Il DGSIA trasmette una nota in merito alla redazione dei verbali d’udienza e all’acquisizione di atti, memorie e documenti prodotti dalle parti dopo l’introduzione del d.m. 27 dicembre 2024, numero 206, al fine di preservare l’uniformità delle prassi presso i tribunali e la completezza dei fascicoli informatici.
Il d.m. 27 dicembre 2024, numero 206, pubblicato in G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore il giorno stesso, ha sostituito integralmente l'articolo 3 d.m. numero 217/2023. In fase di applicazione, sono presto emerse problematiche relative alla sottoscrizione dei verbali d'udienza e all'apposizione del visto da parte del magistrato, ai sensi dell'articolo 483 comma 1-bis c.p.p. Al fine si preservare l'uniformità nella prassi degli uffici e la completezza dei fascicoli informatici, la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati DGSIA , con nota dell'8 gennaio 2025, ha rappresentato la possibilità che l'ausiliario del magistrato, se ha redatto il verbale con strumenti informatici, proceda alla sua stampa, su cui possa essere apposta la firma autografa del cancelliere e il visto del magistrato, per poi procedere alla scansione del documento e al deposito tramite applicativo APP ex articolo 111-ter comma 3 c.p.p. . Per quanto riguarda atti, memorie e documenti comunque prodotti dalle parti processuali nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, la Direzione ha ricordato la necessità di procedere nello stesso modo al deposito del documento richiamato nel verbale ex articolo 111-ter, comma 3 c.p.p. ai fini della completezza del fascicolo informatico, al termine dell'udienza o comunque senza ritardo, salvo il caso di documenti che per la loro natura o per specifiche esigenze processuali non possono essere acquisiti o convertiti in copia informatica. Fonte IUS/Processo telematico