«Una volta che il giudizio l’abbreviato sia stato già disposto, al terzo interessato che interviene ex articolo 104 bis , comma 1 quinquies , disp. att. c.p.p., devono essere comunque assicurati i diritti di iniziativa probatoria e di contraddittorio sulla prova, quali componenti ineludibili del diritto di difesa ai sensi dell’articolo 24, secondo comma, Cost., rientranti nella garanzia del giusto processo sancita nell’articolo 111, primo e secondo comma, Cost. , corrispondente a quella del fair trial , o processo equo, riconosciuta dall’articolo 6, § 1, CEDU».
Nelle ipotesi di “ confisca in casi particolari ” di cui all' articolo 240 bis c.p. , i terzi controinteressati devono essere citati nel processo di cognizione . Quali diritti devono garantirsi a questi nuovi “attori non protagonisti” del procedimento penale non è dato saperlo. Di fronte ai vuoti normativi che non consentono di individuare in modo preciso e puntuale le facoltà del terzo interessato all'interno del giudizio abbreviato , la Cassazione da un lato riconosce i limiti dei diritti del terzo interessato che avanza istanze di natura civilistica, dall'altro sancisce espressamente il riconoscimento dei diritti di iniziativa probatoria e di contraddittoria sulla prova. I fatti La Corte di Appello confermava la condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale rimodulando la pena di uno solo degli imputati per effetto dell'accoglimento della proposta di concordato di cui all' articolo 599 bis c.p.p . Ribadiva pertanto la penale responsabilità degli altri imputati per il reato di associazione mafiosa e di altri reati contro il patrimonio uniti dal vincolo della continuazione, confermando altresì la confisca disposta ex articolo 240 bis c.p. di un immobile appartenente al terzo interessato ma ritenuto nell'effettiva disponibilità di uno degli imputati, di dubbia provenienza lecita e sproporzionato nel valore rispetto al reddito del reo. Il ricorso in Cassazione del terzo interessato Citato nel processo penale, ai sensi dell'articolo 104 bis , comma 1- quinquies , disp. att. c.p.p. all'interno di un rito abbreviato già istaurato , il terzo interessato si è ritrovato all'interno di uno schema processuale in cui gli veniva preclusa ogni facoltà istruttoria. Così ricorreva per Cassazione rilevando la violazione delle garanzie di cui all' articolo 6 della C.E.D.U. , ivi compresi i diritti di far esaminare dei propri testimoni, senza subire un giudizio in assenza di contraddittorio. Il terzo rivendicava altresì il diritto al sindacato dei presupposti della disposta confisca. La posizione del terzo interessato nel giudizio di cognizione Preliminarmente la Corte affronta il tema del ruolo del terzo estraneo al reato all'interno del processo penale e fuori dal giudizio di prevenzione . Passando in rassegna le evoluzioni giurisprudenziali e normative, che inizialmente riconoscevano il diritto del terzo a rivendicare il diritto di proprietà sulla res oggetto di confisca solo in sede di esecuzione. Con la riforma introdotta dalla L. 161/2017 e le successive modifiche all'articolo 104 bis disp. att. c.p.p., si è assistito alla sovrapposizione della “confisca per sproporzione” con la “confisca di prevenzione” nella sua declinazione processuale. Ciò ha comportato la nascita del diritto dei terzi controinteressati alla citazione e alla partecipazione all'interno del giudizio di cognizione. La possibilità del giudizio abbreviato «Se il giudizio ha luogo, per scelta dell'imputato, nelle forme del rito abbreviato , il diritto di difesa del terzo, chiamato a parteciparvi, dovrà essere necessariamente rimodulato secondo le peculiarità del rito stesso , senza che l'essenza del diritto ne resti, per ciò soltanto, intaccata e pregiudicata», la Cassazione ha così riconosciuto al terzo interessato un diritto di iniziativa e di contraddittorio sulla prova ex articolo 24 Cost. a garanzia dei principi del giusto processo articolo 6, par. 1 C.E.D.U. . Questi diritti del terzo potranno però essere esercitati soltanto all'interno del giudizio abbreviato già instaurato escludendosi la possibilità di un autonomo giudizio di cognizione dibattimentale , svincolato dalla posizione dell'imputato. Il diritto al contraddittorio del terzo La Corte ribadisce che il rito abbreviato non deve considerarsi un giudizio “chiuso” rispetto ad eventuali approfondimenti probatori, dal momento che le nuove iniziative istruttorie sono consentite sia nell'ipotesi del c.d. “abbreviato condizionato” articolo 438 e 441 c.p.p. sia quando disposte d'ufficio dal giudice anche dietro sollecitazione di parte. La rinnovazione istruttoria deve però assolvere anche la salvaguardia del diritto alla difesa di una parte eventuale del giudizio stesso che, come il terzo citato ex articolo 104- bis , comma 1- quinquies , disp. att. cod. proc. pen., non può opporsi alla sua celebrazione in forma contratta. In forza di un'applicazione normativa analogica , testualmente riconosciuta dalla Cassazione, in sede di abbreviato e a mezzo del suo difensore, il terzo può richiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca, ossia eventuali produzioni documentali ovvero l'audizione di soggetti informati sui fatti del procedimento, da esaminare nelle forme previste dall' articolo 438, comma 6, c.p.p. Il G.U.P., investito da tali istanze, sarà tenuto ad ammettere tutte le prove ritenute rilevanti così da un formare un compendio istruttorio valutabile rispetto al terzo all'esito di questo “singolre” contraddittorio. Le limitazioni del diritto del terzo La Corte non esita a rilevare come la confisca ai danni dei terzi investa i principi dell' articolo 6 della C.E.D.U. ma nella loro declinazione civilistica dal momento che la misura lede «i diritti di proprietà dei terzi, in assenza di minacce di procedimenti penali contro questi ultimi, non equivalgono alla «determinazione della fondatezza di una accusa in materia penale». Rispetto all'ipotesi del terzo interessato che interviene in sede di rito abbreviato a difesa del proprio diritto dominicale , non possono riconoscersi il principio di oralità e del contraddittorio nella fase della formazione della prova né il principio di immediatezza e quello di alterità tra il giudice delle indagini preliminari e «quello investito nella definizione del processo». Rilievi critici Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione è stata di fatto esclusa ogni possibilità al terzo interessato di avanzare nuove richieste istruttorie, dal momento che in sede di abbreviato il difensore si limitava a produrre documenti che venivano regolarmente ammessi dal Giudice e non avanzava alcuna ulteriore richiesta istruttoria. Occorre allora chiedersi, in forza di quale regola processuale poteva il terzo interessato avanzare un'istanza probatoria, per esempio testimoniale, in sede di rito abbreviato già istaurato per effetto della libera scelta degli imputati? Il vuoto normativo poteva colmarsi con un pronunciamento della Corte Costituzionale, come richiesto dal ricorrente e non a mezzo di un'applicazione analogica di regole probatorie dai confini incerti. Com'è evidente la Corte da un lato riconosce il diritto alla rinnovazione istruttoria del terzo perché “vittima” delle scelte processuali dell'imputato giudicato nelle forme del rito abbreviato, dall'altro ne esclude la garanzia al contraddittorio in ragione delle mere prospettazioni dominicali sul bene su cui potrà disporsi la confisca. A ciò si aggiunga che i nuovi principi affermati non vengono applicati al terzo ricorrente in ragione di una preclusione processuale fondata su norme analogicamente applicate. Il risultato è che la giurisprudenza della Suprema Corte, come spesso accade, cerca di superare lacune legislative.
