Semilibertà: non è necessario attenersi al criterio di gradualità

L’ammissione alla semilibertà non è condizionata dallo svolgimento positivo di esperimenti premiali meno impegnativi, secondo il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, demandando al giudice il compito di compiere una valutazione non rigidamente predeterminata in ordine ai progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte riafferma il principio secondo il quale l'ammissione alla semilibertà può essere deliberata anche in difetto di previo accesso del detenuto a misure extramurarie meno impegnative. Il Collegio infatti, sottolinea come per l'ammissione al regime di semilibertà, l'articolo 50 ord. pen. prevede che il giudice debba valutare i progressi compiuti nel corso del trattamento e la sussistenza delle condizioni per un graduale reinserimento del condannato nella società. Al fine dell'espletamento di tale verifica, il Tribunale di sorveglianza anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può ritenere necessario altro periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali. Tuttavia, l'articolo 50 ord. pen. non prevede espressamente una gradualità, affidando al giudice una valutazione ad ampio spettro, non predefinita secondo una rigida sequenza. Ciò quindi, permette di ribadire il principio già affermato secondo il quale «l'ammissione alla semilibertà può essere deliberata anche in difetto di previo accesso del detenuto a misure extramurarie meno impegnative attraverso le quali verificare l'esito positivo del percorso dal medesimo intrapreso, atteso che l'articolo 50 ord. pen. non prevede alcuna obbligatoria gradualità, demandando invece al giudice di compiere una valutazione non rigidamente predeterminata – di cui è tenuto a render conto nella motivazione del provvedimeno – in ordine ai progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento, ferma la necessità che ricorrano altresì le condizioni per un suo graduale reinserimento nella società».

Presidente Siani - Relatore Calaselice Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non luogo a provvedere in relazione all'istanza, proposta nell'interesse di P.P., ex articolo 47-ter ord. penumero per rinuncia e ha rigettato la richiesta di semilibertà in relazione all'esecuzione della pena di cui al provvedimento numero SIEP 2019/87. 2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avv. M. Garruto, il condannato, denunciando, attraverso i motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'articolo 173 disp. att. cod. proc. penumero , due vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 50 Ord. penumero , per avere il giudice di merito omesso di considerare i progressi compiuti dal condannato e l'avvenuto reinserimento nella società. L'ordinanza, per il ricorrente, è carente in relazione alla valutazione dell'attuale esistenza dell'organizzazione mafiosa a cui il P.P. apparteneva, stante l'arresto dei capi e promotori del sodalizio, avvenuto nel novembre 2018. Inoltre, si sostiene che la motivazione è carente in riferimento all'individuazione del perdurante apporto partecipativo del condannato al sodalizio. In ogni caso, si segnala che i fatti, cui si riferisce l'ordinanza, relativi agli anni 2016 - 2018, in relazione ai quali il condannato è indicato aver realizzato numerosi reati di spaccio, in quanto inserito in una compagine associativa finalizzata alla commissione di reati di commercializzazione di stupefacenti, con la contestazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. penumero , sono risalenti ha oltre cinque anni prima. Infine, si rimarca che, su questi fatti, si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza del 20 febbraio 2024 numero 14054, annullando l'ordinanza genetica. Dunque, per il ricorrente, il Giudice di merito non ha valorizzato elementi dimostrativi della rescissione del vincolo associativo da parte del condannato, nonché l'incontestata circostanza della non commissione di reati durante la semilibertà omettendo di motivare e, anzi, rendendo sul punto motivazione apparente circa la pericolosità sociale. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione degli articolo 50 Ord. penumero e 298, comma 2, cod. proc. penumero per aver omesso di considerare la compatibilità dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con la semilibertà. Il legislatore prevede la compatibilità delle misure alternative alla detenzione con la misura cautelare ai sensi dell'articolo 298, comma 2, del codice di rito prevedendo che la sospensione della misura cautelare non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione. Dunque, la vigenza dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non ostacolerebbe in alcun modo la semilibertà, anzi rafforzerebbe la misura alternativa proprio in ragione della pericolosità sociale. Invero, ai fini del reinserimento del condannato, il ricorrente sostiene che il connubio tra misura limitativa della libertà personale non custodiale e la misura alternativa alla detenzione, sarebbe sicuramente elemento favorevole da considerare. 3. Il Sostituto Procuratore generale, L. Giorgio, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa, con p.e.c. del 25 novembre 2024, ha chiesto trattazione orale respinta con provvedimento del Presidente delegato di pari data. Considerato in diritto Va premesso che è stata respinta la richiesta di trattazione orale, fatta pervenire a mezzo p.e.c. del 25 novembre 2024, trattandosi di procedimento introdotto ai sensi dell'articolo 611 cod. proc. penumero che non consente la trattazione ex articolo 127 cod. proc. penumero in camera di consiglio partecipata. 