Deprezzamento dell’immobile per il rumore causato dal traffico: la parola alla Suprema Corte

In tema di rumori causati dal traffico stradale, è stato ribadito che, nonostante la distinzione tra tutela civile e amministrativa rimanga valida, è necessario valutare concretamente se vi sia un superamento del limite della normale tollerabilità, tenendo conto che il diritto fondamentale alla salute prevale su qualsiasi esigenza produttiva.

La Suprema Corte, con la pronuncia in analisi, sul tema del deprezzamento di un'abitazione a causa del rumore del traffico, ha stabilito che la società autostradale può essere condannata a indennizzare il privato che, pur essendo rimasto proprietario dell'immobile, ne ha subito il deprezzamento a causa di immissioni di rumori e/o sostanze dannose . In particolare, la Corte di Appello, oltre all'obbligo di posizionare le barriere fonassorbenti e al risarcimento del danno esistenziale già riconosciuti dal giudice di primo grado, aveva imposto alla società l'indennizzo per il deprezzamento dell'immobile quantificato per equivalente ai sensi dell' articolo 2058, comma 2, c.c. La società autostradale presentava, quindi, ricorso per cassazione lamentando che i giudici di secondo grado non avessero applicato al caso concreto la giusta normativa pubblicistica sui limiti di accettabilità del rumore individuati dal d.P.R. 142/2004 . I Giudici, tornando sul tema dei rumori dovuti alla circolazione stradale, hanno ribadito il proprio orientamento per cui occorre comunque considerare l' articolo 844 c.c. , «che detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue qualora le immissioni superino la normale tollerabilità e che, solo in caso di svolgimento di attività produttive, consente l'elevazione della soglia di tollerabilità , sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione». La Suprema Corte ha, poi, nuovamente sottolineato che la differenziazione tra tutela civilistica e amministrativa conserva la sua attualità , ma questo non può portare ad escludere l'accertamento «in concreto» del superamento del limite della normale tollerabilità.