Presidente Boni - Relatore Centofanti Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni - accoglieva la proposta di concordato ex articolo 599-bis cod. proc. penumero , avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Ca.Ma. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a , usura di cui al capo l , estorsione in forma consumata e tentata di cui ai capi m , n , o , s e t , e detenzione e porto illegali di arma comune da sparo di cui al capo w - e, riconosciute le attenuanti generiche, riduceva la pena principale al medesimo inflitta alla misura di sette anni e otto mesi di reclusione, fermo il resto - ribadiva la penale responsabilità dell'imputato Ta.Se. in ordine al reato di usura di cui al capo d e confermava la pena principale al medesimo inflitta, pari a tre anni di reclusione e 8.000 Euro di multa - ribadiva la confisca, disposta ai sensi dell' articolo 240-bis cod. penumero , di un immobile, formalmente intestato al terzo Ca.Ya., ma ritenuto nella effettiva disponibilità dell'imputato Fa.Al., nonché di provenienza lecita non accertata e di valore sproporzionato rispetto ai redditi e alle attività economiche di quest'ultimo imputato Fa.Al. era stato condannato, in primo grado, per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a , usura di cui capi c , e e g ed estorsione di cui al capo f , e la sua posizione in appello era stata definita mediante concordato sulla pena ai sensi dell' articolo 599-bis cod. proc. penumero 2. Avverso la decisione della Corte di appello propongono ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, gli imputati Ca.Ma. e Ta.Se. e il terzo intestatario Ca.Ya. 3. Il ricorso di Ca.Ma. è strutturato in due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge processuale. Obietta che la sentenza impugnata non farebbe menzione degli elementi ostativi all'adozione, in suo favore, di una pronuncia di proscioglimento, ai sensi dell' articolo 129 cod. proc. penumero Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge processuale e vizio della motivazione. Sostiene che egli avrebbe dovuto essere assolto, non risultando elementi di reità a suo carico e non potendo essere affermata oltre ogni ragionevole dubbio la sua penale responsabilità. 4. Il ricorso di Ta.Se. è incentrato su un unico articolato motivo. In esso è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il motivo esordisce affermando che un'unica conversazione tra presenti, non ricomprendente l'imputato, starebbe alla base dell'affermazione di penale responsabilità. Si tratterebbe della conversazione, intercettata il 21 febbraio 2020, tra Ru.Fe. - imprenditore, presunta vittima dell'usura di cui al capo d - e i coimputati Fa.Al. e Ca.Vi., dalla quale si dovrebbe comprendere l'esistenza del prestito usurario da Ta.Se. a Ru.Fe. Tale conversazione avrebbe, per il ricorrente, natura meramente indiziaria e, come tale, sarebbe priva dei caratteri di gravità, precisione e concordanza idonei a conferirle adeguata forza dimostrativa. Quanto narrato da Ru.Fe. a Fa.Al. sarebbe verosimilmente inattendibile, in quanto strumentalmente diretto a giustificare la difficoltà di Ru.Fe. ad onorare il distinto debito contratto dal medesimo con il clan Co., di cui Fa.Al. era esponente. La sentenza impugnata avrebbe escluso i citati dubbi di inattendibilità e strumentalità, facendo leva su ulteriori conversazioni captate, aventi questa volta il ricorrente stesso a protagonista, nelle quali tuttavia non si farebbe mai riferimento ad interessi, ma sempre e solo al rimborso del capitale incontestabilmente mutuato. La sentenza impugnata sarebbe affetta da criticità motivazionali ulteriori. Il riferimento al passaggio di proprietà di un'automobile, contenuto in una delle predette ulteriori conversazioni, sarebbe stato, a torto, valorizzato in senso accusatorio, così come i riferimenti, impliciti o espliciti, a dazioni di denaro, operati in altro dialogo, il cui tenore sarebbe stato equivocato. Dal compendio captativo, e dagli atti di indagine, non emergerebbe insomma alcuna conferma della natura usuraria del debito di Ru.Fe., ritenuta dalla Corte territoriale. Ta.Se. avrebbe sempre e solo insistito perché gli fosse restituita la somma capitale e avrebbe messo, vanamente, all'incasso assegni di importo strettamente corrispondente. Ru.Fe. non si sarebbe mai trovato in rapporto di soggezione con l'imputato, essendosi anzi posto, ripetutamente, in aperto atteggiamento di sfida nei di lui confronti. 5. Il ricorso di Ca.Ya. è articolato in sette motivi. 5.1. Nel primo motivo si deduce violazione della legge processuale. Il ricorrente ricorda che, nella qualità di terzo intestatario di un bene immobile suscettibile di confisca, è stato citato nel processo penale, a norma dell' articolo 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. penumero , dopo che era stato già disposto il rito abbreviato. Sostiene di essere rimasto così coinvolto, suo malgrado e nonostante la sua opposizione, in un iter processuale a prova contratta, che lo avrebbe sottratto al suo giudice naturale e avrebbe pregiudicato, sotto numerosi profili, i diritti e le garanzie a lui spettanti in base all'articolo 6 CEDU . Sarebbe stato violato, nei suoi confronti, il principio di oralità del giudizio, comprendente il diritto di far esaminare in aula propri testimoni, di controesaminare i testimoni a carico e di non essere giudicato sulla base di prove dichiarative formatesi in assenza di contraddittorio. Sarebbe stato violato il principio di immediatezza, che avrebbe imposto la corrispondenza tra l'organo giudiziario davanti a cui si era formata la prova e l'organo decidente. Sarebbero state violate le regole di imparzialità del giudizio, che avrebbero richiesto di mantenere distinti tra loro il giudice che aveva disposto il sequestro e quello investito della pronuncia sulla confisca. Nei confronti del ricorrente si sarebbe dunque svolto un processo non equo, che la Corte di appello avrebbe indebitamente omesso di riconoscere tale, e di invalidare in conseguenza. Il ricorrente avrebbe dovuto, infatti, essere estromesso sin dall'inizio dal giudizio abbreviato, a somiglianza delle posizioni della parte civile, che subisce tale sorte se non accetta il rito alternativo articolo 441, comma 4, cod. proc. penumero , e del responsabile civile, escluso in ogni caso articolo 87, comma 3, cod. proc. penumero . Per quanto possa occorrere, il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell' articolo 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. penumero , se interpretato nel senso che esso non consenta al terzo il diritto al contraddittorio dibattimentale in fase di formazione della prova in uno scenario di fisiologica inutilizzabilità degli atti preliminari di indagine, per contrasto con l' articolo 111 Cost. e, tramite il parametro interposto rappresentato dal citato articolo 6 CEDU , con l' articolo 117, primo comma, Cost. 5.2. Nel secondo motivo si deduce, anzitutto, violazione di legge. Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe escluso di poter sindacare i profili inerenti i presupposti generali di applicazione della confisca estesa, ossia l'esistenza del reato-spia, la responsabilità dell'imputato in ordine ad esso, la correlazione temporale tra la commissione del reato e l'acquisto del bene, nonché la sproporzione tra il valore di quest'ultimo e la capacità reddituale ed economica dell'autore del reato. Esisterebbe in realtà, nella giurisprudenza di legittimità, un indirizzo favorevole ad ammettere un sindacato siffatto, e a tale indirizzo il ricorrente intende richiamarsi per affermare la sua possibilità di contraddire in ordine all'asserita inesistenza di lecite e proporzionate fonti di guadagno dell'autore del reato rispetto all'acquisto. Su quest'ultimo aspetto il motivo di ricorso si sviluppa ulteriormente, allo scopo di far risaltare le pretese incongruenze motivazionali, riguardo all'esclusione di tali fonti, in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata. 5.3. Nel terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente richiama i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza numero 8052 del 2024, Rizzi, secondo cui il divieto previsto dall' articolo 240-bis cod. penumero , introdotto dall' articolo 31 legge 17 ottobre 2017, numero 161 , di giustificazione della legittima provenienza dei beni oggetto della confisca per sproporzione, o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, non si applicherebbe ai beni acquistati nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014, data della sentenza delle Sezioni Unite numero 33451 del 2014, Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge numero 161 del 2017 . La sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con tali principi. 5.4. Nel quarto motivo si deduce formalmente la violazione di legge. Il motivo riafferma, in primo luogo, il diritto del terzo di contraddire in ordine all'eventuale difetto di correlazione temporale tra l'acquisto del bene confiscato e la data di consumazione del reato-spia. Di seguito, il ricorrente contesta che una tale correlazione possa essere istituita rispetto all'acquisto dell'appartamento di causa. Le condotte illecite di Fa.Al., quali risultanti dalle investigazioni, si sarebbero esaurite almeno un decennio prima dell'anno 2014, al quale risalirebbe la primitiva manifestazione di interesse dell'imputato all'acquisto stesso. 5.5. Nel quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'affermata riconducibilità ad Fa.Al. dell'appartamento di causa. Il ricorrente muove dalle ragioni che la sentenza impugnata aveva addotto a sostegno dell'assunto. La sentenza in discorso aveva ritenuto che il prezzo di acquisto dell'immobile, pari a 130.000 Euro, fosse stato pagato per intero dall'imputato quanto all'acconto di 51.951 Euro, in quanto versato dalla originaria promissaria acquirente per sé o per persona da nominare , La.Vi., con provvista fornita direttamente da Fa.Al. quanto al saldo di 78.049 Euro, in quanto versato da Ca.Ya. designato da La.Vi. quale acquirente finale previo finanziamento bancario, nel mentre l'immobile veniva locato all'imputato dietro un corrispettivo di importo maggiore della rata stessa di mutuo. Era dunque Fa.Al., secondo la Corte di appello, che si era accollato l'intero costo dell'operazione, e che godeva dell'immobile. Secondo il ricorrente, il subentro di Ca.Ya. a La.Vi. quale compratore dell'appartamento si doveva - piuttosto - alla rottura della relazione sentimentale tra Fa.Al. e la signora, a beneficio della quale il primo intendeva in origine acquistare. Venuta meno una tale necessità, Fa.Al. aveva individuato altra persona interessata all'appartamento nell'attuale ricorrente, che si era impegnato a rimborsargli l'acconto già corrisposto. A dire del ricorrente, le conversazioni intercettate e i documenti in atti avvaloravano l'assunto. Il mancato rimborso dell'acconto si doveva a mera inadempienza contrattuale. La locazione del bene, ad un prezzo maggiore della rata di mutuo, costituiva d'altra parte l'esito di un buon investimento e non rappresentava un indice univoco di simulazione proprietaria. 5.6. Nel sesto motivo si deduce violazione di legge, in rapporto alla negata capacità reddituale ed economica del ricorrente in ordine all'acquisto. La situazione patrimoniale del medesimo ricorrente avrebbe dovuto essere indagata con cura ad opera della sentenza impugnata, come non sarebbe avvenuto. Il motivo si intrattiene, quindi, sugli elementi di capacità patrimoniale, che la Corte di appello avrebbe indebitamente trascurato. 5.7. Nel settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in rapporto all'estensione della confisca. La sentenza impugnata non avrebbe considerato, in via subordinata, la possibilità di disporre una confisca solo parziale, limitata alla quota ideale corrispondente alla somma di 51.951 Euro, effettivamente versata non dal ricorrente ma da La.Vi. Quanto meno nella restante parte, infatti, la realtà della situazione proprietaria, in capo al ricorrente, sarebbe incontestabile. Del resto, se la confisca fosse confermata per l'intero, Ca.Ya., pur perdendo la proprietà dell'immobile, resterebbe obbligato a pagare alla banca le rate residue del mutuo la situazione, che ne deriverebbe, non sarebbe accettabile in uno Stato di diritto. 6. Il Procuratore Generale requirente ha depositato rituale memoria, nella quale ha anticipato e argomentato le conclusioni di cui in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il ricorso di Ca.Ma. - in entrambi i suoi motivi, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili - è inammissibile. Per pacifica opinione, nel perimetro dell'istituto regolato dall' articolo 599-bis cod. proc. penumero c.d. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata Sez. U., numero 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 - 01 , qui non dedotta e non sussistente. La rinuncia parziale ai motivi di appello determina, d'altra parte, il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti oggetto di rinuncia, di talché sono precluse in Cassazione le censure attinenti ai motivi di appello rinunciati Sez. 5, numero 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01 Sez. 4, numero 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258 - 01 Sez. 4, numero 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448 - 01 Sez. 2, numero 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269 - 01 . Ne deriva anche che il giudice di appello, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi diversi da quelli ricadenti o influenti sulla pena, correttamente ne omette l'esame, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 129 cod. proc. penumero , in quanto, ai sensi dell'articolo 597, comma 1, dello stesso codice, l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti che, una volta rinunciati, non possono essere presi in ulteriore considerazione né è proponibile ricorso per cassazione, avendo la rinuncia effetti preclusivi sull'ulteriore svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità Sez. 5, numero 2791 del 22/10/2014, dep. 2015, Ferlito, Rv. 262682 - 01 v. anche Sez. 2, numero 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269 - 01 . Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di Ca.Ma. consegue, ai sensi dell' articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione Corte Cost., sentenza numero 186 del 2000 - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila Euro. 2. Il ricorso di Ta.Se. è infondato. 2.1. La prova, valutata a suo carico, non ha - anzitutto - natura indiziaria. È indiziaria la prova basata non già su una rappresentazione storica diretta del fatto principale oggetto di dimostrazione, ma su tracce o altri elementi indiretti e secondari, materiali o ideali, detti appunti indizi, idonei a far emergere, tramite un ragionamento logico-induttivo, l'esistenza del fatto medesimo. Tali elementi possono, peraltro, legittimamente sorreggere il convincimento giudiziale, a patto che siano certi, plurali e concordanti e che il procedimento di derivazione logica sia ispirato a correttezza e rigore, come prescritto dall' articolo 192, comma 2, cod. proc. penumero tra le molte, Sez. 5, numero 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414 - 01 . Nel presente processo Ta.Se. non è tuttavia attinto da prova indiziaria nel senso sopra delineato, ma da elementi obiettivi, risultanti da servizi di osservazione di polizia giudiziaria, nonché da elementi a contenuto narrativo tratti da intercettazioni di conversazioni ed idonei a fornire una raffigurazione immediata del fatto-reato investigato, in quanto correlata sia alla conoscenza diretta già acquisita al riguardo dai soggetti narranti, sia alla viva voce dell'imputato, che la vittima aveva pre-registrato e aveva fatto ascoltare, nei dialoghi captati, al suo interlocutore. Nella ricostruzione giudiziale, basata su tale materiale probatorio, rientrante dunque nel genus delle prove rappresentative, l'imprenditore Ru.Fe., commerciante di scarpe, era taglieggiato da esponenti del clan Co. e da altri creditori, tra cui l'odierno imputato. Quest'ultimo gli aveva imprestato, nel 2019, 30.000 Euro e pretendeva da lui un interesse pari al 10% mensile. Ru.Fe., colloquiando con Fa.Al., intraneo al clan, preannunciava di non essere in grado di onorare il relativo debito e, contemporaneamente, di fare fronte alle esose pretese di Ta.Se. Fa.Al. opponeva che avrebbe dovuto essere quest'ultimo a moderare la sue pretese, atteso che il sodalizio di stampo mafioso aveva necessità di rientrare in possesso, quanto meno, della somma capitale. 2.2. La sentenza impugnata ha operato una puntuale e approfondita analisi di tale compendio probatorio. I corrispondenti esiti valutativi sono attinti, in questa sede, da censure meramente reiterative di quelle prospettate con l'atto di appello, dalla Corte di merito già adeguatamente confutate e in nessun modo idonee ad infirmare la stringente capacità esplicativa del ragionamento giudiziale. La Corte di appello, infatti, si è anche fatta carico della versione difensiva, secondo cui Ru.Fe. si sarebbe fittiziamente dichiarato vittima della condotta usuraria di Ta.Se., allo scopo di calmierare le pretese di Fa.Al. e del clan Co Tale versione è stata considerata insostenibile, perché contrastata da molteplici altre conversazioni captate, che documentano le insistenti pressioni dell'imputato per essere pagato, le larvate minacce da lui proferite, gli incassi di somme di denaro e di altri beni in misura sproporzionata all'entità del prestito. Gli incontri, funzionali agli incassi, sono talora caduti sotto la diretta osservazione del personale di polizia giudiziaria. 2.3. A fronte di apprezzamenti giudiziali al riguardo impeccabili, destinato all'insuccesso è il tentativo del ricorrente di servirsi del giudizio di legittimità per accreditare e valorizzare la ricostruzione alternativa del fatti da lui propugnata imperniata sulla natura disinteressata del prestito e sul mendacio della vittima sul punto , dopo che essa è stata oggetto, come nella specie, di motivata disamina e di argomentata confutazione da parte del giudice di appello Sez. 1, numero 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 01 Sez. 2, numero 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519 - 01 Sez. 1, numero 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600 - 01 . La sentenza impugnata supera dunque il vaglio di questa Corte, al quale resta estranea ogni rivalutazione di merito sul significato della prova, giacché la decisione di appello appare frutto della ponderazione, logica ed esaustiva, di elementi adeguatamente convergenti verso la ricostruzione dell'occorso che, in entrambi i gradi di giudizio, è stata conclusivamente accreditata. 2.4. Né può, infine, dubitarsi della bontà dell'inquadramento giuridico nella fattispecie legale contestata, posto che il delitto di cui all' articolo 644 cod. penumero , come riconfigurato sin dalla legge 7 marzo 1996, numero 108 , è integrato, in capo al beneficiario, da qualunque pattuizione o dazione, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità, di interessi o vantaggi usurari, e questi ultimi sono tali per il fatto stesso di essere superiori al saggio legalmente predefinito, come puntualmente accertato nella specie. Le condizioni personali della persona offesa, o lo stato dei rapporti tra essa e il colpevole, su cui il motivo di ricorso indugia nella parte terminale, possono incidere sulla dimensione offensiva della condotta usuraria, ma non influiscono sulla consumazione e in nessun caso la precludono. Né lo stato di bisogno della vittima, che ricorre nel caso in cui sussista un impellente assillo di natura economica alla base della scelta del soggetto passivo di accedere al credito a condizioni vessatorie, né l'eventuale suo stato di soggezione, tale da porre il soggetto stesso in una situazione psicologica ulteriormente deteriore rispetto a quella nascente dalla mera precarietà economica, concorrono in realtà alla definizione del modello legale di incriminazione entrambi possono rilevare, a certe condizioni, solo quali fattori aggravatori della responsabilità penale dell'autore del reato Sez. 2, numero 1255 del 04/10/2022, dep. 2023, Perciballi, Rv. 284286 - 01 Sez. 2, numero 47414 del 29/10/2003, Guido, Rv. 227583 - 01 , fattori che, tuttavia, non sono stati in questo processo concretamente contestati. 2.5. Il ricorso di Ta.Se. deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell' articolo 616 cod. proc. penumero , al pagamento delle spese processuali. 3. Il ricorso di Ca.Ya. deve essere partitamente esaminato, in relazione ai singoli motivi con esso proposti. 4. L'esame del primo motivo presuppone un sintetico inquadramento sistematico delle tematiche in esso sollevate. 