La liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale

Il giudice, chiamato a liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, che comprende al suo interno il danno morale e la compromissione sul piano relazionale, derivanti dalla morte del congiunto, facendo contemporaneamente ricorso allo strumento tabellare e al proprio potere di valutazione equitativa, è tenuto ad indicare gli elementi di calcolo impiegati, così da rendere manifesto il percorso logico e giuridico compiuto, per giungere ad una liquidazione del danno, che tenga debitamente conto degli elementi di prova, emersi nel corso del giudizio.

L'ordinanza numero 2394 del 13 gennaio 2025 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della liquidazione equitativa del danno non esattamente computabile, di cui all' articolo 1226 c.c. Il fatto La pronuncia della Suprema Corte giunge al termine di una lunghissima vicenda processuale, che ha le sue radici nel tragico epilogo di un sinistro stradale, avvenuto nel 2010, a seguito del quale aveva perso la vita un uomo di 77 anni, ricoverato per un periodo in ospedale. I suoi congiunti avevano agito in giudizio per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, conseguenti al decesso . Il Tribunale, dopo aver accertato la responsabilità maggioritaria del defunto e minoritaria del convenuto, condannava quest'ultimo, unitamente alla compagnia sua garante per la r.c.a, a corrispondere agli attori una cospicua somma, a titolo di parziale risarcimento del danno da perdita parentale e del danno catastrofale . Questa pronuncia veniva impugnata in appello , ove la Corte territoriale competente operava una parziale riforma della sentenza di primo grado, procedendo innanzitutto ad escludere il danno catastrofale liquidato dal Tribunale , poiché non vi era prova del fatto che la vittima fosse lucida, durante la propria agonia e perciò veniva meno il presupposto del danno lamentato. In via ulteriore, la Corte operava una riduzione dell'importo del danno parentale accertato, in favore dei congiunti della vittima, ritenendo che esso fosse stato liquidato in misura immotivatamente superiore, rispetto al valore medio tabellare. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso, innanzi alla Corte di Cassazione. La violazione del principio di liquidazione equitativa del danno Con riferimento all'ultimo punto, di cui alla pronuncia di secondo grado, i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso presentato dagli eredi della vittima, che lamentavano come, nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, la Corte territoriale, pur avendo tenuto conto delle risultanze istruttorie, da cui emergeva il loro intenso vincolo affettivo con il defunto, aveva violato i principi posti alla base della liquidazione equitativa del danno, nel momento in cui aveva inopinatamente ridotto l'importo del detto danno, rispetto a quanto riconosciuto dal Tribunale, parametrandolo sul valore medio della tabella milanese, ma senza spiegare il perché. La relazione fra la liquidazione del danno e le risultanze istruttorie La pronuncia della Terza Sezione Civile, nel condividere questa doglianza, ha voluto ribadire un principio di diritto già noto, secondo il quale , il giudice chiamato a liquidare il danno da perdita del rapporto parentale , che comprende al suo interno il danno morale e la compromissione sul piano relazionale, derivanti dalla morte del congiunto, facendo contemporaneamente ricorso allo strumento tabellare e al proprio potere di valutazione equitativa, è tenuto ad indicare gli elementi di calcolo impiegati, così da rendere manifesto il percorso logico e giuridico compiuto, per giungere ad una liquidazione del danno, che tenga debitamente conto degli elementi di prova, emersi nel corso del giudizio . Il ricalcolo della liquidazione del danno Nel caso esaminato, pertanto, i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che vi sia stata un'errata applicazione del potere di valutazione equitativa ex articolo 1226 c.c. , da parte della Corte d'Appello, che, nel ridurre l'importo liquidato agli eredi, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, nei limiti del valore medio della tabella dell'Osservatorio della Giustizia civile di Milano, non ha né precisato a quale edizione della detta tabella abbia fatto riferimento, né ha spiegato la ragione posta alla base di tale riduzione. Così