In tema di licenziamento, l'applicazione del medesimo periodo di comporto sia per i lavoratori normodotati sia per i disabili è una forma di discriminazione indiretta, in quanto non tiene conto delle specifiche difficoltà di salute legate alla disabilità. Lo ha chiarito la Cassazione, sottolineando anche che i datori di lavoro devono indagare se le assenze sono legate alla disabilità ed eventualmente adottare misure ragionevoli per evitare il licenziamento del lavoratore.
Con la pronuncia in commento, la Cassazione si è espressa sulla legittimità di un licenziamento per superamento del periodo di comporto di un lavoratore disabile. Avverso la sentenza della Corte di Appello con cui si riteneva che l'applicazione dello stesso periodo di comporto sia per i lavoratori normodotati che per quelli disabili non costituisse discriminazione indiretta , il lavoratore presentava ricorso per cassazione. La Suprema Corte - dopo aver richiamato la precedente giurisprudenza in materia di licenziamento - ha chiarito che è ritenuta discriminazione indiretta l'applicazione del normale periodo di comporto previsto per i lavoratori non disabili anche ai lavoratori con disabilità, in conformità con quanto previsto dal diritto dell'Unione , dal momento che la mancata considerazione dei rischi di maggiori assenze per malattia dei lavoratori disabili, derivanti direttamente dalla loro disabilità, modifica il principio alla base del licenziamento. La conoscenza o potenziale conoscenza da parte del datore di lavoro della condizione di disabilità del lavoratore lo obbliga, prima di procedere con il licenziamento, ad acquisire informazioni sulla possibile relazione tra le assenze per malattia del dipendente e la sua disabilità . Inoltre, si è evidenziata «l'esigenza che la contrattazione collettiva , in modo esplicito, disciplini la questione del comporto per i lavoratori disabili avendo riguardo alla condizione soggettiva, non risultando di per sé sufficiente il rilievo dato alle ipotesi di assenze determinate da particolari patologie o connotate da una certa gravità». Alla luce di tali considerazioni, considerando che, nel caso di specie, il datore di lavoro era ben consapevole della disabilità del lavoratore, ma aveva proceduto comunque al licenziamento per superamento del periodo di comporto - lo stesso applicato anche ai lavoratori normodotati - senza investigare la possibile correlazione tra le assenze per malattia del dipendente e la sua disabilità personale, i Giudici hanno accolto il ricorso relativamente a tale motivo, cassando la sentenza impugnata per le censure ritenute fondate .
Presidente Patti - Relatore Amendola Rilevato che 1. la Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, nell'ambito di un procedimento ex lege numero 92 del 2012, in riforma della pronuncia di prime cure, ha respinto le domande di impugnativa del licenziamento intimato il 2 ottobre 2019 da RO.MEC Srl a Ko.No. per superamento del periodo di comporto 2. la Corte territoriale, in estrema sintesi, accertato che il Ko.No. risultava essere persona con disabilità ai sensi degli articolo 1 e ss. D.Lgs. numero 216 del 2003 , non ha tuttavia condiviso l'assunto del primo giudice secondo cui l'applicazione del medesimo periodo di comporto tanto ai lavoratori normodotati quanto a quelli disabili costituisse discriminazione indiretta 3. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con sette motivi ha resistito con controricorso l'intimata società le parti hanno comunicato memorie all'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni Considerato che 1. i motivi di ricorso possono essere esposti secondo le sintesi formulate in rubrica dalla stessa parte ricorrente 1.1. il primo motivo denuncia la violazione/falsa applicazione dell' articolo 342 c.p.c. , per avere la Corte territoriale riformato la pronuncia di primo grado sulla base di ragioni che non erano state esplicitamente dichiarate come motivo di gravame nell'atto di reclamo 1.2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della direttiva 2000/78/CE , per avere, la sentenza impugnata, negato che l'applicazione del medesimo periodo di comporto al disabile e a chi tale non è costituisca discriminazione indiretta, anche ai sensi del diritto dell'Unione 1.3. il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 70, 101, 117 Cost. , per avere la Corte torinese rifiutato l'applicazione di principi enunciati dalla Corte di Giustizia sulla base di un bilanciamento di interessi che in forza della Costituzione è riservata al legislatore 1.4. il quarto motivo denuncia, in via sostanzialmente subordinata, la violazione e falsa applicazione degli articolo 416, 417, 345 c.p.c. , articolo 1, commi 51 e 59 L. numero 92 del 2012 , perché la Corte territoriale avrebbe deciso sulla base di fatti allegati dall'azienda solo nell'atto di reclamo 1.5. il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione delle direttive 97/80/CE 