4.1. La tutela delle ragioni del terzo - estraneo al reato, in quanto non accusato di essere coinvolto, né come autore, né come compartecipe, nell'attività illecita per la quale è in corso il giudizio penale, ma che sia titolare di diritti reali o personali di godimento sui beni appresi al processo in rapporto all'imputazione, passibili di confisca - è oggetto di un complesso di disposizioni, che il legislatore ha inteso recentemente rivisitare allo scopo di raggiungere un più soddisfacente equilibrio tra i delicati e confliggenti interessi in gioco. Il limite alla confiscabilità, derivante dall'appartenenza della res al terzo, non vale nel caso in cui si tratti di cose intrinsecamente pericolose, ai sensi dell' articolo 240, secondo comma, numero 2 , cod. penumero , né vale in casi predeterminati di confisca per sproporzione già prevista dall' articolo 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, numero 306 , conv. dalla legge 7 agosto 1992, numero 356 , riprodotto ora nell' articolo 240-bis cod. penumero , concernente beni privi di collegamento causale con la commissione del reato e diretta piuttosto a colpire forme di accumulazione illecita di ricchezza, per lo più sotto forma di reimpiego, anche per interposta persona, fisica o giuridica, di utilità provenienti dalle condotte criminose sub iudice. La posizione del terzo è, nei casi riferiti, intrisa di potenziale pregiudizio e al terzo non può essere imposto di subire il provvedimento ablativo, senza che gli sia consentito, in via preventiva o successiva, di opporre sul piano sostanziale le sue ragioni e di esplicare le sue difese processuali. 4.2. Tale tutela ha trovato, per lungo tempo, prevalente esplicazione nella fase dell'esecuzione. In tale fase, il terzo è tradizionalmente ammesso a dimostrare - mediante la proposizione di apposito incidente, nelle forme previste dall' articolo 676 cod. proc. penumero - la sua posizione di estraneità, il suo diritto di proprietà o di godimento sulla cosa confiscata e l'effettività e prevalenza di esso, senza peraltro poter rimettere in discussione, in linea di massima, i presupposti applicativi che avevano giustificato la misura ablatoria, ostandovi il principio di intangibilità del giudicato Sez. 3, numero 50363 del 29/10/2019, Zecchi, Rv. 277940 - 01 Sez. 3, numero 58444 del 04/10/2018, Siem Spa, Rv. 275459 - 01 Sez. 1, numero 47312 del 11/11/2011, Lazzoi, Rv. 251415 - 01 . Non essendo il rimedio dell'incidente di esecuzione disponibile nei riguardi della sentenza, non ancora definitiva, che abbia disposto la confisca della res, la giurisprudenza ha peraltro apprestato un meccanismo di intervento surrogatorio, riconoscendo al terzo estraneo, formalmente proprietario del bene già in sequestro e oggetto della confisca anzidetta, il diritto di chiedere al giudice della cognizione, a processo pendente, la restituzione del bene e, in caso di diniego, la possibilità di proporre appello dinanzi al Tribunale individuato dall' articolo 322-bis cod. proc. penumero Sez. U., numero 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 - 01 Sez. 1, numero 3031 del 20/09/2022, dep. 2023, Giordano, Rv. 283946 - 01 Sez. 2, numero 27889 del 11/05/2022, Aloe, Rv. 283634 - 01 v. anche Corte Cost. numero 253 del 2017 . 4.3. L'assetto così delineato non poteva definirsi totalmente appagante, per le limitazioni probatorie cui il terzo andava soggetto nell'ambito delle procedure camerali azionabili, per il vuoto di tutela che rimaneva nel caso in cui la res fosse stata assoggettata a confisca solo in sentenza e senza essere dunque preceduta da un provvedimento di sequestro autonomamente impugnabile, nonché a cospetto delle più garantistiche previsioni in materia di confisca di prevenzione, ove l' articolo 23 D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 , assicura al terzo controinteressato il diritto di essere citato nel procedimento e di intervenirvi. Le aporie appena menzionate non erano di poco conto, stante lo spessore dei valori coinvolti. Sul piano sostanziale, esse privavano il sistema di quelle caratteristiche di tempestività ed effettività dei controlli giurisdizionali nelle materie incidenti sul diritto di proprietà, protetto dall' articolo 42, terzo comma, Cost. , e dall'articolo 1, protocollo addizionale numero 1, CEDU . Sul piano formale, a rischio di compromissione erano il diritto di difesa e i principi del giusto ed equo processo articolo 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost. articolo 6, par. 1, CEDU . 4.4. Il legislatore ha così deciso di innalzare il livello di protezione. Con la legge 17 ottobre 2017, numero 161 , la tutela giurisdizionale del terzo, nell'ambito della confisca per sproporzione, è stata rimodellata sulla falsariga del procedimento di prevenzione. L'articolo 31, comma 1, della legge numero 161 ha, tra l'altro, interpolato il comma 4-bis dell' articolo 12-sexies D.L. numero 306 del 1992 , cit. - stabilendo così che le norme in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro, oltre a quelle di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, previste dal D.Lgs. numero 159 del 2011 per le misure di prevenzione, si applicassero altresì ai casi di sequestro e confisca per sproporzione, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all' articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. penumero - e ha introdotto, sempre in seno all'articolo 12-sexies, un nuovo comma 4-quinquies, in base al quale, nel processo di cognizione, devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo. Tali specifiche norme sono state poi abrogate e il loro contenuto precettivo è stato trasfuso nell' articolo 104-bis, commi 1-quater e 1-quinquies, disp. att. cod. proc. penumero , mentre lo stesso articolo 12-sexies D.L. numero 306 del 1992 è stato pressoché interamente assorbito nell' articolo 240-bis cod. penumero di nuovo conio, per effetto degli articolo 6 commi 1 e 3 , e 7 comma 1 , D.Lgs. 1 marzo 2018, numero 21 , attuativo del principio della riserva di codice in materia penale. L'assimilazione della confisca per sproporzione alla confisca di prevenzione, per quanto concerne la tutela del terzo e la sua partecipazione al procedimento, derivante dalle menzionate modifiche legislative, ha comportato che - ove si tratti di confisca in casi particolari, ricadente nell'ambito applicativo dell' articolo 240-bis cod. penumero , quale quella che viene in rilievo in questa sede - i terzi controinteressati debbano essere citati già nel processo di cognizione. 