Con la sentenza in commento, la Suprema Corte enuncia un principio di diritto volto a dirimere il conflitto sorto tra il giudice dell’esecuzione e il magistrato di sorveglianza derivante dal rifiuto, formalmente manifestato da entrambi, di conoscere del medesimo procedimento relativo a un incidente di esecuzione avente ad oggetto le statuizioni che applicano misure di sicurezza personali.
Il caso di specie riguarda l'esecuzione di un provvedimento applicativo di una misura di sicurezza personale causa dell'insorgere del conflitto negativo di competenza tra il Tribunale di Ravenna, giudice che ha pacificamente emesso il provvedimento e che pertanto sarebbe competente in applicazione dei criteri generali, e il Magistrato di sorveglianza di Bologna, organo competente per l'applicazione e la gestione della misura di sicurezza personale, che ha posto in dubbio la legittimità della stessa. Il Supremo Consesso, ritenuto ammissibile il conflitto, alla luce della peculiarità della situazione, preliminarmente procede a una sintetica disamina del quadro d'insieme del sistema contenuto del Titolo X del c.p.p. e, specificamente nel Titolo III, Capi I e II. Ciò al fine di sottolineare come la mancata previsione delle misure di sicurezza personali tra le materie comprese tra quelle attribuite al giudice dell'esecuzione individuato ai sensi dell'articolo 665 c.p.p. è coerente con il sistema poiché le decisioni relative alle sole misure di sicurezza personali sono attribuite alla magistratura di sorveglianza alla quale, in tali casi, venuta meno ogni ragione di sottrarre la valutazione a quello che è il giudice naturale della materia, è attribuita una competenza funzionale esclusiva. Inoltre, il Collegio sottolinea come il combinato disposto degli articolo 579 e 680 c.p.p., per la fase di cognizione successiva alla pronuncia di primo grado, prevede che l'impugnazione proposta avverso le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza diverse dalla confisca è decisa dal Tribunale di sorveglianza in sede di appello. Inoltre, l'articolo 679, comma 1, c.p.p. stabilisce che ogni ulteriore e diversa decisione, cioè quelle relative all'accertamento della pericolosità e alla revoca, in ordine alle misure di sicurezza, diverse dalla confisca, ordinate con la sentenza e all'applicazione di misure di sicurezza non disposte con la sentenza irrevocabile di condanna deve essere assunta dal magistrato di sorveglianza. Lo stesso articolo, al comma 2, conferisce a quest'ultimo, espressamente, potere di sovraintendenza all'esecuzione delle misure di sicurezza personali cosicché, per i giudici, è pacifico che tutto ciò che si riferisce all'erronea applicazione di una misura di sicurezza fuori dai casi consentiti rientra nei suoi poteri decisionali. Tali premesse permettono dunque, alla Suprema Corte di enunciare il seguente principio di diritto «il giudizio di esecuzione relativo alle sole statuizioni che applicano misure di sicurezza personali è attribuito alla competenza funzionale esclusiva della magistratura di sorveglianza».
