Con circolare del 31 dicembre 2024, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha fornito i risultati del monitoraggio delle prassi adottate dagli Uffici giudiziari sul territorio per il recupero delle spese processuali nei confronti del condannato che sia al contempo ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
All'esito dell'indagine, a cui hanno partecipato 148 Uffici Giudiziari, è emerso che la maggiore disomogeneità investe il recupero o meno delle spese forfettizzate a carico dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato i 2/3 degli uffici interpellati ha riferito di non procedere al recupero, sinché perduri il beneficio dell'ammissione, mentre 1/3 ha riferito di procedere al recupero anche a carico dell'imputato ammesso al patrocinio, e tra questi taluni sia in caso di condanna che di assoluzione, altri esclusivamente in caso di condanna. La Direzione ha quindi deciso di impartire una serie di indicazioni agli Uffici Giudiziari sulla recuperabilità o meno delle spese «le spese elencate nell'articolo 107 TUSG sono soggette al recupero solo in caso di revoca del patrocinio, e a prescindere dal titolo condanna o assoluzione , perché si tratta di spese che lo stato si accolla in sostituzione dell'imputato non abbiente comb. disp. articolo 107,111 e 112 T.U.S.G. » «lo stesso principio vale per le spese anticipate o prenotate per la parte civile ammessa al patrocinio, che si recuperano a prescindere dalla sorte dell'azione civile di danno solo in caso di revoca del patrocinio concesso alla parte civile articolo 108 T.U.S.G. » «poiché l'articolo 107 T.U.S.G. veicola una norma di spesa, come tale di stretta interpretazione, le spese diverse da quelle elencate nell'articolo 107 T.U.S.G. si recuperano per intero o in via forfettizzata sempre ossia a prescindere dall'ammissione ed anche in presenza di ammissione al patrocinio in caso di condanna articolo 204-205 TUSG , mai in caso di assoluzione, ché altrimenti si violerebbe il principio di causalità, secondo cui le spese del processo non possono gravare sulla parte vittoriosa, che non vi ha dato causa» «le spese forfettizzate sono recuperabili secondo le disposizioni di cui alla parte III del d.P.R. numero 115 del 2002, quindi solo in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, e in sintesi sono soggette allo stesso trattamento previsto per le spese enumerate all'articolo 107 TUSG».