Presidente Scrima - Relatore Ambrosi Fatti di causa 1. Con atto di citazione Be.Pa. e Be.Bi. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona la Società Autostrade Spa, assumendo a di essere comproprietari di un fabbricato sito in V, alla Via Omissis , ubicato in prossimità dell'Autostrada G-S b che detta abitazione riceveva immissioni sonore e di gas di scarico provenienti dal vicino tracciato autostradale ritenute superiori alla normale tollerabilità secondo il criterio di cui all' articolo 844 c.c. c che le immissioni avrebbero loro causato una lesione del diritto alla salute, oltre a determinare un deprezzamento del valore commerciale dell'immobile stesso. Tanto dedotto in fatto, gli attori chiedevano la condanna della convenuta alla realizzazione di barriere fonoassorbenti idonee a ridurre il livello delle immissioni sonore, nonché la condanna al risarcimento del danno biologico, esistenziale e morale frutto delle predette immissioni, nonché la corresponsione di un indennizzo per il deprezzamento subito dall'immobile. La AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa ASPI si costituiva chiedendo il rigetto della domanda perché infondata. Il Tribunale di Savona, con sentenza non definitiva, accertava il superamento seppure in misura non rilevante delle soglie di tollerabilità del rumore previsto dal D.P.R. numero 142/2004 e condannava Autostrade alla realizzazione di una barriera fonoassorbente atta a riportare le immissioni nei limiti di legge rimetteva la causa sul ruolo per la valutazione degli eventuali danni alla salute in relazione al superamento dei limiti consentiti dal D.P. R. numero 142/2004 all'esito dell'istruttoria, con sentenza definitiva, accoglieva la domanda degli attori limitatamente al riconoscimento del danno esistenziale in relazione al minore godimento dell'immobile per effetto delle immissioni, senza alcun riconoscimento della domanda a titolo di danno biologico e di deprezzamento del bene. 2. Avverso le decisioni, non definitiva e definitiva, di prime cure proponevano appello Be.Pa. e Be.Bi. si costituiva la appellata AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza numero 466/2022 accoglieva parzialmente l'appello, ritenendo intollerabili le immissioni di rumore che interessano la proprietà degli appellanti ed atteso che le misure di mitigazione richieste dagli appellanti, oltre a comportare enormi problemi tecnici di attuazione, non sarebbero risolutive, ha condannato AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa a risarcire agli appellanti il danno da deprezzamento dell'immobile quantificato per equivalente ai sensi dell' articolo 2058, comma 2, c.c. in Euro 951.252,03, oltre alle spese di primo e secondo grado di giudizio. 3. Per la cassazione della sentenza d'appello, ricorre la AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa sulla base di due motivi con controricorso resistono Be.Pa. e Be.Bi. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis.1, cod. proc. civ. Entrambe le parti hanno depositato rispettive e distinte memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la Violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 ter L. 13/09 , comma 1 bis. Violazione dei limiti esterni del sindacato giurisdizionale , per avere la Corte d'Appello mal statuito in merito alla esatta applicabilità delle due normative, quella pubblicistica e quella privatistica, in materia di immissioni. Assume la ricorrente che al caso di specie andava applicata la normativa pubblicistica sui limiti di accettabilità del rumore individuati dal D.P.R. 142/2004 , richiamati e fatti propri dall'articolo 6 ter della legge 27 febbraio 2009 numero 13 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008 numero 208 . 1.1. Il motivo è inammissibile ex articolo 360 bis comma 1 in quanto la decisione d'appello ha applicato al caso di specie correttamente le norme in materia di tollerabilità delle immissioni e ciò ha fatto in ossequio agli arresti consolidati di questo giudice di legittimità. E invero, da tempo questa Corte ha affermato che in tema di immissioni acustiche nella specie, come nel caso in esame, provenienti da circolazione stradale , viene in rilievo l' articolo 844 c.c. , che detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue qualora le immissioni superino la normale tollerabilità e che, solo in caso di svolgimento di attività produttive, consente l'elevazione della soglia di tollerabilità, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita Cass. Sez. 1, 12/07/2016 numero 14180 in senso conforme, Cass Sez. 2, numero 35856 del 2017 . Questa Corte si è più volte occupata della materia delle immissioni sonore provocate dal traffico veicolare o comunque da attività connesse ai trasporti o alla produzione ed è sempre pervenuta alla conclusione che in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità sia nella vigenza della disciplina di cui al D.P.R. numero 142/2008 evocato sia a seguito dell'entrata in vigore dell' articolo 6 ter del D.L. numero 208 del 2008 , conv., con modif., dalla L. numero 13 del 2009 , diversità di tutele a cui non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell' articolo 844 c.c. , con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione cfr. tra tante, Cass. Sez. 3, 7/10/2016 numero 20198 Cass. Sez. 3, 16/10/2015 numero 20927 . La Corte d'Appello di Genova si è attenuta puntualmente ai principi di diritto sopra enunciati, avendo ritenuto non dirimente l'osservanza delle normative tecniche speciali, avendo accertato, nella specie, il superamento dei parametri secondo il criterio del c.d. differenziale comparativo , di cui alla disciplina generale dettata dall'articolo 4, comma 1, del DPCM 14 novembre 1997 e concluso per l'intollerabilità delle immissioni che interessano la proprietà dei Be.Pa. e Be.Bi. 2. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la Violazione e falsa applicazione dell' articolo 113 c.p.c. dell'articolo 2043 cod. civ. difetto assoluto e contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , per avere la Corte territoriale erroneamente determinato che quei beni siano stati sottratti alla disponibilità dei controinteressati e che Autostrade dovrebbe corrispondere l'indennità di esproprio in particolare, la società ricorrente contesta la decisione della Corte d'Appello che avrebbe in tal modo adottato una pronuncia ultra petita atteso che gli attori avevano richiesto il risarcimento del danno conseguente alla rumorosità proveniente dalla sottostante autostrada ma mai prospettato una fattispecie espropriativa che ha connotazioni e caratteristiche del tutto particolari contesta altresì il criterio adottato dalla decisione di appello in merito alla corresponsione dell'indennizzo perché erroneamente ancorato al raffronto con l'indennità di espropriazione, senza adeguata istruttoria, generando, a parere della società ricorrente, una determinazione illogica ed illegittima. 2.1. Il secondo motivo di ricorso si rivela in parte inammissibile e in parte infondato. 2.1.1. Va innanzitutto evidenziato che la censura non si conforma al disposto dell' articolo 366 nnumero 4 e 6 c.p.c. né richiama espressamente e chiaramente alcun preciso vizio di legittimità in cui la pronuncia sarebbe incorsa, né si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. In tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito Cass. Sez. U - Sentenza numero 23745 del 28/10/2020 né essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 4905 del 24/02/2020 . 2.1.2. È infondata la censura di contraddittorietà della motivazione. La Corte di merito, lungi dall'aver motivato con una motivazione intrinsecamente contraddittoria, ha dato conto sul punto delle considerazioni specifiche svolte dal consulente tecnico d'ufficio il quale aveva sostenuto che in conseguenza di tali limitazioni il valore della proprietà de qua poteva ritenersi dimezzato cfr. terzultima pag. della sentenza impugnata , sicché la motivazione sussiste e non è contraddittoria e sotto tale profilo, la società ricorrente mostra altresì di non cogliere la ratio decidendi della decisione impugnata e tende surrettiziamente ad ottenere una rivalutazione del merito. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell' articolo 13 del D.P.R. numero 115/2002 Cass. Sez. U. 20/02/2020 numero 4315 . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 15.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell 'articolo 13 del D.P.R. numero 115/200 2.