1. Il ricorso è infondato. Va precisato che P.P., sottoposto, per altro procedimento per reati di cui agli articolo 74, 73 d. P.R. numero 309 del 1990, articolo 416-bis.1 cod. penumero , a seguito della sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla presentazione alla polizia giudiziaria, ha presentato oltre a quella rinunciata nuova istanza di semilibertà, respinta dal Tribunale di sorveglianza. Con la sostituzione della misura custodiale con l'obbligo di presentazione, infatti, era venuta meno l'incompatibilità ex articolo 50 ord. penumero , a fronte della quale era stato adottato provvedimento, in data 24 agosto 2023, di cessazione della semilibertà, avviata nel 2022, in relazione all'espiazione della pena di cui al SIEP numero 2019/87 relativo alla pena irrogata in relazione al reato di cui agli articolo 73,80 TU Stup. 1.1. Il primo motivo è infondato. Per l'ammissione al regime di semilibertà, l'articolo 50 Ord. penumero prevede che il giudice debba valutare i progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società, attuando una verifica relativa ai risultati del trattamento penitenziario individualizzato e alla sussistenza delle condizioni del graduale reinserimento del condannato nella società Sez. 1, numero 20005 del 9/4/2014, Bertotti, Rv. 259622 - 01 . Tale verifica deve essere assicurata dal Tribunale di sorveglianza anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, potendo considerare necessario altro periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello Sez. 1, numero 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213 Sez. 1, numero 41914 del 29/9/2009, Mavilla, Rv. 245051 . Nondimeno, l'articolo 50 Ord. penumero non prevede espressamente la necessaria gradualità, quantomeno in forma cogente, affidando al giudice una valutazione ad ampio spettro, non predefinita secondo una rigida sequenza, lungo il duplice crinale già indicato. Tanto, in considerazione del principio in base al quale il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario e ciò vale, particolarmente, quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello Sez. 1, numero 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794 - 01 . Dunque, può essere ribadito il principio affermato da questa Corte secondo il quale Sez. 1, numero 23666 del 16/07/2020, Ianculeasa Remus, Rv. 279457 - 01 l'ammissione alla semilibertà può essere deliberata anche in difetto di previo accesso del detenuto a misure extramurarie meno impegnative nella specie, permessi-premio attraverso le quali verificare l'esito positivo del percorso dai medesimo intrapreso, atteso che l'articolo 50 ord. penumero non prevede alcuna obbligatoria gradualità, demandando invece al giudice di compiere una valutazione non rigidamente predeterminata - di cui è tenuto a render conto nella motivazione del provvedimento - in ordine ai progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento, ferma la necessità che ricorrano altresì le condizioni per un suo graduate reinserimento nella società. È, del pari, certo che la finalità della misura alternativa deve essere pur sempre salvaguardata in funzione del suo scopo trattamentale Sez. 1, numero 197 del 25/10/2023, dep. 2024, Puglisi Cannaozzo, Rv. 285550 - 01 sicché, ai fini dell'applicazione della semilibertà, sono richieste due distinte indagini, l'una delle quali concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società ed implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento. Ciò posto, si osserva che la motivazione svolta non è apparente, ma in linea con gli indicati indirizzi interpretativi, in quanto valorizza fatti, concretamente apprezzabili, i quali, pur non essendo intervenuta sentenza di condanna irrevocabile, sono suscettibili di essere valutati quanto alla pericolosità all'attualità della condotta del condannato, al fine di stabilire se questo sia o meno meritevole dell'invocata misura. In particolare, si rimarca l'emissione dell'ordinanza cautelare per i titoli di reato citati, descrivendo i fatti come sintomatici di un inserimento in una compagine associativa finalizzata alla commercializzazione di sostanze stupefacenti strutturata, rimarcando che, quindi, le condotte di cessione illecita di stupefacenti, per le quali il ricorrente ha riportato la pena in esecuzione, non erano isolate ma inserite in contesti più ampi, come dimostrato dalla contestazione, nel diverso procedimento, della circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. penumero A tali condotte viene aggiunta la valutazione dei precedenti penali del condannato che, seppure risalenti, sono indicati come relativi sempre al medesimo tipo di condotte illecite inerenti alla detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. A fronte di tali considerazioni e del non prossimo fine pena, in linea con la richiamata giurisprudenza di legittimità, la difesa oppone l'intervenuta cessazione della partecipazione ad attività del sodalizio e si deduce la decisiva rilevanza della sentenza della Corte di legittimità, allegata al ricorso, riguardante la posizione del coindagato M.G., nel procedimento per il quale vi è stata emissione di misura cautelare personale a carico del ricorrente. Su tali punti, il Collegio osserva che non viene puntualmente illustrato, con il ricorso, il motivo per il quale la posizione del coindagato G. sia assimilabile a quella dell'odierno ricorrente, in quel procedimento, risultando la censura, sotto questo profilo, aspecifica. Peraltro, si tratta di sentenza di legittimità che si è limitata, anche dal punto di vista della dedotta rilevanza dell'arresto dei capi e promotori dell'associazione, avvenuto nel novembre 2018, quanto alla sussistenza, all'attualità delle esigenze cautelari, all'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per riscontrato vizio di motivazione, senza che dalla motivazione si possa trarre l'avvenuta rescissione del vincolo associativo e la destrutturazione della consorteria denominata Società foggiana, nel suo complesso. Valutazione che, dal punto di vista prospettato, avrebbe potuto giovare al condannato. 1.2 Il secondo motivo è inammissibile. Il rigetto del primo motivo rende assorbita o, comunque, non scrutinabile la seconda deduzione. In ogni caso, si osserva che il ricorso fonda su una critica che non si confronta, specificamente, con l'effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato, avendo il Tribunale di sorveglianza dato rilievo alla circostanza di fatto della vigenza per altra causa, a carico del condannato, di una misura cautelare che, sebbene ridimensionata, perché sostituita quella originaria con una non custodiale, ha comunque il suo fondamento in profili di pericolosità all'attualità del condannato. 2. Deriva da quanto sin qui esposto, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.