Presidente Santalucia - Relatore Monaco Ritenuto in fatto 1. A seguito delle decisioni emesse dal Tribunale di OMISSIS , in funzione di giudice dell'esecuzione, il 18 luglio 2024 e dal Magistrato di Sorveglianza di OMISSIS il 19 giungo 2024, è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto con il numero 202/2024 S.I.G.E. Trib. OMISSIS e con il numero 3138/2024 SIUS Sorv. OMISSIS . 2. Il Tribunale di OMISSIS , con sentenza emessa in data 2 gennaio 2020, divenuta irrevocabile il 16 febbraio 2021, ha assolto A.M. per difetto di imputabilità per i reati di minaccia aggravata e percosse e ha applicato la misura della libertà vigilata per anni uno. Il Tribunale di Sorveglianza di OMISSIS , con ordinanza del 31 maggio 2023, ha dichiarato eseguibile la misura di sicurezza. Il Magistrato di Sorveglianza di OMISSIS , con provvedimento del 19 giugno 2024, ritenuto che la misura di sicurezza sia illegale e che sul punto si debba esprimere il Tribunale di OMISSIS , ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'instaurazione del relativo procedimento avanti al giudice dell'esecuzione, competente a pronunciarsi sul titolo esecutivo. Il pubblico ministero, ricevuti gli atti, ha chiesto al Tribunale di OMISSIS di revocare la misura di sicurezza della sorveglianza speciale. Il Tribunale di OMISSIS , in funzione di giudice dell'esecuzione, ritenuto che la magistratura di sorveglianza abbia una competenza funzionale esclusiva in materia di misure di sicurezza, anche in sede di esecuzione, ha escluso la propria competenza e ha sollevato conflitto negativo di competenza disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione al fine di risolvere il conflitto insorto in ordine alla decisione circa l'esecuzione o la revoca della libertà vigilata applicata ad A.M 3. In data 13 settembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Genumero Roberto Aniello, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di OMISSIS . Considerato in diritto 1. La competenza va attribuita al Magistrato di sorveglianza di OMISSIS . 2. Innanzi tutto, va ritenuta l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo a un incidente di esecuzione - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'articolo 32 cod. proc. penumero 3. Il caso di specie riguarda l'esecuzione di un provvedimento che ha applicato una misura di sicurezza personale e il conflitto è sorto tra il Tribunale di OMISSIS , il giudice che ha pacificamente emesso il provvedimento e che pertanto sarebbe competente in applicazione dei criteri generali, e il Magistrato di sorveglianza di OMISSIS , organo competente per l'applicazione e la gestione della misura di sicurezza personale, che ha posto in dubbio la legittimità della stessa. La peculiarità della situazione impone una sintetica disamina del quadro d'insieme del sistema contenuto nel Titolo X del codice di procedura penale e, specificamente nel Titolo III, Capi I e II. 3.1. L'articolo 665 e seguenti cod. proc. penumero e gli articolo 181 bis e seguenti disp. att. cod. proc. penumero contengono i criteri per individuare il giudice, indicano le competenze a questo attribuite e disciplinano le forme con le quali si celebra il procedimento di esecuzione. L'articolo 665 cod. proc. penumero stabilisce che il giudice competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è, in generale, quello che lo ha deliberato e prevede i criteri da applicare per individuarlo nel caso in cui l'esecuzione concerna una pluralità provvedimenti e questi siano stati emessi da giudici diversi. L'articolo 666 cod. proc. penumero regola il procedimento ordinario e gli articolo 676 e 667, comma 4, cod. proc. penumero quello speciale di esecuzione Sez. 1, numero 19725 del 4/4/2024, Guarini, numero m. Sez. 1, numero 28917 del 26/3/2024, Espinosa, numero m. Sez. 1, numero 6378 del 11/12/2023, Bajri, numero m. . Le competenze attribuite al giudice dell'esecuzione sono specificamente indicate dagli articoli 668, 669, 670, 671, 672, 672, 673, 674 e 675 cod. proc . penumero , e dagli articolo 667 e 676 cod. proc. penumero Alle prime - quelle in cui vi sia il dubbio che sia stata condannata una persona in luogo di un'altra, il caso in cui sono state pronunciate una pluralità di sentenza nei confronti di una medesima persona per il medesimo fatto, le questioni sul titolo esecutivo, le richieste di riconoscere la disciplina del concorso formale e del reato continuato, le istanze per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, quelle per la revoca della sentenza per abolizione del reato o di altre statuizioni