Sostituzione d’ufficio della pena detentiva breve: sì se la richiesta è anteriore al Correttivo Cartabia

Deve ritenersi ammissibile la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve in pena pecuniaria avanzata dal difensore non munito di procura speciale in appello quando l’impugnazione sia stata proposta prima dell’entrata in vigore dei commi 1- bis e 1- quater dell’articolo 598- bis c.p.p., introdotti con il Correttivo alla Riforma Cartabia del 2024.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è pronunciata in ordine alla successione di norme processuali nel tempo , relativamente alle modifiche intervenute con la c.d. Riforma Cartabia , d.lgs. numero 150/2022 , dapprima, e quindi con il suo Correttivo , d.lgs. numero 131/2024, riguardo alla sostituzione delle pene detentive brevi . Nel caso di specie, l'imputato era stato condannato a pena detentiva breve suscettibile di sostituzione con la pena pecuniaria sostitutiva , invocata dalla difesa nelle proprie conclusioni con richiesta dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado, in quanto non proveniente dall'imputato personalmente ovvero dal suo procuratore speciale . La sentenza, che precedeva di circa un mese l'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, è stata integralmente confermata in appello . Avverso la decisione di secondo grado, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione , lamentando, tra gli altri motivi – tutti ritenuti inammissibili dalla Corte – la violazione dell'articolo 545- bis c.p.p., unitamente all' articolo 53 l. numero 689/1981 , sul presupposto che la procura speciale del difensore sarebbe richiesta solo in fase applicativa della pena sostitutiva e non già nella fase preliminare relativa alla valutazione in ordine alla possibilità o meno di sostituire la pena detentiva breve. La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso in esame, procedendo a scandire preliminarmente la successione degli atti processuali e degli interventi del legislatore , a partire dalla versione originale dell'articolo 545- bis c.p.p., che richiedeva un consenso espresso personalmente dall'imputato o quantomeno a mezzo di procuratore speciale per la sostituzione della pena detentiva breve con altra pena, diversa dalla pena pecuniaria. I giudici di legittimità danno, quindi, atto delle modifiche apportate nel 2024 dal c.d. Correttivo alla Riforma Cartabia, che ha sostituito il comma 1 dell'art 545- bis c.p.p., prevedendo che il giudice possa, ove ricorrano i presupposti, procedere immediatamente alla sostituzione della pena e, solo quando ciò non sia possibile, integrare il dispositivo, subito dopo la lettura, sentite le parti e acquisito, ove occorra, il consenso dell'imputato . Il Correttivo ha altresì introdotto il nuovo comma 1- bis dell'articolo 598- bis c.p.p . , in forza del quale è consentito all'imputato, personalmente o a mezzo del proprio procuratore speciale , esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva breve , fino a quindici giorni prima dell'udienza, nei motivi nuovi o nelle memore di cui al comma 1 dell'articolo citato, senza tuttavia distinguere in ordine alla tipologia di pena sostitutiva . Così ricostruita la successione delle norme processuali predette, la Corte evidenzia che l'atto di appello dell'imputato era intervenuto quando, in assenza di una espressa disciplina in tal senso, la sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria – come nel caso di specie – non necessitava , ai sensi dell'articolo 545- bis c.p.p., nella sua originaria formulazione, del consenso dell'imputato . Solo per effetto del Correttivo del 2024, infatti, è stata disciplinata la sostituzione in fase di appello, richiedendo il consenso dell'imputato senza alcuna distinzione tra la tipologia delle pene sostitutive e quindi anche per la pena pecuniaria . In forza, pertanto, del principio « tempus regit actum » , occorre avere riguardo al momento in cui è stato proposto l'appello da parte dell'imputato, specie a fronte della disciplina transitoria di cui all' articolo 95, d.lgs. numero 150/2022 , che prevede l'applicazione della disciplina della sostituzione delle pene detentive brevi anche ai processi in corso al momento dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia. In mancanza di analoghe disposizioni per le modifiche introdotte con il Correttivo del 2024 , queste non possono pertanto operare a svantaggio dell'imputato, dal momento che, quando era stato proposto l'appello, non era necessario esprimere il proprio consenso , tantomeno a mezzo di procuratore speciale, per la sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria. I Giudici hanno, pertanto, annullato la sentenza di appello , rinviando ad altra Sezione della Corte d'appello perché si pronunci in ordine alla invocata sostituzione della pena.

