Sono integralmente deducibili, per le persone con disabilità grave e permanente, le spese di assistenza specifica, a prescindere dal reddito, anche se chi la presta non ha nessuna qualifica particolare.
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la quale aveva negato la piena deducibilità delle spese sostenute dal marito per la cura della moglie , totalmente invalida a causa di un incidente stradale e assistita da due collaboratrici domestiche. L’agenzia delle Entrate, attraverso la comunicazione di irregolarità, in esito a controllo formale, rettificava i dati indicati nel quadro RP della dichiarazione modello Unico persone fisiche, incidendo drasticamente sugli oneri deducibili da oltre 36mila euro a meno di 5mila. La riduzione veniva giustificata dalla mancanza di qualifica in capo alle collaboratrici che assistevano la donna . Il Collegio adito, nel ritenere il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate infondato, ha colto l’occasione per fornire la corretta lettura della legge 104/1992 e dell’articolo 10 del Tuir. Le spese «di assistenza specifica» sono detraibili come spese sanitarie per la generalità dei contribuenti mentre per i soli disabili articolo 10, lettera b sono oneri deducibili . Entrambe le disposizioni utilizzano lo stesso termine «assistenza specifica» per l’Agenzia, è «specifica» solo l’assistenza prestata da chi ha una qualifica sanitaria e ciò la distingue rispetto alla generica assistenza dei badanti per la Cassazione, invece, è «specifica» l’ assistenza diretta alla persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione . I divergenti regimi giuridici si distinguono in ragione del diverso destinatario del medesimo tipo di assistenza, la quale resta comunque specifica. Tuttavia, si avrà deducibilità se l’assistito ha un handicap grave e permanente ai sensi dell’articolo 3 della l. numero 104/92 se soggetto diverso , eventualmente anche non autosufficiente, ma non disabile grave, potrà beneficiare della sola detrazione . Alla luce di tali premesse, la Suprema Corte ritiene necessario affermare il seguente principio di diritto «le spese deducibili ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. b , t.u.i.r. perché sostenute dal contribuente per l’assistenza specifica di persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione, rilevante ai sensi dell'articolo 3 della legge 05/02/1992, numero 104, sono le spese necessarie all’assistenza di detto beneficiario perché specificamente dirette a tal fine , senza che a delimitare la deducibilità e il regime di favore previsto dalla norma sia la natura specialistica della assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l’assistenza».
Presidente Di Marzio - Relatore Rossetti Rilevato che 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a Me.Gi. una comunicazione preventiva con la quale l'Ufficio preannunciava la rettifica ai sensi dell' articolo 36-ter D.P.R. 600/1973 dei dati indicati nel quadro RP della dichiarazione modello unico persone fisiche 2010 con riduzione degli oneri deducibili da Euro 36.011,00 ad Euro 4.755,00. L'Ufficio, in proposito, riteneva indeducibili le spese sostenute dal contribuente per la cura personale prestata da due collaboratrici domestiche alla moglie, invalida al 100% in ragione di un grave incidente stradale che l'aveva resa priva dell'utilizzo dei quattro arti. 2. Me.Gi. impugnava la comunicazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino ritenendo deducibili le spese di assistenza in questione. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e ribadendo, nel merito, la legittimità della condotta impositiva e affermando che alle spese per prestazioni assistenziali fornite da personale non in possesso di specifica qualifica professionale si applicherebbe l'articolo 15, comma 1, lett. c , D.P.R. 917/1986 t.u.i.r . piuttosto che l'articolo 10, comma 1, lett. b , del medesimo t.u.i.r . La Commissione tributaria provinciale di Torino, con la sentenza numero 169/14/13, dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo non impugnabile la comunicazione bonaria. 3. L'Agenzia delle Entrate emetteva, allora, cartella esattoriale ai sensi dell' articolo 36-ter D.P.R. 600/1973 per il recupero delle spese ritenute indeducibili. 4. Me.Gi. impugnava la cartella esattoriale innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino riaffermando l'integrale deducibilità delle spese ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b , t.u.i.r . L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando l'impugnazione della cartella esattoriale e chiedendone l'integrale rigetto. Con la sentenza numero 401/03/15 depositata il 16/3/2015 la Commissione tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso e annullava la cartella esattoriale. 5. Me.Gi. e l'Agenzia delle Entrate impugnavano le decisioni di primo grado che li avevano visti, rispettivamente, soccombenti. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, riuniti i ricorsi, con la sentenza numero 1048/22/2016 depositata l'8/8/2016 accoglieva l'appello del contribuente, dichiarando l'autonoma impugnabilita dell'avviso bonario, e rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando l'annullamento della cartella. 6. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate con un unico strumento di impugnazione. Giorgio Merlo si è costituito con controricorso e, di seguito, ha depositato memoria ex articolo 380-bis 1 c.p.c. 7. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 14/11/2024. Considerato che 1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 10, comma 1, lett. b e dell'articolo 15, comma 1, lett. c , t.u.i.r . in relazione all' articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c. Secondo l'Ufficio ricorrente la Commissione tributaria regionale avrebbe errato nel ritenere applicabile alla fattispecie l'articolo 10, comma 1, lett. b , t.u.i.r . con il relativo regime di deducibilità delle spese prestate per assistenza specifica, piuttosto che l'articolo 15, comma 1, lett. c , t.u.i.r . con il relativo regime di detraibilità delle spese sanitarie non specifiche e cioè non specialistiche perché sostenute per l'opera di personale non specializzato. La sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che la fattispecie potesse essere riportata all'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, lett. b , t.u.i.r . benchè le spese in questione fossero state sostenute per prestazioni di assistenza non specialistiche la pronuncia impugnata avrebbe, altresì, errato nel considerare che il termine assistenza specifica utilizzato dalla norma riguardasse le specifiche esigenze della persona invalida piuttosto che la natura necessariamente specializzata del personale utilizzato. Secondo l'Ufficio ricorrente le spese come quelle sostenute dal controricorrente per l'assistenza della coniuge, disabile al 100% con handicap grave e perdita di funzionalità di tutti e quattro gli arti a seguito di un incidente stradale, sarebbero semmai da ascriversi all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies che prevede la detraibilità delle spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ove il reddito complessivo non superi la somma di 40.000,00 Euro annui. L'articolo 10, comma 1, lett. b , t.u.i.r . sarebbe applicabile esclusivamente alle spese sostenute per assistenza specifica prestata ai soggetti afflitti da grave e permanente invalidità o menomazione e cioè per assistenza infermieristica, riabilitativa e comunque prestata da personale in possesso di specialistiche abilitazioni professionali. 2. Il ricorso è infondato. La tesi dell'Ufficio ricorrente non è, ad avviso del Collegio, supportata dal tenore delle disposizioni in questione. 2.1. L'articolo 10, comma 1, lett. b t.u.i.r . prevede che si deducono dal reddito complessivo - tra gli altri - i seguenti oneri sostenuti dal contribuente b le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, numero 104 . 2.2. L'articolo 15, comma 1, lett. c , t.u.i.r . prevede che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento - tra gli altri - dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo c Le spese sanitarie, per la parte che eccede Lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b , e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti . L'articolo 15, comma 1, lettera i-septies , t.u.i.r . prevede la detraibilità delle spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000,00 euro. 2.3. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Agenzia delle Entrate, la dizione assistenza specifica non vale a distinguere l'ambito di applicazione dell'articolo 10, comma 1, lett. b , da quello dell'articolo 15, comma 1, lett. c , t.u.i.r . la dizione si ripete, infatti, identica in entrambe le disposizioni e non indica una spesa relativa ad assistenza specializzata perché prestata da personale infermieristico o in possesso di specifica qualifica professionale ma indica una assistenza specificamente diretta alla tutela della persona bisognosa. La distinzione tra le due norme deriva dal destinatario dell'assistenza piuttosto che dalla natura della assistenza nel caso dell'articolo 10, comma 1, lett. b , t.u.i.r . destinatario dell'assistenza è un soggetto afflitto da grave e permanente invalidità o menomazione tale da avere già determinato il riconoscimento di handicap grave secondo la definizione dettata dall' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, numero 104 e per questa ragione la disposizione prevede il più ampio e favorevole regime della integrale deducibilità nel caso dell' articolo 15, comma 1, t.u.i.r . lettere c e i-septies l'assistenza specifica è destinata a soggetti diversi, eventualmente anche afflitti da non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ma non disabili gravi ai sensi dell' articolo 3 della legge 05/02/1992, numero 104 . 2.4. Che le spese previste dall'articolo 15, comma 1, lett. c , t.u.i.r . non siano di natura differente perché relative ad assistenza generica rispetto a quelle previste dall'articolo 10, comma 1, lett. b , perché relative ad assistenza specialistica , ma che distinguano i divergenti regimi giuridici in ragione del diverso destinatario del medesimo tipo di assistenza si trae anche dalla espressione che utilizza l'articolo 15, comma 1, lett. c quando afferma al secondo periodo dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b così lasciando intendere che si tratta sempre della medesima assistenza, specifica in entrambi i casi, ma questa volta diretta a soggetti diversi da quelli previsti quali destinatari dall'articolo 10, comma 1, lettera b e cioè a soggetti colpiti da grave e permanente invalidità o menomazione rilevanti ai sensi dell' articolo 3 della legge 05/02/1992, numero 104 . 2.5. Deve, allora, affermarsi il seguente principio di diritto le spese deducibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b , t.u.i.r . perché sostenute dal contribuente per l'assistenza specifica di persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione, rilevante ai sensi dell' articolo 3 della legge 05/02/1992, numero 104 , sono le spese necessarie all'assistenza di detto beneficiario perché specificamente dirette a tal fine, senza che a delimitare la deducibilità e il regime di favore previsto dalla norma sia la natura specialistica della assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l'assistenza . 3. In applicazione del principio di diritto affermato, il ricorso deve considerarsi infondato e va rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 4.1. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell' articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 , nel testo introdotto dall' articolo 1, comma 17, della legge 24/12/2012, numero 228 , un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, numero 26280 Cass., 14 marzo 2014, numero 5955 . P.Q.M. rigetta il ricorso condanna l'Ufficio ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 cinquemilaquattrocento a titolo di compenso, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.