento a brand non necessariamente del lusso cfr. pag. 8 della sentenza impugnata , sicché nemmeno è configurabile la decisività della censura. 4.3. Come si è già evidenziato disattendendosi il precedente motivo, la corte distrettuale ha compiuto una valutazione complessiva del comportamento della società ricorrente, basandosi su una serie di considerazioni puntuali che, nell'insieme, danno esaustivamente conto del convincimento della medesima corte circa la configurabilità di finalità di agganciamento da parte di Ffauf. 4.4. Infine, è certamente condivisibile l'assunto di Inditex secondo cui cfr. pag. 14 del controricorso , quanto alla newsletter per ricette attivata sul sito internet di ZARA Home ed inserita nel suo atto di citazione in appello in forma di link, non si tratta, a ben vedere, di una nuova produzione, bensì di una deduzione della difesa della parte ivi appellante che si pone nel solco delle prove già offerte nel giudizio di primo grado sul tema della naturale tendenza dei marchi della moda e del lifestyle alla brand extension verso settori solo apparentemente lontani quale quello dell'alimentazione. 4.5. In ogni caso, l'insistere della ricorrente su questo specifico punto dimostra che la stessa, isolando una delle varie considerazioni puntuali della corte distrettuale, perda di vista l'epicentro del ragionamento di quest'ultima che, come si è anticipato, va ben oltre valutazioni di dettaglio. 5. Il terzo motivo di ricorso, laddove lamenta un vizio motivazionale, è inammissibile già solo per l'affatto dirimente ragione che non sono stati minimamente rispettati gli oneri di allegazione puntualmente sanciti da   Cass., SU, numero 8053 del 2014 , per la deduzione del vizio di cui al novellato   articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ. 5.1. Ciò non senza evidenziare che, comunque, come sottolineato da Inditex cfr. pag. 14-15 del controricorso , la Corte d'Appello ha apprezzato il marchio dell'intimata come risultante dalla registrazione Europea numero Omissis ed ha applicato del tutto correttamente i consueti criteri del giudizio di interferenza fra marchi, basati sul confronto fra il marchio della cui novità occorre giudicare - nella specie il marchio italiano di Ffauf ZARA e figura numero Omissis - ed il ricordo imperfetto del marchio anteriore, tenendo con ciò presente che il consumatore medio di riferimento normalmente non potrà esaminarli fianco a fianco, ma dovrà confrontare il ricordo mnemonico e, quindi, imperfetto del marchio che già gli è noto con il marchio successivo. 5.2. In altri termini, quindi, ciò che è stato oggetto di giudizio, da parte della corte territoriale, non è stato solo il marchio nel suo complesso, ma anche l'intenzione del titolare del marchio successivo interpretata alla luce delle modifiche apportate sul suo marchio anche sotto il profilo figurativo. 5.3. In ogni caso, anche a voler ammettere un giudizio esclusivamente basato sulla componente denominativa del marchio, l'esito sarebbe altrettanto infausto per la odierna ricorrente perché si dovrebbero mettere a raffronto la denominazione ZARA acquisita da Ffauf con quella ZARA di Inditex, rendendo ancora più evidente, così, il giudizio di confondibilità, che, in quel caso, si tramuterebbe in un vero e proprio giudizio di identità fra i due lemmi. Pertanto, la corte suddetta ha valutato il comportamento che ha privato il marchio dell'unica caratteristica che originariamente era distintiva fra i due marchi. Né può dirsi che la stessa, così operando, sia incorsa in un vizio motivazionale afferente i parametri di giudizio relativi alla confondibilità dei marchi. 6. il quarto motivo di ricorso, poi, risulta complessivamente inammissibile perché nemmeno coglie appieno la ratio decidendi, in parte qua, della sentenza impugnata. 6.1. In proposito, basta ribadire le già esposte argomentazioni relative alle ragioni che hanno indotto la corte territoriale ad attribuire rilievo, tra l'altro, all'avvenuta rinuncia, da parte dell'odierna ricorrente, alla parte denominativa - pasta - del proprio marchio. 6.1.1. In sostanza, nel porre l'accento sulla eliminazione, nel contesto del marchio di Ffauf, della componente verbale pasta e del tondo nel quale era usualmente contenuta la denominazione , - elementi che caratterizzavano e distinguevano i precedenti marchi della ricorrente - la Corte d'Appello non ha inteso certamente attribuire valenza distintiva ad un termine generico quale è, appunto, quello pasta , dotato di una ben precisa valenza ed aderenza significativa e concettuale al genere alimentare pasta. Essa, invece, ha considerato, affatto condivisibilmente, che, nel contesto del più ampio giudizio sulla notorietà del marchio ZARA della controricorrente e della sussistenza delle condizioni di tutela contro gli attacchi alla notorietà ed il parassitismo, non potesse non darsi rilievo ad una evoluzione del marchio della ricorrente che è oggettiva e che, nel marchio numero Omissis , si è manifestata con l'abbandono di due elementi il termine pasta ed il tondo che insieme valevano, o potevano valere, a tenere maggiormente le distanze dal marchio ZARA di Inditex. 7. Il quinto motivo di ricorso, infine, si rivela insuscettibile di accoglimento perché, come giustamente sottolineato dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, correttamente la motivazione della corte distrettuale ha rimarcato che un marchio di carattere notorio deve essere protetto da tutte le possibili forme di registrazione per ogni classe che sottendono un intento di carattere approfittatorio. 7.1. È innegabile, allora, che le ragioni dell'avvenuto rigetto dell'impugnazione incidentale in quella sede formulata da Ffauf risultano espressamente svolte per relationem a quanto dalla medesima corte opinato con riguardo alla ivi riconosciuta tutela del marchio di Inditex. 8. In conclusione, dunque, il ricorso di FFAUF ITALIA Spa deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo cfr.   Cass. numero 5955 del 2014 Cass., S.U., numero 24245 del 2015 Cass., S.U., numero 15279 del 2017 e giusta quanto precisato da   Cass., SU, numero 4315 del 2020   - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell' articolo 13, comma 1-quater del D.P.R. numero 115/02 , i presupposti processuali per il versamento, da parte della menzionata ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto, mentre spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso di FFAUF ITALIA Spa e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.