Gli avvocati sospesi devono comunque stipulare una polizza assicurativa?

Gli avvocati assunti alle dipendenze dell’Ufficio per il Processo in situazione di sospensione sono tenuti ad avere una polizza assicurativa finalizzata alla copertura dei rischi legati all'attività professionale svolta in passato.

Il Consiglio Nazionale Forense ha fornito delle specifiche delucidazioni riguardo all'obbligo per gli avvocati sospesi di stipulare una polizza assicurativa , in base all'articolo 11, comma 2- bis del d.l. numero 80/2021, come modificato dall' articolo 33, comma 2, del d.l. numero 17/2022 . Secondo il parere numero 53/2024, col quale il CNF ha risposto ad un quesito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, gli avvocati assunti alle dipendenze dell'ufficio per il processo in situazione di sospensione sono tenuti ad avere una polizza assicurativa per coprire i rischi legati all'attività professionale svolta in passato . Sul tema, per avvalorare la sua tesi, il Consiglio ha, poi, richiamato, oltre al numero 90/2016, il successivo parere numero 78/2017 e il numero 56/2019, con specifico riferimento alla sospensione ex lege prevista dall' articolo 20 della legge professionale forense e assimilabile alla posizione dell'avvocato sospeso perché assunto alle dipendenze dell'ufficio per il processo.