Sospensione condizionale: l’irrilevanza del consenso dell’imputato alla partecipazione a percorsi di recupero

Nei casi previsti dall’articolo 165, comma 5, c.p., la concessione del beneficio è necessariamente subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, non occorrendo il consenso dell’imputato, trattandosi di condizione obbligatoria per legge, la cui applicazione è da ritenersi implicitamente accettata.

La concessione della sospensione condizionale della pena per i reati elencati nell'articolo 165, comma 5 c.p. è obbligatoriamente legata all'adempimento delle condizioni previste dalla legge. Il giudice non può quindi, negare la concessione adducendo la mancanza di un consenso esplicito dell'imputato alla partecipazione al programma di recupero, poiché la disciplina di riferimento richiede solo l'adempimento di quanto statuito, non anche l'esplicito consenso. La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha infatti accolto il ricorso presentato dall'imputato, il quale lamentava erronea applicazione dell'articolo 165, comma 5, c.p. da parte dei giudici di merito, in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in ragione della mancata adesione dell'imputato ai corsi di cui alla detta previsione. Secondo la Cassazione infatti, la Corte di appello ha erroneamente negato il beneficio della sospensione condizionale della pena sul rilievo che ad esso ostava la mancata adesione dell'imputato ai corsi di cui all'articolo 165, comma 5, c.p. non occorreva alcuna adesione all'attuazione della condizione obbligatoria quale presupposto per valutare la concessione del beneficio. L'assenza di un consenso non influisce sulla sospensione della pena poiché la legge ne subordina necessariamente la concessione alla partecipazione a specifici percorsi. La Suprema Corte, alla luce di tali osservazioni, ha quindi affermato il seguente principio di diritto «nei casi previsti dall'articolo 165, comma 5, c.p., la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è necessariamente subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati previsti, non occorrendo il consenso dell'imputato a detta partecipazione».

Presidente Di Stefano - Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dall'imputato G.A. avverso la sentenza emessa il 24 maggio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, in parziale riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato, riconosciuto colpevole dei reati di cui al capo a articolo 572 cod. penumero ai danni della convivente S.T. e b articolo 582-577 cod. penumero ai danni della convivente S.T. , con condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di maltrattamenti. La Corte di appello, al pari del Tribunale, ha omesso di valutare e valorizzare le contraddizioni e l'assenza di riscontro estrinseco al racconto della parte offesa. Tanto si evince sin dal contrasto emergente in ordine ai fatti del 25/11/2022, laddove dai referti del pronto soccorso si escludeva la presenza di traumi recenti al capo, mentre la parte offesa aveva raccontato di essere stata colpita per due volte con una bottiglia al capo. Ancora, non vi era riscontro all'assunto secondo il quale la donna, nei mesi precedenti, si era recata al lavoro con segni sul collo dovuti a violenza fisica, posto che nessuno dei colleghi di lavoro – segnatamente l'A. - ha confermato la circostanza. Inoltre, mentre non può assumere valore di riscontro la testimonianza dei vicini di casa, limitata alla percezione del litigio della coppia, non è stato dato rilievo al reiterato abbandono da parte della S.T. della coabitazione con il G.A., sempre seguito dal riallaccio della relazione. 2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione dell'articolo 165, comma 5, cod. penumero in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena - ridotta in sede di appello - in ragione della mancata adesione dell'imputato ai corsi di cui alla detta previsione, non facendo essa riferimento a corsi ai quali l'imputato abbia partecipato o partecipi al momento della decisione, ma riguardando la loro frequenza futura da parte dell'imputato né potendosi affermare che il G.A. non intendesse aderire alla frequenza di tali corsi, emergendo dagli atti il contrario, avendo l'imputato intrapreso un percorso di valutazione CAM - come risulta in atti - con sua adesione ad intraprendere un percorso di psicoterapia individuale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto genericamente proposto in fatto, prospettando una inaccessibile rivalutazione della prova, rispetto al giudizio espresso dalla sentenza impugnata in ordine alla attendibilità della persona offesa e alla sussistenza del riscontro delle sue dichiarazioni, che non incorre in vizi logici e giuridici. Quanto al primo aspetto, è correttamente apprezzata la perfetta sovrapponibilità delle dichiarazioni nell'immediatezza dei fatti del 25/11/2022 con quelle rese in data 30/11/2022 su delega del pubblico ministero su quanto la donna aveva subito nel periodo di convivenza con l'imputato. Quanto al secondo aspetto, è, del pari correttamente, apprezzato il riscontro dato alle dichiarazioni della parte offesa da parte della sorella D.T. in relazione all'episodio del 4/10/2021 e all'allontanamento da parte sua, anche dagli altri amici, a partire dall'inizio della relazione con l'imputato per evitare la sua gelosia ossessiva. Come pure sono stati ritenuti riscontri le dichiarazioni dei vicini di casa sulle frequenti liti tra l'imputato e la compagna, durante le quali il primo inveiva nei confronti della seconda che raramente rispondeva. Infine, sono state correttamente considerate anche le dichiarazioni dell'A. sulle confidenze da lui ricevute dalla donna, perfettamente sovrapponibili a quanto dalla stessa direttamente dichiarato, dando incensurabile giustificazione della mancata percezione da parte dell'A. di segni di violenza sul corpo della donna e, quindi, della inincidenza di tale particolare sulla attendibilità della persona offesa v. pg. 11 e sg. della sentenza impugnata . Infine, sono valorizzate, sempre ai fini del riscontro, le annotazioni di polizia giudiziaria e il referto del pronto soccorso del 28/11/2022. 3. Il secondo motivo è fondato. La Corte di appello ha erroneamente negato il beneficio della sospensione condizionale della pena sul rilievo che ad esso ostava la mancata adesione dell'imputato ai corsi di cui all'articolo 165, comma 5, cod. penumero Rileva questo Collegio che, nell'affermare il principio secondo il quale, in tema di patteggiamento per i reati indicati nell'articolo 165, comma quinto, cod. penumero , non sussiste il vizio di mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza nel caso in cui il giudice subordini d'ufficio la sospensione condizionale della pena, alla cui concessione le parti hanno condizionato l'efficacia della pattuizione, alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui alla citata norma, trattandosi di condizione obbligatoria per legge, la cui applicazione è da ritenersi implicitamente accettata al momento della presentazione della richiesta Sez. 6, numero 30720 del 23/05/2024, A., Rv. 286832 , è stato condivisibilmente spiegato che l'applicazione della condizione, oltre a costituire l'effetto di un automatismo normativo, non richiede alcuna mediazione giudiziale, essendo unica l'attività cui va subordinato il beneficio, attività le cui specifiche modalità esecutive possono anche non essere indicate dal giudice della cognizione e determinate dal giudice dell'esecuzione, tanto da poter essere implicitamente accettata dall'imputato all'atto della presentazione della richiesta di applicazione della pena subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena. Cosicché, a maggior ragione, nella specie, non occorreva alcuna adesione dell'imputato alla attuazione della condizione obbligatoria quale presupposto per valutare la concessione del beneficio, dallo stesso richiesta in appello qualora fosse stata rideterminata la pena nei limiti consentiti. Deve essere quindi affermato il seguente principio «Nei casi previsti dall'articolo 165, comma quinto, cod. penumero , la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è necessariamente subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero pressi enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati previsti, non occorrendo il consenso dell'imputato a detta partecipazione». 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. 5. Il ricorrente, in ragione della definitività della affermazione di responsabilità, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi degli articolo 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta il ricorso nel resto.