4.5. Si è dato vita, così, ad un modello di tutela anticipata, rispetto allo schema del mero incidente di esecuzione, delle ragioni del terzo, cui la confisca risulterà all'esito, se per lui insoddisfacente, pienamente opponibile sul punto da ultimo, in materia di prevenzione, Sez. 1, numero 5050 del 10/12/2019, dep. 2020, Lafleur, Rv. 278469 - 02 . L'incidente di esecuzione resta confinato ad ipotesi residuali, in cui l'interlocuzione preventiva con il terzo non abbia potuto, fisiologicamente o in via patologica, avere luogo Sez. 2, numero 38855 del 28/09/2021, Meloce, Rv. 282196 - 01, ha di recente statuito che l'eventuale mancata citazione, nel giudizio di cognizione, del terzo interessato al provvedimento ablatorio, ai sensi dell' articolo 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. penumero , non integra una nullità processuale, né è prevista alcuna facoltà del terzo di costituirsi, ove non citato . La tutela anticipata, prevista dalle nuove disposizioni a regime, non realizza soltanto esigenze di economia e celerità dei giudizi, ma è indirizzata alla massima espansione delle garanzie del terzo, al quale in tal modo - è riconosciuta la possibilità di interloquire sulla confisca minacciata nei suoi confronti in un contesto unitario, in cui i presupposti generali di applicabilità della misura sono oggetto di pregiudiziale rilievo e trattazione, nonché la possibilità di valersi e giovarsi altresì delle eventuali difese, di tipo argomentativo ed istruttorio, prospettate dall'imputato - è riconosciuto, anche a prescindere dalle iniziative dell'imputato, sia pure entro i confini in cui le difese e le contestazioni del terzo debbano ritenersi ammesse, il pieno diritto al contraddittorio e alla prova, secondo le modalità procedimentali del giudizio al quale il terzo si trova a partecipare, anziché entro i più angusti confini disegnati dall' articolo 666, comma 5, cod. proc. penumero 4.6. Se il giudizio ha luogo secondo l'ordinario rito dibattimentale, la formazione della prova sarà regolata dai principi di oralità e immediatezza propri del processo accusatorio, estensivamente riferibili alla posizione del terzo, che legittimamente vi partecipa con pari attribuzioni e diritti. Né sarebbe concepibile applicare al terzo, in proposito, uno statuto processuale differenziato rispetto a quello in vigore per l'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato. Se il giudizio ha luogo, per scelta dell'imputato, nelle forme del rito abbreviato, il diritto di difesa del terzo, chiamato a parteciparvi, dovrà essere necessariamente rimodulato secondo le peculiarità del rito stesso, senza che l'essenza del diritto ne resti, per ciò soltanto, intaccata e pregiudicata. 4.7. In caso di celebrazione del giudizio abbreviato, la legge non prevede l'estromissione dal medesimo del terzo, citatovi in quanto titolare di diritti reali o personali di godimento incompatibili con la preannunciata confisca. Né è ipotizzabile, nel sistema processuale attuale, per difetto di qualsiasi referente normativo invocabile, un giudizio di cognizione, riguardante soltanto il terzo, svincolato dalla posizione e dalla partecipazione dell'imputato, da svolgersi nelle ordinarie forme dibattimentali. Tale estromissione non sarebbe, del resto, coerente con la filosofia che ha concorso ad ispirare la riforma, che è quella dell'accertamento unitario, rispetto all'imputato e al terzo, nell'interesse anzitutto di quest'ultimo, dei presupposti di confiscabilità del bene. L'unitarietà dell'accertamento amplia le chances del terzo di far prevalere le sue ragioni, dato che la fase di cognizione rappresenta la sede più idonea per una valutazione a largo spettro, a contraddittorio ampliato, sulla ricorrenza delle condizioni per l'adozione della misura di rigore, mentre il resuscitato intervento del giudice dell'esecuzione - il terzo, una volta evaso dal giudizio abbreviato, potrebbe tornare ad interloquire giusto in tale sede - incontrerebbe, come visto, per tutto ciò che non attiene al profilo della fittizietà dell'intestazione, o dell'opponibilità in genere della confisca al terzo, il limite delle determinazioni già adottate con la sentenza irrevocabile da ultimo, Sez. 3, numero 50304 del 10/11/2023, Guidi, Rv. 285695 - 02 , oltre che i limiti probatori già evidenziati. La situazione data è dunque difforme dal caso in cui, disposto il rito abbreviato, la parte civile dichiari di non accettarlo e ne venga pertanto esclusa articolo 441, comma 4, cod. proc. penumero , come dal caso del responsabile civile, escluso senz'altro d'ufficio articolo 87, comma 3, cod. proc. penumero . In entrambe le ipotesi, il giudizio di responsabilità civile, dal lato attivo e passivo, potrà avere il suo regolare corso nella separata - ma non meno garantita - sede civile, che anzi costituisce, nell'odierno sistema processuale, la sede di elezione al riguardo per l'opzione di fondo dell'ordinamento processuale vigente in favore della separazione delle azioni, v. già Rel. prog. prel., in G.U. numero 93 del 24 ottobre 1998, pag. 33 . La diversità di situazioni a confronto, e l'esito di maggior favore per il terzo che il quadro normativo restituisce rispetto ad una previsione che ne avesse sancito l'esodo dal processo, rende implausibile ogni dubbio sulla tenuta costituzionale del quadro stesso, in rapporto all' articolo 3, primo comma, Cost. Né può affermarsi che, per il fatto di essere citato e di doversi difendere, in abbreviato, dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, anziché dinanzi al giudice del dibattimento, il terzo sia sottratto al suo giudice naturale, in violazione dell' articolo 25, primo comma, Cost. , posto che la relativa garanzia è soddisfatta in tutti i casi in cui l'ufficio giudiziario investito della reiudicanda risulti predeterminato dalla legge, con previsioni generali il cui contenuto è rimesso alla discrezionalità, non arbitrariamente esercitata, del legislatore C. Cost., numero 41 del 2006 , numero 469 del 2002 , numero 460 del 1994 , come è a dirsi in relazione al caso di specie. 4.8. Il processo prosegue dunque, anche nei confronti del terzo che non vi abbia consentito, nelle forme del rito abbreviato. Al terzo tuttavia, una volta che l'abbreviato sia stato disposto, devono essere comunque assicurati i diritti di iniziativa probatoria e di contraddittorio sulla prova, quali componenti ineludibili del diritto di difesa ai sensi dell' articolo 24, secondo comma, Cost. , rientranti nella garanzia del giusto processo sancita nell' articolo 111, primo e secondo comma, Cost. , corrispondente a quella del fair trial, o processo equo, riconosciuta dall'articolo 6, par. 1, CEDU . Un'interpretazione, costituzionalmente e convenzionalmente orientata, delle disposizioni che regolano il rito alternativo avalla tale impostazione. 