facendo essa ha seguito un percorso che, di fatto, appare in evidente contrasto con le risultanze istruttorie del processo di primo grado, che hanno evidenziato chiaramente l'esistenza di un intenso legame familiare tra il defunto e i suoi congiunti. Per tale ragione i giudici di legittimità hanno ritenuto necessario cassare con rinvio la sentenza di appello , chiedendo alla Corte territoriale di procedere all'individuazione del corretto parametro tabellare per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, nel solco del consolidato orientamento di legittimità sentenze numero 10579/2021, numero 20292/2022 e numero 37009/2022 , per poi operarne una nuova liquidazione del danno, che valorizzi gli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio, ed esplichi nella motivazione i criteri di calcolo.

Presidente Scrima – Relatore Simone Fatti di causa 1. Ri.Anumero , De.Or. e De.Ma. convenivano dinanzi al Tribunale di Bari @4R.Gi. e Assimoco Assicurazioni Spa per sentir pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni a seguito del decesso del loro congiunto De.Ba., avvenuto a causa di un sinistro stradale occorso il 5.12.2010 sulla S.P. 58 Putignano – Sammichele di Bari. Nel giudizio intervenivano De.Gr., Ma.Ma., Ma.Pa. e De.Or. quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore De.Da., proponendo, a loro volta, domanda di risarcimento danni nei confronti dei convenuti. Intercorsa transazione tra gli intervenuti e la compagnia convenuta, con sentenza del 17.7.2018 il Tribunale di Bari, accertato il concorso di responsabilità per il 70% a carico del Ri.Anumero e per il 30% a carico del @4R.Gi., condannava i convenuti al pagamento in favore degli attori di Euro 151.631,20, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia di quella sentenza al soddisfo, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda proposta dagli intervenuti, compensava le spese di lite per 2/3 e poneva il residuo a carico dei convenuti. 2. La Corte d'Appello di Bari, per quanto ancora rileva in questa sede, estrometteva dal giudizio l'avv. Su.Gi., nella qualità di distrattario delle spese di cui alla condanna di primo grado, e, rigettato l'appello incidentale proposto da Ri.Anumero , De.Or. e De.Ma., in parziale accoglimento dell'appello principale avanzato da Assimoco Assicurazioni Spa e @4R.Gi., condannava questi ultimi al pagamento di Euro 75.712,50 in favore di Ri.Anumero e di Euro 65.094,60, ciascuno, in favore di De.Or. e De.Ma. sulla base dei seguenti elementi I – confermato il concorso di responsabilità del Ri.Anumero e del @4R.Gi. nel sinistro nella misura accertata in primo grado, il danno catastrofale liquidato dal Tribunale nella misura del 30% di Euro 131.500, peraltro in misura eccessiva rispetto al parametro tabellare adottato tabella del Tribunale di Milano , non poteva essere riconosciuto in assenza di prova del pregiudizio reclamato, ossia che il De.Gr. avesse assistito alla perdita della propria vita II – il danno da perdita del rapporto parentale era stato liquidato in misura superiore rispetto al valore medio tabellare senza la debita motivazione III – l'esito della svolta istruttoria e l'intensità del legame tra il deceduto ed i congiunti inducevano alla riliquidazione di tale voce di danno in favore di Ri.Anumero sulla base del valore medio tabellare. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello hanno proposto ricorso Ri.Anumero De.Or., De.Ma., sulla base di due motivi. Ha risposto con controricorso e ricorso incidentale basato su quattro motivi Assimoco Assicurazioni Spa Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 380-bis.1. cod. proc. civ Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria.   Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell' articolo 115 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360, comma primo, nnumero 3 e 5, cod. proc. civ. in ordine all'individuazione del danno non patrimoniale subito dal de cuius. I ricorrenti sostengono che la Corte d'Appello avrebbe violato l' articolo 115 cod. proc. civ. quando ha ritenuto non supportato dal parametro tabellare impiegato l'importo di Euro 131.500, non avendo compreso, inoltre, a quale titolo esso fosse stato liquidato. Invero, il Tribunale di Bari in relazione alla posizione del Ri.Anumero aveva liquidato sulla base della tabella del Tribunale di Milano il danno da lui subito a titolo