Periodo di comporto per i lavoratori disabili: la parola alla Suprema Corte

In tema di licenziamento, l'applicazione del medesimo periodo di comporto sia per i lavoratori normodotati sia per i disabili è una forma di discriminazione indiretta, in quanto non tiene conto delle specifiche difficoltà di salute legate alla disabilità. Lo ha chiarito la Cassazione, sottolineando anche che i datori di lavoro devono indagare se le assenze sono legate alla disabilità ed eventualmente adottare misure ragionevoli per evitare il licenziamento del lavoratore.

  Con la pronuncia in commento, la Cassazione si è espressa sulla legittimità di un licenziamento per superamento del periodo di comporto di un lavoratore disabile. Avverso la sentenza della Corte di Appello con cui si riteneva che l'applicazione dello stesso periodo di comporto sia per i lavoratori normodotati che per quelli disabili non costituisse discriminazione indiretta, il lavoratore presentava ricorso per cassazione. La Suprema Corte - dopo aver richiamato la precedente giurisprudenza in materia di licenziamento - ha chiarito che è ritenuta discriminazione indiretta l'applicazione del normale periodo di comporto previsto per i lavoratori non disabili anche ai lavoratori con disabilità, in conformità con quanto previsto dal diritto dell'Unione, dal  momento che la mancata considerazione dei rischi di maggiori assenze per malattia dei lavoratori disabili, derivanti direttamente dalla loro disabilità, modifica il principio alla base del licenziamento. La conoscenza o potenziale conoscenza da parte del datore di lavoro della condizione di disabilità del lavoratore lo obbliga, prima di procedere con il licenziamento, ad acquisire informazioni sulla possibile relazione tra le assenze per malattia del dipendente e la sua disabilità. Inoltre, si è evidenziata «l'esigenza che la contrattazione collettiva, in modo esplicito, disciplini la questione del comporto per i lavoratori disabili avendo riguardo alla condizione soggettiva, non risultando di per sé sufficiente il rilievo dato alle ipotesi di assenze determinate da particolari patologie o connotate da una certa gravità». Alla luce di tali considerazioni, considerando che, nel caso di specie, il datore di lavoro era ben consapevole della disabilità del lavoratore, ma aveva proceduto comunque al licenziamento per superamento del periodo di comporto - lo stesso applicato anche ai lavoratori normodotati - senza investigare la possibile correlazione tra le assenze per malattia del dipendente e la sua disabilità personale, i Giudici hanno accolto il ricorso relativamente a tale motivo, cassando la sentenza impugnata per le censure ritenute fondate.

Presidente Patti - Relatore Amendola Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.