Lavoro di pubblica utilità: quali sono i casi di revoca?

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, afferma un principio di diritto in materia di revoca, da parte del Giudice dell’esecuzione, del provvedimento con il quale il giudice della cognizione ha applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Nel caso in esame, il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava l'ordinanza con la quale veniva sostituita la pena pecuniaria dell'ammenda con il lavoro di pubblica utilità. Tale revoca veniva pronunciata rilevando che la sostituzione era connessa alla fattispecie di cui all'articolo 186, comma 9-bis, c.d.s., norma speciale che non avrebbe consentito la sostituzione, in ragione della maggiore gravità del fatto dovuta all'aver causato un incidente stradale. Per la Suprema Corte, in armonia con la costante giurisprudenza, il lavoro di pubblica utilità previsto dalla norma generale dell'articolo 56-bis, l. numero 689 del 1981 ha natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale, mentre la corrispondente figura, applicata ai sensi dell'articolo 54, d.lgs. numero 274 del 2000 e quindi, per analogia, dall'articolo 186, comma 9-bis, c.d.s., si connota per avere natura di pena principale. Ciò premesso e prescindendo dai rapporti tra i due istituti, il Collegio riscontra, con carattere dirimente che, «il provvedimento di sostituzione della pena, emesso nel caso di specie, accede senz'altro a pronuncia definitiva, rispetto al quale la revoca è prevista soltanto per i casi previsti dall'articolo 66, l. numero 689 del 1981». «Tale provvedimento», proseguono i giudici, «pur emesso in forma di ordinanza, ha deciso su questioni contingenti o temporanee, sia di rito, sia di merito, bensì su una situazione giuridica con carattere di definitività e soggetto a impugnazione sicché deve ritenersi che esso abbia una natura pari a quella della sentenze». Ne consegue dunque che, essendosi esaurita con l'emanazione dell'ordinanza la potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente, all'organo della giurisdizione la possibilità di tornare sulla decisione assunta, salva la possibilità che la questione venga riproposta sulla base di elementi nuovi, assenti nel caso in esame. Tale iter logico ha permesso l'affermazione del seguente principio di diritto «il Giudice dell'esecuzione non può, in via generalizzata, revocare, anche in caso di errore, il provvedimento, reso dal giudice della cognizione o in sede esecutiva per effetto della competenza transitoria e surrogatoria di cui all'articolo 95 d. lgs. numero 150 del 2022, con il quale è stata applicata, ai sensi dell'articolo 56-bis della l. numero 689 del 1981, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, essendo la revoca di questa prevista esclusivamente nei casi di cui all'articolo 66 della legge numero 689 del 1981, come modificato dal d. lgs. numero 150 del 2022».

Presidente Siani - Relatore Calaselice Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia ha revocato l'ordinanza, emessa in data 21 maggio 2024, con rigetto della richiesta di G.L. di sostituzione della pena di mesi sei di arresto ed euro 1500 di ammenda, già convertita in quella di euro 6000 di ammenda, di sostituzione della stessa ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, numero 689, con un periodo di lavori di pubblica utilità. Il Giudice ha rilevato che l'istanza andava riqualificata ai sensi dell'articolo 186 comma 9-bis del d.lgs. numero 285 del 30 aprile 1992 da ora cod. strada a causa della contestazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 186 comma 2-bis CdS e che, dunque, andava rigettata la richiesta avanzata a mente dell'articolo 20-bis del d. lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, in quanto norma generale rispetto a quella speciale di cui all'articolo 186 comma 9-bis cit. la quale, per tale natura, deroga alla possibilità di sostituire la pena con lavori socialmente utili, in ragione della maggiore gravità del fatto dovuta all'aver causato un incidente stradale. 2. Propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv. P. Bevilacqua, denunciando, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge penale, vizio di motivazione in relazione all'affermato principio di specialità dell'articolo 186, comma 9-bis cod. strada rispetto all'applicazione dell'articolo 20-bis d.lgs. numero 150 del 2022 che richiama il capo III della legge numero 689 del 1981. Si deduce che l'articolo 186, comma 9-bis cit. introduce una causa estintiva del reato e che l'articolo 20-bis del d. lgs. numero 150 del 2022 prevede, al numero 3, pene sostitutive di pene detentive brevi, tra cui il lavoro di pubblica utilità. La norma, da ultimo introdotta con la cd. Riforma Cartabia, è diretta alla conversione delle pene detentive brevi applicate in sede di cognizione, con specifiche esclusioni previste per limiti edittali o se si tratta di reati di cui all'articolo 4-bis Ord. penumero Tale norma prevede una clausola di riserva che, a parere del ricorrente, non si può ritenere operante nel caso al vaglio, non avendo il legislatore introdotto, per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'incidente, alcuna espressa esclusione oggettiva. Diversamente, si attuerebbe un trattamento normativo irragionevole perché farebbe discendere da una norma speciale di favore, quella di cui all'articolo 186, comma 9-bis cod. strada, un effetto sfavorevole quanto all'impedimento dell'imputato all'accesso alle pene sostitutive previste dall'articolo 20-bis d.lgs. cit. con particolare riferimento alla sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità, ex articolo 56-bis legge numero 689 del 1981. 3. Il Sostituto Procuratore generale, A. Cimmino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione, in assenza di impugnazione e di elementi nuovi, ha revocato, in data 7 giugno 2024, la precedente ordinanza, emessa in data 21 maggio 2024 ai sensi dell'articolo 56-bis della legge numero 689 del 1981, con la quale era stata sostituita la pena pecuniaria dell'ammenda di euro 6.000.00 con il lavoro di pubblica utilità. Tale revoca è stata pronunciata rilevando che la sostituzione era connessa alla fattispecie di cui all'articolo 186, comma 9-bis, cod. strada, norma speciale che non avrebbe consentito la disposta sostituzione. 