di invalidità temporanea per la degenza in ospedale di quindici giorni e permanente 30% della validità psicofisica con esclusione dell'evento morte, poiché asseritamente non causato dal sinistro. Erroneamente la Corte, altresì, avrebbe escluso il risarcimento del danno catastrofale in assenza di prova del danno patito dal Ri.Anumero , nonostante le plurime e convergenti evidenze in ordine allo stato di coscienza di quest'ultimo. Inoltre, la Corte di merito avrebbe omesso di valutare due fatti decisivi per il giudizio e cioè 1 il decesso del Ri.Anumero quale evento causalmente determinato dal sinistro del 5.12.2010 e 2 lo stato di coscienza del de cuius durante il periodo di ricovero. 1.2. Il motivo è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione v. Cass., 8 ottobre 2019, numero 25027 Cass., sez. unumero , 30 settembre 2020, numero 20867 . In questa prospettiva, l'invocazione dell' articolo 115 cod. proc. civ. è del tutto estranea al tipo di censura svolta, assumendo i ricorrenti che la Corte d'Appello non avrebbe adeguatamente compreso a quale titolo fosse stato indicato dal giudice del primo grado in Euro 131.500 il danno patito dal Ri.Anumero e che esso non fosse conforme al modello tabellare applicato. 1.3. Ad ogni modo, il motivo di ricorso risulta privo di specificità ai sensi dell' articolo 366, comma primo, numero 4, cod. proc. civ. laddove non enuncia una censura chiara ed univoca rispetto alla sentenza di secondo grado con relativa indicazione della norma sostanziale che si assume violata, evidenziandosi al riguardo che la rubrica del mezzo in esame indica la censura proposta come veicolata anche ai sensi del numero 3 del primo comma dell' articolo 360 cod. proc. civ. . Va, infatti, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo tale nullità si risolve in un non motivo del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell' articolo 366, numero 4, c.p.c. principio costante si veda Cass. 11 novembre 2005, numero 359 ed in motivazione, Cass., sez. unumero , 20 marzo 2017, numero 7074 più di recente Cass. 24 settembre 2018, numero 22478 12 gennaio 2024, numero 1341 . Nel caso di specie, la censura svolta in ordine al mancato riconoscimento del danno catastrofale in capo al Ri.Anumero , ossia la sofferenza morale patita in condizione di lucida agonia, per quanto diretta contro la decisione di secondo grado si sovrappone v. pag. 16 del ricorso a quella che si assume effettuata, ma non compiutamente e sufficientemente riportata in questa sede, con l'appello incidentale nei confronti della sentenza del primo grado, per il mancato riconoscimento tanto del danno biologico aggravato dall'evento morte, quanto del danno catastrofale, ma senza illustrare adeguatamente, anche con riferimento al modello tabellare prescelto le tabelle approntate dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano , che notoriamente a partire dalla versione del 2018 si basa su un'unica voce di danno terminale con andamento progressivamente decrescente fino al centesimo giorno di sopravvivenza, se ed in quale misura tali profili fossero stati adeguatamente coltivati in sede di appello incidentale. Più in chiaro, in primo grado i ricorrenti – come dagli stessi indicato a p. 4 del ricorso – hanno reclamato iure hereditatis Euro 704.457 sulla base della tabella milanese per il danno biologico c.d. catastrofale patito dal defunto . Il Tribunale di Bari in favore degli attori, a titolo di danno catastrofale, ha liquidato, sulla base del riconosciuto concorso colposo, Euro 39.450 pari al 30% di Euro 131.500,00. Importo astrattamente dovuto e parametrato al danno biologico permanente e temporaneo totale patiti da De.Ba. La Corte d'Appello, sia pur incidentalmente, ha ritenuto tale importo non giustificato dal modello tabellare impiegato quanto al danno catastrofale, ma poi ha escluso del tutto tale voce di danno per la mancata dimostrazione che il Ri.Anumero abbia assistito alla perdita della propria vita . I ricorrenti in questa sede censurano la sentenza di secondo grado criticando contestualmente e ulteriormente la pronuncia del Tribunale di Bari, con la quale non sono stati riconosciuti il danno biologico aggravato dall'evento morte ed il danno catastrofale per il patimento della vittima per la percezione dell'imminente decesso, ma solo un danno biologico da politraumatismo, assumendo che la valutazione del