La Corte UE, nella causa C-277/23, ha chiarito che l'importo della borsa di studio versato ad uno studente non deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito del genitore che lo ha a carico.
Uno studente croato ha ottenuto un contributo alla mobilità a fini educativi all'interno del programma Erasmus+ durante il suo soggiorno in un'università in Finlandia. L'agenzia delle entrate croata ha comunicato alla madre che l'aumento della detrazione di base per un figlio a carico, che aveva sempre ricevuto, era stato rimosso per l'anno corrispondente. Ciò in quanto le soglie previste dalla legislazione croata erano state superate per il fatto che suo figlio percepiva il sostegno alla mobilità nell'ambito del programma Erasmus +. La Corte costituzionale croata, chiamata a decidere sulla questione, si è chiesta se la legislazione fiscale nazionale in questione fosse conforme al diritto dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia ha risposto negativamente. La Corte ha inizialmente osservato che, quando uno Stato membro aderisce al programma Erasmus+, deve assicurarsi che le modalità di attribuzione e tassazione delle sovvenzioni destinata a facilitare la mobilità dei beneficiari del programma non creino restrizioni ingiustificate alla libera circolazione all'interno dell'Unione Europea. Nel caso di specie, il sostegno alla mobilità non era soggetto a tassazione in Croazia al momento dei fatti, ma era stato preso in considerazione nel calcolo delle imposte sulla madre, arrecandole quindi un danno. Secondo i giudici, «la presa in considerazione dell'aiuto alla mobilità di cui un figlio a carico ha beneficiato al fine di determinare l'importo della deduzione di base alla quale un genitore contribuente ha diritto per tale figlio, che comporti la perdita del diritto alla maggiorazione di tale deduzione nell'ambito del calcolo dell'imposta sul reddito, costituisce una restrizione al diritto di libera circolazione e di soggiorno». Pertanto, in considerazione dei legami economici che uniscono il figlio al genitore, non solo il figlio a carico che ha esercitato la sua libertà di circolazione, ma anche il genitore contribuente, direttamente svantaggiato dagli effetti di tale restrizione, possono far valere gli effetti di tale restrizione. La Corte, infine, sottolinea che la restrizione al diritto di libera circolazione e residenza può essere giustificata solo se basata su motivi oggettivi di interesse generale, indipendentemente dalla cittadinanza delle persone coinvolte. Inoltre, tale restrizione deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dal diritto nazionale. Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la Corte osserva che gli aiuti finanziari nell'ambito del programma Erasmus+ dovrebbero coprire i costi aggiuntivi che sarebbero inesistenti in assenza di tale mobilità. Essi, quindi, non riducono le spese dei genitori contribuenti nell'ambito del loro obbligo di mantenimento dei figli a carico né aumentano ulteriormente la capacità contributiva di detti genitori sul piano fiscale. Il trattamento fiscale di tali aiuti potrebbe quindi portare ad un aumento degli oneri fiscali per i genitori contribuenti senza fornire ulteriori risorse per far fronte a tali spese. Anzi, la normativa nazionale in questione potrebbe addirittura produrre effetti contrari a quelli desiderati.