In tema di sequestro preventivo il Tribunale del Riesame deve trasmettere gli atti al competente giudice civile nel caso in cui vi siano contestazioni sulla proprietà del bene sequestrato soltanto nel caso in cui intenda restituirlo.
Tutti lo vogliono, tutti lo cercano E nel frattempo l’immobile rimane sotto sequestro esercizio arbitrario delle proprie ragioni e occupazione abusiva. Questi i titoli di reato che hanno legittimato il sequestro preventivo di un immobile conteso da due persone. Uno di essi, l’indagato, proponeva riesame per ottenere il dissequestro del bene . Niente da fare il tribunale della libertà decideva di mantenere il vincolo , rigettando l’impugnazione cautelare, e contemporaneamente trasmetteva gli atti al giudice civile per decidere a chi spettasse la proprietà dell’oggetto della contesa . Il Tribunale del Riesame e i suoi poteri sulle questioni pregiudiziali civili Il ricorso per cassazione, proposto dall’indagato rimasto deluso dalla decisione del tribunale del riesame ha convinto gli Ermellini, al punto da indurli ad annullare l’ordinanza impugnata per nuovo esame. Quest’ultima, se da un lato rigettava il riesame, dall’altro lato prendeva atto della contestazione sulla proprietà dell’immobile e trasmetteva gli atti al giudice civile affinché stabilisse di chi fosse la ragione. Questo percorso logico non è stato ritenuto corretto alla luce dei principali orientamenti di legittimità che si sono sviluppati sull’ ampiezza dei poteri decisori del giudice del riesame sulle questioni pregiudiziali extrapenali . A cadere sotto gli strali della cassazione è proprio il presupposto logico della ordinanza impugnata, ossia il presunto obbligo del tribunale del riesame di trasmettere sempre e comunque al giudice civile gli atti per la risoluzione della controversia sul bene sequestrato. Ed invero, un orientamento giurisprudenziale del 2022 correla questo obbligo al solo caso in cui il giudice del riesame intenda annullare il sequestro e restituire il bene . Questo dovere, che prescinde dalla esistenza – spiegano i supremi giudici – di una controversia attuale sulla proprietà del bene stesso, è imposto dal sistema normativo processuale . Quindi, così come chiarito anche da numerose successive sentenza in quella in commento ne viene citata una del 2019 , il giudice del riesame deve trasmettere gli atti al collega civile soltanto quanto intende restituire la cosa sequestrata, non invero quando intenda mantenere inalterato il vincolo cautelare . In quest’ultima ipotesi, il tribunale della libertà dovrà risolvere tutte le questioni pregiudiziali incidentalmente, secondo il consueto potere che gli viene riconosciuto dall’ordinamento processuale. Addio al vecchio orientamento Con queste considerazioni, i giudici di legittimità hanno mandato definitivamente in pensione il vecchissimo orientamento interpretativo, risalente al 1993, secondo cui nel caso di contestazione sulla proprietà di un bene il giudice del riesame deve sempre e comunque rimettere gli atti al tribunale civile. Questo indirizzo ermeneutico è ritenuto in contrasto con il già enunciato principio dell’autonomia del giudice penale . Da qui, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza. La separazione delle giurisdizioni Quella in commento non sarà certamente una sentenza storica, ma non possiamo esimerci dall’apprezzarne la linearità del ragionamento che vi è impresso, nonché la sua obiettiva ragionevolezza. In tempi nei quali è di moda l’argomento della separazione delle carriere, ha fatto nuovamente capolino l’argomento – ben diverso per portata e respiro – della separazione delle giurisdizioni.
Presidente Di Stefano - Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Salerno, a seguito di istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato D.L.O. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 23.05.2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale avente ad oggetto l'immobile sito in OMISSIS ai nnumero OMISSIS , in relazione ai reati di cui ai capi 2 articolo 393 cod. penumero e 3 articolo 633 cod. penumero , ha rigettato l'istanza rimettendo al giudice civile, individuato nel Tribunale di Salerno, la decisione sulla titolarità del diritto di proprietà del predetto immobile. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di D.L.F. che con atto di ricorso deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione dell' articolo 324 cod. proc. penumero avendo il Tribunale erroneamente devoluto la questione sulla proprietà pur avendo rigettato l'istanza di riesame. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell' articolo 324 cod. proc. penumero avendo devoluto la decisione sulla proprietà dell'immobile nonostante non vi fosse alcuna consistente questione a riguardo essendo intervenuta sulla vicenda civilistica decisione della Cassazione a seguito della quale i signori Salerno omettevano di riassumere la causa dinanzi alla Corte di appello di Salerno, segno della loro volontà di rinunciare alla controversia. 2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla omessa valutazione di punti decisivi riguardanti il fumus delicti a seguito delle allegazioni difensive dichiarazioni S. e A., denuncia di D.L.O. . 2.4. Con il quarto motivo violazione dell' articolo 321 cod. proc. penumero e dell'articolo 393 cod. penumero in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ragion fattasi. 2.5. Con il quinto motivo violazione dell' articolo 321 cod. proc. penumero e articolo 633 cod. penumero in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di occupazione abusiva. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell' articolo 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, numero 137 , conv. dalla l. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. L'ordinanza impugnata, sulla premessa di dover verificare - prima del vaglio delle contestazioni cautelari - il titolo di proprietà dell'immobile sequestrato, sulla scorta della vicenda civilistica intervenuta tra i D.L.O. e i S. volta all'accertamento del diritto di proprietà sullo stesso immobile, ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nelle ipotesi previste dagli articolo 263, comma 3, e 324, comma 8, cod. proc. penumero , ritenendo attuale la controversia su detto titolo ed a tale rilievo ha fatto conseguire senz'altro il rigetto della richiesta di dissequestro avanzata dal ricorrente. 3. Ritiene questa Corte che l'assunto posto a base del provvedimento impugnato non possa essere condiviso, trovando fondamento le censure mosse dal ricorrente nei primi tre convergenti ed assorbenti motivi di ricorso. 4. Non è, invero, pertinente il riferimento della ordinanza, a sostegno della propria decisione, al principio per il quale in tema di sequestro preventivo, il tribunale del riesame, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà delle cose in sequestro, è tenuto, ai sensi dell' articolo 324, comma 8, cod. proc. penumero , a rimettere gli atti al giudice civile del luogo, competente in primo grado, per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, mantenendo il sequestro Sez. 3, numero 19674 del 27/04/2022, Rv. 283173 in quanto, dalla sua motivazione - peraltro riportata dallo stesso provvedimento impugnato - si evince che tale rimessione è correlata alla ipotesi in cui occorra disporre il dissequestro, non essendo espressa da tale decisione alcuna pregiudiziale obbligatoria in materia. Invero, la decisione spiega che «L' articolo 263 cod. proc. penumero , comma 3, e l' articolo 324 cod. proc. penumero , comma 8, stabiliscono che, nel caso in cui occorra disporre un dissequestro, e sia controversa articolo 263, comma 3 o contestata articolo 324, comma 8 la proprietà delle cose sequestrate, con conseguente incertezza nell'individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione, il giudice rinvia la decisione della controversia al giudice civile articolo 324, comma 8 del luogo competente in primo grado articolo 263, comma 3 , mantenendo nel frattempo il sequestro. Secondo il condivisibile e prevalente orientamento di questa Corte, in tema di restituzione delle cose sequestrate, il giudice penale procedente, ove accerti l'esistenza di una contestazione/controversia sulla proprietà di esse, pur in difetto della pendenza di una corrispondente lite civile come si trae dall'indicazione da parte dell' articolo 263 cod. proc. penumero del giudice a cui essa è devoluta, che presuppone la non necessarietà della già intervenuta instaurazione della lite , non gode di alcuna discrezionalità, potendo unicamente rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la decisione della predetta contestazione/controversia, e mantenere nel frattempo il sequestro Sez. 2, numero 49530 del 24/10/2019, Rv. 277935 Sez. 2, numero 44960 del 30/09/2014, Rv.260318 ». La portata dell'obbligo previsto dall' articolo 324, comma 8, cod. proc. penumero , peraltro, è stata già chiaramente espressa da Sez. 5, numero 21157 del 26/03/2019, Scermino, Rv. 275348 affermando che, in tema di sequestro preventivo, il giudice del riesame è tenuto a devolvere al giudice civile l'eventuale controversia sulla proprietà della cosa esclusivamente quando intenda restituirla e cioè nel caso in cui proceda all'annullamento per qualsiasi ragione del provvedimento cautelare e, in applicazione del principio, la Corte ha disatteso il motivo di ricorso inteso a censurare la mancata applicazione dell' articolo 324, comma 8, cod. proc. penumero per la soluzione della controversia proprietaria incidente, nella prospettazione difensiva, sulla configurabilità delle fattispecie ipotizzate nel provvedimento cautelare confermato dal tribunale. E' stato spiegato dalla decisione che la disposizione dell' articolo 324 comma 8 c.p.p. deve essere «coordinata con quelle di cui al settimo comma dello stesso articolo e di cui al terzo comma dell' articolo 263 c.p.p. , ricavandosene il principio per cui il giudice del riesame è tenuto a devolvere a quello civile l'eventuale controversia sulla proprietà della cosa esclusivamente qualora intenda restituirla e cioè nel caso in cui proceda all'annullamento per qualsiasi ragione del provvedimento cautelare. Conclusione che peraltro è agevole raggiungere anche solo considerando l'obbligo di mantenimento del sequestro previsto dallo stesso comma ottavo dell' articolo 324 cod. proc. penumero nelle more della decisione del giudice civile. Avendo invece il Tribunale rigettato l'istanza di riesame e mantenuto il sequestro, non gravava sul medesimo alcun onere di devoluzione, trovando applicazione la regola generale prevista dall' articolo 2 c.p.p. , che legittima il giudice penale ad esprimersi - peraltro con valore meramente incidentale - su tutte le questioni pregiudiziali alla sua decisione». 5. Non rileva, ai fini della presente decisione, il contrasto esistente in sede di legittimità, ove si debba procedere alla restituzione del bene, in ordine al presupposto richiesto per la remissione della questione al giudice civile. A tal riguardo, un orientamento maggioritario ritiene sufficiente la mera potenzialità dell'insorgere di una lite civilistica Sez. 2, numero 44960 del 30/09/2014, Rv. 260318 da ultimo, Sez. 3, numero 19674 del 27/04/2022, Nuova ACB srl, Rv. 283173 , quello minoritario ritiene necessaria la effettiva pendenza di una causa civile Sez. 2, numero 26914 del 06/06/2013, Liberatore, Rv. 255747 . Invero, tale questione assume rilevanza solo successivamente alla risoluzione del tema, devoluto a questo Collegio, riguardante i poteri e gli obblighi incombenti sul Tribunale del riesame in tema di sequestro preventivo di un bene in ordine al quale si controverta della titolarità, segnatamente, in ordine alla valutazione dei presupposti del vincolo cautelare su tale bene e solo nel caso in cui, ritenendo insussistenti detti presupposti, si debba pervenire all'annullamento del vincolo imposto. 6. Secondo questo Collegio, quindi, non può essere seguito il più risalente orientamento, condiviso anche dalla coeva dottrina, secondo il quale in tema di procedimento di riesame del sequestro preventivo, nel caso di contestazione della proprietà ai sensi dell' articolo 324 comma ottavo cod. proc. penumero , il Tribunale del riesame, accertata tale contestazione, non ha alcuna facoltà in ordine alla prosecuzione del processo, ma deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro, sicché è ultronea ogni pronuncia sulla legittimità o meno del sequestro stesso, ravvisandosi nella fattispecie un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale Sez. 3, numero 2468 del 18/11/1993, dep. 1994, Magni, Rv. 196777 conf. Sez. 3, numero 41879 del 11/10/2007, Pizzata, Rv. 237940 . Invero, osta al principio affermato la fondamentale regola dell' articolo 2 cod. proc. penumero secondo la quale il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito, essendo tale decisione incidentale, segnatamente - per quanto in questa sede rileva - quella riguardante una questione civile, priva di efficacia vincolante in ogni altro processo. Non può essere individuata, quale previsione derogatoria di tale regola, quella prevista dall' articolo 324, comma 8, cod. proc. penumero , riguardante - come si è spiegato - il diverso piano riguardante la prospettiva di restituzione del bene, conseguente all'annullamento del vincolo cautelare. 7. Deve, quindi, essere affermato il seguente principio «in tema di sequestro preventivo, il giudice del riesame, ai sensi dell' articolo 2 cod. proc. penumero , decide in via incidentale le questioni sulla titolarità del bene oggetto del sequestro rilevanti ai fini della sussistenza dei presupposti del vincolo cautelare ed è tenuto a devolvere al giudice civile, ai sensi dell' articolo 324, comma 8, cod. proc. penumero , l'eventuale controversia sulla proprietà della cosa esclusivamente quando intenda restituirla e cioè nel caso in cui proceda all'annullamento per qualsiasi ragione del provvedimento cautelare il Tribunale del riesame». 8. Cosicché incombeva al Tribunale del riesame il giudizio sui presupposti della cautela reale, segnatamente su quella del fumus commissi delicti in ordine ai reati ipotizzati, sulla base degli elementi a sua disposizione e tenendosi anche conto della rilevata estinzione della controversia civile intervenuta tra le parti in ordine alla titolarità del bene, non potendo la stessa essere devoluta in via pregiudiziale al giudice civile, rigettando la istanza cautelare proposta dal ricorrente. 8. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell 'articolo 324, comma 5, cod. proc. pen .