Nel caso in cui l’atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l’assenza o inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, ma è necessario che l’organo notificante dia dimostrazione dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell’atto processuale e l’esercizio dei diritti di difesa.
La sentenza in commento trae origine dall'ordinanza emessa dal GIP, il quale, in sede esecutiva, rigettava l'istanza dell'interessato finalizzata a ottenere la declaratoria di inefficacia e, in via subordinata, la rimessione in termini, in relazione al decreto penale di condanna. Proponeva quindi, ricorso per cassazione lamentando che, il giudice dell'esecuzione, nel respingere l'istanza del ricorrente non aveva tenuto conto delle modalità con cui la notifica del decreto penale di condanna si perfezionava. La difesa infatti, deduceva che la mancata conoscenza del decreto penale di condanna discendeva dal fatto che la comunicazione dell'atto avveniva mediante consegna, a mani, al figlio del ricorrente con cui lo stesso aveva interrotto i rapporti a causa di dissidi familiari e alla quale aveva fatto seguito la spedizione postale di una raccomandata all'indirizzo del condannato, della quale non veniva acquisita la prova dell'avvenuta ricezione. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. In primis, il Collegio osserva che la notifica del decreto penale di condanna avveniva mediante consegna nelle mani del figlio del ricorrente, ma non veniva acquisita la prova che quest'ultimo fosse stato debitamente informato. Inoltre, si procedeva a effettuare la notifica mediante spedizione postale di una raccomandata e, anche in questo caso, non veniva acquisita prova della ricezione. Tale assunto permette alla Corte di rilevare che non è stata acquisita prova dell'effettiva conoscenza, rilevante ai sensi dell'articolo 7, l. numero 890 del 1982, degli atti che informavano l'interessato dell'avvenuto deposito dell'atto processuale. In armonia con il costante orientamento giurisprudenziale, i giudici affermano che «la semplice spedizione postale dell'avviso non costituisce, in quanto tale, una modalità idonea a informare l'imputato dell'avvenuto deposito del decreto penale di condanna, dal quale deriva la possibilità di prenderne effettiva conoscenza, ritirandolo presso l'ufficio postale di giacenza, se alla stessa non fa seguito la ricezione dell'avviso da parte del destinatario del provvedimento». La spedizione postale infatti, costituirebbe un adempimento inutile se non avesse rilevanza l'accertamento conseguente, relativo all'effettiva ricezione dell'avviso di deposito da parte dell'interessato, il quale assume un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come conoscenza effettiva dell'atto notificando, prodromica all'esercizio dei diritti di difesa del destinatario della spedizione postale.
Presidente De Marzo - Relatore Centonze Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30 settembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, pronunciandosi in sede esecutiva, rigettava l'istanza presentata da V.A.T., finalizzata a ottenere la declaratoria di inefficacia e, in via subordinata, la rimessione in termini, in relazione al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti dallo stesso Giudice il 4 dicembre 2018. 2. Avverso questa ordinanza V.A.T., a mezzo dell'avv. Giuseppe Pietro Paolo Passarelli, ricorreva per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli articolo 170,171,671, comma 1, cod. proc. penumero , 7 legge 20 novembre 1982, numero 890, per non avere il Giudice dell'esecuzione, nel respingere l'istanza del ricorrente, tenuto conto delle modalità con cui la notifica del decreto penale di condanna presupposto si era perfezionata. Si deduceva, in proposito, che la mancata conoscenza del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 4 dicembre 2018 era incontroversa, discendendo dal fatto che la comunicazione dell'atto era avvenuta mediante consegna, a mani, al figlio del ricorrente - con cui lo stesso aveva interrotto i rapporti, per dissidi familiari -, alla quale aveva fatto seguito la spedizione postale di una raccomandata all'indirizzo del condannato, della quale non era stata acquisita la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da V.A.T. è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che la notifica del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 4 dicembre 2018, avveniva mediante consegna, effettuata il 6 febbraio 2023 nelle mani del figlio del ricorrente, T.T. Rispetto a questa, iniziale, notifica del decreto penale di condanna controverso, non si acquisiva la prova che il ricorrente fosse stato informato dal figlio, pur dovendosi precisare che le deduzioni difensive, secondo cui i due congiunti avessero interrotto i loro rapporti, non risulta documentata. Nella stessa data del 6 febbraio 2023, quindi, si procedeva a effettuare la spedizione postale di una raccomandata all'indirizzo di V.A.T., senza che, anche in questo caso, si acquisisse la prova dell'avvenuta ricezione della notifica da parte del ricorrente. Sulla scorta di questa ricostruzione della sequenza procedimentale relativa alla notifica del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 4 dicembre 2018, deve rilevarsi che non è stata acquisita la prova dell'effettiva conoscenza, rilevante ai sensi dell'articolo 7 legge numero 890 del 1982, degli atti che informavano V.A.T. dell'avvenuto deposito dell'atto processuale controverso. A sostegno di queste conclusioni non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 4, Sentenza numero 4359 del 09/01/2024, Santilli, Rv. 285752 - 01, secondo cui «Nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa». La semplice spedizione postale dell'avviso, dunque, non costituisce, in quanto tale, una modalità idonea a informare l'imputato dell'avvenuto deposito del decreto penale di condanna, dal quale deriva la possibilità di prenderne effettiva conoscenza, ritirandolo presso l'ufficio postale di giacenza, se alla stessa non fa seguito la ricezione dell'avviso da parte del destinatario del provvedimento. D'altra parte, la spedizione postale costituirebbe un adempimento inutile se non avesse rilevanza l'accertamento conseguente, relativo all'effettiva ricezione dell'avviso di deposito da parte dell'interessato, che assume un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva dell'atto notificando. Tale conoscenza, del resto, è prodromica all'esercizio dei diritti di difesa del destinatario della spedizione postale, a maggior ragione qualora l'atto consista in un decreto penale di condanna, che viene deliberato dal Giudice inaudita altera parte, e, se non viene proposta opposizione, nei ristretti termini previsti dall'articolo 461 cod. proc. penumero , diviene definitivo e deve essere eseguito. Ne discende che è soltanto la prova della effettiva ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del decreto penale di condanna notificato all'imputato a definire la validità dell'atto processuale, al contrario di quanto affermato nell'ordinanza impugnata. 3. Le considerazioni esposte impongono annullamento dell'ordinanza impugnata, cui consegue il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto - Ufficio G.I.P. per un nuovo esame.