Il disegno di legge costituzionale riguardante la separazione delle carriere «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» è stato approvato in prima deliberazione dalla Camera con 174 voti favorevoli, 92 contrari e 5 astenuti. Il provvedimento, ora, passa al Senato.
Arriva il primo sì della Camera alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, con l'introduzione di due distinti organi nel CSM uno per i magistrati giudicanti e l'altro per quelli requirenti, i cui membri sono sorteggiati in base a formule diverse per togati e laici. Il potere disciplinare sulle toghe passa dall'autogoverno all'Alta Corte, composta da 15 giudici, di cui tre nominati dal Quirinale. «La proposta di riforma assicura l'indipendenza della magistratura giudicante e requirente», assicura il Guardasigilli, Carlo Nordio il Presidente della Repubblica rimane al vertice di entrambi i Consigli, mentre il presidente della Corte di Cassazione è automaticamente membro del CSM giudicante e il procuratore generale della Corte Suprema di quello requirente. Identica la proporzione fra togati e laici due terzi gli uni, un terzo gli altri. I togati saranno sorteggiati tra i magistrati giudicanti e requirenti, mentre i laici verranno scelti tra professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune, fra i quali saranno eletti i vice-presidenti di entrambi gli organi. Il Parlamento dovrà stabilire le modalità di sorteggio e il numero dei membri da selezionare, il che dipenderà dalla grandezza degli elenchi disponibili per i laici attualmente, non è prevista «alcuna candidatura o manifestazione di disponibilità» per i togati. È stato approvato anche un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare concorsi separati per giudici e pm in sede di attuazione. Le due sezioni del CSM avranno il potere di decidere su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e valutazioni professionali, ma il giudizio disciplinare è affidato all'Alta Corte composta da 15 giudici tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di Università in materie giuridiche e avvocati con venti anni di esercizio tre estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di Università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione sei sorteggiati tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità tre sorteggiati tra i magistrati requirenti con venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità. Le sentenze adottate dall'Alta Corte in prima istanza possono essere impugnate, anche per motivi di merito, solamente davanti alla medesima Corte, che delibererà in composizione differente. L'incarico di giudice ha una durata di quattro anni e non può essere prolungato è, inoltre, incompatibile con la carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo , del Governo, del Consiglio regionale, con l'esercizio della professione legale e altri incarichi specificati dalla legge.