danno biologico subito dal de cuius, pertanto, non poteva che essere massima 100% , così come richiesto ed argomentato in primo e secondo grado dagli odierni deducenti, con la conseguenza che, applicando i parametri aggiornati, avrebbe dovuto riconoscersi a titolo di risarcimento un importo indicativo di Euro 756.000 anch'esso suscettibile di personalizzazione , cui aggiungersi il danno da invalidità temporanea totale . pag. 17 del ricorso Oltre a formulare una censura non chiara ed univoca rispetto alla sentenza di secondo grado, per essere questa commista a quella del primo grado, i ricorrenti, in violazione dell' articolo 366, comma primo, numero 6, cod. proc. civ. non hanno – come già sopra rilevato – riportato integralmente, per la parte che qui rileva, le ragioni addotte in sede di appello incidentale, che sarebbero state ignorate dalla pronuncia oggi in contestazione, fermo restando che la pretesa azionata è del tutto dissonante con l'invocato parametro tabellare milanese per il risarcimento del danno terminale. Vanno disattese anche le doglianze formulate ex articolo 360, numero 5, cod. proc. civ. , in relazione ad entrambi i fatti di cui si assume l'omesso esame, evidenziandosi con riferimento al primo il decesso del Ri.Anumero quale evento causalmente determinato dal sinistro del 5.12.2010 , che la censura è inammissibile perché non ne risulta la decisività, in difetto della riproduzione del motivo di appello che si assume proposto al riguardo con riferimento al secondo lo stato di coscienza del de cuius durante il periodo di ricovero omesso , perché chiaramente esaminato dalla Corte di merito laddove, con accertamento in fatto, ha ritenuto che manca del tutto la prova del danno patito dal sig. De.Ba. che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l'evento morte che ha provocato la morte, abbia assistito alla perdita della propria vita v. sentenza impugnata in questa sede p. 10 . 2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell' articolo 115 cod. proc. civ. e degli articolo 1226 e 1256, comma primo, cod. civ. in relazione all'articolo 360, comma primo, nnumero 3 e 5, cod. proc. civ. in ordine alla riduzione del danno parentale riconosciuto in favore del coniuge superstite. Ri.Anumero lamenta che la Corte d'Appello, nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, pur avendo debitamente tenuto conto delle risultanze istruttorie, da cui emergeva l'intensità del vincolo affettivo, aveva ridotto l'importo riconosciuto dal Tribunale ed applicato il valore mediano previsto dalla tabella milanese, così violando i principi alla base della liquidazione equitativa del danno alla persona della uniformità pecuniaria di base unitamente ad una liquidazione flessibilizzata. 2.1. Il motivo è fondato. A prescindere dall'improprio riferimento agli articolo 115 e 360, comma primo, numero 5, cod. proc. civ. , nonché all' articolo 1256 cod. civ. , la ricorrente enuncia correttamente la violazione dell' articolo 1226 cod. civ. in tema di liquidazione del danno di cui non sia possibile effettuare con esattezza la computazione, così da rispettare l'onere della specificità ex articolo 366, comma primo, numero 4 c.p.c. basato sulla chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta v. Cass., sez. unumero , 17931/2013 cit. . La Corte d'Appello ha ridotto l'importo liquidato alla Ri.Anumero a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nei limiti del valore medio di tariffa , senza quindi precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano si sia fatto riferimento e senza spiegare la ragione valorizzata per la disposta riduzione. Dato, quest'ultimo, che stride con la riconosciuta intensità del legame familiare tra il defunto, la moglie ed i nuclei familiari dei figli. In altri termini, la Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione del potere di valutazione equitativa ex articolo 1226 cod. civ. , perché non ha spiegato adeguatamente il modo di impiego del parametro prescelto in relazione alle due poste di danno incluse nel lemma perdita del rapporto parentale . La Corte d'Appello di Bari, pertanto, una volta individuato il corretto parametro tabellare per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale v. Cass. 21 aprile 2021, numero 10579 10 novembre 2021, numero 33005, numero 33005 23 giugno 2022, numero 20292 16 dicembre 2022, numero 37009 , provvederà alla riliquidazione della voce di danno in questione in favore della Ri.Anumero sulla base degli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio, esplicando nella motivazione gli elementi di calcolo. 