Presidente Verga - Relatore Cianfrocca Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con cu1, in data 19/11/2022, il Tribunale del capoluogo meneghino aveva riconosciuto De.Ma. Luca unitamente ad altro coimputato non ricorrente responsabile del delitto di truffa a lui ascritto e, per l'effetto, ritenute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti contestate, l'aveva condannato alla pena finale di mesi 8 di reclusione ed euro 120 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile liquidati in euro 4.500 oltre alla rifusione delle spese 2. ricorre per cassazione De.Ma. a mezzo del difensore di fiducie che deduce 2.1 mancanza di motivazione, sotto taluni aspetti, e manifesta illogicità della motivazione, sotto altri rileva che la Corte d'appello, a fronte dei rilievi mossi in ordine alle anomalie ravvisabili nella vicenda narrata dalla persona offesa, si è limitata a ribadire la configurabilità del delitto di truffa e la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato pur dando conto della sua situazione di fragilità psicofisica ripercorre, dunque, la sentenza di appello che, unitamente a quella di primo grado, ha affermato il concorso del ricorrente per avere messo a disposizione di altri la propria carta postepay, condotta che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto insufficiente, aggiungendo che nel caso di specie nessuna verifica era stata eseguita per identificare chi avesse effettivamente contattato la vittima della truffa aggiunge che gli elementi a discarico, quali l'alibi del ricorrente o la sua condizione di fragilità psichica, sono stati giudicati irrilevanti a fronte dell'intestazione della carta e per il fatto che non sussisterebbero gli elementi per fondare valutazione in termini di incapacità di intendere e di volere, situazione tuttavia mai ventilata dalla difesa che l'aveva invocata piuttosto per sostenere la inconciliabilità con la consapevole e volontaria partecipazione ad un'attività truffaldina essendo stati proprio il ricorrente spesso vittima di raggiri e, comunque, del tutto ignaro della vicenda aggiunge, ancora, che non è stato acquisito l'annuncio on Une cui ha fatto riferimento la persona offesa mancando pe ciò un indispensabile riscontro alle sue dichiarazioni sui cui aspetti di implausibilità la Corte non si è soffermata ipotizzando, in via meramente congetturale, una condotta alternativa di riciclaggio 2.2 violazione di legge con riferimento all' articolo 640, comma 2, numero 2-bis cod. penumero   in relazione all' articolo 61 numero 5 cod. penumero   e vizio di motivazione sul punto rileva, che, a fronte dei rilievi articolati con l'atto d'appello, la motivazione resa dalla Corte territoriale si fonda sulla presunzione della idoneità agevolatrice della condotta truffaldina assicurata dalla distanza dell'agente nei confronti delle vittima mutuando la giurisprudenza in materia di vendite on line e non considerando la peculiarità della vicenda in esame che aveva permesso alla presunta vittima di operare un costante controllo, attraverso il terminale, delle operazioni eseguite tramite bancomat che rendevano impossibile ignorare che si stava eseguendo la ricarica sulla postapay di un terzo 2.3 violazione di legge con riguardo agli   articolo 640 u.c. cod. penumero   337, comma primo, 333, comma secondo, cod. proc. penumero , 129 cod. proc. penumero segnala che la ritenuta aggravante ha permesso ai giudici di merito di non affrontare la questione, sollevata dalla difesa, della assenza di una idonea querela essendosi in presenza di una mera denuncia priva di qualsivoglia istanza punitiva e formalizzata di fronte ad un mero agente di PG in violazione del disposto di cui al secondo comma dell' articolo 337 cod. proc. penumero 2.4 violazione di