Tutte le novità del correttivo mediazione

Dal termine di durata, alla mediazione in modalità telematica o da remoto, alla forma delle delega, al patrocinio a spese dello Stato, viene riscritto il testo sulla mediazione con il Correttivo Cartabia.

Venerdì 10 gennaio 2025 é stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 216 del 27 dicembre 2024, c.d. Correttivo Cartabia in mediazione. Sono molti i punti di novità che intervengono sul d.lgs. 28/2010, innovandolo. Entrerà in vigore il 25 gennaio 2025. In primo luogo, viene riscritta la disciplina della durata della mediazione con una integrale riformulazione dell'articolo 6. Mentre prima il termine di durata della mediazione era di tre mesi, esso ora sarà di 6 mesi prorogabile «per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi». Per le mediazioni delegate dal giudice, la durata di sei mesi è prorogabile per una sola volta per ulteriori tre mesi. La proroga dovrà essere formalizzata per iscritto, dopo la sua instaurazione e prima della scadenza e risultare a verbale o da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione. Viene poi, nuovamente confermato che il termine non è soggetto a sospensione feriale. In secondo luogo, si modifica la disciplina della mediazione telematica di cui all'articolo 8 bis, in cui tutti gli atti sono digitalizzati e sottoscritti nel rispetto del CAD, necessita del consenso di tutte le parti e a conclusione del procedimento, il mediatore firma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo ed il mediatore ha l'onere di verificare «l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme» delle parti prima di apporre la propria. Si introduce, inoltre, il nuovo articolo 8-ter che disciplina la mediazione mediante incontri con modalità audiovisiva da remoto, utilizzando un sistema che garantisca la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. In tal caso, quando vi sia necessità di acquisire le firme delle parti, qualora vi sia il consenso di tutte, saranno apposte nel rispetto delle disposizioni del CAD, ovvero, qualora tale consenso non vi sia, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore. Viene introdotto il dovere delle parti di cooperare in buona fede e lealmente affinché gli atti formati con modalità da remoto vengano firmati senza indugio. In terzo luogo, viene introdotta una regola per la forma della delega per la partecipazione agli incontri. All'articolo 8, d.lgs. 28/2010 viene inserito il comma 4 bis «la delega per la partecipazione all'incontro, ai sensi del comma 4, è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante». Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Viene inserito un potere di certificazione dell'avvocato circa la conformità della copia dell'accordo, ai fini esecutivi, con facoltà di trasmissione con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario. Circa la decorrenza del termine, gli effetti interruttivi della prescrizione e il decorso del termine di decadenza, viene introdotto all'articolo 11 un nuovo comma 4 bis che precisa «la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo». Il patrocinio a spese dello Stato spetta anche all'avvocato fuori Foro, eliminandosi di fatto l'obbligo dell'avvocato di essere iscritto negli elenchi istituiti presso i Consigli del luogo ove aveva sede l'organismo, precisandosi che «se l'avvocato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo «non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi». Altresì viene specificato che il patrocinio a spese dello Stato è assicurato anche allo straniero con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. Qualora poi, il magistrato ritenga di disporre la mediazione delegata, potrà demandare in mediazione non già fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma fino all'udienza di rimessione in decisione. Nel caso in cui le parti «non sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto». Infine, si chiarisce che la mediazione, nei casi di controversie in materia obbligatoria, è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. Per un ulteriore approfondimento, si veda la news “Mediazione e negoziazione assistita modifiche su termini, innovazione tecnologica e patrocinio a spese dello Stato”.