4.8.1. Il giudizio abbreviato è un rito a prova contratta, nel quale la decisione di regola è assunta, rispetto all'imputato che lo abbia richiesto, al pubblico ministero che lo abbia impostato e alla parte civile che lo abbia accettato, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, includenti le eventuali investigazioni difensive. Nuove iniziative istruttorie sono ammesse, tuttavia, nel casi regolati dagli articolo 438, comma 5, e 441, comma 5, cod. proc. penumero , ossia allorché il giudizio abbreviato sia stato dall'imputato espressamente condizionato ad una integrazione probatoria valutata compatibile, in sede di ammissione, con la fisionomia spedita del rito , ovvero allorché l'integrazione in discorso sia stata disposta dal giudice, avendo questi ritenuto, anche all'esito della sollecitazione di parte Sez. 6, numero 31683 del 31/03/2008, Reucci, Rv. 240779 - 01 , di non poter comunque decidere allo stato degli atti. 4.8.2. Le limitazioni probatorie, che la legge ricollega alla celebrazione del rito abbreviato, hanno dunque, per le parti private, una base consensualistica, che le rende giustificabili secondo i principi costituzionali e convenzionali, oltre che sensate in rapporto alla maggiore rapidità e concentrazione dell'accertamento che il rito stesso persegue, bilanciata altresì dalla premialità notoriamente riconosciuta all'imputato in caso di condanna. Le limitazioni non sarebbero, invece, giustificabili - e non possono dunque, in chiave ricostruttiva, ritenersi consentite ed operanti - se riferite a soggetti ulteriori, coinvolti nell'iter processuale a prescindere dal loro consenso e verosimilmente privi di interesse a rilasciarlo, quali i terzi citati nel giudizio penale nella veste di titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni suscettibili di confisca. Posto che solo la rinuncia al diritto di difendersi provando rende possibile, secondo le linee guida del codice, la rigida contrazione delle prerogative difensive al riguardo, una tale contrazione deve considerarsi sistematicamente preclusa rispetto a soggetti processuali, quali i terzi controinteressati alla confisca, che a tale rinuncia non abbiano acconsentito. 4.8.3. L'ordito normativo non impone, del resto, una diversa conclusione. Il rito abbreviato non costituisce infatti, come si è evidenziato, un modello processuale chiuso in assoluto ai nova istruttori, ove essi si impongano in relazione ad esigenze superiori, che sono la salvaguardia del diritto di difesa in rapporto all'espressa riserva di ammissione delle nuove prove, formulata dall'imputato e recepita dal giudice , o anche la realizzazione delle finalità costituzionali della giurisdizione in ragione dell'essenziale strumentalità delle nuove prove ad assicurare una decisione basata su una piattaforma valutativa realmente esaustiva . Questi regolati ambiti di iniziativa probatoria, di parte o del giudice, sono dunque essenziali per garantire la tenuta dell'istituto dell'abbreviato, quando sono in gioco, anche nei confronti dei soggetti che hanno assentito al mutamento di rito, valori fondamentali dell'ordinamento. Questi stessi ambiti, e le disposizioni che li disciplinano, sono allora suscettibili di integrazione analogica, nella misura necessaria ad assicurare, nel giudizio abbreviato, il rispetto dei medesimi valori l'integrità del diritto di difesa e la pienezza della giurisdizione rispetto ad una parte eventuale del giudizio stesso che, come il terzo coinvoltovi a norma dell' articolo 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. penumero , non sia dotata di strumenti processuali per opporsi alla sua celebrazione. 4.8.4. Il terzo, in tale veste, può dunque svolgere le sue deduzioni in udienza per il tramite del suo difensore, può contraddire sugli elementi di prova già in atti e può richiedere l'acquisizione di ogni elemento utile, nella prospettiva obiettiva che lo riguarda, ai fini della decisione sulla confisca, incluse le produzioni documentali o l'audizione di eventuali soggetti informati sui fatti del procedimento, da esaminare nelle forme previste dall' articolo 438, comma 6, cod. proc. penumero Il giudice dell'abbreviato, pronunciando sui mezzi istruttori richiesti dal terzo, è tenuto ad ammettere le prove rilevanti, escludendo invece quelle vietate dalla legge o superflue. Il compendio istruttorio così formato è valutabile rispetto al terzo, all'esito del contraddittorio, in uno con gli atti e documenti già presenti nel fascicolo delle indagini preliminari. 4.9. Nel giudizio abbreviato in discorso non risultano viceversa applicabili, neppure nei riguardi del terzo, le garanzie che l' articolo 111, terzo e quarto comma, Cost. , e l'articolo 6, par. 2 e 3, CEDU , riferiscono specificamente alla figura dell'imputato. Né i citati parametri costituzionali, né quelli convenzionali, pur evocati dall'odierno ricorrente, sono in realtà pertinenti - onde l'infondatezza manifesta delle sollevate eccezioni di legittimità costituzionale - posto che, anche secondo la giurisprudenza della Corte EDU 24/10/1986, Agosi c. Regno Unito, par.par. 65 - 66 05/05/1995, Air Canada c. Regno Unito, par. 53 , le misure di confisca che ledono i diritti di proprietà di terzi, in assenza di minacce di procedimenti penali contro questi ultimi, non equivalgono alla determinazione della fondatezza di una accusa in materia penale . Le misure di confisca a danno dei terzi rientrano piuttosto nel profilo civile dell'articolo 6 Corte EDU, 10/04/2012, Silickien c. Lituania, par.par. 45 - 46 e la loro adozione mette dunque in gioco le sole tutele accordate dal par. 1 della citata disposizione convenzionale, nel quadro del giusto processo voluto dall' articolo 111 Cost. , e non le tutele ulteriori, che, in base alle citate fonti, presidiano in modo esclusivo i giudizi in materia penale. Non sono dunque, nello specifico, applicabili al terzo, che difende nel rito abbreviato la sua posizione dominicale o il suo diritto, i principi dell'oralità e del contraddittorio già nella fase di formazione della prova la cui integrale declinazione imporrebbe di escludere l'utilizzabilità del materiale probatorio formato in fase pre-processuale , né il principio di immediatezza con la necessaria corrispondenza tra l'organo davanti a cui si forma la prova e l'organo giudicante , né il principio di alterità tra il giudice che abbia svolto attribuzioni nella fase preliminare e quello investito della definizione del processo. Questi principi riguardano il solo soggetto accusato del reato e non devono essere necessariamente assicurati al terzo, in prospettiva costituzionale e convenzionale, nella procedura giudiziaria in esame. Neppure la necessaria identità tra il giudice che abbia disposto la misura cautelare del sequestro e quello investito della decisione sulla confisca è, infatti, imposta nelle procedure giudiziarie a sfondo patrimoniale, giacché una tale identità non si traduce affatto, in sé, in un vizio di parzialità dell'organo decidente. 4.10. Il primo motivo del ricorso Ca.Ya. deve giudicarsi infondato, alla stregua delle considerazioni che precedono. Nei confronti del ricorrente si è celebrato, nelle forme del rito abbreviato, un processo giusto ed equo, nel quale le garanzie dovute in base alle norme della Costituzione e della CEDU sono state assicurate. Il giudizio si è infatti svolto in piena interlocuzione con la parte privata interessata e - come sul punto osservato dalla sentenza impugnata - nessuna iniziativa istruttoria, diversa dalle produzioni documentali regolarmente accettate, è stata intrapresa nell'interesse di Ca.Ya. A dispetto della lamentata violazione del diritto di difesa, il ricorso non illustra, in effetti, quali mezzi di prova siano stati dedotti e non ammessi, e sotto quali specifici e concreti profili la violazione si sia verificata. Nessuna lesione al diritto stesso, o ai principi della prova e del contraddittorio, come a quelli di indipendenza, terzietà, imparzialità e precostituzione del giudice, è dunque riscontrabile nell'iter processuale svoltosi. 