legge in relazione agli articolo 545-bis cod., proc. penumero e 53 L. 689 del 1981 e vizio di motivazione sul punto rileva che, con l'atto di appello, la difesa, in via gradata, aveva sollecitato la applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge 689 del 1981 e dal   D.Lgs. 150 del 2022 , e, in data 22.12.2022, aveva rinnovato la richiesta giudicata tuttavia inammissibile dalla Corte territoriale perché avanzata dal difensore non munito di procura speciale che, osserva la difesa, è tuttavia richiesta soltanto nella fase applicativa e non già per il vaglio preliminare concernente la praticabilità della sostituzione 2.5 violazione di legge con riferimento all' articolo 114 cod. penumero   e vizio di motivazione sul punto rileva che la motivazione è sostanzialmente mancante e, al contempo, contraddittoria laddove i giudici di merito hanno dato rilievo e riscontrato la fragilità psicologica dell'imputato e la sua influenzabili e, pertanto, lo stato di deficienza psichica , non equiparabile ad incapacità di intendere e di volere, ma rilevante ai sensi del combinato disposto degli   articolo 114   e   111 cod. penumero segnala che, ad ogni buon conto, il contributo del ricorrente nelle fase esecutiva - alternativo alla fase preparatoria - della condotta in contestazione era indubbiamente del tutto marginale e secondario 3. la Procura Generale ha trasmesso le proprie conclusioni insistendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. in data 5.10.2024 la difesa ha trasmesso un'ulteriore memoria con cui ha illustrato ed approfondito le argomentazioni esposte nel ricorso soffermandosi, in particolare, sul motivo concernente la ritenuta inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena detentiva in quanto, secondo la Corte d'appello, avanzata dal difensore non munito di procura speciale 6. in data 14.11.2024 la difesa ha trasmesso una memoria in replica alle considerazioni svolte dal PG. Considerato in diritto Il ricorso è fondato limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena detentiva breve ed invece inammissibile nel resto, perché articolato su censure manifestamente infondate o non consenti e in questa sede. De.Ma. era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile nei due gradi di merito, all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di truffa, per avere, in concorso con altri, indotto in errore tale Sa.Pi. circa l'effettiva intenzione di acquistare un casco da motociclista che costui aveva messo in vendita sul sito … , dandogli indicazioni telefoniche sulle modalità con cui avrebbe potuto ricevere il pagamento del prezzo ma, in realtà, guidandolo nelle operazioni al bancomat finendo per far accreditare la somma di euro 1.501,00 sulla carta PostePay risultata intestata all'odierno ricorrente. 1. Il primo motivo del ricorso reitera le censure articolate con il terzo motivo d'appello su cui la Corte territoriale cfr., pagg. 7-8 della sentenza ha fornito una risposta complessivamente esaustiva e non censurabile in questa sede. I giudici d'appello hanno correttamente considerato irrilevante il fatto che non fosse stato possibile identificare l'interlocutore della vittima attesa la condotta certamente agevolatrice dell'imputato è appena il caso di ribadire che la struttura unitaria del reato concorsuale implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causa e nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quelli degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato, che deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità cfr., Sez. 2, Sentenza numero 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà Sez. 5, Sentenza numero 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scognamiglio . La Corte territoriale ha inoltre congruamente apprezzato il dato, obiettivo ed incontestato, dell'accredito del provento della truffa sulla carta PostePay intestata all'odierno ricorrente dovendosi, per un verso, segnalare la differenza del caso che ci occupa rispetto a quello esaminato nella decisione richiamata dalla difesa cfr., Sez. 2, numero 2368 del 28.10.2022 e che riguardava una condotta di frode informatica e, per altro verso, prendere atto della sostanziale assenza di qualsivoglia giustificazione o alternativa spiegazione dell'utilizzo, a tal