È stato pubblicato sulla G.U. del 9 gennaio 2025, numero 6, il DM Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, numero 215, avente ad oggetto il regolamento sui criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale in ambito assicurativo.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2025 numero 6 il DM Imprese e Made in Italy avente ad oggetto il regolamento sui criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo di cui all'articolo 187.1 c.ass. Il regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2025. Il regolamento, in particolare determina i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione istituisce l'arbitro assicurativo e ne definisce i criteri di composizione dell'organo decidente chiarisce la natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 c.ass. incarica l'IVASS, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento di adottare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio l'operatività dell'arbitro assicurativo verrà dichiarata da IVASS con proprio provvedimento dopo l'emanazione dei provvedimenti attuativi . Arbitro assicurativo articolo 2 L'arbitro assicurativo è istituito presso l'IVASS. Le imprese e gli intermediari vi aderiscono, senza necessità di apposite comunicazioni, per effetto dell'iscrizione all'albo delle imprese, al registro unico degli intermediari o ai relativi elenchi. Le imprese di cui all’elenco II in appendice all’albo delle imprese e gli intermediari di cui all’elenco annesso al registro unico degli intermediari, che non aderiscono all’arbitro assicurativo, sono tenute a comunicarlo a IVASS, indicando contestualmente un altro sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie al quale aderiscono. Competenza dell'arbitro assicurativo articolo 3 Rientrano nella competenza dell'arbitro assicurativo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l'inosservanza di alcune regole di comportamento previste dal codice delle assicurazioni inerenti all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa. La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purché non superi i seguenti importi a per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita ai sensi dell'articolo 2 comma 1 c.ass euro 300.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I assicurazioni sulla durata della vita umana e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso euro 150.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I e i contratti degli altri rami vita. b per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell'articolo 2 comma 3 c.ass. euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile euro 25.000,00 in tutti gli altri casi. Sono escluse dalla competenza dell'arbitro assicurativo le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada le controversie di cui al comma 1 relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP le fattispecie di cui all'articolo 1 comma 1 lett. r c.ass. ovvero i grandi rischi . Procedimento articolo 8 La presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario, che devono pronunciarsi entro il termine previsto dalle disposizioni in materia di reclami emanate con regolamento ISVAP numero 24/2008. Il ricorso all'arbitro assicurativo può essere proposto entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo e deve avere lo stesso oggetto del reclamo, tranne per la possibilità di formulare richiesta di risarcimento del danno e purché tale danno sia rappresentato nel ricorso come conseguenza immediata e diretta del comportamento evidenziato nel reclamo . Il ricorso è trasmesso esclusivamente in via telematica, secondo modalità che verranno adottate da IVASS in attuazione del regolamento. Il ricorso deve quindi essere notificato senza indugio all'impresa o all'intermediario a cura della segreteria tecnica dell'arbitro. Il collegio decide entro 90 giorni, termine che può essere prorogato per una sola volta dal collegio fino a ulteriori 90 giorni in caso di controversie particolarmente complesse. L'impresa o l'intermediario danno esecuzione alla decisione entro 30 giorni dalla sua comunicazione e nei successivi 5 giorni trasmettono alla segreteria tecnica apposita documentazione la mancata comunicazione dell'avvenuto adempimento equivale a inadempienza. L'inosservanza alla decisione è pubblicata, a cura della segreteria tecnica dell'arbitro, in apposita sezione del sito internet dell'arbitro assicurativo per 5 anni. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'arbitro assicurativo, l'impresa o l'intermediario ne danno pubblicità a loro volta per 6 mesi in apposita sezione della pagina iniziale del proprio sito internet. Fonte IUS/Contratti e obbligazioni
Decreto 6 novembre 2024, numero 215 in G.U. del 9 gennaio 2025, numero 6