2.2. In relazione al secondo motivo del ricorso deve essere enunciato il seguente principio di diritto Nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, al cui interno sono compresi il danno morale e la compromissione sul piano relazionale derivanti dalla morte del congiunto, il giudice nel ricorrere al potere di valutazione equitativa, quando fa uso dello strumento tabellare, deve indicare gli elementi di calcolo impiegati, al fine di rendere palese il percorso fatto per rendere la liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio . 3. Nel ricorso incidentale con il primo motivo Assimoco Assicurazioni Spa denuncia la violazione e la falsa applicazione dell' articolo 112 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360, comma primo, numero 4, cod. proc. civ. Lamenta Assimoco Assicurazioni Spa l'omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello sulla domanda di restituzione delle maggiori somme corrisposte nel corso del giudizio di primo grado ed in esecuzione della relativa sentenza, tanto più che la stessa Corte ha provveduto alla rideterminazione degli importi spettanti a ciascun attore. 4. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli articolo 111 Cost. , 132, comma secondo, numero 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360, comma primo, numero , 4, cod. proc. civ. 5. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli articolo 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360, comma primo, nnumero 3 e 5, cod. proc. civ. 6. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli articolo 1223, 1224, 2056 cod. civ. e dell'articolo 113 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360, comma primo, numero 3, cod. proc. civ. 7. Con tali motivi Assimoco Assicurazioni Spa lamenta il mancato diffalco, previa rivalutazione a tale ultimo riguardo v. quarto motivo , di quanto già versato in favore degli appellanti incidentali nel corso del giudizio di primo grado ed in esecuzione della relativa sentenza, nonostante la prova documentale dei pagamenti effettuati. 8. Il ricorso incidentale deve ritenersi assorbito rispetto alla ricorrente Ri.Anumero , dovendo procedersi in sede di rinvio alla riliquidazione del danno da perdita del rapporto parentale per effetto dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, mentre è fondato quanto alla posizione dei ricorrenti De.Ma. e De.Or. La Corte d'Appello, quanto ai Ri.Anumero , ha confermato la liquidazione di Euro 65.094,60, in favore di ciascuno, già disposta dal Tribunale di Bari in primo grado, ma ha omesso di pronunciare sulla domanda, svolta in via subordinata in sede di appello, di restituzione di quanto già versato in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado, previa attualizzazione al momento della liquidazione del danno v. pag. 5 del controricorso . La Corte d'Appello di Bari, nel procedere alla riliquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in capo alla Ri.Anumero , provvederà altresì alla verifica dell'eventuale sussistenza di una pretesa restitutoria nei confronti di tutti i ricorrenti a fronte degli importi versati ai ricorrenti da Assimoco Assicurazioni Spa in esecuzione della sentenza di primo grado dalla ridetta compagnia, previa loro attualizzazione al momento della liquidazione del danno. 9. Pertanto, dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, deve essere accolto il secondo motivo proposto dalla Ri.Anumero , mentre il ricorso incidentale, assorbito quanto alla posizione di quest'ultima, deve essere accolto relativamente alla posizione di De.Ma. e De.Or. Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame per i fini di cui in motivazione e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell' articolo 115 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360, comma primo, nnumero 3 e 5, cod. proc. civ. in ordine all'individuazione del danno non patrimoniale subito dal de cuius. I ricorrenti sostengono che la Corte d'Appello avrebbe violato l' articolo 115 cod. proc. civ. quando ha ritenuto non supportato dal parametro tabellare impiegato l'importo di Euro 131.500, non avendo compreso, inoltre, a quale titolo esso fosse stato liquidato. Invero, il Tribunale di Bari in relazione alla posizione del Ri.Anumero aveva liquidato sulla base della tabella del Tribunale di Milano il danno da lui subito a titolo di invalidità temporanea per la degenza in ospedale di quindici giorni e permanente 30% della validità psicofisica con esclusione dell'evento morte, poiché asseritamente non causato dal sinistro. Erroneamente la Corte, altresì, avrebbe escluso il risarcimento del danno catastrofale in assenza di prova del danno patito dal Ri.Anumero , nonostante le plurime e convergenti evidenze in ordine allo stato di coscienza di quest'ultimo. Inoltre, la Corte di merito avrebbe omesso di valutare due fatti decisivi per il giudizio e cioè 1 il decesso del Ri.Anumero quale evento causalmente determinato dal sinistro del 5.12.2010 e 2 lo stato di coscienza del de cuius durante il periodo di ricovero. 1.2. Il motivo è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione v. Cass., 8 ottobre 2019, numero 25027 Cass., sez. unumero , 30 settembre 2020, numero 20867 . In questa prospettiva, l'invocazione dell' articolo 115 cod. proc. civ. è del tutto estranea al tipo di censura svolta, assumendo i ricorrenti che la Corte d'Appello non avrebbe adeguatamente compreso a quale titolo fosse stato indicato dal giudice del primo grado in Euro 131.500 il danno patito dal Ri.Anumero e che esso non fosse conforme al modello tabellare applicato. 1.3. Ad ogni modo, il motivo di ricorso risulta privo di specificità ai sensi dell' articolo 366, comma primo, numero 4, cod. proc. civ. laddove non enuncia una censura chiara ed univoca rispetto alla sentenza di secondo grado con relativa indicazione della norma sostanziale che si assume violata, evidenziandosi al riguardo che la rubrica del mezzo in esame indica la censura proposta come veicolata anche ai sensi del numero 3 del primo comma dell' articolo 360 cod. proc. civ. . Va, infatti, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo tale nullità si risolve in un non motivo del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell' articolo 366, numero 4, c.p.c. principio costante si veda Cass. 11 novembre 2005, numero 359 ed in motivazione, Cass., sez. unumero , 20 marzo 2017, numero 7074 più di recente Cass. 24 settembre 2018, numero 22478 12 gennaio 2024, numero 1341 . Nel caso di specie, la censura svolta in ordine al mancato riconoscimento del danno catastrofale in capo al Ri.Anumero , ossia la sofferenza morale patita in condizione di lucida agonia, per quanto diretta contro la decisione di secondo grado si sovrappone v. pag. 16 del ricorso a quella che si assume effettuata, ma non compiutamente e sufficientemente riportata in questa sede, con l'appello incidentale nei confronti della sentenza del primo grado, per il mancato riconoscimento tanto del danno biologico aggravato dall'evento morte, quanto del danno catastrofale, ma senza illustrare adeguatamente, anche con riferimento al modello tabellare prescelto le tabelle approntate dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano , che notoriamente a partire dalla versione del 2018 si basa su un'unica voce di danno terminale con andamento progressivamente decrescente fino al centesimo giorno di sopravvivenza, se ed in quale misura tali profili fossero stati adeguatamente coltivati in sede di appello incidentale. Più in chiaro, in primo grado i ricorrenti – come dagli stessi indicato a p. 4 del ricorso – hanno reclamato iure hereditatis Euro 704.457 sulla base della tabella milanese per il danno biologico c.d. catastrofale patito dal defunto . Il Tribunale di Bari in favore degli attori, a titolo di danno catastrofale, ha liquidato, sulla base del riconosciuto concorso colposo, Euro 39.450 pari al 30% di Euro 131.500,00. Importo astrattamente dovuto e parametrato al danno biologico permanente e temporaneo totale patiti da De.Ba. La Corte d'Appello, sia pur incidentalmente, ha ritenuto tale importo non giustificato dal modello tabellare impiegato quanto al danno catastrofale, ma poi ha escluso del tutto tale voce di danno per la mancata dimostrazione che il Ri.Anumero abbia assistito alla perdita della propria vita . I ricorrenti in questa sede censurano la sentenza di secondo grado criticando contestualmente e ulteriormente la pronuncia del Tribunale di Bari, con la quale non sono stati riconosciuti il danno biologico aggravato dall'evento morte ed il danno