fine, cella carta riferibile all'imputato. Giova rilevare che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'oliere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. vicinanza della prova , può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva cfr., Sez. 2 , numero 6734 del 30/01/2020, Bruzzese Virginia, Rv. 278373-01 Sez. 2, numero 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916-01 Sez. 2, numero 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245-01 Sez. 5, numero 32937 del 19/05/2014, Stanciu Rv. 261657-01 Sez. 4, numero 12099 del 12/12/2 18, Fiumefreddo, Rv. 275284-01 . La Corte d'appello ha inoltre motivato sull' alibi del ricorrente che, con argomentazione lineare sul piano logico, ha considerato del tutto irrilevante stante la possibilità di una consumazione del reato anche a distanza ovvero a mezzo di terzi. Altrettanto incensurabile, in quanto giuridicamente corretta è l'affermazione secondo cui il coefficiente psicologico necessario a sorreggere l'affermazione di responsabilità legata alla messa a disposizione della propria carta PostePay è, infatti, il dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato, anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati ne loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio, il che rende priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l'agente a realizzare l'inganno cfr., Sez. 2, numero 24645 del 21/03/2012, Presicce, Rv. 252824-01 conf., più recentemente, tra le non massimate sul punto, Sez. 2 numero 936 del 17/11/2023, dep. 2024, Maiocchi Sez. 2, 47098 del 19/10/2021, Uggeri Sez. 2, numero 16439 del 20/04/2021, Calvanese Sez. 2, numero 26936 dei 02/05/2018, Mesce . Tanto premesso, va anche sottolineato che la Corte d'appella ha puntualmente evidenziato cfr., pag. 10 della sentenza in verifica il fatto che il ricorrente fosse stato già in passato coinvolto in vicende analoghe, che avevano comportato la ritenuta ancorché bilanciata dal contestuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ma non impugnata recidiva reiterata infraquinquennale. A fronte della motivazione resa dalla Corte d'appello, la difesa finisce per proporre una ricostruzione alternativa, fondata sul ricorso a criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, in tal modo tuttavia propone ido un'operazione non consentita in questa sede perché esuberante rispetto ai confini propri del giudizio di legittimità dove non è possibile procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, per tutte Sez. U. numero 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944 , ovvero addivenire ad una nuova valutazione dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, sia pure anch'essa logica, da contrapporre a quella effettuata nei gradi di merito cfr., tra le tante, Sez. 3, numero 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 in senso conforme,   ex plurimis,   v. Sez. 6, numero 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 Sez. 6, numero 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 . 2. Considerazioni analoghe vanno svolte con riguardo al secondo motivo del ricorso, avente ad oggetto i presupposti dell'aggravante di cui all' articolo 61 numero 5 cod. penumero   richiamata, com'è noto, dal numero 2-bis del comma 2 dell' articolo 640 cod. penumero   e che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ritenuto correttamente contestata nell'ipotesi di truffa commessa on-line, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova il   deceptus   e quello in cui opera l'agente, determina una posizione di vantaggio, consentendogli di schermare la sua identità e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, numero 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800-01 Sez. 2, numero 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231-01 Sez. 6, numero 17937 del 22/3/2017, Rv. 269893 Sez. 2 numero 43706 del 29/9/2016, Rv. 268450 tra non massimate sul punto, Sez. 2, numero 31825 del 02/07/2024, Manda Sez. 2, numero 25968 del 06/06/2024, Serpa Sez. 2, numero 20165 del 10/04/2024, Grasso Sez. 2, numero 11150 del 18/01/024, Gitto Sez. 2, numero 50005, 06/12/2023, La Rocca Sez. 2, n, 2585 del 28/10/2022, dep. 2023 Sez. 2, Sez. 2, Sentenza numero 27132 del l323 Masi . La Corte d'appello si è attenuta ai principi