5. Il secondo motivo del ricorso Ca.Ya. è inammissibile. Quale che sia l'esatta latitudine delle contestazioni che il terzo possa astrattamente avanzare a sostegno delle sue rivendicazioni sul punto v. infra, par. 7 , la prospettazione oggetto del motivo in esame, facente leva sulla adeguata capacità economica e reddituale dell'imputato Fa.Al. rispetto all'acquisto, si rivela autocontraddittoria rispetto alla premessa che sostiene l'interesse ad agire dell'odierno ricorrente, che si afferma reale titolare dell'immobile di causa. Argomentando a sostegno della tesi secondo cui l'autore del reato possedesse i mezzi patrimoniali necessari per effettuare un regolare e legittimo acquisto, il motivo si muove lungo la direttrice che il bene acquistato appartenga in realtà all'imputato. Di fatto, il motivo avvalora l'assunto della fittizietà dell'intestazione, che è il presupposto fondativo della confisca disposta ai suoi danni. 6. Il terzo motivo del ricorso Ca.Ya. è inammissibile, perché esso sviluppa considerazioni che attengono, esse stesse, all'affermazione della adeguata capacità economica e reddituale dell'imputato. Valgono dunque, in senso ostativo, le osservazioni di cui al paragrafo che precede. 7. Il quarto motivo del ricorso Ca.Ya. è manifestamente infondato. Nella giurisprudenza di legittimità si rinviene un contrasto di opinioni sulla proponibilità, da parte del terzo, delle eccezioni che sostanziano il motivo stesso. La tesi - secondo cui, in tema di confisca ex articolo 240-bis cod. penumero , o di sequestro ad essa prodromico, il terzo intestatario del bene aggredito sia legittimato a contestare, oltre alla fittizietà dell'intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la misura di rigore, tra cui la ragionevolezza temporale tra l'acquisto del bene e la commissione del reato che legittima l'intervento giudiziale - è avvalorata da alcuni arresti di questa Corte Sez. 6, numero 15673 del 13/03/2024, Pezzi, Rv. 286335 - 01 Sez. 1, numero 19094 del 15/12/2020, dep. 2021, Flauto, Rv. 281362 - 01 , contrastati da altro e maggioritario indirizzo Sez. 3, numero 23713 del 23/04/2024, Ruggiero, Rv. 286439 - 01 Sez. 3, numero 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700 - 01 Sez. 6, numero 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070 - 01 Sez. 2, numero 15804 del 25/03/2015, Buonocore, Rv. 263390 - 01 . Anche ad accedere alla tesi che ammette il terzo ad interloquire sulla correlazione temporale, il difetto di quest'ultima è palesemente insostenibile nel caso di specie, come inappuntabilmente rilevato dalla Corte di appello, a fronte di acquisto immobiliare programmato e perfezionato in perfetta coincidenza con l'epoca di protratta consumazione del reato associativo addebitato a Fa.Al. su cui è sceso il giudicato, epoca che il ricorrente pretende di retrodatare di ben dieci anni attraverso una rilettura, unilaterale e di puro merito, di elementi processuali e investigativi che appare tuttavia estranea al campo del giudizio di legittimità. 8. Il quinto motivo del ricorso Ca.Ya. è infondato. 8.1. La sentenza impugnata ha ineccepibilmente indagato sul presupposto della coincidenza tra l'intestazione formale al ricorrente dell'appartamento sito in S, frazione omissis , e l'impiego da parte sua di risorse proprie, o comunque diverse da quelle provenienti dal soggetto condannato, trattandosi di presupposto idoneo a rivelare, se comprovato, la realtà dell'acquisto del bene in capo al ricorrente medesimo in termini, con riferimento alla confisca di prevenzione, Sez. 1, numero 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528 - 01, par. 2.3 del Considerato in diritto . Il titolare formale, che impieghi per l'acquisto disponibilità economiche proprie, è infatti immune da confisca, perché tale condizione la titolarità effettiva, e non apparente, della posizione dominicale, conseguita a titolo oneroso dissolve il nesso di riferibilità del bene alla persona che ha commesso il reato qualificato. In tal caso, la confisca, intesa come strumento di inibizione della pericolosità trasferita al bene in forza della ragionevole constatazione di una sua genesi illecita, non avrebbe più ragion d'essere. Il bene rappresenta una proiezione della pericolosità del soggetto condannato solo se, e in quanto, immobilizzi ricchezze correlate alle attività contra legem del soggetto stesso, entrando nel suo patrimonio occulto, e non se le risorse finanziarie impiegate risalgano veramente a terze persone. 8.2. Ciò posto, la riconducibilità a Fa.Al. delle risorse economiche impiegate nell'acquisto di causa e la fittizietà della relativa intestazione immobiliare sono saldamente ancorate, nel ragionamento giudiziale, all'attenta ricostruzione delle vicende che hanno preceduto e accompagnato il trasferimento dominicale, che il motivo stesso richiama par. 5.5 della narrativa in fatto, che precede . Un consistente acconto sul prezzo di compravendita era stato inizialmente corrisposto con provvista pacificamente risalente all'imputato, e a lui mai rimborsata, mentre Ca.Ya. era stato designato come acquirente, ai sensi dell' articolo 1401 cod. civ. , solo in vista del rogito, dopo il quale l'appartamento era stato subito locato all'imputato medesimo. Il canone periodico di locazione, versato in tal modo al ricorrente, era di importo superiore al rateo corrispondente di mutuo, dall'acquirente stipulato con la banca ai fini del versamento del saldo. La valutazione di fittizietà dell'intestazione formale dell'immobile, non accompagnata da alcun reale esborso a carico del ricorrente, privo altresì della disponibilità del bene, appare in linea con i principi di diritto suesposti e risulta esente da criticità motivazionali rilevabili in questa sede. Il ricorrente si limita a ribadire, nel proposto motivo, l'alternativa prospettazione facente perno sulle sue doti di scaltro investitore, già giudicata totalmente implausibile dalla Corte territoriale con insuperate argomentazioni. 9. Il sesto motivo del ricorso Ca.Ya. è infondato. Con esso il ricorrente ripropone gli argomenti, già spesi in sede di merito, a sostegno dell'esistenza di una sua adeguata capacità economica e reddituale rispetto all'acquisto, senza avvedersi che il dato, quand'anche dimostrato, sarebbe privo di rilievo nel contesto quale ricostruito dalla Corte di appello. L'operazione, culminata nell'acquisizione della formale titolarità dell'appartamento, disgiunta dalla sua reale disponibilità, è stata portata a termine a costo zero ed è stata ritenuta per questo fittizia. Non inciderebbe su tale valutazione la titolarità, in capo al ricorrente, di separata ricchezza non impiegata. 10. Il settimo motivo del ricorso Ca.Ya. è infondato, giacché l'accertata fittizietà di intestazione riguarda, per le ragioni esposte, la totalità dell'assetto proprietario, giustificandone l'ablazione nella misura dell'intero. I successivi rapporti economici tra il ricorrente e Fa.Al., su cui cadono gli effetti riflessi della misura ablativa, dovranno essere regolati tra le parti e non pregiudicano la ritualità della confisca. 11. Il ricorso di Ca.Ya. deve essere conclusivamente rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell' articolo 616 cod. proc. penumero , al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di Ca.Ma. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.