catastrofale per il patimento della vittima per la percezione dell'imminente decesso, ma solo un danno biologico da politraumatismo, assumendo che la valutazione del danno biologico subito dal de cuius, pertanto, non poteva che essere massima 100% , così come richiesto ed argomentato in primo e secondo grado dagli odierni deducenti, con la conseguenza che, applicando i parametri aggiornati, avrebbe dovuto riconoscersi a titolo di risarcimento un importo indicativo di Euro 756.000 anch'esso suscettibile di personalizzazione , cui aggiungersi il danno da invalidità temporanea totale . pag. 17 del ricorso Oltre a formulare una censura non chiara ed univoca rispetto alla sentenza di secondo grado, per essere questa commista a quella del primo grado, i ricorrenti, in violazione dell' articolo 366, comma primo, numero 6, cod. proc. civ. non hanno – come già sopra rilevato – riportato integralmente, per la parte che qui rileva, le ragioni addotte in sede di appello incidentale, che sarebbero state ignorate dalla pronuncia oggi in contestazione, fermo restando che la pretesa azionata è del tutto dissonante con l'invocato parametro tabellare milanese per il risarcimento del danno terminale. Vanno disattese anche le doglianze formulate ex articolo 360, numero 5, cod. proc. civ. , in relazione ad entrambi i fatti di cui si assume l'omesso esame, evidenziandosi con riferimento al primo il decesso del Ri.Anumero quale evento causalmente determinato dal sinistro del 5.12.2010 , che la censura è inammissibile perché non ne risulta la decisività, in difetto della riproduzione del motivo di appello che si assume proposto al riguardo con riferimento al secondo lo stato di coscienza del de cuius durante il periodo di ricovero omesso , perché chiaramente esaminato dalla Corte di merito laddove, con accertamento in fatto, ha ritenuto che manca del tutto la prova del danno patito dal sig. De.Ba. che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l'evento morte che ha provocato la morte, abbia assistito alla perdita della propria vita v. sentenza impugnata in questa sede p. 10 . 2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell' articolo 115 cod. proc. civ. e degli articolo 1226 e 1256, comma primo, cod. civ. in relazione all'articolo 360, comma primo, nnumero 3 e 5, cod. proc. civ. in ordine alla riduzione del danno parentale riconosciuto in favore del coniuge superstite. Ri.Anumero lamenta che la Corte d'Appello, nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, pur avendo debitamente tenuto conto delle risultanze istruttorie, da cui emergeva l'intensità del vincolo affettivo, aveva ridotto l'importo riconosciuto dal Tribunale ed applicato il valore mediano previsto dalla tabella milanese, così violando i principi alla base della liquidazione equitativa del danno alla persona della uniformità pecuniaria di base unitamente ad una liquidazione flessibilizzata. 2.1. Il motivo è fondato. A prescindere dall'improprio riferimento agli articolo 115 e 360, comma primo, numero 5, cod. proc. civ. , nonché all' articolo 1256 cod. civ. , la ricorrente enuncia correttamente la violazione dell' articolo 1226 cod. civ. in tema di liquidazione del danno di cui non sia possibile effettuare con esattezza la computazione, così da rispettare l'onere della specificità ex articolo 366, comma primo, numero 4 c.p.c. basato sulla chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta v. Cass., sez. unumero , 17931/2013 cit. . La Corte d'Appello ha ridotto l'importo liquidato alla Ri.Anumero a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nei limiti del valore medio di tariffa , senza quindi precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano si sia fatto riferimento e senza spiegare la ragione valorizzata per la disposta riduzione. Dato, quest'ultimo, che stride con la riconosciuta intensità del legame familiare tra il defunto, la moglie ed i nuclei familiari dei figli. In altri termini, la Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione del potere di valutazione equitativa ex articolo 1226 cod. civ. , perché non ha spiegato adeguatamente il modo di impiego del parametro prescelto in relazione alle due poste di danno incluse nel lemma perdita del rapporto parentale . La Corte d'Appello di Bari, pertanto, una volta individuato il corretto parametro tabellare per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale v. Cass. 21 aprile 2021, numero 10579 10 novembre 2021, numero 33005, numero 33005 23 giugno 2022, numero 20292 16 dicembre 2022, numero 37009 , provvederà alla riliquidazione della voce di danno in questione in favore della Ri.Anumero sulla base degli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio, esplicando nella motivazione gli elementi di calcolo. 