Catalogabile come mazza, alla luce della normativa per il controllo delle armi, anche un bastone di legno. Sanzionabile, quindi, penalmente il suo possesso non giustificato all’esterno delle mura domestiche.
A seguito di perquisizione di un veicolo, le forze dell’ordine rinvenivano un bastone di legno lunghezza 79 centimetri e diametro 5 centimetri, tale per cui l'automobilista veniva poi condannato in Appello per il reato di porto di armi o di oggetti atti ad offendere. Per i giudici di merito è inequivocabile la ricostruzione dell’episodio, poiché non solo «l’uomo ha portato fuori della propria abitazione un bastone di legno, rinvenuto all’interno della sua automobile in occasione di una perquisizione» ma «non ha giustificato in alcun modo la disponibilità del bastone», nonostante «le circostanze del rinvenimento e la pacifica riconducibilità agli oggetti atti ad offendere». Con ricorso per cassazione però, la difesa prova a fornire una chiave di lettura differente, sottolineando, innanzitutto, che, normativa alla mano, «la pericolosità dell’oggetto deve essere rapportata alle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene rinvenuto nella disponibilità della persona» e aggiungendo «i giudici di merito si sono limitati a constatare la mancata dimostrazione della legittimità del porto a ragione dell’assenza del giustificato motivo». Per completezza, la difesa osserva che a fronte del possesso di un mero bastone di legno «è necessario verificare la concreta utilizzabilità dell’oggetto per l’offesa alla persona». Per i magistrati di Cassazione, però, le obiezioni difensive sono fragilissime. Decisivo il richiamo alla disciplina relativa al controllo delle armi, la quale «sanziona il porto, fuori della propria abitazione, di tre categorie di oggetti. La prima categoria riguarda oggetti che non possono essere portati fuori della propria abitazione in ogni caso, salvo specifica autorizzazione del Questore si tratta di armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione. La seconda categoria è costituita da oggetti che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, cioè bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, strumenti softair e puntatori laser. Infine, nella terza categoria rientrano gli oggetti che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo e nel caso in cui ricorrano circostanze di tempo e di luogo che li rendono chiaramente utilizzabili per l’offesa alla persona. Vi è incluso qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio». A fronte di tale quadro «un bastone in legno deve essere considerato una mazza, ed in quanto tale è incluso nella seconda categoria», sanciscono i giudici. Ne deriva che «il relativo porto fuori della abitazione senza giustificato motivo è, pertanto, vietato anche se non ricorrono circostanze di tempo e di luogo che lo rendono chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona». Ciò anche tenendo presente che «il termine “mazze”» utilizzato dalla normativa «è diverso, e più ampio, rispetto all’espressione “mazze ferrate”, e si riferisce anche ai bastoni in legno». Alla luce di tali premesse, il Collegio così conclude «tenuto conto della natura dell’oggetto un bastone di legno, lungo 79 centimetri rinvenuto nella disponibilità dell’uomo, si è fatto riferimento alla sola mancanza di giustificato motivo del relativo porto, omettendo di accertare, siccome non necessario, l’ulteriore requisito della utilizzabilità dell’oggetto ai fini dell’offesa alla persona».
Presidente Rocchi - Relatore Galati Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 6 maggio 2024 la Corte di appello di L'Aquila, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso quella emessa il 29 novembre 2021 dal Tribunale di Pescara, appellata da A.M. ha assolto quest'ultimo dal reato di cui al capo 1 della rubrica confermando la condanna per la contravvenzione di cui al capo 2 . Si procede per il reato di cui all'articolo 4 legge numero 110 del 1975 per avere, l'imputato, portato fuori dalla propria abitazione un bastone della lunghezza di 79 cm e diametro di 5 cm rinvenuto all'interno della sua automobile in occasione di una perquisizione veicolare. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, la disponibilità del bastone non era giustificata in alcun modo, tenuto conto delle circostanze del rinvenimento e in ragione della pacifica riconducibilità agli oggetti atti ad offendere di cui al predetto articolo 4. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.M., per mezzo del proprio difensore Avv. Angelo Pettinella, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge con riferimento all'articolo 4, comma secondo, legge numero 110 del 1975. In base a tale norma, la pericolosità dell'oggetto dovrebbe essere rapportata alle circostanze di tempo e di luogo in cui lo stesso viene rinvenuto nella disponibilità dell'agente. In contrasto con quanto richiesto dalla disposizione ai fini dell'integrazione del reato, invece, i giudici di merito si sono limitati a constatare la mancata dimostrazione della legittimità del porto a ragione dell'assenza del giustificato motivo. Secondo tale impostazione, il bastone di legno non rientrerebbe nella categoria di cui alla prima parte dell'articolo 4, comma secondo, legge numero 110 del 1975, ma in quella di cui alla seconda parte della disposizione, con la conseguenza che, ai fini dell'integrazione del reato, si rende necessario verificare la concreta utilizzabilità dell'oggetto per l'offesa alla persona. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. L'articolo 4 legge numero 110 del 1975 sanziona il porto, fuori dalla propria abitazione, di tre categorie di oggetti. La prima riguarda quelli descritti al primo comma che non possono essere portati fuori della propria abitazione in ogni caso, salvo specifica autorizzazione del Questore si tratta di «armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione». La seconda categoria è costituita dagli oggetti descritti nel primo periodo del secondo comma dell'articolo 4 cit. che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo «bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, strumenti softair e puntatori laser». Infine, nella terza categoria rientrano gli oggetti descritti nel secondo periodo del secondo comma che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo e nel caso in cui ricorrano circostanze di tempo e di luogo, che li rendono chiaramente utilizzabili per l'offesa alla persona. Vi è incluso «qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio». L'ultima è un'indicazione residuale in quanto, se si verte in tema di oggetto che rientra nelle altre due categorie, è irrilevante l'esigenza di valutare le circostanze di tempo e di luogo che rendono l'oggetto chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona. E' stato affermato e, in quanto pienamente condiviso, deve essere, anche in questa sede, ribadito che un bastone in legno deve essere considerato una mazza , ed in quanto tale è incluso nella seconda categoria sopra descritta. Ne deriva che il relativo porto fuori della abitazione senza giustificato motivo è, pertanto, vietato anche se non ricorrono circostanze di tempo e di luogo che lo rendono chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona Sez. 7, Ordinanza numero 34774 del 15/01/2015, Cimpoesu, Rv. 26477 Sez. 1, numero 32269 del 03/07/2003, dep. 31/07/2003, P.G. in proc. Porcu, Rv. 225116 . In tal senso, più di recente anche Sez. 1, numero 188 del 25/10/2023, dep. 2024, Xaferaj, numero m. la cui motivazione viene seguita in questa sede che ha avuto cura di precisare, condivisibilmente, che «il termine mazze del secondo comma dell'articolo 4 è, infatti, diverso, e più ampio, rispetto all'espressione mazze ferrate di cui al primo comma della stessa norma, e si riferisce anche ai bastoni in legno». Nella fattispecie, tenuto conto della natura dell'oggetto rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, bastone di legno lungo 79 cm i giudici di merito hanno fatto riferimento, in termini corretti, alla sola mancanza di giustificato motivo del relativo porto omettendo di accertare, siccome non necessario, l'ulteriore requisito della utilizzabilità dell'oggetto ai fini dell'offesa alla persona. 3. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso, essendosi lo stesso concentrato su un elemento non necessario per il perfezionamento della fattispecie contestata, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.