2006/54/CE e del D.Lgs. 198/2006 , lamentando che i giudici d'appello avrebbero violato il principio secondo cui un comportamento oggettivamente discriminatorio si presume tale fino a prova contraria 1.6. il sesto motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione , nella misura in cui ha ritenuto che non vi sia alcuna discriminazione indiretta a carico del disabile, in quanto questi può accedere effettivamente ad una tutela più ampia del lavoratore normodotato, consistente nel periodo di cd. comporto prolungato, mentre poi si è astenuta dal pronunciare circa la domanda di illegittimità del licenziamento fondata proprio sul non aver applicato tale ultimo istituto 1.7. il settimo motivo denuncia la omessa pronuncia sulle molteplici domande proposte 2. il primo motivo è infondato, atteso che una volta impugnata la pronuncia di accoglimento del ricorso del lavoratore con l'ampio prospetto devolutivo contenuto nel reclamo della società, non era suscettibile di passare in giudicato qualunque asserzione contenuta nella motivazione della sentenza di primo grado, riferendosi l' articolo 329 c.p. v. c.p.c. soltanto alla sequenza logica fatto - norma - effetto giuridico attraverso la quale si afferma l'esistenza d'un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico cfr. Cass. numero 14670 del 2015 Cass. numero 4572 del 2013 Cass. numero 16583 del 2012 Cass. numero 16808 del 2011 Cass. numero 27196 del 2006 Cass. numero 10832 del 1998 Cass. numero 6769 del 1998 3. fondato è, invece, il secondo motivo, esaminabile in connessione col quinto, in quanto la sentenza impugnata non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, inaugurata da Cass. numero 9095 del 2023 e successivamente ribadita e precisata, oltre che da Cass. numero 11731 del 2024 , da Cass. numero 14316 e 14402 del 2024 confermate poi da Cass. numero 15282 del 2024 e Cass. numero 15723 del 2024 e, ancor più di recente, da Cass. numero 24052 e numero 30095 del 2024 precedenti tutti ai quali si rinvia ai sensi dell' articolo 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non affrontato secondo tale condiviso orientamento, in tema di licenziamento, costituisce discriminazione indiretta l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto previsto per il lavoratore non disabile al lavoratore che si trovi in condizione di disabilità secondo il diritto dell'Unione, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo dello stesso periodo di comporto in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione particolare svantaggio la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore - o la possibilità di conoscerlo secondo l'ordinaria diligenza - da parte del datore di lavoro fa sorgere l'onere datoriale - a cui non può corrispondere un comportamento ostruzionistico del lavoratore - di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l'eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità, al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli imposti dall' articolo 3, comma 3-bis, D.Lgs. numero 216 del 2003 , la cui adozione presuppone l'interlocuzione ed il confronto tra le parti, che costituiscono una fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento de quo in particolare, si è sostenuta l'esigenza che la contrattazione collettiva, in modo esplicito, disciplini la questione del comporto per i lavoratori disabili avendo riguardo alla condizione soggettiva, non risultando di per sé sufficiente il rilievo dato alle ipotesi di assenze determinate da particolari patologie o connotate da una certa gravità nella specie, la Corte territoriale - come ricordato nello storico della lite - ha accertato che la società era a conoscenza della condizione di disabilità del lavoratore ed ha intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto il medesimo previsto anche per le persone prive di disabilità senza procedere ad acquisire informazioni circa la correlazione tra assenze per malattia del dipendente e stato personale di disabilità, al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli onde evitare il recesso, non essendo sufficienti le previsioni della contrattazione collettiva riferite ai portatori delle gravi patologie ivi indicate 4. pertanto, respinto il primo motivo, il ricorso deve essere accolto nei sensi espressi, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure ritenute fondate e rinvio al giudice indicato in dispositivo, che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese restano assorbiti gli altri motivi, successivi in ordine logico-giuridico va, disposta, da ultimo, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell' articolo 52 del D.Lgs. numero 196/2003 della parte ricorrente P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e quinto motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese. Ai sensi dell 'articolo 52 D.Lgs. numero 196 del 200 3, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di Ko.No.