2.1. Va premesso che, nella specie, la pena sostitutiva era stata applicata ai sensi dell'articolo 56-bis della legge numero 689 del 1981, istituto senz'altro diverso da quella del lavoro sostitutivo di cui all'articolo 186, comma 9-bis, cod. strada, previsto in caso di guida in stato di ebbrezza. Lo stesso precedente citato nella requisitoria del Sostituto procuratore generale Sez. 4, numero 17561 del 16/01/2024, Ruocco, Rv. 286496 - 01 in motivazione espone che il lavoro di pubblica utilità previsto dall'articolo 186, comma 9-bis, cod. strada, è autonomamente regolato sul modello previsto dall'articolo 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, numero 274, di cui mutua le medesime modalità esecutive prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze , con la sola deroga per cui, diversamente da quanto previsto nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il lavoro di pubblica utilità ex articolo 186, comma 9-bis, cod. strada ha una «durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità». A fronte di tale modello, si nota nella motivazione del precedente citato, che la disciplina dettata dai novellati articolo 56-bis e 56-ter della legge numero 689 del 1981, come introdotti dall'articolo 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, riguarda la diversa figura generale del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, disciplinato dalla legge numero 689 del 1981, per l'effetto inerendo ad un istituto del tutto distinto ed autonomo rispetto al lavoro di pubblica utilità ex articolo 186, comma 9-bis, cod. strada regolato, in modo autosufficiente, sul modello della diversa fattispecie prevista dall'articolo 54 del d.lgs. numero 274 del 2000. Si deve, poi, rilevare che lo stesso legislatore della Legge numero 150 del 2022 ha introdotto con la previsione di cui all'articolo 20-bis cod. penumero , una regola generale per la quale le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, numero 689 - tra di esse indicando il lavoro di pubblica utilità sostitutivo - fatto salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge. Pertanto, secondo l'interpretazione offerta nel precedente citato, il lavoro di pubblica utilità previsto dalla norma generale dell'articolo 56-bis legge numero 689 del 1981 ha natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale, mentre la corrispondente figura, applicata ai sensi dell'articolo 54 d.lgs. numero 274 del 2000 - e per analogia, quindi, dall'articolo 186, comma 9-bis, cod. strada - si connota per avere natura di pena principale. 2.2. In ogni caso, prescindendo dai rapporti tra i due istituti, si deve riscontrare, con carattere dirimente, che il provvedimento di sostituzione della pena, emesso nel caso di specie, accede senz'altro a pronuncia definitiva, rispetto al quale la revoca è prevista soltanto per i casi previsti dall'articolo 66 della legge numero 689 del 1981. Orbene, tale provvedimento, pur emesso in forma di ordinanza, ha deciso non su questioni contingenti o temporanee, sia di rito, sia di merito, bensì su situazione giuridica con carattere di definitività e soggetto a impugnazione, sicché deve ritenersi che esso abbia una natura pari a quella delle sentenze cfr. Sez. 1, numero 425 del 23/11/2023, dep. 2024, Musacco, Rv. 285554 - 01 . Con la conseguenza che, essendosi esaurita con l'emanazione dell'ordinanza la potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente, all'organo della giurisdizione la possibilità di tornare sulla decisione assunta, salva la possibilità che la questione venga riproposta sulla base di elementi nuovi, del tutto mancanti nel caso in esame. Ad analoga conclusione si è giunti Sez. 1, numero 20593 del 09/12/2022, dep. 2024, Jelassi Makrem CUI 03NO2L2, Rv. 284538 - 01 in tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva, laddove si è affermato che la misura applicata fuori dai casi consentiti dalla legge può essere revocata esclusivamente per effetto dell'impugnazione della sentenza, configurandosi un errore di giudizio la cui emenda, in sede esecutiva, comporterebbe un'inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione, a danno del condannato e in violazione dell'intangibilità del giudicato fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione, rilevando l'originaria insussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 16, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286, aveva revocato la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato del condannato . Nello stesso senso ha deciso questa Corte cfr. Sez. 1, numero 37357 del 06/06/2014, Tola, Rv. 260596 - 01 anche in tema di sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 73, comma 5-bis, d.P.R. 309 del 1990, affermando che questa può essere disposta solo in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio al di fuori dell'ipotesi prevista dalla legge ed in assenza di comportamenti colpevoli ascrivibili all'interessato conf. numero 38042 del 2005, Rv. 232462 - 01 numero 16414 del 2008, Rv. 239582 - 01 . 2.3. Va, quindi, affermato il principio secondo il quale il Giudice dell'esecuzione non può, in via generalizzata, revocare, anche in caso di errore, il provvedimento - reso dal giudice della cognizione o in sede esecutiva per effetto della competenza transitoria e surrogatoria di cui all'articolo 95 d.lgs. numero 150 del 2022 - con il quale è stata applicata, ai sensi dell'articolo 56-bis della legge numero 689 del 1981, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, essendo la revoca di questa prevista esclusivamente nei casi di cui all'articolo 66 della legge numero 689 del 1981, come modificato dal d. lgs. numero 150 del 2022. 3. Segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.