ed alle direttrici dettati dalla giurisprudenza di legittimità avendo motivato sulle concrete modalità con le quali, nel caso di specie, era stata consumata la truffa cfr., pagg. 9-10 della sentenza , realizzata mediante una ricarica indotta telefonicamente facendo credete alla persona offesa, cui venivano impartite le istruzioni per operare sul terminale bancomat, di ricevere in tal modo il pagamento della somma di denaro richiesta a titolo di prezzo del casco che i truffatori avevano finto di essere interessati ad acquistare. I giudici milanesi hanno infatti puntualmente sottolineato che il fatto comune che consentiva anche nel caso in esame di ritenere la contestata aggravante era quello dello sfruttamento della distanza dell'agente con la creazione di una situazione di difficoltà in capo alla vittima, non rilevando che, diversamente da altri casi vagliati dalla giurisprudenza, non si era trattato di una offerta in vendita del bene ad opera del truffatore ma della risposta ad una messa in vendita di un bene da parte della vittima. 3. L'esame del terzo motivo impone una precisazione preliminare con l'articolo 16, comma 1, lett. t , numero 1 , della   legge 28 giugno 2024 n, 90 , pubblicata sulla G.U. il 2 luglio ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell' articolo 640 cod. penumero   inserendo, con il numero 2-ter, una nuova l'aggravante del delitto di truffa se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l'altrui individuazione . Si tratta, evidentemente, del recepimento, da parte del legislatore, dell'elaborazione giurisprudenziale di cui si è accennato in precedenza e sviluppata sull'aggravante comune dell' articolo 61 numero 5 cod. penumero   con riguardo, per l'appunto, alle truffe commesse a distanza sfruttando lo strumento della rete proprio al fine di rendere più difficoltosa o addirittura impossibile, da parte della vittima, la identificazione del suo interlocutore. Se non ché, intervenendo anche sul terzo comma, il legislatore ha mantenuto la procedibilità d'ufficio nel caso di truffa aggravata ai sensi del n 2-bis del secondo comma dell' articolo 640 cod. penumero   ed ha invece mantenuto la regola generale dell'iniziativa punitiva della persona offesa per il caso della truffa aggravata ai sensi del numero 2-ter. Si dovrà discutere sulla portata dell'intervento normativo e, in particolare, sui suoi riflessi in punto di successione nel tempo di leggi penali e di individuazione, in tal caso, della disciplina più favorevole potendosi, per un verso, rilevare che proprio la procedibilità a querela è tale da comportare una situazione di favore laddove la formulazione testuale della norma potrebbe giustificare una più diretta ed immediata applicabilità dell'aggravante di nuovo conio alle condotte comunque realizzate con il ricorso allo schermo della rete ove considerato strumento di per sé idoneo a schermare l'identità dell'agente. Nel caso di specie, laddove alla vicenda in esame sia applica bile l'aggravante originariamente contestata, si dovrà concludere nel senso della procedibilità d'ufficio dell'azione penale che, come si è chiarito, è stata confermata dal legislatore del 2024. Qualora, invece, come pure si può verosimilmente ritenere, la vicenda vada inquadrata nella nuova aggravante, è allora necessario vagliare l'eccezione difensiva circa il difetto di querela. A tal proposito, va in primo luogo ribadito che è valida la querela ricevuta da un agente, anziché da un ufficiale di polizia giudiziaria come previsto dall' articolo 333, comma secondo, cod. proc. penumero , richiamato dall' articolo 337, comma primo, cod. proc. penumero , purché la presentazione della stessa sia effettuata da un soggetto regolarmente identificato presso un ufficio sottoposto al comando di un ufficia e di polizia giudiziaria, che proceda all'inoltro dell'atto all'autorità competente cfr., Sez. F, numero 39592 del 10/08/2017, Mosca, Rv. 270751-01 Sez. 5, numero 17449 del 24/01/2008, Busilio, Rv. 239823-01 Sez. 5, numero 15797 del 14/03/2007, Isgrò, Rv. 236408-01 . Per altro verso, si deve prendere atto che, con l'intervento del 2024 ha, nella sostanza, introdotto un regime di procedibilità a querela per la truffa on Une ricondotta, in precedenza, nell'ipotesi aggravata ai sensi dell' articolo 61 numero 5 cod. penumero   che consentiva di procedere d'ufficio. Ritiene il collegio che, pur in assenza di norme transitorie come quelle contenute nell' articolo 12 del D.Lgs. 10 aprile 2018, numero 36   o nell' articolo 99 della legge 689 del 1981 , ovvero di meccanismi di recupero come quello previsto dall'articolo 85 del D.Lgs. numero 150, al 31.3.2023, debba comunque valere il principio, confermato dalle SS.UU. Salatino , secondo cui, a fronte di un intervento che stabilisca la procedibilità a querela di un reato prima procedibile d'ufficio, ben possa darsi rilievo all'intenzione comunque già manifestata dalla persona offesa che si proceda nei confronti dell'imputato ravvisabile - come nel caso di specie -nella costituzione di parte civile cfr., Sez. U, numero 40150 del 21/06/2018, Sale tino, Rv. 273551-01, che ha richiamato, sul punto, la costante giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, Sez. 2, numero 19077 del 03/05/2011, Maglia Rv. 250318 Sez. 5, numero 15691 dei 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 250557 Sez. 5, numero 21359 del 16/10/2015, dep. 2016, Giammatteo, Rv. 267138 Sez. 5, numero 29205 del 16/02/2016, Rahul Jetrenda, Rv. 267619 . 4. Il quarto motivo è fondato. Con l'appello cfr., pag. 16 dell'atto di gravame la difesa del De.Ma. Aveva chiesto che la Corte territoriale in ogni caso di condanna, conceda, laddove ritenute applicabili, le sanzioni sostitutive di cui all' articolo 53 L. 689 del 1981 . La richiesta è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello in quanto non proveniente dall'imputato personalmente e non essendo il difensore munito di procura speciale cfr., pag. 11 della sentenza . L' articolo 545-bis cod. proc. penumero   stabiliva, nella versione vigente sino all'entrata in vigore del   D.Lgs. 31 del 19 marzo 2024   ovvero il   04/04/2024 che il giudice poteva avvisare le parti della possibilità di sostituzione della pena detentiva breve con la una delle pene sostitutive previste dall' articolo 53 della legge 24 novembre 1981 numero 689   se l'imputato, personalmente, o a mezze di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria . L'articolo 2, comma 1, lett. u , del D.Lgs. 19 marzo 2024 numero 31, ha sostituito il primo comma dell' articolo 545-bis cod. proc. penumero   che, oggi, si limita a prevedere che il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all' articolo 53 della legge 24 novembre 1981 numero 689 e che quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo . Il legislatore del 2024 è intervenuto anche sul giudizio d'appello per il quale ha dettato una disciplina specifica l'articolo 2, comma 1, lett. z , numero 1, del D. L.vc 19 marzo 2024 numero 31 ha inserito, nell' articolo 598-bis, cod. proc. penumero , il comma 1-bis in cui si prevede che l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delie pene sostitutive di cui all' articolo 53 della legge 24 novembre 1981 numero 689 . Ebbene, il De.Ma. era stato condannato, in primo grado, ad una pena detentiva certamente sostituibile, ai sensi dell' articolo 53 della legge 689 del 1981 , come novellato dal   D.Lgs. 150 del 2022 , con la pena pecuniaria alla luce dalla versione dell' articolo 545-bis cod. proc. penumero   vigente al momento della adozione della sentenza di primo grado e della proposizione dell'appello, la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria non richiedeva il consenso dell'imputato o del difensore munito di procura speciale, richiesto invece per quelle pene sostitutive latu sensu incidenti sulla persona dell'imputato ovvero con il divieto di lavori forzati previsto dall'articolo 4 CEDU cfr., per la ratio che pareva soprintendere a tale diversa disciplina, Sez. 6, numero 14035 del 20/02/2024, F., Rv. 286216-01, in motivazione . Soltanto successivamente all'inoltro dell'atto di appello, come accennato, il legislatore è nuovamente intervenuto con il   D.Lgs. numero 31 del 2024   e, introducendo - con i commi 1-bis e 1-quater inseriti nell' articolo 598-bis cod. proc. penumero   - una disciplina specifica per l'applicazione delle pene sostitutive in grado d'appello ha previsto la necessità di acquisire il consenso dell'imputato, anche tramite il difensore munito a tal fine di procura speciale, senza più distinguere tra le diverse pene sostitutive. Tanto