Sono integralmente deducibili, per le persone con disabilità grave e permanente, le spese di assistenza specifica, a prescindere dal reddito, anche se chi la presta non ha nessuna qualifica particolare.
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la quale aveva negato la piena deducibilità delle spese sostenute dal marito per la cura della moglie, totalmente invalida a causa di un incidente stradale e assistita da due collaboratrici domestiche. L’agenzia delle Entrate, attraverso la comunicazione di irregolarità, in esito a controllo formale, rettificava i dati indicati nel quadro RP della dichiarazione modello Unico persone fisiche, incidendo drasticamente sugli oneri deducibili da oltre 36mila euro a meno di 5mila. La riduzione veniva giustificata dalla mancanza di qualifica in capo alle collaboratrici che assistevano la donna. Il Collegio adito, nel ritenere il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate infondato, ha colto l’occasione per fornire la corretta lettura della legge 104/1992 e dell’articolo 10 del Tuir. Le spese «di assistenza specifica» sono detraibili come spese sanitarie per la generalità dei contribuenti mentre per i soli disabili articolo 10, lettera b sono oneri deducibili. Entrambe le disposizioni utilizzano lo stesso termine «assistenza specifica» per l’Agenzia, è «specifica» solo l’assistenza prestata da chi ha una qualifica sanitaria e ciò la distingue rispetto alla generica assistenza dei badanti per la Cassazione, invece, è «specifica» l’assistenza diretta alla persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione. I divergenti regimi giuridici si distinguono in ragione del diverso destinatario del medesimo tipo di assistenza, la quale resta comunque specifica. Tuttavia, si avrà deducibilità se l’assistito ha un handicap grave e permanente ai sensi dell’articolo 3 della l. numero 104/92 se soggetto diverso, eventualmente anche non autosufficiente, ma non disabile grave, potrà beneficiare della sola detrazione. Alla luce di tali premesse, la Suprema Corte ritiene necessario affermare il seguente principio di diritto «le spese deducibili ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. b , t.u.i.r. perché sostenute dal contribuente per l’assistenza specifica di persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione, rilevante ai sensi dell'articolo 3 della legge 05/02/1992, numero 104, sono le spese necessarie all’assistenza di detto beneficiario perché specificamente dirette a tal fine, senza che a delimitare la deducibilità e il regime di favore previsto dalla norma sia la natura specialistica della assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l’assistenza».
Presidente Di Marzio - Relatore Rossetti Il testo integrale dell'ordinanza sarà disponibile a breve.