Mediazione: l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale gode delle esenzioni fiscali?

Con risposta numero 3/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di «applicazione delle agevolazioni recate dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo numero 28 del 2010, per l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale a garanzia di un credito riconosciuto nell'accordo di mediazione, il cui verbale costituisce titolo per l'iscrizione della stessa ipoteca». 

Il caso di specie trae origine dalla presentazione di un'istanza di mediazione avente ad oggetto il pagamento di un debito di €21.155 nei confronti di alcuni soggetti debitori del padre deceduto dell'istante. In data 7 dicembre 2023, sottoscriveva quindi, un accordo di mediazione con cui i debitori riconoscevano di essere tali e di non aver corrisposto la somma dovuta. Dichiaravano inoltre, di non essere allo stato attuale in possesso della disponibilità finanziare che gli consentisse di estinguere il debito e si impegnavano a restituire l'importo entro un termine ragionevole, non oltre cinque anni dalla sottoscrizione dell'accordo. Preso atto che i debitori non erano in grado di assolvere prontamente al pagamento della somma dovuta e che il verbale di mediazione costituisce titolo idoneo all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, l'istante chiedeva all'Agenzia delle Entrate se l'iscrizione ipotecaria, basata sul verbale di mediazione, goda delle agevolazioni di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo numero 28 del 2010. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che le esenzioni fiscali di cui al citato articolo 17, comma 1 non ricomprendono, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, l'iscrizione ipotecaria che l'istante intende porre in essere al fine di garantire il proprio credito poiché attiene ad una fase successiva alla chiusura del procedimento di esecuzione, ovvero quella dell'esecuzione dell'accordo. L'Agenzia infatti, evidenzia che le agevolazione contenute nell'articolo 17, comma 1, sono poste alle dipendenze o al fine dello svolgimento dell'attività procedimentale o comunque strumentale rispetto al procedimento di mediazione e non possono essere estese a una fase successiva quale la registrazione dell'ipoteca giudiziale che avviene quando il processo di mediazione si è già concluso. Questa è infatti, considerata un'azione separata, quindi non direttamente legata al processo di mediazione cosicché non permette di usufruire dei benefici delineati nell'articolo 17.

Risp. AE 13 gennaio 2025, numero 3