È stato approvato nella giornata di ieri dal Senato il d.d.l. numero 1315, di conversione in legge del d.l. numero 178/2024, recante misure urgenti in materia di giustizia, la cui conversione in legge è in corso di approvazione al Senato.
Il d.l. in via conversione prevede, nel testo modificato in Commissione Giustizia, anzitutto, il rinvio ad aprile 2025 delle elezioni, previste per il 2024, dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione. Ciò al fine di riallineare la data delle elezioni di questi importanti organi con le disposizioni dettate dall’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2008, numero 35, che, appunto, fissa, ogni quattro anni, nella prima domenica di aprile e il lunedì successivo, le elezioni per il rinnovo dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Cassazione. Attraverso la modifica in commento, pertanto, il termine di dicembre 2024 viene ulteriormente differito al mese di aprile 2025, determinando, dunque, la permanenza in carica dei precedenti organi fino all’insediamento dei nuovi. Viene, poi, estesa anche alla componente laica dei Consigli Giudiziari cioè avvocati e professori universitari la “facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni”, e dunque di verbalizzare le loro opinioni, in merito alle deliberazioni sui pareri concernenti le incompatibilità cioè i rapporti esistenti tra giudici e tra giudici e avvocati che operano in uno stesso Tribunale e sui pareri per l'assegnazione di sede ai magistrati, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive. Viene, poi, modificata la disciplina per l’attribuzione di incarichi direttivi di legittimità al fine di assicurare una più razionale selezione dei candidati che tenga conto dell’esperienza maturata nell’esercizio delle medesime funzioni di legittimità. Pertanto, le funzioni di presidente di sezione della Corte di Cassazione, di avvocato generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di Cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione potranno essere conferite a chi assicura almeno due e non più quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Più nel dettaglio, la lett. a del comma 1 interviene sull’articolo 35 del decreto legislativo numero 160 del 2006, in tema di «Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive», prevedendo che il requisito dei quattro anni di servizio residui prima della data di collocamento a riposo non si applichi più per il conferimento degli incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità articolo 10, comma 14 e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità articolo 10, comma 15 . La norma parifica a quelle direttive apicali della Corte di Cassazione tutte le altre funzioni direttive e direttive superiori, giudicanti e requirenti, di legittimità Presidente di sezione della Corte di Cassazione e avvocato generale presso la Corte di Cassazione, Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione prevedendo per tutti i casi che il candidato debba garantire un lasso di tempo di almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. La lett. b modifica invece l’articolo 46-terdecies, il quale impone un limite al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi, stabilendo che il magistrato che ha svolto funzioni direttive o semidirettive non possa presentare domanda per il conferimento di un nuovo incarico se non siano trascorsi 5 anni dal giorno in cui ha assunto le predette funzioni. Nella formulazione previgente, l’unica eccezione ammessa a tale regola era il concorso per le posizioni apicali della Corte di cassazione primo presidente e procuratore generale . Il decreto-legge amplia le eccezioni equiparando a quelle direttive apicali della Corte di Cassazione tutte le altre funzioni direttive e direttive superiori, giudicanti e requirenti, di legittimità Presidente di sezione della Corte di Cassazione e avvocato generale presso la Corte di Cassazione, Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione . Come si precisa nella relazione illustrativa, l’urgenza della norma risiede nella necessità, sempre più avvertita, di disporre di un più ampio numero di candidati per la copertura di funzioni assai delicate, eliminando alcuni degli ostacoli posti dal d.l. numero 178/2024 - A.S. 1315 Articolo 2 8 normativa vigente che sono risultati non utili e, anzi, controproducenti rispetto al più corretto e efficiente funzionamento della Suprema Corte di Cassazione. Si prevede, inoltre, che chi svolge funzioni direttive o semidirettive, prima del decorso di cinque anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni, non possa chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettiva, ad eccezione di quelli di primo presidente della Corte di Cassazione, procuratore generale presso la Corte di Cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione. Fino al decorso del termine previsto per l’entrata in vigore del Tribunale Unico per le persone, i minori e la famiglia e, dunque, fino al 17 ottobre 2025, secondo quanto stabilito dall’articolo 49, comma 1, d.lgs. numero 149/2022 , si deroga, in via, temporanea al limite di legge attualmente dieci anni per la permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio per i magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia. Come riportato nella relazione illustrativa, la durata della proroga è collegata al termine per l’effettiva istituzione del tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia, prevista per il mese di ottobre 2025, e l’intervento è volto proprio a incentivare l’assegnazione allo stesso tribunale dei magistrati che già si occupano di diritto di famiglia. Si prevede, inoltre, che, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive o semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o del medesimo gruppo di lavoro, che scade in antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data. I magistrati giudicanti e requirenti cui sono conferiti o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado devono, entro sei mesi dal conferimento o dalla conferma, frequentare un corso mirato all’approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché al miglioramento delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l’applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi. I corsi di formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e si concludono con lo svolgimento di una prova finale consistente in una esercitazione pratica. Ciò nell’intento di superare le difficoltà applicative collegate all’attuale previsione che, contemplando corsi obbligatori preventivi per tutti gli aspiranti, incide negativamente sulla rapidità delle procedure di conferimento dei medesimi incarichi e quindi sul regolare andamento degli uffici giudiziari. La principale novità, come chiarito anche dalla relazione illustrativa, è costituita dalla partecipazione ai corsi di formazione successivamente al conferimento/conferma dell’incarico e non più quale requisito per il conferimento degli stessi. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la frequentazione obbligatoria e preventiva del corso di formazione per tutti i potenziali candidati che ambiscono al conferimento dell’incarico direttivo, rischia di produrre gravi problemi organizzativi alla Scuola superiore della magistratura. Infatti, la stessa non sarebbe in grado di soddisfare quantitativamente e qualitativamente l’intera domanda formativa. In luogo dell’originaria previsione, che estendeva a due gli anni decorrenti dal conferimento, dell’incarico, durante i quali i giudici di pace dovevano essere assegnati esclusivamente all’ufficio per il processo, ora si riduce tale periodo a sei mesi, così da anticiparne l’esercizio delle funzioni Nella Relazione illustrativa viene sottolineata la particolare urgenza della previsione, dovuta alla situazione di «grave carenza di organico in cui versano gli uffici del giudice di pace, destinata ad acuirsi a seguito dell’ampliamento delle loro competenze previsto dalla riforma del processo civile di cui al decreto legislativo numero 149 del 2022. Il d.l. introduce, poi, un “pacchetto” di misure riguardanti l’edilizia penitenziaria. In primo luogo, viene prevista la nomina di un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, cui viene affidato il compito di provvedere a tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. Come evidenzia la relazione illustrativa, la modifica ha carattere di straordinaria necessità ed urgenza e risponde alla finalità di rendere più efficienti le disposizioni vigenti, adottate per il miglioramento delle condizioni dei detenuti all’interno degli istituti penitenziari. La previsione di modifiche urgenti focalizzate sull’edilizia penitenziaria è necessaria per affrontare l’emergenza del sovraffollamento carcerario, che è diventata nel tempo una situazione patologica su cui intervenire. Si prevede, inoltre, uno stanziamento di fondi a favore del Ministero della Giustizia al fine di far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, di non incorrere in violazioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo CEDU e di assicurare la realizzazione del programma straordinario degli interventi di edilizia penitenziaria da parte del commissario straordinario. L’articolo 7 interviene in materia di procedure di controllo elettronico c.d. braccialetto elettronico dell’osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari articolo 275-bis c.p.p. , dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare articolo 282-bis c.p.p. e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa articolo 282-ter c.p.p. , precisando che l’accertamento della fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria deve includere anche la verifica della fattibilità operativa degli stessi. Più nel dettaglio il comma 1 dell’articolo 7, alla lett. a , modifica l’articolo 275-bis c.p.p. precisando che, nel caso in cui il giudice abbia prescritto l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico, congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari, il previo accertamento della fattibilità tecnica dell’utilizzo «dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo» da parte della polizia giudiziaria debba riguardare anche la fattibilità operativa degli stessi, atteso che – come precisa la relazione illustrativa – «l’accertamento della polizia giudiziaria ricade, in effetti, su profili sia strettamente tecnici, come la copertura di rete e la qualità della connessione, che compositamente tecnico-operativi, quali le caratteristiche dei luoghi o le distanze». L’articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del d.lgs. numero 136/2024, modificative del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In particolare, l’articolo in commento, con una norma di interpretazione autentica, chiarisce i termini di applicazione della disciplina transitoria di cui all’articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, numero 136, recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, numero 14. L’articolo 9 estende anche ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, posta a carico di un apposito Fondo previsto dalla normativa vigente. L'articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria ed infine l'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento. Il disegno di legge di conversione passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva.