Il Consiglio dell’Ordine nazionale dei giornalisti aggiorna il proprio codice deontologico alla luce delle nuove sfide tecnologiche tra cui l’intelligenza artificiale e definisce i doveri del professionista per assicurare i diritti delle persone.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato all’unanimità in data 11 dicembre 2024, dopo un complesso percorso e confronto con enti, associazioni e sindacati, il nuovo Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti. Il documento sostituisce il precedente Testo Unico dei doveri del giornalista ed entrerà in vigore il prossimo 1° giugno 2025. Il testo in esame contiene novità rilevanti in materia di intelligenza artificiale, diritto all’immagine, protezione dati e diritto all’oblio e si articola in quaranta articoli suddivisi in sette titoli dalle fonti normative, all’ambito di applicazione, ai doveri nei confronti delle persone, in tema di informazione, alla formazione e al lavoro giornalistico, alle sanzioni. La/il giornalista è tenuto ad applicare i principi deontologici nell’utilizzo, anche a livello personale, di qualsiasi strumento di comunicazione e ad adottare comportamenti e un linguaggio rispettosi della dignità della categoria e del decoro dell’Ordine, anche al di fuori dell’attività professionale. Intelligenza artificiale Il documento dedica, tra i primi codici deontologici in Italia, uno specifico articolo in materia di intelligenza artificiale l’articolo 19 e sottolinea come, fermo restando l’uso consapevole delle nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire l’attività giornalistica. Nel caso in cui la/il giornalista si avvalga del contributo dell’intelligenza artificiale, il codice ha il pregio di indicare le regole concrete da attuare la/il giornalista sarà tenuto a rendere esplicito l’utilizzo nella produzione e nella modifica di testi, immagini e sonori, di cui assume comunque la responsabilità e il controllo e a specificare il tipo di contributo. La/il giornalista, inoltre, deve verificare le fonti e veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati. Il codice evidenzia che, in nessun caso, il ricorso all’intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi deontologici. Protezione dei dati personali Il documento richiama l’attenzione degli operatori sulla protezione dei dati personali e sulla tutela delle persone vulnerabili. La/il giornalista è tenuto a contemperare il diritto dei cittadini all’informazione con i diritti fondamentali della persona articolo 8 con particolare attenzione alle persone fragili e vulnerabili, le persone minorenni, le persone migranti e rifugiate e i suicidi. Il trattamento di dati personali, attuato nell’ambito dell’attività giornalistica, può essere svolto anche senza il consenso dell’interessato articolo 9 . Il professionista deve essere guidato dal principio di essenzialità e completezza dell’informazioni nelle sue attività quotidiane di ricerca, raccolta, elaborazione, non deve, pertanto, omettere fatti o particolari indispensabili alla completezza dell’informazione. Il codice indica il punto di equilibrio l’informazione non contrasta con il rispetto della sfera privata quando la notizia, anche se dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. Il documento individua anche le regole specifiche per il trattamento di dati particolari da parte dei giornalisti e specifica che, nel raccogliere dati personali atti a rivelare nazionalità, origine etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici e biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute, l’identità o l’orientamento sessuale, la/il giornalista si attiene al principio dell’interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti. Viene previsto che la/il giornalista che raccoglie informazioni deve evitare artifici e pressioni indebite e rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa. Tale previsione è frutto di recenti casi di cronaca che hanno causato gli interventi del Garante per la protezione dei dati personali per la tutela della dignità della persona. Diritto all'oblio Il codice dedica anche un articolo al diritto all’oblio articolo 10 e prevede che la/il giornalista deve rispettare il diritto all’identità personale ed evitare di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione aggiornare le notizie, anche valutando le richieste dell’interessato, e facilitare i processi di deindicizzazione online, qualora ne ricorrano i presupposti. Rispetto al procedente codice, viene prevista un’attenzione e una tutela maggiore delle persone vulnerabili come minori e soggetti con disabilità, assicurando che le notizie non ledano la loro dignità, evitando sensazionalismi e tutelando l’identità della persona, che può essere resa nota solo nei casi di interesse pubblico e rilevanza sociale oppure per dare risalto a eventi positivi. Differenze di genere Il codice richiama l’attenzione dei professionisti al rispetto delle differenze di genere articolo 13 . Nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e di fatti di cronaca che coinvolgono aspetti legati all’orientamento e all’identità sessuale, valutato l’interesse pubblico, la/il giornalista evita stereotipi di genere, espressioni, immagini e comportamenti lesivi della dignità della persona non rende identificabili, neppure indirettamente, le vittime di atti di violenza, salvo esplicita e motivata richiesta delle vittime stesse, purché maggiorenni. La/il giornalista deve attenersi a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole e all’essenzialità dell’informazione e alla continenza, evitando spettacolarizzazioni non usare espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto o colpevolizzino la vittima assicurare una cronaca rispettosa anche dei familiari e delle altre persone coinvolte nei fatti. Doveri del giornalista Il nuovo codice approfondisce il profilo dei doveri del giornalista che ricomprendono la rettifica, la replica, la verifica delle fonti, l’utilizzo delle fotografie, la trasparenza nel caso di ricorso all’intelligenza artificiale, l’utilizzo delle immagini, l’informazione in diretta la pubblicità, sondaggi e dati statistici, la cronaca giudiziaria, la tutela delle vittime, dei condannati e dei congiunti, l’informazione ambientale, scientifica e sanitaria, l’informazione economica e finanziaria. La/il giornalista è tenuto, alla rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, delle informazioni che, dopo la loro diffusione, si siano rivelate inesatte o errate. Il dovere di rettifica sussiste anche relativamente alle immagini. Tale articolo risulta molto rafforzato rispetto al precedente codice alla luce dei casi concreti emersi la rettifica deve ora scattare anche in assenza di specifiche richieste e si estende anche alle immagini. Il nuovo codice si concentra a differenza del precedente sul dovere di replica articolo 17 e prevede che la/il giornalista favorisce la pubblicazione di repliche di chi si ritenga danneggiato dalla diffusione di notizie che lo riguardano, o che risultino inesatte, purché tali repliche non siano suscettibili di rilievo penale. Viene dato molto risalto dovere del giornalista di accertare l’attendibilità delle informazioni raccolte e citare le fonti, salvo nel caso in cui chiedano espressamente di rimanere riservate articolo 18 , profilo fondamentale della professione e reso ancora più importante alla luce dell’utilizzo degli strumenti social, della velocità e viralità delle notizie del web e in considerazione delle pressioni sui professionisti per pubblicare per prime le notizie. Utilizzo delle immagini Il codice dedica un articolo specifico all’utilizzo delle immagini la/il giornalista quando pubblica immagini, sotto qualsiasi forma deve assicurarsi che siano rispettose dei diritti, della personalità e della dignità degli interessati e che non siano alterate in modo tale da risultare ingannevoli o da distorcere l’informazione. Occorre fornire adeguata contestualizzazione dei soggetti riprese ed evitare stereotipi nella rappresentazione sia degli individui sia dei gruppi e astenersi dalla diffusione di immagini che possano portare a forme di spettacolarizzazione della violenza se l’interesse pubblico fosse prevalente. La/il giornalista è tenuto avvertire che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte alle persone minorenni. La/il giornalista è tenuto ad assicurare la modifica tecnica delle immagini o l’esclusione di particolari dalle inquadrature, quando sia necessario garantire la non riconoscibilità di persone minorenni, delle vittime, dei protagonisti di eventi tragici e dei testimoni di fatti di cronaca, compresi relativi luoghi, domicili e veicoli. Il codice sottolinea come la/il giornalista non deve riprendere persone in stato di detenzione e non deve diffondere immagini senza il loro consenso, salvo rilevanti motivi di interesse pubblico, Il documento sottolinea il divieto di mostrare persone con ferri o manette ai polsi o altri dispositivi di costrizione, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi. Gerarchie redazionali e sanzioni disciplinari Il nuovo codice specifica le responsabilità delle gerarchie redazionali e prevede che in tutti i casi in cui non siano imputabili alla/al giornalista che ha realizzato il servizio le scelte che completano il prodotto editoriale, il rispetto delle norme deontologiche è in capo alla/al direttrice/direttore responsabile le altre gerarchie redazionali ne rispondono con riferimento al ruolo specifico e al contributo prestato. Il codice illustra le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge numero 69 del 3 febbraio 1963 dall’avvertimento da infliggere nei casi di abusi e mancanze di lieve entità e che consiste nel rilievo della mancanza commessa al richiamo del giornalista all’osservanza dei suoi doveri alla censura da infliggere nei casi di abusi o mancanze di grave entità che consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata , alla sospensione dall’esercizio della professione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno che, può essere disposta nei casi in cui l’iscritto abbia compromesso con la sua condotta la dignità professionale. Nei casi più gravi è prevista la radiazione dall’Albo che può essere disposta nel caso in cui l’iscritto, con la sua condotta, la/il giornalista abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile la sua permanenza nell’Albo, negli elenchi e nei registri. Le norme contenute nel codice si applicano a tutti i giornalisti iscritti negli elenchi dei professionisti, pubblicisti e registro dei praticanti e tirocinanti e costituiscono una guida preziosa finalizzata a definire i principi e le regole per contemperare, nelle attività quotidiane del giornalista, il diritto all’informazione con l’innovazione nel complesso percorso della trasformazione digitale della nostra società che ha un forte impatto trasversale sui diritti e sulle professioni.