2.2. In relazione al secondo motivo del ricorso deve essere enunciato il seguente principio di diritto Nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, al cui interno sono compresi il danno morale e la compromissione sul piano relazionale derivanti dalla morte del congiunto, il giudice nel ricorrere al potere di valutazione equitativa, quando fa uso dello strumento tabellare, deve indicare gli elementi di calcolo impiegati, al fine di rendere palese il percorso fatto per rendere la liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio . 3. Nel ricorso incidentale con il primo motivo Assimoco Assicurazioni Spa denuncia la violazione e la falsa applicazione dell' articolo 112 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360, comma primo, numero 4, cod. proc. civ. Lamenta Assimoco Assicurazioni Spa l'omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello sulla domanda di restituzione delle maggiori somme corrisposte nel corso del giudizio di primo grado ed in esecuzione della relativa sentenza, tanto più che la stessa Corte ha provveduto alla rideterminazione degli importi spettanti a ciascun attore. 4. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli articolo 111 Cost. , 132, comma secondo, numero 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360, comma primo, numero , 4, cod. proc. civ. 5. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli articolo 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360, comma primo, nnumero 3 e 5, cod. proc. civ. 6. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli articolo 1223, 1224, 2056 cod. civ. e dell'articolo 113 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360, comma primo, numero 3, cod. proc. civ. 7. Con tali motivi Assimoco Assicurazioni Spa lamenta il mancato diffalco, previa rivalutazione a tale ultimo riguardo v. quarto motivo , di quanto già versato in favore degli appellanti incidentali nel corso del giudizio di primo grado ed in esecuzione della relativa sentenza, nonostante la prova documentale dei pagamenti effettuati. 8. Il ricorso incidentale deve ritenersi assorbito rispetto alla ricorrente Ri.Anumero , dovendo procedersi in sede di rinvio alla riliquidazione del danno da perdita del rapporto parentale per effetto dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, mentre è fondato quanto alla posizione dei ricorrenti De.Ma. e De.Or. La Corte d'Appello, quanto ai Ri.Anumero , ha confermato la liquidazione di Euro 65.094,60, in favore di ciascuno, già disposta dal Tribunale di Bari in primo grado, ma ha omesso di pronunciare sulla domanda, svolta in via subordinata in sede di appello, di restituzione di quanto già versato in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado, previa attualizzazione al momento della liquidazione del danno v. pag. 5 del controricorso . La Corte d'Appello di Bari, nel procedere alla riliquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in capo alla Ri.Anumero , provvederà altresì alla verifica dell'eventuale sussistenza di una pretesa restitutoria nei confronti di tutti i ricorrenti a fronte degli importi versati ai ricorrenti da Assimoco Assicurazioni Spa in esecuzione della sentenza di primo grado dalla ridetta compagnia, previa loro attualizzazione al momento della liquidazione del danno. 9. Pertanto, dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, deve essere accolto il secondo motivo proposto dalla Ri.Anumero , mentre il ricorso incidentale, assorbito quanto alla posizione di quest'ultima, deve essere accolto relativamente alla posizione di De.Ma. e De.Or. Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame per i fini di cui in motivazione e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale ed accoglie il secondo assorbito il ricorso incidentale quanto alla Ri.Anumero , lo accoglie relativamente a De.Ma. e De.Or Cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata, rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bari in diversa composizione per i fini di cui in motivazione.