Procedibilità in caso di truffa a distanza attraverso strumenti informatici

L’ipotesi aggravata di truffa commessa a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o altrui identificazione, introdotta con l. 28 giugno 2024, numero 90, rimane procedibile a querela di parte.

La sentenza in commento trae origine dal provvedimento con cui l'imputato veniva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa commesso mediante vendita online fittizia di un telefono cellulare. Con il primo motivo, il difensore deduceva che il reato disciplinato dall'articolo 640, secondo comma, c.p., per effetto della l. 18 giugno 2024, numero 90, che ha introdotto con il numero 2-ter una specifica aggravante nei casi in cui la condotta sia commessa a distanza attraverso strumenti informatici e telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione è punibile a querela di parte. Cosicché doveva emettersi, nel caso di specie, sentenza di non doversi procedere per remissione della querela. Per la Suprema Corte il motivo è fondato. Il Collegio infatti, ricorda che la l. 18 giugno 2024, numero 90 ha introdotto, con il numero 2-ter una specifica aggravante che, ai sensi del terzo comma della norma, siccome novellato, rimane procedibile a querela. Ne consegue che, potendo il caso in esame rientrare in tale fattispecie in quanto il ricorrente ha utilizzato soltanto mezzi informatici per effettuare la vendita fittizia, deve considerarsi efficace la remissione di querela effettuata dalla vittima e corredata dall'accettazione dell'imputato.

Presidente Pellegrino - Relatore Sgadari Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Gela, emessa il 9 maggio 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa, commesso ottenendo sulla propria carta Postepay l'accredito della somma di euro 250 quale corrispettivo per la fittizia vendita on line di un telefono cellulare. 2. Ricorre per cassazione P.R 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce che il reato è divenuto procedibile a querela per effetto della legge 28 giugno 2024 numero 90, che ha introdotto all'articolo 640, secondo comma, cod.penumero , il numero 2-ter, il quale prevede una speciale aggravante quando la condotta è commessa a distanza attraverso strumenti informatici e telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione, tuttavia prevedendone la procedibilità a querela. Ne conseguirebbe che in relazione alla condotta contestata, inquadrabile in tale tipo di aggravante, andrebbe emessa sentenza di non doversi procedere per remissione della querela. 2.2. Con i restanti motivi si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, all'aggravante contestata, alla mancata applicazione dell'articolo 131-bis cod. penumero , al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti del risarcimento del danno, alla speciale tenuità del danno, alla sussistenza della recidiva ed in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. Considerato in diritto Il primo motivo è fondato ed ha carattere assorbente. La legge 28 giugno 2024 numero 90 ha introdotto, all'articolo 640, secondo comma, cod. penumero , il numero 2-ter, con il quale si stabilisce che il reato di truffa è aggravato se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o altrui identificazione. In tal caso, ai sensi del terzo comma della norma, siccome novellato, il reato rimane procedibile a querela. Ne consegue che, potendosi sussumere il fatto nella fattispecie aggravata di cui all'articolo 640, comma secondo, 2-ter cod. penumero , avendo il ricorrente utilizzato soltanto mezzi informatici per effettuare la truffa, deve essere considerata efficace la rituale remissione della querela effettuata dalla vittima e corredata dall'accettazione dell'imputato, che estingue il reato ed impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in assenza di diversa pattuizione nell'atto di remissione della querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione della querela.