e provvedimenti in merito alla sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione, nonché quelle relative alla dichiarazione di falsità di documenti - si applica il procedimento ordinario . Alle seconde, il caso in cui vi siano dubbi sull'identità fisica della persona detenuta e quelle definite come altre competenze , si applica il procedimento speciale . Tra queste ultime - oltre all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando questa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, alle decisioni in materia di pene accessorie ovvero per la restituzione di cose sequestrate o, anche, nel caso si debba procedere alla riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2 bis cod. proc. penumero - è espressamente indicata la competenza in ordine alle decisioni relative alla confisca. In tale norma, l'articolo 676 cod. proc. penumero , né in quelle in precedenza indicate, tutte contenute nel Libro X, Esecuzione, Titolo III, Organi Giurisdizionali, Capo I, Giudice dell'esecuzione, non vi è uno specifico riferimento alle altre misure di sicurezza, quelle personali. 3.2. La mancata previsione delle misure di sicurezza personali tra le materie comprese tra quelle attribuite al giudice dell'esecuzione individuato ai sensi dell'articolo 665 cod. proc. penumero è coerente con il sistema. Le decisioni relative alle sole misure di sicurezza personali, d'altro canto, sono attribuite alla magistratura di sorveglianza alla quale, in tali casi, venuta meno ogni ragione di sottrarre la valutazione a quello che è il giudice naturale della materia, è attribuita una competenza funzionale esclusiva in tal senso Sez. 1, numero 51161 del 09/05/2018, Raczka, Rv. 274652 - 02 Sez. 1, numero 11139 del 02/12/2015, dep. 2016, Palestini, numero m. Sez. 2, numero 45325 del 16/07/2013, Faccini, Rv. 257492 . Infatti. a. Il combinato disposto degli articolo 579 e 680 cod. proc. penumero , per la fase di cognizione successiva alla pronuncia di primo grado, prevede che l'impugnazione proposta avverso le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza diverse dalla confisca è decisa dal Tribunale di sorveglianza in sede di appello. b. Il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento delle sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza, anche in caso di omessa applicazione delle medesime, è devoluto al tribunale di sorveglianza e non al giudice d'appello Sez. 1, numero 51161 del 09/05/2018, Raczka, Rv. 274652 - 02 Sez. 1, numero 11139 del 02/12/2015, dep. 2016, Palestini, numero m. Sez. 2, numero 45325 del 16/07/2013, Faccini, Rv. 257492 - 01 Sez. 1, numero 18510 del 17/03/2010, Marchese, Rv. 247201 - 01 . c. L'articolo 679, comma 1, cod. proc. penumero stabilisce che ogni ulteriore e diversa decisione, cioè quelle relative all'accertamento della pericolosità e alla revoca, in ordine alle misure di sicurezza diverse dalla confisca ordinate con la sentenza e all'applicazione di misure di sicurezza non disposte con la sentenza irrevocabile di condanna deve essere assunta dal magistrato di sorveglianza. d. L'articolo 679, comma 2 cod. proc. penumero statuisce espressamente che il magistrato di sorveglianza sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali dovendosi quindi ritenere che tutto ciò che si riferisce all'erronea applicazione di una misura di sicurezza fuori dai casi consentiti rientra nei suoi poteri decisionali da ultimo Sez. 1, numero 14222 del 24/02/2023, Motta, Rv. 284507 - 01 risalante nel tempo Sez. 1, numero 4077 del 06/07/1995, Malacrinò, Rv. 202432 - 01 . 3.3. Alla luce delle considerazioni esposte deve essere enunciato il seguente principio di diritto Il giudizio di esecuzione relativo alle sole statuizioni che applicano misure di sicurezza personali è attribuito alla competenza funzionale esclusiva della magistratura di sorveglianza 3.4. Nel caso di specie il conflitto riguarda una questione relativa all'esecuzione di una misura di sicurezza personale ed è sorto tra il Tribunale di OMISSIS , giudice dell'esecuzione individuato ex articolo 665, cod. proc. penumero , e il Magistrato di sorveglianza di OMISSIS , che si è anche già espresso in ordine alla concreta eseguibilità della libertà vigilata applicata con la sentenza. A fronte di quanto evidenziato, come anche indicato dal Tribunale di OMISSIS , il giudice competente a prendere cognizione del procedimento e al quale vanno trasmessi gli atti è il Magistrato di sorveglianza di OMISSIS . P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di OMISSIS , cui dispone trasmettersi gli atti.