I "frequent flyer" e chi viaggia a tariffa ridotta hanno diritto al rimborso per i voli cancellati

L’articolo 8 §.1, Lett. a , Regolamento CE numero  261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che in caso di cancellazione di un volo da parte del vettore aereo operativo, non si considera che il passeggero abbia dato il suo accordo firmato per il rimborso del biglietto sotto forma di buoni di viaggio quando ha creato, sul sito web di tale vettore, un conto fedeltà sul quale tali buoni dovevano essere trasferiti, senza aver confermato il suo consenso, con la sua accettazione esplicita, definitiva e inequivocabile di questa modalità di rimborso […].

[…] Inoltre, per i voli oggetto di promozioni limitate nel tempo ed a determinate categorie professionali, questa norma non richiede, ai fini della sua applicazione, l’esistenza di un nesso temporale tra il volo cancellato e quello di riavviamento desiderato da un passeggero, potendo un siffatto riavviamento verso la destinazione finale essere richiesto in condizioni di trasporto comparabili a una data successiva, a seconda delle disponibilità di posti. È quanto stabilito da due sentenze della CGUE del 16 gennaio EU C 2025 12 e 21 C-642 e 516/23 . Si tratta di due casi peculiari di richiesta di rimborsi per overbooking, voli cancellati etc. Nel primo, tre passeggeri si erano visti rimborsare il biglietto per Abu Dhabi con buoni di pari valore miglia gratuite dovendo però sottoscrivere online un account per un conto fedeltà della durata di due anni. Chi aveva effettuato l’ordine non fu però rimborsato. Ne nacque un contenzioso in seno al quale il giudice di rinvio, nutrendo dubbi sulla validità dell’accordo e di questa modalità di rimborso chiese lumi alla CGUE. Nell’altro caso, nel 2020, un gruppo di medici avevano aderito ad una promozione posti e periodo di tempo limitati per volare dalla Germania a Doha Qatar passando per l’Indonesia. Per effettuare questi voli avevano dovuto pagare tasse e diritti relativi alle prenotazioni. Pochi giorni dopo la sottoscrizione dell’offerta, giunti a destinazione, furono costretti a diffidare il vettore per la cancellazione dei voli per il Qatar e l’Indonesia, vedendosi costretti a pagare, con miglia accumulate, l’esoso biglietto di ritorno. Anche in questo caso il giudice di rinvio aveva dubbi se un’offerta del genere era da considerarsi accessibile al pubblico, dando diritto all’indennizzo e se doveva essere dimostrato un nesso temporale tra il volo cancellato e quello alternativo, assente secondo il vettore e quindi a suo dire non spettava alcun rimborso ai medici che avevano sottoscritto l’offerta. Volo gratis vuol dire non dover pagare tasse ed altri diritti La ratio del regolamento è offrire un’elevata protezione al viaggiatore ed è molto chiaro sulla gratuità del volo. Più precisamente «l’articolo 23 del regolamento numero  1008/2008 prevede che il prezzo finale da pagare includa la tariffa aerea passeggeri applicabile nonché tutte le tasse, i diritti aeroportuali e altri diritti, tasse o supplementi, quali quelli connessi alla sicurezza o al carburante. Ne consegue che le tasse e i diritti non sono esclusi dal prezzo del biglietto aereo , ma ne fanno parte integrante. Tale interpretazione è corroborata dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale i passeggeri che viaggiano mediante biglietti di cui pagano solo una frazione del prezzo rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento numero  261/2004 se la tariffa ridotta pagata era direttamente o indirettamente accessibile al pubblico, oppure se tali biglietti sono stati emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali »  EU C 2020 966 neretto, nda . Nella fattispecie C-516/23 è chiaro, per quanto sopra detto, che i passeggeri del nostro caso non avevano viaggiato gratuitamente. La tariffa è accessibile al pubblico anche se il volo è gratuito o fortemente scontato Inoltre una tariffa è accessibile al pubblico, nel senso che il suo costo è noto a tutti i possibili clienti, anche nel caso venga ridotta nell’ambito di una promozione. In questo caso il gruppo che beneficia di questi vantaggi deve essere ben individuato nel nostro caso era il personale sanitario. Le limitazioni dei posti erano imposte da questioni pratiche del vettore, che non era in grado di proporre siffatte tariffe all’insieme del gruppo interessato a causa delle sue dimensioni indeterminate. Obbligo di assistere e rimborsare i passeggeri. In caso di volo cancellato il vettore ha l’onere, ex articolo 5 Regolamento 261/2004, di assistere i passeggeri che hanno tre opzioni per essere indennizzati «in primo luogo, il rimborso del biglietto, nel rispetto di determinate condizioni nonché, se del caso, l’organizzazione di un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile in secondo luogo, un riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile, oppure, in terzo luogo, un riavviamento verso la destinazione finale in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di loro gradimento, a seconda delle disponibilità di posti»  EU C 2023 454 . Il vettore ha l’obbligo di informare concretamente e chiaramente i clienti di queste opzioni lasciando loro libera scelta. Le disposizioni in materia son ben chiare nel non prevedere alcun nesso di tempo come quello contestato nel C-516/23 tra volo cancellato e quello di riavviamento unico limite è la disponibilità dei posti . Ergo il vettore non potrà rifiutare l’embargo del passeggero salvo che non siano posti disponibili sul volo da questi scelto. Inoltre per quanto riguarda il C-642/23 se da un lato l’apertura di un account online e la compilazione di un modulo elettronico di rimborso, anche sotto forma di miglia gratuite od altri buoni, può essere considerato un accordo firmato col passeggero , pur in assenza di firma autografa, dall’altro esso non avrà alcuna validità se il passeggero non ha ricevuto un’informazione chiara e completa sulle diverse modalità di rimborso che erano a sua disposizione e la sua accettazione di un rimborso sotto forma di buoni anziché in contanti od accredito sul suo conto, anche in assenza di una firma autografa o digitale come nella fattispecie , non è stata  esplicita, definitiva e inequivocabile  EU C 2024 253 . Spetterà al giudice di rinvio vagliare ciò.

Corte di Giustizia UE, sez. Settima, 16 gennaio 2025, causa C-642/23, EU C 2025 12 . Corte di Giustizia UE, sez. Ottava, 16 gennaio 2025, causa C-516/23, EU C 2025 21