Mediazione: la mancanza di una procura speciale a rappresentare una parte assente comporta l’improcedibilità della domanda

La partecipazione all’incontro di mediazione, sebbene obbligatoria, non è un atto personalissimo tuttavia, la parte istante ha un onere di partecipazione incisivo e stringente che, se non viene rispettato, comporta l’improcedibilità della domanda.

Il caso Nella vicenda oggetto della pronuncia Cass. numero 18106/2024 , era stata proposta opposizione a un decreto ingiuntivo ma sia nei due gradi di giudizio che in sede di legittimità la domanda veniva dichiarata improcedibile. Gli opponenti avevano promosso la mediazione, che era stata ordinata dal Giudice in sede di prima udienza, ma erano rimasti assenti al primo incontro di mediazione, al quale aveva presenziato per loro conto un sostituto del proprio legale, privo tuttavia di idonea procura sostanziale che esplicitamente conferisse poteri di disporre della lite.  Il delegato della parte assente all'incontro di mediazione deve essere, come noto, munito di una procura speciale e sostanziale. L'assenza della parte deve infatti considerarsi fatto eccezionale non auspicabile, in quanto vi è un esplicito dovere normativo in capo alle parti di essere presenti personalmente agli incontri della procedura. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti, che devono essere presenti all'incontro, e il mediatore professionale. Il contenuto della delega a un terzo La partecipazione all'incontro di mediazione, sebbene obbligatoria, non è tuttavia un atto personalissimo, come confermato anche dalla famosa sentenza della Cassazione numero 8473/2019, pertanto non può essere impedito alla parte che non voglia o non possa partecipare all'incontro di farsi sostituire da un terzo. Parte istante ha, però, un onere di partecipazione incisivo e stringente che, se non viene rispettato perché è assente o all'incontro presenzia un soggetto con una delega errata nei contenuti o nella forma, tale condotta inficia la procedibilità della domanda. La delega a un terzo, che in generale è sconsigliata, va dunque se del caso conferita in forza del potere di rappresentanza mediante delega sostanziale e speciale con concessione al delegato di potere dispositivo sulla controversia. Anche l'avvocato, che partecipa alla mediazione nel suo ruolo di assistente tecnico della parte, può essere delegato a rappresentare la parte assente. Ma anche per il legale è necessaria una delega, mediante attribuzione di un potere rappresentativo “sostanziale”, che si aggiunge e si differenzia dal potere di assistenza tecnica “processuale” in mediazione della c.d. “procura ad mediationem”. La delega speciale sostanziale della parte assente in mediazione, è bene chiarirlo, è infatti un documento diverso dalla procura processuale all'assistenza in mediazione e non deve essere autenticata dall'avvocato non essendo quella di cui all'articolo 83 c.p.c. . Sul punto, lo schema di correttivo al testo della Riforma Cartabia contiene una disciplina specifica della forma e dei requisiti della delega per la partecipazione agli incontri di mediazione tra cui l'allegazione di copia del documento del delegante al fine di evitare ulteriori disquisizioni e dubbi che sinora hanno afflitto legali e parti nello svolgimento della procedura.