Padre sottoposto alla detenzione domiciliare possibile, sulla carta, concedergli la possibilità di portare il figlio a scuola e poi andare a riprenderlo alla fine delle lezioni. Fondamentale, però, che la moglie e madre del bambino sia bloccata a causa del proprio orario di lavoro.
Nel caso in esame, il magistrato di sorveglianza ha sbrigativamente, con pochissime parole, negato all’uomo «l’autorizzazione finalizzata a» consentirgli di «potere accompagnare e prelevare giornalmente il proprio figlio minore» , a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2024/2025, «presso l’istituto» frequentato dal minore. Inevitabili le rimostranze dell’uomo, che tramite il proprio legale presenta ricorso per cassazione, censurando l’operato del magistrato di sorveglianza, che «si è limitato ad apporre un ‘visto’ sulla richiesta» e «non ha tenuto conto delle ragioni che legittimano l’istanza presentata dall’uomo» . Nello specifico, il legale spiega che la richiesta avanzata dall’uomo «è giustificata dal fatto che la moglie è impiegata, quale infermiera professionale, presso una residenza sanitaria assistita, dove svolge orari di lavoro che non le consentono di accompagnare il figlio a scuola». Così come per la difesa, anche per la Corte di Cassazione è censurabile l’operato del magistrato di sorveglianza, poiché «il decreto con cui è stata respinta l’istanza formulata dall’uomo è sprovvisto di motivazione , essendosi limitato il magistrato di sorveglianza ad apporre un visto sulla richiesta, visto recante la dicitura “non si autorizza quanto richiesto”». Invece, «il magistrato di sorveglianza non poteva esimersi», osservano i Giudici, «dal prendere in considerazione le ragioni della richiesta, formulata dall’uomo, di autorizzazione ad accompagnare e a prelevare giornalmente il proprio figlio minore a scuola» ma, anzi, avrebbe dovuto «confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della richiesta» . Per concludere, prima di riaffidare la questione al magistrato di sorveglianza, la Suprema Corte considera la richiesta avanzata dall’uomo «giustificata dal fatto che la moglie svolge un’attività professionale i cui orari di lavoro non le consentono di adempiere alle incombenze familiari ».
Presidente Mogini - Relatore Centonze Ritenuto in fatto 1. Con decreto emesso il 22 luglio 2024 il Magistrato di sorveglianza di Milano negava l'autorizzazione formulata da A.D., attualmente sottoposto al regime della detenzione domiciliare, finalizzata a potere accompagnare e a prelevare giornalmente il proprio figlio minore, a partire dal 12 settembre 2024, presso l'Istituto scolastico OMISSIS di Limbiate. 2. Avvero questo decreto, A.D., a mezzo dell'avv. Andrea Nobili, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. Ili, sesto e settimo comma, Cost., e 125, comma 3, cod. proc. penumero , per avere la decisione in esame respinto l'istanza di autorizzazione formulata dal ricorrente senza alcuna motivazione, essendosi limitato il Magistrato di sorveglianza di Milano ad apporre un visto sulla sua richiesta. Ne discendeva che il Magistrato di sorveglianza di Milano, nel respingere l'autorizzazione richiesta da A.D. non aveva tenuto conto delle ragioni che legittimavano l'istanza presentata, giustificata dal fatto che la moglie del ricorrente era impiegata, quale infermiera professionale, presso una residenza sanitaria assistita di OMISSIS , dove svolgeva orari di lavoro che non le consentivano di accompagnare il figlio a scuola. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da A.D. è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Occorre premettere che il ricorso per cassazione presentato da A.D. deve ritenersi ammissibile, in conseguenza della giurisprudenza consolidata di questa Corte, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui «Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare articolo 47-ter, comma secondo, ord. penumero , è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale» Sez. 1, numero 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01 si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, numero 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 - 01 . Tanto premesso, deve evidenziarsi che il decreto con cui veniva respinta l'istanza di autorizzazione formulata da A.D., finalizzata ad accompagnare e a prelevare giornalmente il proprio figlio minore, a partire dal 12 settembre 2024, dall'Istituto scolastico che frequentava, ubicato a OMISSIS , era sprovvisto di motivazione, essendosi limitato il Magistrato di sorveglianza di Milano ad apporre un visto sulla richiesta presentata dal ricorrente, recante la dicitura Visto, non si autorizza quanto richiesto . Tale argomentazione rende evidente che, nel caso di specie, ci si trova di fronte a un'ipotesi di carenza assoluta di motivazione, per inquadrare la quale occorre evidenziare che il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza, conformemente a quanto da tempo affermato da Sez. U, numero 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01, in tema di ricorsi per cassazione ammessi per le sole violazioni di legge, comprende, oltre all'ipotesi, meramente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell'adottare un atto tra le altre, Sez. 1, numero 45723 del 24/10/2003, Guttadauro, Rv. 226035 - 01 . A queste patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento censurato appaiono criptiche, essendo talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione oggetto di vaglio giurisdizionale tra le altre, Sez. 1, numero 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv. 260805 -01 . Ne discende che, nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza di Milano non poteva esimersi dal prendere in considerazione le ragioni della richiesta di autorizzazione formulata da A.D. ad accompagnare e a prelevare giornalmente il proprio figlio minore a scuola, confrontandosi con le ragioni poste a fondamento di tale istanza, giustificata dal fatto che la moglie del ricorrente svolgeva un'attività professionale i cui orari di lavoro non le consentivano di adempiere alle incombenze familiari controverse. 3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Milano. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Milano.