premesso, ritiene il collegio che la Corte d'appello di Milano non poteva dichiarare inammissibile la richiesta formulata nell'interesse del De.Ma. atteso in forza di una disciplina entrata in vigore non soltanto dopo la adozione del provvedimento impugnato ma dopo la stessa redazione ed il rituale inoltro dell'atto d'appello. È sufficiente, a tal fine, richiamare il principio, da tempo affermato da questa Corte, nel suo massimo consesso, secondo cui, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. cfr., in tal senso, Sez. U, numero 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01 conf., Sez. 6, numero 19117 del 23/03/2018, Tardiota, Rv. 273441-01 Sez. 6, numero 40146 del 21/03/2018, Pinti, Rv. 273843-01 Sez. 1, numero 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, Ministero Giustizia, Rv. 262355-01 . Nel caso di specie, pertanto, sia la sentenza di primo grado che il deposito dell'atto d'appello erano intervenuti prima ancora dell'entrata in vigore del   D.Lgs. 150 del 2022   che, ai sensi dell'articolo 95, ha introdotto una disciplina transitoria per gli aspetti sostanziali della sostituzione delle pene detentive brevi e per la oro applicazione - nei termini più ampi previsti dalla riforma - anche ai processi in corso cfr., su quest'ultimo aspetto, tra le altre, Sez. 2, numero 12991 del 01/03/2C24, Rv. 286017-01, Generali . Le modifiche introdotte dal   D.Lgs. 31 del 2024   alle modalità con c n è possibile sollecitare l'applicazione, in appello, delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi non sono state accompagnate da una disciplina transitoria gli articolo 9 e 10 dettano delle disposizioni transitorie su altri aspetti non potendo perciò trovare applicazione alle impugnazioni già proposte. Nel contempo, invece, la pena detentiva inflitta al De.Ma. era sostituibile con quella pecuniaria proprio in forza della riforma del 2022 che, per questo aspetto, in quanto più favorevole, ha certamente applicabile ai fatti commessi, come nel caso di specie, prima della sua entrata in vigore. È pacifico, infatti, che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, previste dall' articolo 53 della legge 24 novembre 1981, numero 689 , per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive dalla pena detentiva sostituita le disposizioni che le contemplano, pertanto, hanno natura sostanziale e sono soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all' articolo 2, terzo comma, cod. penumero , che prescrive l'applicazione d 2lla norma più favorevole per l'imputato cfr., Sez. U, numero 11397 del 25/10/1S95, Siciliano, Rv. 202870-01 conf., Sez. 4, numero 29504 del 19/04/2018, Di Giacomo, Rv. 273082-01 Sez. F, numero 32799 del 17/08/2011, Caponi, Rv. 251007-31 Sez. 6, numero 32882 del 22/06/2011, Cucinelli, Rv. 250888-01 Sez. 1, numero 574 del 30/11/1995, dep. 1996, Ercoli, Rv. 203790-01 Sez. 1, numero 12732 del 27/10/1995, Abbatelli, Rv. 203349-01 cfr., più recentemente, Sez. 3, numero 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751-01, che ha ribadito tale principio sostenendo che il divieto di applicare le pene sostituti e nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall' articolo 61-bis, legge 24 novembre 1981, numero 689 , introdotto dall'articolo 71, comma 1, lett. i ,   D.Lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 , non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all' articolo 2, comma quarto, cod. penumero , che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato . La sentenza impugnata va pertanto annullata sotto questo specifico profilo con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte d'appello di Milano che, nel vagliare l'istanza difensiva, si atterrà ai principi sin qui richiamati. 5. Manifestamente infondato, da ultimo, è il quinto motivo del ricorso avendo la Corte d'appello congruamente motivato cfr., pagg. 8 e 10 cella sentenza impugnata sulla sollecitazione della difesa evidenziando come la condotta dell'imputato, nel mettere a disposizione la sua carta PostePay su cui accreditare il provento della truffa, avesse realizzato un contributo tutt'altro che trascurabile ma, invece, assolutamente essenziale ed indispensabile alla commissione del fatto. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile il giudizio di responsabilità.